§ 46.8.463 - D.L. 29 giugno 1996, n. 341 .
Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:29/06/1996
Numero:341


Sommario
Art. 01.  [2].
Art. 02.  [3].
Art. 1. 
Art. 2.      1.
Art. 3.      1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro e di servizio, festività, congedi o [...]
Art. 4.      1. L'indennità pensionabile spettante ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia ed al personale equiparato è incrementata, con le stesse modalità e decorrenze previste dal decreto [...]
Art. 4. bis.  [6].
Art. 5.  [7].
Art. 5. bis  [8].
Art. 6.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 46.8.463 - D.L. 29 giugno 1996, n. 341 [1] .

Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia

(G.U. 1 luglio 1996, n. 152)

 

     Art. 01. [2].

     1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, come modificate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1996.

     2. Le disposizioni previste per l'avanzamento al grado superiore dal quarto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal 31 dicembre 1995 sono estese ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

 

          Art. 02. [3].

     1. L'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è sostituito dal seguente (Omissis).

     2. Le promozioni dal grado di capitano a quello di maggiore del ruolo normale vengono fissate in:

     a) settantacinque unità per l'anno 1995;

     b) settantatre unità annue dal 1996 al 2000;

     c) ottantacinque per cento dei capitani inclusi nell'aliquota di valutazione dell'anno di riferimento, dal 2001 al 2005.

     3. Sino al 1997 incluso, i maggiori in servizio permanente effettivo dei carabinieri con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianità. Dal 1998 la promozione dei maggiori a tenente colonnello avviene con le stesse modalità, ma l'anzianità richiesta è di cinque anni.

     2. Le tabelle 1 e 3 allegate al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono, rispettivamente, sostituite dalle tabelle 1 e 3 allegate al presente decreto.

     3. Qualora il numero delle domande presentate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, in alcuni gradi sia risultato inferiore al numero dei posti previsti, le vacanze determinatesi sono devolute in aumento agli altri gradi, nel limite dei posti complessivamente previsti per ciascuna specialità.

 

          Art. 1. [4]

     [1. A decorrere dal 1° giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi equivalenti delle Forze armate è attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello VIII-bis di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, il trattamento stipendiale corrispondente al IX livello retributivo nella misura annua lorda di L. 18.071.000. Tale beneficio non è cumulabile con quello di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), della citata legge n. 231 del 1990.]

 

          Art. 2.

     1. [In attesa del riordino degli inquadramenti retributivi del personale direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, in conseguenza degli inquadramenti stipendiali operati nei riguardi del personale non direttivo e non dirigente delle stesse amministrazioni dai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196, n. 197, n. 198, n. 199, n. 200 e n. 201, ai vice commissari, ai commissari ed ai commissari capo della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, è attribuita una autonoma maggiorazione stipendiale, comprensiva degli scatti gerarchici attribuiti, nei seguenti importi mensili lordi:

     a) a decorrere dal 1° settembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 80.000, ai commissari ed ai capitani lire 140.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 30.000;

     b) a decorrere dal 1° dicembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 90.000, ai commissari ed ai capitani lire 150.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 32.000] [5].

     2. In attesa della riformulazione delle indennità di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, in analogia a quanto operato per il personale non dirigente delle Forze armate dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, agli ufficiali nel grado di colonnello e generale, e gradi equivalenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è corrisposto, dal 1° dicembre 1995, in aggiunta alle indennità operative di cui alla predetta legge, un assegno provvisorio nei seguenti importi mensili lordi:

     a) generale di c.a. e di div., lire 190.000;

     b) generale di brigata, lire 170.000;

     c) colonnello con 25 o più anni di servizio, lire 150.000;

     d) colonnello, lire 130.000.

     3. L'autonoma maggiorazione e l'assegno di cui ai commi 1 e 2 saranno corrisposti sino al 31 dicembre 1996, compresa la tredicesima mensilità. L'autonoma maggiorazione di cui al comma 1 ha effetto sul trattamento di quiescenza, sull'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto. L'assegno provvisorio di cui al comma 2 è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

 

          Art. 3.

     1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro e di servizio, festività, congedi o licenze ordinari e straordinari, aspettative, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, formazione e aggiornamento, gruppi sportivi, diritti sindacali, tutela legale, si applicano a tutto il personale nei ruoli delle Forze di polizia rispettivamente interessate.

     2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro, festività, licenze ordinarie e straordinarie, aspettativa, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, gruppi sportivi, tutela legale, si applicano al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica.

     3. Ai dirigenti civili e militari di cui ai commi 1 e 2, rispettivamente interessati, si applicano inoltre, qualora più favorevoli, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica ivi richiamati concernenti il trattamento di missione.

 

          Art. 4.

