§ 13.2.130 - Regolamento 11 marzo 2009, n. 223.
Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.2 diffusione dell'informazione
Data:11/03/2009
Numero:223


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2.  Principi statistici
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Sistema statistico europeo
Art. 5.  Istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali
Art. 6.  Commissione (Eurostat)
Art. 7.  Comitato del sistema statistico europeo
Art. 8.  Cooperazione con altri organismi
Art. 9.  Cooperazione con il SEBC
Art. 10.  Cooperazione internazionale
Art. 11.  Codice delle statistiche europee
Art. 12.  Qualità statistica
Art. 13.  Programma statistico europeo
Art. 14.  Attuazione del programma statistico europeo
Art. 15.  Reti di collaborazione
Art. 16.  Approccio europeo alle statistiche
Art. 17.  Programma di lavoro annuale
Art. 18.  Misure di diffusione
Art. 19.  Documento elettronico di uso pubblico
Art. 20.  Tutela dei dati riservati
Art. 21.  Trasmissione di dati riservati
Art. 22.  Protezione dei dati riservati presso la Commissione (Eurostat)
Art. 23.  Accesso a dati riservati per fini scientifici
Art. 24.  Accesso a dati amministrativi
Art. 25.  Dati da fonti pubbliche
Art. 26.  Violazione del segreto statistico
Art. 27.  Comitato
Art. 28.  Abrogazione
Art. 29.  Entrata in vigore


§ 13.2.130 - Regolamento 11 marzo 2009, n. 223.

Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee

(G.U.U.E. 31 marzo 2009, n. L 87)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE e della Svizzera)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere della Banca centrale europea [1],

 

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati [2],

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [3],

 

considerando quanto segue:

 

(1) Al fine di assicurare la coerenza e la comparabilità delle statistiche europee prodotte conformemente ai principi stabiliti all’articolo 285, paragrafo 2, del trattato, è opportuno rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità che contribuiscono allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.

 

(2) A questo scopo occorre sviluppare in maniera più sistematica e organizzata la cooperazione e il coordinamento tra tali autorità, nel pieno rispetto degli accordi istituzionali e delle competenze nazionali e comunitarie, tenendo inoltre presente la necessità di rivedere il vigente quadro giuridico di base al fine di adeguarlo all’odierna realtà e affinché risponda meglio alle sfide future e garantisca una migliore armonizzazione delle statistiche europee.

 

(3) Si rende pertanto necessario consolidare le attività del sistema statistico europeo (SSE) e di migliorarne la governance, in particolare allo scopo di chiarire meglio i rispettivi ruoli degli istituti nazionali di statistica (INS) e altre autorità nazionali e dell’autorità statistica comunitaria.

 

(4) A causa della specificità degli INS e delle altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, è opportuno che questi possano beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte a norma dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [4].

 

(5) Tenendo conto della condivisione dell’onere finanziario tra i bilanci dell’Unione europea e degli Stati membri in relazione all’attuazione del programma statistico, è inoltre opportuno che la Comunità, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [5], fornisca contributi finanziari agli INS e alle altre autorità nazionali per la completa copertura dei costi aggiuntivi da essi eventualmente sostenuti nell’esecuzione delle azioni statistiche dirette temporanee decise dalla Commissione.

 

(6) Come stabilito rispettivamente nell’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare all’articolo 76, e nel protocollo 30 di tale accordo, e nell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico [6], in particolare all’articolo 2, le autorità statistiche degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo [7] e della Svizzera dovrebbero essere strettamente associate alle attività finalizzate a rafforzare la cooperazione e il coordinamento.

 

(7) È importante inoltre garantire la stretta cooperazione e l’appropriato coordinamento tra l’SSE e il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), segnatamente al fine di promuovere lo scambio di dati riservati tra i due sistemi a fini statistici, alla luce dell’articolo 285 del trattato e dell’articolo 5 del protocollo (n. 18) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato.

 

(8) Saranno pertanto sviluppate, prodotte e diffuse statistiche europee sia dall’SSE sia dal SEBC, ma nell’ambito di quadri giuridici distinti rispecchianti le rispettive strutture di governance. Il presente regolamento dovrebbe quindi essere applicato lasciando impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea [8].

