Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 91. Statistica |
Capitolo: | 91.2 disciplina generale |
Data: | 20/04/2004 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Comunicazione di dati personali per l'attuazione del Programma statistico nazionale |
Art. 4. Comunicazione di dati personali per il perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente |
Art. 5. Comunicazione dei dati identificativi |
Art. 6. Comunicazione di dati sensibili e giudiziari |
Art. 7. Verfica della pertinenza, non eccedenza e stretta necessità |
Art. 8. Informativa |
Art. 9. Modalità per la richiesta dei dati |
Art. 10. Modalità per la fornitura dei dati |
Art. 11. Validazione dei dati |
Art. 12. Disposizioni finali |
§ 91.2.45 - Direttiva 20 aprile 2004, n. 9.
Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
(G.U. 23 dicembre 2004, n. 300)
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA
Visto l'art. 17 del
Vista la lettera d) dell'art. 21 del
Visto il
Visto in particolare l'art. 106 del citato
Visto il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di seguito denominato Codice di deontologia e di buona condotta, allegato A.3 al
Visto in particolare l'art. 8 del Codice di deontologia e di buona condotta citato, avente ad oggetto la comunicazione di dati personali tra i soggetti del Sistema statistico nazionale;
Ritenuto necessario ridefinire i criteri e le modalità per la comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale attraverso l'emanazione di una direttiva indirizzata agli uffici di statistica di cui all'art. 3 del
Delibera la direttiva n. 9:
Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale
Art. 1. Finalità
1. La presente direttiva disciplina i criteri e le modalità per la comunicazione dei dati personali tra gli enti pubblici di informazione statistica e gli uffici di statistica che fanno parte del Sistema statistico nazionale, con esclusione dei dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque per i quali restano fermi i limiti e le modalità di comunicazione stabiliti da leggi e regolamenti.
2. La comunicazione di dati personali all'interno del Sistema statistico nazionale è finalizzata alla realizzazione delle rilevazioni, delle elaborazioni e degli studi progettuali compresi nel Programma statistico nazionale, nonchè dei trattamenti per scopi statistici, strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva, conformemente alle definizioni di cui al
«trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;
«dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
«dati identificativi», i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
«dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
«dati giudiziari», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del
«titolare» la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
«responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
«incaricati», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
«comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
2. Agli effetti della presente direttiva si intende, inoltre, per:
«trattamento per scopi statistici», qualsiasi trattamento effettuato per finalità di indagine statistica o di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
«risultato statistico», l'informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;
«unità statistica», l'entità alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati;
«rilevazione», processo finalizzato alla produzione di informazioni statistiche da parte dell'ente titolare, consistente nella raccolta di dati direttamente presso imprese, istituzioni e persone fisiche oppure attraverso documenti amministrativi e/o fonti organizzate pubbliche e private (registri, archivi, basi di dati);
«elaborazione», processo finalizzato alla produzione di informazioni statistiche da parte dell'ente titolare, consistente nel trattamento di dati statistici derivanti da precedenti rilevazioni od elaborazioni dello stesso o di altri soggetti, ovvero di dati cui l'ente dispone in ragione della sua attività istituzionale;
«studio progettuale», attività di analisi e ricerca finalizzata all'impianto, ristrutturazione o miglioramento di uno o più processi di produzione statistica, all'impianto di sistemi informativi e allo sviluppo di strumenti generalizzati per l'attività statistica;
«enti ed uffici di statistica del Sistema statistico nazionale», rispettivamente, gli enti ed organismi pubblici di informazione statistica di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del
Art. 3. Comunicazione di dati personali per l'attuazione del Programma statistico nazionale
1. Ciascun ente o ufficio di statistica facente parte del Sistema statistico nazionale è tenuto a fornire ad altro ente o ufficio di statistica del Sistema, che ne faccia richiesta in ragione delle necessità connesse all'esecuzione di rilevazioni, elaborazioni e studi progettuali compresi nel Programma statistico nazionale, i dati personali, privi di dati identificativi:
a) raccolti dallo stesso ente o ufficio di statistica per finalità statistiche;
b) relativi all'amministrazione o ente di appartenenza ovvero da questi detenuti in ragione della propria attività istituzionale.
