§ 46.8.559 - D.P.R. 18 settembre 2006, n. 282.
Regolamento recante modifica all'articolo 10, commi 2 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, concernente il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:18/09/2006
Numero:282


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461
Art. 2.  Norma finale


§ 46.8.559 - D.P.R. 18 settembre 2006, n. 282.

Regolamento recante modifica all'articolo 10, commi 2 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, concernente il Comitato di verifica per le cause di servizio.

(G.U. 23 novembre 2006, n. 273)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 63;

     Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416;

     Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

     Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1094;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

     Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111;

     Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

     Visto l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

     Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461;

     Ravvisata la necessità, al fine di assicurare un adeguato funzionamento del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, di elevare il contingente massimo del numero dei componenti del predetto Comitato e della segreteria di cui il Comitato medesimo si avvale;

     Ravvisata inoltre l'esigenza di apportare modifiche alla definizione delle categorie di funzionari tra i quali vanno designati i componenti del Comitato;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461

     1. Il Comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è sostituito dal seguente:

     «2. Il Comitato è formato da un numero di componenti non superiore a quaranta e non inferiore a trenta, scelti fra gli esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonchè tra gli ufficiali superiori medici delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato preferibilmente specialisti in medicina legale e delle assicurazioni. Per l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche a ordinamento civile, il Comitato è di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due.».

     2. Il comma 8 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è sostituito dal seguente:

     «8. Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze e si avvale di una segreteria costituita da un contingente di personale non superiore alle cento unità, appartenente all'Amministrazione dell'economia e delle finanze.».

 

     Art. 2. Norma finale

     1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.