 

(9) Di conseguenza, sebbene i membri del SEBC non partecipino alla produzione di statistiche europee ai sensi del presente regolamento, previo accordo tra una banca centrale nazionale e l’autorità statistica comunitaria, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza e fatti salvi gli accordi nazionali tra la banca centrale nazionale e l’INS o altre autorità nazionali, i dati prodotti dalla banca centrale nazionale possono essere tuttavia utilizzati, direttamente o indirettamente, dagli INS, da altre autorità nazionali e dall’autorità statistica comunitaria per la produzione di statistiche europee. Analogamente, i membri del SEBC, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, possono utilizzare direttamente o indirettamente i dati prodotti dall’SSE, nella misura in cui la necessità di tale utilizzo sia stata giustificata.

 

(10) Nel contesto generale delle relazioni tra l’SSE e il SEBC, il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito con la decisione 2006/856/CE del Consiglio del 13 novembre 2006 [9], svolge un ruolo importante, in particolare attraverso l’assistenza che fornisce alla Commissione in sede di elaborazione e di attuazione dei programmi di lavoro in materia di statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti.

 

(11) È opportuno tener conto delle raccomandazioni e delle migliori prassi internazionali in materia di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee.

 

(12) È importante garantire stretta cooperazione e appropriato coordinamento tra l’SSE e gli altri operatori nel sistema statistico internazionale al fine di promuovere l’utilizzo di concetti, di classificazioni e di metodi internazionali, in particolare per assicurare maggiore coerenza e migliore comparabilità fra statistiche a livello globale.

 

(13) Per uniformare le diverse impostazioni e metodologie in campo statistico, occorre sviluppare un’adeguata collaborazione interdisciplinare con le istituzioni accademiche.

 

(14) Occorre rivedere anche il funzionamento dell’SSE dato che sono necessari metodi di sviluppo, di produzione e di diffusione delle statistiche europee più flessibili e che è opportuno fissare priorità chiare allo scopo di ridurre l’onere per i rispondenti e per i membri dell’SSE nonché di migliorare la disponibilità e la tempestività di statistiche europee. A tale scopo dovrebbe essere concepito un "approccio europeo alle statistiche".

 

(15) Pur essendo normalmente basate su dati nazionali prodotti e diffusi dalle autorità statistiche nazionali di tutti gli Stati membri, le statistiche europee possono anche essere prodotte a partire da contributi nazionali non pubblicati, da parti di contributi nazionali, nonché da indagini statistiche europee oppure metodi o concetti armonizzati appositamente concepiti.

 

(16) In questi casi specifici, e laddove debitamente giustificato, dovrebbe essere possibile mettere in pratica un "approccio europeo alle statistiche", consistente in una strategia pragmatica volta a facilitare la compilazione di aggregati statistici europei, che rappresentino l’Unione europea nella sua interezza o l’area dell’euro nella sua interezza, che rivestono un’importanza particolare per le politiche comunitarie.

 

(17) Processi, strumenti e strutture comuni potrebbero anche essere creati, o ulteriormente sviluppati, attraverso reti di collaborazione tra gli INS o altre autorità nazionali e l’autorità statistica comunitaria e promuovendo la specializzazione di alcuni Stati membri in attività statistiche specifiche a beneficio dell’SSE nel suo insieme. Tali reti di collaborazione tra partner dell’SSE dovrebbero essere volte a evitare inutili duplicazioni di lavori, accrescendo pertanto l’efficienza e riducendo l’onere di risposta per gli operatori economici.

 

(18) Al contempo occorre prestare particolare attenzione affinché i dati raccolti con diversi rilevamenti vengano elaborati in modo coerente. A tale scopo è opportuno istituire dei gruppi di lavoro interdisciplinari.

 

(19) Il contesto normativo migliorato per le statistiche europee dovrebbe soddisfare in particolare l’esigenza di rendere minimo l’onere di risposta per i partecipanti alle indagini e contribuire all’obiettivo più generale di una riduzione degli oneri amministrativi a livello europeo, in linea con le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo dell’ 8 e 9 marzo 2007. Dovrebbe essere sottolineato, tuttavia, anche il ruolo importante svolto dagli INS e dalle altre autorità nazionali nella riduzione al minimo degli oneri gravanti sulle imprese europee a livello nazionale.

 

(20) Al fine di accrescere la fiducia nelle statistiche europee, le autorità statistiche nazionali dovrebbero godere in ciascuno Stato membro, così come l’autorità statistica comunitaria all’interno della Commissione, della necessaria indipendenza professionale e garantire l’imparzialità e un’elevata qualità in sede di produzione di statistiche europee, in conformità dei principi sanciti dall’articolo 285, paragrafo 2, del trattato nonché dei principi ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche europee approvato dalla Commissione nella sua raccomandazione del 25 maggio 2005 relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria (che incorpora il codice delle statistiche europee). È inoltre opportuno tener conto dei principi fondamentali delle statistiche ufficiali adottati dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite il 15 aprile 1992 e dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite il 14 aprile 1994.