2. La comunicazione di dati di cui al presente articolo deve avvenire nei limiti stabiliti nel Programma statistico nazionale.
Art. 4. Comunicazione di dati personali per il perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente
1. Gli enti e gli uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale possono richiedere ad altro ente o ufficio del Sistema, per esigenze statistiche concernenti l'ambito territoriale dell'amministrazione o ente di appartenenza o direttamente connesse all'attività istituzionale dello stesso, i dati personali, privi di dati identificativi:
a) raccolti dallo stesso ente o ufficio di statistica per finalità statistiche. Qualora i dati derivino da trattamenti effettuati da più soggetti titolari in attuazione del Programma statistico nazionale, la richiesta deve essere indirizzata al soggetto che originariamente ha raccolto i dati;
b) relativi all'amministrazione o ente di appartenenza ovvero da questi detenuti in ragione della propria attività istituzionale. La comunicazione di tali dati, quando non sia prevista da una norma di legge o di regolamento, deve avvenire nel rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti all'art. 19 del
2. Ai fini della verifica del rispetto dei principi stabiliti all'art. 8, comma 1, del Codice di deontologia e di buona condotta, l'ente o ufficio richiedente dichiara che il trattamento per il quale i dati sono richiesti è strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione o ente di appartenenza e che i dati sono pertinenti e non eccedenti rispetto agli scopi statistici del trattamento.
Art. 5. Comunicazione dei dati identificativi
1. La comunicazione anche dei dati identificativi delle unità statistiche, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Codice di deontologia e di buona condotta, è consentita:
a) per l'attuazione del Programma statistico nazionale, se espressamente prevista nel Programma e nei limiti da questo stabiliti;
b) per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 e nei limiti di cui al medesimo articolo, sempre che il richiedente dichiari che non sia possibile raggiungere lo stesso risultato statistico attraverso il trattamento di dati personali privi di dati identificativi e che i dati richiesti sono pertinenti e strettamente necessari per il perseguimento delle finalità esplicitate nella richiesta.
Art. 6. Comunicazione di dati sensibili e giudiziari
1. Gli enti e gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale possono richiedere ad altro ente o ufficio del Sistema i dati sensibili e giudiziari necessari:
a) per l'esecuzione di rilevazioni, elaborazioni o studi progettuali inclusi nel Programma statistico nazionale;
b) per l'esecuzione di trattamenti statistici strumentali alle finalità istituzionali del soggetto richiedente. A tal fine, l'ente o ufficio richiedente verifica che i dati oggetto di richiesta e le operazioni che con essi si intendono eseguire, laddove non specificati da espressa disposizione legislativa, siano stati identificati e resi pubblici dalla stessa amministrazione o ente di appartenenza con atto di natura regolamentare adottato al sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 20 del
2. Se la richiesta di dati di cui al presente articolo proviene dall'ufficio di statistica di un soggetto privato che partecipa al Sistema statistico nazionale ai sensi della
Art. 7. Verfica della pertinenza, non eccedenza e stretta necessità
1. Nell'ipotesi di comunicazione di dati di cui agli articoli 3, 5, comma 1, lettera a), e 6, comma 1, lettera a), l'ente o ufficio di statistica tenuto alla comunicazione verifica la conformità della richiesta con quanto previsto dal Programma statistico nazionale relativamente alla specifica rilevazione, elaborazione o studio progettuale.
2. Nell'ipotesi di comunicazione di dati di cui agli articoli 4 e 5, comma 1, lettera b), l'ente o ufficio di statistica destinatario della richiesta verifica che il trattamento per scopi statistici per il quale i dati sono richiesti sia pertinente rispetto all'ambito territoriale e istituzionale del soggetto richiedente. La verifica deve ispirarsi ai criteri della ragionevolezza, della collaborazione e della non discriminazione.
