§ 98.1.11621 - D.M. 20 aprile 1988, n. 162.
Regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio.


Settore:Normativa nazionale
Data:20/04/1988
Numero:162


Sommario
Art. 1.      1. Le norme del presente decreto si applicano ai coadiuvanti del lavaggio di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge, con [...]
Art. 2.      1. Ai fini del presente decreto con il termine di coadiuvanti del lavaggio si intendono tutti quei prodotti, sostanze o formulati, che sono impiegati, in aggiunta al [...]
Art. 3.      1. Ai coadiuvanti del lavaggio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136
Art. 4.      1. I coadiuvanti del lavaggio non possono contenere composti di fosforo, fatte salve le tolleranze di produzione che non devono superare lo 0,5% in peso espresso come [...]
Art. 5.      1. I produttori di coadiuvanti del lavaggio, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, devono comunicare al Ministero della sanità ed al Ministero [...]
Art. 6.      1. E' concesso un tempo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto per l'adeguamento della produzione alla presente normativa. E' concesso un ulteriore [...]


§ 98.1.11621 - D.M. 20 aprile 1988, n. 162.

Regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio.

(G.U. 21 maggio 1988, n. 118)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Vista la legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici;

     Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, così come modificato dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7 di conversione del decreto stesso concernente provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione, che all'art. 4 prevede l'emanazione da parte del Ministro della sanità di un decreto per la regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio;

     Sentito il Consiglio superiore di sanità;

     D'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     1. Le norme del presente decreto si applicano ai coadiuvanti del lavaggio di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge, con modificazioni, con legge 24 gennaio 1986, n. 7.

 

          Art. 2.

     1. Ai fini del presente decreto con il termine di coadiuvanti del lavaggio si intendono tutti quei prodotti, sostanze o formulati, che sono impiegati, in aggiunta al detersivo, per migliorare l'efficienza del lavaggio o che comunque sono impiegati in macchine lavatrici.

 

          Art. 3.

     1. Ai coadiuvanti del lavaggio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136.

 

          Art. 4.

     1. I coadiuvanti del lavaggio non possono contenere composti di fosforo, fatte salve le tolleranze di produzione che non devono superare lo 0,5% in peso espresso come fosforo.

     2. Nella formulazione dei coadiuvanti del lavaggio possono essere impiegati, in sostituzione dei composti di fosforo, esclusivamente i seguenti prodotti: citrato di sodio, zeoliti artificiali di tipo A e sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (NTA).

     Altri eventuali sostituenti vengono fissati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente.

     3. L'impiego del sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (NTA) nella formulazione dei coadiuvanti del lavaggio è ammesso con le limitazioni e le prescrizioni fissate dal decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per l'ecologia, datato 15 febbraio 1986 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 1986 ed eventuali modifiche ed aggiornamenti.

 

          Art. 5.

     1. I produttori di coadiuvanti del lavaggio, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, devono comunicare al Ministero della sanità ed al Ministero dell'ambiente l'elenco delle materie prime utilizzate nei coadiuvanti in produzione all'entrata in vigore del presente decreto; i produttori devono altresì provvedere nel tempo agli opportuni aggiornamenti di detto elenco, comunicando agli stessi Ministeri le eventuali nuove materie prime utilizzate nei coadiuvanti del lavaggio, in concomitanza con la loro messa in produzione. Il Ministero della sanità, anche su indicazione del Ministero dell'ambiente, potrà richiedere ai produttori di coadiuvanti del lavaggio ulteriori informazioni o chiarimenti.

     2. Sulle confezioni messe in commercio, unitamente alle indicazioni dei campi d'impiego ed alle istruzioni per l'uso, il produttore deve dichiarare che il prodotto corrisponde a quanto previsto dalla vigente normativa e che l'elenco delle materie prime utilizzate nei coadiuvanti del lavaggio è stato comunicato al Ministero della sanità.

 

          Art. 6.

     1. E' concesso un tempo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto per l'adeguamento della produzione alla presente normativa. E' concesso un ulteriore periodo di sei mesi per lo smaltimento delle scorte di coadiuvanti del lavaggio non conformi alle norme del presente decreto.

     Il presente decreto entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.