 

(21) Il presente regolamento tutela il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sancito agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [10].

 

(22) Il presente regolamento assicura altresì la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e specifica, per quanto concerne le statistiche europee, le norme stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [11], e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [12].

 

(23) Allo scopo di ottenere e di conservare la fiducia delle parti responsabili della fornitura delle informazioni riservate raccolte dalle autorità statistiche nazionali e dall’autorità statistica comunitaria ai fini della produzione di statistiche europee, è necessario proteggere tali informazioni. È opportuno che la riservatezza dei dati soddisfi gli stessi principi in tutti gli Stati membri.

 

(24) A tale scopo, è necessario fissare principi e orientamenti comuni idonei a garantire la riservatezza dei dati utilizzati per la produzione di statistiche europee e l’accesso a tali dati riservati, tenendo debitamente conto degli sviluppi tecnologici e delle esigenze degli utenti in una società democratica.

 

(25) La disponibilità di dati riservati per le esigenze dell’SSE riveste particolare importanza ai fini della massimizzazione dei benefici dei dati per il miglioramento della qualità delle statistiche europee e della garanzia di una risposta flessibile alle nuove esigenze della Comunità in materia di statistiche.

 

(26) Nell’interesse del progresso scientifico in Europa è opportuno che i ricercatori godano di un più ampio accesso ai dati riservati utilizzati per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee a fini di analisi. Dovrebbe pertanto essere migliorato l’accesso ai dati riservati da parte dei ricercatori per fini scientifici, senza compromettere l’elevato livello di tutela richiesto dai dati statistici riservati.

 

(27) L’uso di dati riservati per scopi non esclusivamente statistici, ad esempio amministrativi, giuridici o fiscali, o al fine di condurre verifiche nei confronti delle unità statistiche dovrebbe essere severamente proibito.

 

(28) L’applicazione del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale [13], e del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale [14].

 

(29) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo e lascia pertanto impregiudicati le modalità, i ruoli e le condizioni specifici delle statistiche nazionali.

 

(30) Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [15].

 

(31) In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure riguardanti i criteri di qualità delle statistiche europee e di fissare le modalità, le regole e le condizioni alle quali può essere autorizzato l’accesso a dati riservati a livello comunitario per fini scientifici. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

 

(32) Le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero sostituire quelle contenute nel regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [16], nel regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio [17], e nella decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio [18]. Occorre pertanto abrogare tali atti. Le disposizioni di attuazione specificate nel regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici [19], e nella decisione 2004/452/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici [20], dovrebbero continuare ad applicarsi.

 

(33) Il comitato del programma statistico è stato consultato,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee.

 

Conformemente al principio di sussidiarietà e nel rispetto dell’indipendenza, dell’integrità e della responsabilità delle autorità nazionali e dell’autorità comunitaria, le statistiche europee sono le pertinenti statistiche necessarie per lo svolgimento delle attività della Comunità. Le statistiche europee sono definite nel programma statistico europeo. Esse sono sviluppate, prodotte e diffuse conformemente ai principi statistici di cui all’articolo 285, paragrafo 2, del trattato e ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche europee in conformità dell’articolo 11. Esse sono attuate in conformità del presente regolamento.

 

     Art. 2. Principi statistici

1. I seguenti principi statistici disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee:

 

a) "indipendenza professionale": le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo indipendente, in particolare in merito alla scelta delle tecniche, delle definizioni, delle metodologie e delle fonti da utilizzare, nonché riguardo al calendario e al contenuto di tutte le forme di diffusione, al riparo da qualsiasi pressione esercitata da gruppi politici o da altri gruppi di interesse o da autorità nazionali o comunitarie, fatte salve le esigenze istituzionali quali le disposizioni comunitarie o nazionali di natura istituzionale o in materia di bilancio o la definizione delle esigenze in materia di statistiche;

 

b) "imparzialità": le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo neutro, assicurando lo stesso trattamento a tutti gli utenti;

 

c) "obiettività": le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo sistematico, affidabile e senza preconcetti; ciò richiede il rispetto di norme etiche e professionali e presuppone che le politiche e le pratiche seguite siano trasparenti per gli utenti e per i rispondenti nelle indagini;

 

d) "affidabilità": le statistiche devono misurare, il più fedelmente, accuratamente e coerentemente possibile, la realtà che si propongono di rappresentare; ciò implica l’utilizzo di criteri scientifici nella scelta delle fonti, dei metodi e delle procedure;