3. Nell'ipotesi di comunicazione di dati di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), l'ente o ufficio di statistica destinatario della richiesta verifica la conformità della stessa con quanto stabilito dalla disposizione di legge o dall'atto di natura regolamentare, di cui all'art. 20 del
4. In presenza di controverse valutazioni, ciascuno dei soggetti coinvolti può chiedere il parere della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.
Art. 8. Informativa
1. Nell'ipotesi di comunicazione di dati relativi a soggetti terzi, qualora al momento della raccolta non sia stata rappresentata all'interessato nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 13 del
2. Qualora fornire l'informativa direttamente all'interessato richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, la stessa si considera resa se il trattamento è compreso nel Programma statistico nazionale o è oggetto di idonee forme di pubblicità, secondo quanto disposto all'art. 6, comma 2, del Codice di deontologia e di buona condotta.
3. L'ente o ufficio cui sono richiesti i dati e l'ente o ufficio richiedente possono concordare un'informativa congiunta da rendere all'interessato in occasione dell'avvio del trattamento per il quali i dati sono richiesti. Le spese per l'informativa sono comunque poste a carico dell'ente o ufficio che richiede i dati.
Art. 9. Modalità per la richiesta dei dati
1. La richiesta di dati di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 deve essere debitamente sottoscritta:
a) per gli uffici di statistica facenti parte del Sistan, dal responsabile dell'ufficio di statistica in qualità di responsabile del trattamento che si intende avviare. Nel caso in cui il trattamento sia effettuato dalle strutture di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 1 del Codice di deontologia e di buona condotta, la richiesta deve essere sottoscritta dal responsabile della predetta struttura e dal responsabile dell'ufficio di statistica, ciascuno in qualità di responsabile del trattamento per le fasi di rispettiva competenza;
b) per l'Istat e gli enti ed organismi di cui alla lettera h) dell'art. 2 del
2. La richiesta di dati deve essere redatta su apposito modello, conforme al fac-simile allegato alla presente direttiva (Mod. SISTAN), e contenere indicazioni dettagliate in ordine alle motivazioni, alle finalità perseguite e alla pertinenza e non eccedenza dei dati richiesti rispetto alle finalità dichiarate, nonchè, qualora siano richiesti anche dati identificativi, la stretta necessità dei medesimi.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le modalità per la richiesta di dati per trattamenti compresi nel Programma statistico nazionale possono essere specificate dal titolare con apposite lettere o circolari.
4. Il richiedente fornisce tutti gli ulteriori chiarimenti che gli vengano eventualmente richiesti.
Art. 10. Modalità per la fornitura dei dati
1. 1 dati di cui alla presente direttiva sono comunicati all'ente o ufficio di statistica richiedente soltanto dopo che siano stati validati ai sensi del successivo art. 11.
2. All'atto della comunicazione, i dati sono accompagnati dalla documentazione relativa alle definizioni, alle nomenclature, alle classificazioni e alle metodologie adottate nella rilevazione e nel trattamento dei dati stessi, al fine di consentire una loro corretta interpretazione ed utilizzazione. Deve inoltre essere espressamente richiamata la responsabilità di chi riceve i dati in ordine alla protezione degli stessi in tutte le fasi del trattamento, con particolare riguardo alla necessità di adottare le metodologie e gli strumenti idonei ad assicurare la non identificabilità delle unità statistiche nel rilascio dell'informazione statistica. Resta ferma la possibilità di richiedere all'Istat il necessario supporto statistico-metodologico ai fini della valutazione del rischio di identificazione.
3. L'onere per la fornitura dei dati è carico del richiedente.
Art. 11. Validazione dei dati
1. Ai fini della presente direttiva, si intendono validati, ancorchè suscettibili di successive modifiche in rapporto a possibili correzioni o integrazioni, i dati personali allorchè abbiano superato i necessari controlli di accuratezza, affidabilità ed adeguatezza. Tale eventualità è espressamete menzionata all'atto della trasmissione unitamente alla data alla quale, presumibilmente, il dato risulterà aggiornato.
Art. 12. Disposizioni finali
1. La presente direttiva abroga la
Mod. SISTAN
(Omissis)