Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 18/09/2006 |
Numero: | 282 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 |
Art. 2. Norma finale |
§ 46.8.559 - D.P.R. 18 settembre 2006, n. 282.
Regolamento recante modifica all'articolo 10, commi 2 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, concernente il Comitato di verifica per le cause di servizio.
(G.U. 23 novembre 2006, n. 273)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Vista la
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Visto il
Visto il
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Visto l'articolo 5-bis del
Vista la
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 1, comma 121, della
Vista la
Visto il
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Ravvisata la necessità, al fine di assicurare un adeguato funzionamento del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del
Ravvisata inoltre l'esigenza di apportare modifiche alla definizione delle categorie di funzionari tra i quali vanno designati i componenti del Comitato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al
1. Il Comma 2 dell'articolo 10 del
«2. Il Comitato è formato da un numero di componenti non superiore a quaranta e non inferiore a trenta, scelti fra gli esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonchè tra gli ufficiali superiori medici delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato preferibilmente specialisti in medicina legale e delle assicurazioni. Per l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche a ordinamento civile, il Comitato è di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due.».
2. Il comma 8 dell'articolo 10 del
«8. Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze e si avvale di una segreteria costituita da un contingente di personale non superiore alle cento unità, appartenente all'Amministrazione dell'economia e delle finanze.».
Art. 2. Norma finale
1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.