 

e) "segreto statistico": protezione dei dati riservati, concernenti singole unità statistiche, ottenuti direttamente a fini statistici o indirettamente da fonti amministrative o di altro tipo; ciò implica il divieto dell’utilizzo a fini non statistici dei dati ottenuti e della loro divulgazione illecita;

 

f) "favorevole rapporto costi-benefici": i costi necessari per la produzione delle statistiche comunitarie devono essere proporzionati all’importanza dei risultati e dei benefici ricercati, le risorse devono essere usate in modo ottimale e l’onere di risposta deve essere ridotto al minimo. Se possibile, le informazioni richieste sono prontamente estraibili da dati o da fonti disponibili.

 

I principi statistici di cui al presente paragrafo sono ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche in conformità dell’articolo 11.

 

2. Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee tengono conto delle raccomandazioni e delle migliori prassi internazionali.

 

     Art. 3. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

1) "statistiche": le informazioni quantitative e qualitative, aggregate e rappresentative che caratterizzano un fenomeno collettivo in una determinata popolazione;

 

2) "sviluppo": le attività dirette a determinare, rafforzare e migliorare le procedure, gli standard e i metodi statistici utilizzati ai fini della produzione e della diffusione delle statistiche, nonché a concepire nuove statistiche e nuovi indicatori;

 

3) "produzione": tutte le attività connesse alla raccolta, all’archiviazione, al trattamento e all’analisi necessarie per la compilazione delle statistiche;

 

4) "diffusione": le attività necessarie per rendere accessibili agli utenti le statistiche e l’analisi statistica;

 

5) "rilevazione dei dati": le indagini e tutti gli altri metodi di raccolta di informazioni da diverse fonti, incluse le fonti amministrative;

 

6) "unità statistica": l’unità di osservazione di base, ossia una persona fisica, una famiglia, un operatore economico e altre imprese cui fanno riferimento i dati;

 

7) "dati riservati": i dati che consentono di identificare, direttamente o indirettamente, le unità statistiche, divulgando così informazioni individuali. Per determinare se un’unità statistica sia identificabile si deve tener conto di tutti i pertinenti mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo per identificare l’unità statistica;

 

8) "uso a fini statistici": l’uso esclusivo per lo sviluppo e la produzione di analisi e risultati statistici;

 

9) "identificazione diretta": l’identificazione di un’unità statistica a partire dal suo nome o indirizzo, o da un numero di identificazione pubblicamente accessibile;

 

10) "identificazione indiretta": l’identificazione di un’unità statistica in qualsiasi altro modo che non sia l’identificazione diretta;

 

11) "funzionari della Commissione (Eurostat)": i funzionari delle Comunità, ai sensi dell’articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che lavorano presso l’autorità statistica comunitaria;

 

12) "altro personale della Commissione (Eurostat)": gli agenti delle Comunità, ai sensi degli articoli da 2 a 5 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, che lavorano presso l’autorità statistica comunitaria.

 

CAPITOLO II

 

GOVERNANCE STATISTICA

 

     Art. 4. Sistema statistico europeo

Il sistema statistico europeo ("SSE") è il partenariato tra l’autorità statistica comunitaria, ovvero la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica ("gli INS") e le altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.

 

     Art. 5. Istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali

1. L’autorità statistica nazionale designata da ciascuno Stato membro quale organo avente la responsabilità del coordinamento a livello nazionale di tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee ("l’INS") funge da interlocutore della Commissione (Eurostat) per le questioni statistiche. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire l’applicazione della presente disposizione.

 

2. La Commissione (Eurostat) tiene un elenco di INS e altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee designati dagli Stati membri e lo pubblica sul suo sito Internet.

 

3. Gli INS e le altre autorità nazionali inclusi nell’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte, in conformità dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

 

     Art. 6. Commissione (Eurostat)

1. Nel presente regolamento l’autorità statistica comunitaria, quale designata dalla Commissione come responsabile dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee, è denominata "la Commissione (Eurostat)".

 

2. A livello comunitario, la Commissione (Eurostat) assicura la produzione di statistiche europee secondo principi statistici e norme stabiliti. A questo riguardo essa è la sola responsabile a decidere in merito ai processi, alle procedure, alle norme e ai metodi statistici, nonché al contenuto e al calendario dei rilasci statistici.

