Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.9 polizia di Stato |
Data: | 07/05/1948 |
Numero: | 824 |
Sommario |
Art. 1. L'indennità speciale di pubblica sicurezza (già indennità militare) per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilita nella seguente misura [...] |
Art. 2. L'indennità speciale di pubblica sicurezza (già indennità militare) per i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilita nella seguente misura [...] |
Art. 3. Per gli ufficiali e i sottufficiali provvisti di alloggio in natura la misura dell'indennità speciale di pubblica sicurezza è ridotta |
Art. 4. Sono abrogate le disposizioni relative alla misura della indennità speciale di pubblica sicurezza che siano in contrasto con le norme del presente decreto |
Art. 5. Con decreto del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto |
§ 46.9.31 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 824 [1].
Misure dell'indennità speciale di pubblica sicurezza per gli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo di pubblica sicurezza.
(G.U. 6 luglio 1948, n. 154)
L'indennità speciale di pubblica sicurezza (già indennità militare) per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilita nella seguente misura mensile lorda:
Gradi |
Celibi |
Ammogliati |
||
Maggiore generale ispettore |
L. |
12.800 |
L. |
17.100 |
Colonnelli |
" |
11.200 |
" |
14.900 |
Tenenti colonnelli |
" |
10.100 |
" |
13.400 |
Maggiori |
" |
9.300 |
" |
12.400 |
Capitani |
" |
5.800 |
" |
10.000 |
Tenenti e sottotenenti |
" |
5.300 |
" |
9.250 |
L'indennità speciale di pubblica sicurezza (già indennità militare) per i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilita nella seguente misura lorda mensile:
Gradi |
Celibi |
Ammogliati |
||
Marescialli di 1 classe |
L. |
4.600 |
L. |
8.050 |
Marescialli di 2 classe |
" |
4.400 |
" |
7.700 |
Marescialli di 3 classe |
" |
4.300 |
" |
7.500 |
Brigadieri |
" |
2.350 |
" |
3.900 |
Vicebrigadieri |
" |
2.200 |
" |
3.650 |
Per le guardie scelte di pubblica sicurezza e guardie di pubblica sicurezza, la misura dell'indennità medesima è stabilita in L. 1200 nette mensili [2].
Per gli ufficiali e i sottufficiali provvisti di alloggio in natura la misura dell'indennità speciale di pubblica sicurezza è ridotta:
di un quarto per gli ufficiali e i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito e non di servizio;
di un ottavo per gli ufficiali e i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito e di servizio.
Sono abrogate le disposizioni relative alla misura della indennità speciale di pubblica sicurezza che siano in contrasto con le norme del presente decreto.
Le disposizioni concernenti i compensi per il lavoro straordinario, previste dal
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" ed ha effetto dal 1° aprile 1948.
[1] Ratificato, con modificazioni, dalla
[2] Comma così sostituito dalla legge di ratifica.