Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.6 tutela della flora e della fauna |
Data: | 05/08/2022 |
Numero: | 135 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni |
Art. 2. Autorità competenti |
Art. 3. Divieti concernenti gli esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche ed i loro ibridi |
Art. 4. Specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità |
Art. 5. Elenco delle specie di animali da compagnia |
Art. 6. Disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica ed esotica |
Art. 7. Disposizioni per detentori |
Art. 8. Caratteristiche degli stabilimenti che detengono gli animali |
Art. 9. Formazione degli operatori e dei proprietari o dei detentori |
Art. 10. Attività di sorveglianza e controllo dell'autorità locale competente |
Art. 11. Vendita a distanza al pubblico |
Art. 12. Individuazione delle associazioni e degli enti |
Art. 13. Custodia degli animali |
Art. 14. Sanzioni |
Art. 15. Modifica dell'articolo 727-bis del Codice penale |
Art. 16. Abrogazioni |
Art. 17. Disposizioni finali |
Art. 18. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 5.6.97 - D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 135.
Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonchè l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53.
(G.U. 12 settembre 2022, n. 213)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 9, 41, 76, 87 e 117 della Costituzione;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio 28 febbraio 2003 recante il Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 4 marzo 2003;
Visto l'accordo 10 luglio 2014 recante: «Accordo sullo schema di linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici (Repertorio atti n. 83/CSR del 10 luglio 2014)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 2014, n. 206;
Sentite le Associazioni di categoria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome e di Trento e di Bolzano nella seduta dell'8 giugno 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, dell'interno, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della difesa;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto detta disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine della prevenzione e del controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo e della riduzione del rischio di focolai di zoonosi. Introduce altresì norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del
a) specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie;
b) popolazione: insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica;
c) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con le razze domestiche da esse originate;
d) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;
e) introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale;
f) immissione: qualsiasi azione di introduzione, reintroduzione e ripopolamento di esemplari di specie e di popolazioni non autoctone.
3. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) specie selvatiche ed esotiche: specie di fauna di cui alla lettera c);
b) specie autoctona o indigena: specie naturalmente presente in una determinata area geografica nella quale si è originata o è giunta senza l'intervento diretto intenzionale o accidentale dell'uomo;
c) specie alloctona o esotica o aliena: specie che non appartiene alla fauna o alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi è giunta per l'intervento diretto intenzionale o accidentale dell'uomo;
d) animale da compagnia: animale appartenente ad una delle specie di cui all'Allegato I, Parte A e Parte B, del
e) stabilimento: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente, escluse le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia, gli ambulatori o le cliniche veterinarie, di cui all'articolo 4, punto 27), del
f) rifugi per animali: stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8, del
g) BDN: la base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del
h) ambiente naturale: ambiente non antropizzato di provenienza o di nascita dell'animale.
Art. 2. Autorità competenti
1. Il Ministero della salute è l'autorità veterinaria centrale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 55), del
a) dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in materia di salute animale e benessere animale in conformità al
b) del coordinamento delle altre autorità competenti per le attività di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali concernenti la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione.
2. Il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute, i Servizi veterinari delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le Autorità sanitarie locali di seguito denominate «ASL», e le altre amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2 del
Art. 3. Divieti concernenti gli esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche ed i loro ibridi
1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, è vietato a chiunque importare, detenere, commerciare e riprodurre animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonchè gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale.
2. Fermo restando quanto disposto dal
a) ai giardini zoologici in possesso della licenza prevista dall'articolo 4, comma 2, del
b) agli stabilimenti autorizzati ai sensi del
c) alle specie inserite nell'elenco di cui all'articolo 5;
d) agli animali sequestrati o confiscati e affidati ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3;
e) agli stabilimenti autorizzati ai sensi degli articoli 8 e 10 del
f) agli insetti;
g) agli animali impiegati nei progetti di reintroduzione o ripopolamento autorizzati secondo la normativa vigente;
h) agli animali delle specie non incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, in conformità alla normativa vigente per essere destinati al consumo umano o animale.