 

3. Fatto salvo l’articolo 5 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea, la Commissione (Eurostat) coordina le attività statistiche delle istituzioni e degli organismi della Comunità, in particolare allo scopo di garantire la coerenza e la qualità dei dati e di ridurre al minimo l’onere di segnalazione. A tal fine la Commissione (Eurostat) può invitare qualsiasi istituzione o organismo della Comunità a consultarla o a collaborare con essa nello sviluppo di metodi e sistemi a fini statistici nell’ambito delle rispettive sfere di competenza. Qualsiasi di tali istituzioni o organismi che intenda produrre statistiche si consulta con la Commissione (Eurostat) e tiene conto di qualsiasi raccomandazione che questa possa esprimere al riguardo.

 

     Art. 7. Comitato del sistema statistico europeo

1. È istituito il comitato del sistema statistico europeo ("comitato dell’SSE"). Esso fornisce un orientamento professionale all’SSE ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee in linea con i principi statistici di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

 

2. Il comitato dell’SSE è composto dei rappresentanti degli INS che sono esperti nazionali in materia di statistica. Esso è presieduto dalla Commissione (Eurostat).

 

3. Il comitato dell’SSE adotta il proprio regolamento interno, che rispecchia i suoi compiti.

 

4. La Commissione consulta il comitato dell’SSE riguardo a:

 

a) le misure che la Commissione intende adottare in materia di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee, la loro giustificazione in termini di rapporto costi-benefici, gli strumenti e i calendari della loro attuazione, l’onere di risposta per i rispondenti;

 

b) gli sviluppi e le priorità proposti per il programma statistico europeo;

 

c) le iniziative per attuare la ridefinizione delle priorità e la riduzione dell’onere di risposta;

 

d) questioni riguardanti il segreto statistico;

 

e) l’ulteriore sviluppo del codice delle statistiche; e

 

f) qualsiasi altra questione, in particolare in materia di metodologia, conseguente all’adozione o all’attuazione di programmi statistici e sollevata dal presidente del comitato, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

 

     Art. 8. Cooperazione con altri organismi

Il comitato consultivo statistico europeo e il comitato consultivo europeo per la governance statistica sono consultati in conformità delle rispettive competenze.

 

     Art. 9. Cooperazione con il SEBC

Al fine di ridurre al minimo l’onere di segnalazione e di garantire la coerenza necessaria per la produzione di statistiche europee, l’SSE e il SEBC collaborano strettamente nel rispetto dei principi statistici di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

 

     Art. 10. Cooperazione internazionale

Fatta salva la posizione e il ruolo dei singoli Stati membri, la posizione dell’SSE per quanto riguarda questioni di particolare rilievo per le statistiche europee a livello internazionale, così come gli specifici accordi per la rappresentanza negli organismi statistici internazionali, è preparata dal comitato dell’SSE e coordinata dalla Commissione (Eurostat).

 

     Art. 11. Codice delle statistiche europee

1. Lo scopo del codice delle statistiche è quello di promuovere la fiducia del pubblico nelle statistiche europee, precisando le modalità di sviluppo, produzione e diffusione di tali statistiche conformemente ai principi statistici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e alla migliore prassi statistica internazionale.

 

2. Il codice delle statistiche è rivisto e aggiornato dal comitato dell’SSE in funzione delle necessità. La Commissione pubblica le modifiche a esso apportate.

 

     Art. 12. Qualità statistica

1. Per garantire la qualità dei risultati, le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse sulla base di norme uniformi e di metodi armonizzati. A tale riguardo si applicano i seguenti criteri di qualità:

 

a) "pertinenza": il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;

 

b) "accuratezza": la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti;

 

c) "tempestività": il periodo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l’evento o il fenomeno da essi descritto;

 

d) "puntualità": l’intervallo di tempo che intercorre fra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo (data in cui avrebbero dovuto essere forniti);

 

e) "accessibilità" e "chiarezza": le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;

 

f) "comparabilità": la misurazione dell’impatto delle differenze tra i concetti statistici applicati, gli strumenti e le procedure di misurazione quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo;

 

g) "coerenza": la capacità dei dati di essere combinati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi.

 

2. Nell’applicare i criteri di qualità di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai dati oggetto di legislazioni settoriali in campi statistici specifici, la Commissione definisce le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità contemplate dalle normative settoriali secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

 

Specifiche prescrizioni in materia di qualità, quali i valori obiettivo e gli standard minimi per la produzione statistica, possono essere stabilite nella legislazione settoriale. Nel caso in cui tali prescrizioni non siano contemplate da questa legislazione, la Commissione può adottare misure al riguardo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 3.

