Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 07/05/1948 |
Numero: | 850 |
Sommario |
Art. 1. Con effetto dal 1° ottobre 1946, la limitazione dell'indennità di carovita prevista dall'art. 2, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, [...] |
Art. 2. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio |
§ 46.8.157- D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 850 [1].
Indennità di carovita al personale militare in particolari condizioni.
(G.U. 9 luglio 1948, n. 157)
Con effetto dal 1° ottobre 1946, la limitazione dell'indennità di carovita prevista dall'art. 2, terzo comma, del
a) al personale in effettivo servizio presso gli aeroporti dove siano regolarmente costituite mense obbligatorie di servizio;
b) al personale dell'Esercito e dell'Aeronautica in effettivo servizio presso reparti od enti dislocati in località, designate dal Ministro per la difesa, che siano distanti non meno di dieci chilometri per via ordinaria da centri abitati, e siano altresì disagiati e di difficile approvvigionamento;
c) al personale di cui alla lettera b) quando si tratti di località particolarmente disagiata anche se la distanza sia inferiore ai 10 km., designate con decreti dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Ratificato dalla