     1. L'indennità pensionabile spettante ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia ed al personale equiparato è incrementata, con le stesse modalità e decorrenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, delle somme sottoindicate:

     a) di lire 37.400 mensili lorde con la contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennità di istituto previsto dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) degli importi mensili lordi così determinati:

Primo dirigente e colonnello L. 242.000

Primo dirigente e colonnello (+2) L. 256.000

Dirigente superiore e generale di brigata L. 314.000

Dirigente generale e generale di divisione L. 356.000

Prefetto di 1a classe e generale di corpo d'armata L. 419.000

     2 Ai colonnelli ed ai generali e gradi corrispondenti delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è attribuito, con le stesse modalità e decorrenze previste per gli altri ufficiali delle Forze armate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, un assegno pensionabile mensile lordo di importo pari a quello di cui al comma 1, lettera b). Il predetto assegno pensionabile è corrisposto anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

     3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche al personale di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nei riguardi del personale cui è attribuito lo stipendio spettante al colonnello od al generale di brigata.

     4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al personale delle Capitanerie di porto nel grado di capitano di vascello, contrammiraglio ed ammiraglio, ed al personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, nel grado di colonnello o generale, di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

     5. Per l'attribuzione dell'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media".

 

          Art. 4. bis. [6].

     [1. Le disposizioni sullo stato e l'avanzamento, ivi comprese quelle che consentono la facoltà di partecipare ai concorsi per l'accesso al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per i volontari di truppa in ferma breve, si applicano ai militari in ferma di leva prolungata da arruolare a partire dal 1 settembre 1995, ai sensi degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

     2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai volontari che abbiano prestato servizio senza demerito, per almeno tre anni, nelle Forze armate è consentito l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare, della Polizia di Stato, del Corpo militare della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché´ del Corpo di polizia penitenziaria secondo le percentuali di cui all'articolo 3, comma 65, della citata legge n. 537 del 1993, sempreché´ in possesso dei requisiti richiesti ed accertati dalle singole Forze di polizia e Corpi interessati, secondo le rispettive procedure di assunzione. Per il Corpo di polizia penitenziaria, oltre a quanto previsto da norme speciali, si applica la percentuale del 50 per cento.

     3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è abrogata con decorrenza dal 1 settembre 1995.]

 

          Art. 5. [7].

     1. L'onere derivante dal presente decreto è valutato in lire 10.545 milioni per l'anno 1995, in lire 54.099 milioni per l'anno 1996 ed in lire 21.730 milioni a decorrere dall'anno 1997. Al predetto onere, per l'anno 1995, si provvede, a carico dei capitoli degli stati di previsione dei seguenti Ministeri per l'anno 1995:

     Ministero delle finanze:

     Cap. 3001 per lire 495,4 milioni;

     Cap. 3014 per lire 162,4 milioni;

     Cap. 3015 per lire 124,1 milioni.

     Ministero di grazia e giustizia:

     Cap. 1995 per lire 48,282 milioni;

     Cap. 1996 per lire 17,507 milioni;

     Cap. 1997 per lire 12,095 milioni;

     Cap. 1998 per lire 9,095 milioni;

     Cap. 1999 per lire 3,291 milioni;

     Cap. 2000 per lire 2,330 milioni.

     Ministero dell'interno:

     Cap. 1013 per lire 191,0 milioni;

     Cap. 1014 per lire 94,0 milioni;

     Cap. 1015 per lire 99,0 milioni;

     Cap. 2501 per lire 540,0 milioni;

     Cap. 2502 per lire 267,0 milioni;

     Cap. 2503 per lire 278,0 milioni.

     Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:

     Cap. 3999 per lire 66,486 milioni;

     Cap. 4000 per lire 12,562 milioni;

     Cap. 4002 per lire 14,952 milioni.

     Ministero della difesa:

     Cap. 1375 per lire 7.756,363 milioni;

     Cap. 1376 per lire 166,591 milioni;

     Cap. 1377 per lire 174,111 milioni;

     Cap. 1386 per lire 10,435 milioni.

     2. Agli oneri relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede: quanto a lire 28.750,5 milioni per il 1996 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 22.803,5 milioni; al capitolo 4505 del medesimo stato di previsione per lire 1.491,0 milioni; al capitolo 2586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 2.596,0 milioni; al capitolo 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 1.490,0 milioni; al capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per lire 166,0 milioni e al capitolo 4047 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per lire 204,0 milioni; quanto a lire 14.833,3 milioni a decorrere dall'anno 1997 con l'utilizzo delle proiezioni dello stanzia- mento del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa; quanto a lire 25.348,5 milioni per il 1996 e a lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 21.665,1 milioni nell'anno 1996 e lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per lire 3.683,4 milioni per l'anno 1996 l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5. bis [8].

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 279, è aggiunto il seguente (Omissis).

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 60 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1406 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Tabella 1 (prevista dall' articolo 02, comma 2) - Ruolo normale arma dei carabinieri

     (Omissis).

 

     Tabella 3 (prevista dall' articolo 02, comma 2) - Ruolo speciale arma dei carabinieri

     (Omissis).


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 8 agosto 1996, n. 427.

[2] Articolo premesso dalla legge di conversione. Per una proroga delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l'art. 1 della L. 28 marzo 1997.

[3] Articolo premesso dalla legge di conversione.

[4] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[5] Comma abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Per l’interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 14 della L. 28 luglio 1999, n. 266.

[6] Articolo inserito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[7] Articolo sostituito dalla legge di conversione.

[8] Articolo inserito dalla legge di conversione.