 

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati forniti. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi e prepara e pubblica relazioni sulla qualità delle statistiche europee.

 

CAPITOLO III

 

PRODUZIONE DI STATISTICHE EUROPEE

 

     Art. 13. Programma statistico europeo

1. Il programma statistico europeo definisce il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nonché i principali settori e gli obiettivi delle iniziative previste per un periodo non superiore a cinque anni. Esso è deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il suo impatto e il suo rapporto costi-benefici sono valutati con la partecipazione di esperti indipendenti.

 

2. Il programma statistico europeo stabilisce le priorità riguardo alle esigenze di informazioni ai fini dello svolgimento delle attività della Comunità. Tali esigenze sono valutate in rapporto alle risorse occorrenti, a livello sia comunitario sia nazionale, per produrre le statistiche necessarie, nonché all’onere di risposta e ai relativi costi per i rispondenti.

 

3. Per l’intero programma statistico europeo, o per parte di esso, la Commissione adotta iniziative per fissare le priorità e per ridurre l’onere di risposta.

 

4. La Commissione sottopone il progetto del programma statistico europeo all’esame preventivo del comitato dell’SSE.

 

5. Per ciascun programma statistico europeo la Commissione, previa consultazione del comitato dell’SSE, presenta una relazione intermedia relativa ai progressi effettuati e una relazione di valutazione finale e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

     Art. 14. Attuazione del programma statistico europeo

1. Il programma statistico europeo è attuato mediante singole azioni statistiche decise:

 

a) dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

 

b) dalla Commissione in casi specifici e debitamente motivati, segnatamente per soddisfare esigenze impreviste, in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 2; o

 

c) tramite un accordo tra gli INS o altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat), nell’ambito delle rispettive sfere di competenza. Tali accordi sono in forma scritta.

 

2. La Commissione può decidere un’azione statistica diretta temporanea secondo la procedura di regolamentazione di cui l’articolo 27, paragrafo 2, a condizione che:

 

a) l’azione non preveda una rilevazione dei dati che copra più di tre anni di riferimento;

 

b) i dati siano già disponibili o accessibili presso gli INS o altre autorità nazionali competenti, oppure possano essere ottenuti direttamente, utilizzando campioni appropriati per l’osservazione della popolazione statistica a livello europeo con un adeguato coordinamento con gli INS o altre autorità nazionali; e

 

c) la Comunità, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, fornisca contributi finanziari agli INS e alle altre autorità nazionali per coprire i costi aggiuntivi da esse sostenuti.

 

3. Nell’attuare un’azione che deve essere decisa ai sensi del paragrafo 1, lettere a) o b), la Commissione fornisce informazioni relative a:

 

a) le ragioni alla base dell’azione, segnatamente alla luce degli obiettivi della politica comunitaria interessata;

 

b) gli obiettivi dell’azione e i risultati attesi;

 

c) un’analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell’onere per i rispondenti e dei costi di produzione; e

 

d) le modalità di esecuzione dell’azione, compresi la durata della stessa e il ruolo della Commissione e degli Stati membri.

 

     Art. 15. Reti di collaborazione

Nell’ambito delle singole azioni statistiche, ove possibile sono sviluppate sinergie all’interno dell’SSE attraverso reti di collaborazione, condividendo le conoscenze e i risultati o promuovendo la specializzazione riguardo a compiti specifici. A questo fine è sviluppata una struttura finanziaria adeguata.

 

I risultati di tali azioni, quali le strutture, gli strumenti, i processi e i metodi comuni, sono resi disponibili in tutto l’SSE. Le iniziative mirate a creare reti di collaborazione e i loro risultati sono esaminati dal comitato dell’SSE.

 

     Art. 16. Approccio europeo alle statistiche

1. In casi specifici e debitamente motivati e nel quadro del programma statistico europeo, l’approccio europeo alle statistiche mira a:

 

a) massimizzare la disponibilità degli aggregati statistici a livello europeo e migliorare la tempestività delle statistiche europee;

 

b) ridurre l’onere per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali sulla base di un’analisi del rapporto costi-benefici.

 

2. I casi in cui l’approccio europeo alle statistiche è rilevante includono:

 

a) la produzione di statistiche europee utilizzando:

 

i) contributi nazionali non pubblicati o contributi nazionali di un gruppo di Stati membri;

 

ii) progetti d’indagine appositamente concepiti;

 

iii) informazioni parziali ottenute mediante tecniche di modellizzazione;

 

b) la diffusione di aggregati statistici a livello europeo attraverso l’applicazione di tecniche specifiche di controllo del rilascio dei dati, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diffusione.

