Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 04/07/1980 |
Numero: | 325 |
Sommario |
Art. unico. Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, è sostituito dal seguente: |
§ 46.8.40C - Legge 4 luglio 1980, n. 325.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in materia di corresponsione della razione viveri al personale delle Forze armate.
(G.U. 16 luglio 1980, n. 193)
Il secondo comma dell'articolo 3 del
"Fino a quando le mense ufficiali e sottufficiali di cui al precedente comma non saranno attrezzate in maniera da garantire la partecipazione ad esse di tutti gli aventi diritto, e comunque non oltre il 1980, agli ufficiali, sottufficiali e personale civile potrà essere corrisposto in contanti il controvalore della razione viveri".
E' convalidata la corresponsione in contanti del controvalore della razione viveri effettuata prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio.