§ 80.9.308 - Legge 15 gennaio 1991, n. 16.
Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:15/01/1991
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Direzione centrale per i servizi antidroga
Art. 2.  Organizzazione interna della Direzione centrale


§ 80.9.308 - Legge 15 gennaio 1991, n. 16.

Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga.

(G.U. 19 gennaio 1991, n. 16)

 

 

     Art. 1. Direzione centrale per i servizi antidroga

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale per i servizi antidroga.

     2. Il servizio centrale antidroga, istituito dall'art. 35, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è soppresso ed i relativi compiti ed attribuzioni sono conferiti alla Direzione centrale di cui al comma 1, nella quale confluiscono altresì il personale, le strutture, le dotazioni e i mezzi finanziari del servizio stesso.

     2 bis. Alla direzione centrale è preposto, secondo un criterio di rotazione, con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o un generale di divisione della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel settore [1] .

 

          Art. 2. Organizzazione interna della Direzione centrale

     1. Alla determinazione del numero e delle competenze dei servizi e delle divisioni in cui si articola la Direzione centrale per i servizi antidroga si provvede con le modalità e procedure indicate nell'art. 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Alla preposizione ed assegnazione ai servizi e alle divisioni di cui al comma 1 di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e di personale appartenente alle altre forze di polizia e alle altre amministrazioni dello Stato si provvede secondo princìpi di competenza tecnico-professionale e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parità ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi.

     3. Con le modalità e procedure indicate nel comma 1 si provvede alla preposizione ed assegnazione ai servizi e divisioni della Direzione centrale per i servizi antidroga del personale di cui al comma 2.


[1]  Comma inserito dall'art. 2 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 554.