 

3. Le misure per attuare l’approccio europeo alle statistiche sono intraprese con il pieno coinvolgimento degli Stati membri. Le misure per attuare l’approccio europeo alle statistiche sono stabilite nelle singole azioni statistiche di cui all’articolo 14, paragrafo 1.

 

4. Se del caso viene istituita, di concerto con gli Stati membri, una politica coordinata per il rilascio e la revisione.

 

     Art. 17. Programma di lavoro annuale

Ogni anno, prima della fine di maggio, la Commissione trasmette al comitato dell’SSE il suo programma di lavoro per l’anno successivo. La Commissione tiene nella massima considerazione le osservazioni del comitato dell’SSE. Il programma di lavoro si basa sul programma statistico europeo e precisa, in particolare:

 

a) le azioni che la Commissione ritiene prioritarie, tenuto conto delle esigenze delle politiche comunitarie e dei vincoli finanziari sia nazionali sia comunitari nonché dell’onere di risposta;

 

b) le iniziative relative al riesame delle priorità e alla riduzione dell’onere di risposta; e

 

c) le procedure e qualsiasi strumento giuridico previsto dalla Commissione per l’attuazione del programma.

 

CAPITOLO IV

 

DIFFUSIONE DI STATISTICHE EUROPEE

 

     Art. 18. Misure di diffusione

1. La diffusione di statistiche europee è intrapresa nel pieno rispetto dei principi statistici, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, in particolare con riguardo alla tutela del segreto statistico e alla garanzia della parità di accesso come richiesto in base al principio di imparzialità.

 

2. Alla diffusione di statistiche europee provvedono la Commissione (Eurostat), gli INS e le altre autorità nazionali, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.

 

3. Gli Stati membri e la Commissione forniscono, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, il necessario supporto onde garantire a tutti gli utenti parità di accesso alle statistiche europee.

 

     Art. 19. Documento elettronico di uso pubblico

I dati relativi a singole unità statistiche possono essere diffusi sotto forma di documento elettronico di uso pubblico costituito da registrazioni rese anonime e predisposte in modo tale che le unità statistiche non possano essere identificate, direttamente o indirettamente, tenuto conto di tutti i pertinenti mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo.

 

Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benestare esplicito dell’INS o di un’altra autorità nazionale che abbia fornito i dati.

 

CAPITOLO V

 

SEGRETO STATISTICO

 

     Art. 20. Tutela dei dati riservati

1. Al fine di assicurare che i dati riservati siano usati esclusivamente a fini statistici e di prevenirne la divulgazione illecita, si applicano le seguenti norme e misure.

 

2. I dati riservati ottenuti esclusivamente per la produzione di statistiche europee sono utilizzati dagli INS e dalle altre autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) esclusivamente a fini statistici, salvo che l’unità statistica non ne abbia inequivocabilmente autorizzato l’impiego per altri scopi.

 

3. I risultati statistici suscettibili di rendere possibile l’identificazione di un’unità statistica possono essere diffusi dagli INS e dalle altre autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) nei seguenti casi eccezionali:

 

a) qualora condizioni e modalità specifiche siano fissate da un atto del Parlamento europeo e del Consiglio adottato a norma dell’articolo 251 del trattato e i risultati della statistica siano modificati in modo tale che la loro diffusione non ne comprometta la riservatezza ogni qualvolta l’unità statistica lo richieda; o

 

b) qualora l’unità statistica abbia inequivocabilmente autorizzato la divulgazione dei dati.

 

4. Nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, gli INS e le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative necessarie per garantire la protezione fisica e logica di dati riservati (controllo della divulgazione statistica).

 

Gli INS e le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le misure necessarie per garantire l’armonizzazione dei principi e degli orientamenti per quanto riguarda la protezione fisica e logica dei dati riservati. Tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

 

5. I funzionari e gli altri membri del personale degli INS e delle altre autorità nazionali che hanno accesso ai dati riservati sono tenuti a osservare l’obbligo al segreto anche dopo aver cessato le loro funzioni.

 

     Art. 21. Trasmissione di dati riservati

1. La trasmissione di dati riservati da un’autorità dell’SSE di cui all’articolo 4 che ha rilevato i dati a un’altra autorità dell’SSE è autorizzata a condizione che sia necessaria ai fini dell’efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del miglioramento della loro qualità.

 

2. La trasmissione di dati riservati da un’autorità dell’SSE che ha rilevato i dati a un membro del SEBC è autorizzata a condizione che sia necessaria ai fini dell’efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del miglioramento della loro qualità, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza dell’SSE e del SEBC e che tale necessità sia stata giustificata.

 

3. Qualsiasi trasmissione ulteriore alla prima necessita dell’esplicita autorizzazione dell’autorità nazionale che ha rilevato i dati.

 

4. Allorché la trasmissione di dati riservati è contemplata da un atto del Parlamento europeo e del Consiglio adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, non possono essere fatte valere norme nazionali in materia di segreto statistico per impedire la trasmissione di tali dati in conformità dei paragrafi 1 e 2.

 

5. I dati riservati trasmessi in conformità del presente articolo sono utilizzati esclusivamente a fini statistici e sono accessibili al solo personale per cui le attività statistiche costituiscono l’ambito di lavoro specifico.

 

6. Le disposizioni sul segreto statistico contemplate nel presente regolamento si applicano a tutti i dati riservati trasmessi nell’ambito dell’SSE e tra l’SSE e il SEBC.

 

     Art. 22. Protezione dei dati riservati presso la Commissione (Eurostat)

1. Ai dati riservati possono avere accesso, salvo le eccezioni di cui al paragrafo 2, unicamente i funzionari della Commissione (Eurostat) nel loro ambito di lavoro specifico.

 

2. In casi eccezionali la Commissione (Eurostat) può permettere l’accesso a dati riservati ad altri membri del suo personale e ad altre persone fisiche che lavorino per la Commissione (Eurostat) in virtù di un contratto nel loro ambito di lavoro specifico.

 

3. Le persone che hanno accesso ai dati riservati utilizzano tali dati esclusivamente a fini statistici. Esse continuano a essere assoggettate a tale restrizione anche dopo aver cessato le loro funzioni.

 

     Art. 23. Accesso a dati riservati per fini scientifici

La Commissione (Eurostat) o gli INS o le altre autorità nazionali, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, possono autorizzare l’accesso a dati riservati che consentono solamente l’identificazione indiretta delle unità statistiche ai ricercatori che effettuano analisi statistiche a fini scientifici. Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benestare esplicito degli INS o dell’altra autorità nazionale che ha fornito i dati.

 

Le modalità, le norme e le condizioni di accesso a livello comunitario sono fissate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 3.

 

     Art. 24. Accesso a dati amministrativi

Allo scopo di ridurre l’onere per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) hanno accesso a fonti di dati amministrativi, ciascuna nei settori di attività delle proprie pubbliche amministrazioni, nella misura in cui tali dati sono necessari ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee.

 

Le disposizioni pratiche in materia e le condizioni dell’effettivo accesso sono determinate, se necessario, da ciascuno Stato membro e dalla Commissione, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.

 

     Art. 25. Dati da fonti pubbliche

I dati ottenuti da fonti lecitamente accessibili al pubblico e che permangono accessibili al pubblico secondo la legislazione nazionale non sono considerati riservati ai fini della diffusione di informazioni statistiche ricavate da tali dati.

 

     Art. 26. Violazione del segreto statistico

Gli Stati membri e la Commissione adottano appropriate misure per impedire e sanzionare qualsiasi violazione del segreto statistico.

 

CAPITOLO VI

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 27. Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato dell’SSE.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

     Art. 28. Abrogazione

1. Il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 è abrogato.

 

I riferimenti al regolamento abrogato s’intendono fatti al presente regolamento.

 

I riferimenti al comitato per il segreto statistico istituito con il regolamento abrogato s’intendono fatti al comitato dell’SSE istituito dall’articolo 7 del presente regolamento.

 

2. Il regolamento (CE) n. 322/97 è abrogato.

 

I riferimenti al regolamento abrogato s’intendono fatti al presente regolamento.

 

3. La decisione n. 89/382/CEE, Euratom è abrogata.

 

I riferimenti al comitato del programma statistico s’intendono fatti al comitato dell’SSE istituito dall’articolo 7 del presente regolamento.

 

     Art. 29. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU C 291 del 5.12.2007, pag. 1.

 

[2] GU C 308 del 3.12.2008, pag. 1.

 

[3] Parere del Parlamento europeo del 19 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 febbraio 2009.

 

[4] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

 

[5] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

 

[6] GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

 

[7] GU L 90 del 28.3.2006, pag. 2.

 

[8] GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

 

[9] GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21.

 

[10] GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

 

[11] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

 

[12] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

 

[13] GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

 

[14] GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

 

[15] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

 

[16] GU L 304 del 14.11.2008, pag. 70.

 

[17] GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

 

[18] GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

 

[19] GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7.

 

[20] GU L 156 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 1.