Art. 4. Specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità
1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 3, è vietato a chiunque detenere animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica o per la biodiversità, nonchè gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni.
2. Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce con proprio decreto, i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone l'elenco di tali esemplari prevedendo tempi e modalità per l'aggiornamento dello stesso.
3. Il divieto di cui al comma 1, non si applica ai detentori di animali impiegati nei progetti, nei piani nonchè nelle attività di reintroduzione o ripopolamento autorizzati secondo la normativa vigente e ai seguenti stabilimenti:
a) giardini zoologici in possesso della licenza prevista dall'articolo 4 del
b) stabilimenti autorizzati ai sensi del
c) aree protette di cui alla
d) mostre faunistiche permanenti nonchè le esibizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 35), del
e) stabilimenti di cui agli articoli 8 e 9 del
f) centri di recupero per animali selvatici in difficoltà e stabilimenti di cui agli articoli 16 e 17 della
g) rifugi per animali sequestrati o confiscati:
1) centri di accoglienza di animali pericolosi attivati dal Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della
2) centro nazionale di accoglienza attivato ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della
3) reparti per la biodiversità dell'Arma dei Carabinieri;
4) centri di detenzione di animali di specie esotiche invasive attivati dalle regioni ai sensi del
4. I criteri generali minimi, di cui al comma 3, lettere c) e d), sono adottati con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri della salute, dell'interno e della cultura e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto stabilisce le modalità di confinamento degli esemplari e le misure idonee a impedirne la fuga, le misure di prevenzione dei rischi sanitari e le misure per garantire il benessere degli esemplari.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3, lettere c) e d), stabilisce le specie detenibili, il numero massimo di esemplari per ciascuna specie, le modalità di confinamento degli animali. Gli animali detenuti non possono essere fatti riprodurre oltre il numero massimo di esemplari detenibili, salvo il previo aggiornamento dell'autorizzazione. L'autorizzazione deve essere aggiornata prima dell'acquisizione di nuove specie o esemplari e comunque ogni cinque anni.
6. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del
7. I decreti di cui ai commi 2 e 4, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5. Elenco delle specie di animali da compagnia
1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 1, la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia è consentita unicamente per esemplari delle specie individuate con decreto del Ministro della salute, da redigersi secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra quelle elencate nell'Allegato I del
2. L'elenco delle specie di cui al comma 1, è redatto in base al rischio sanitario, al rischio per la biodiversità o alla compatibilità con la detenzione in cattività per ragioni comportamentali, fisiche, biologiche ed etologiche.
Art. 6. Disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica ed esotica
1. I detentori di animali, compresi gli ibridi, di specie selvatiche esotiche di cui all'articolo 3, comma 1, non incluse nel decreto di cui all'articolo 5, acquisiti a qualsiasi titolo in conformità alla normativa vigente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati a detenerli fino al termine della vita naturale degli esemplari purchè il detentore adotti misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione e di fuga degli esemplari e gli stessi siano mantenuti in condizioni tali da garantirne il benessere.
2. I soggetti delle strutture sottoelencate che detengono esemplari vivi delle specie comprese nell'elenco allegato al decreto di cui all'articolo 4, comma 2, non incluse nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente adottato ai sensi dell'articolo 5 del
a) gli stabilimenti in possesso della licenza di giardino zoologico di cui all'articolo 4 del
b) le aree protette di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c): alla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica ai fini del rilascio o dell'integrazione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 4, comma 3;
c) gli stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d): alla Prefettura-UTG territorialmente competente ai fini del rilascio o dell'integrazione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 4;
d) gli stabilimenti autorizzati ai sensi del
e) gli stabilimenti autorizzati ai sensi del
3. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 2, che detengono animali di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattività, compresi nell'elenco allegato al decreto di cui all'articolo 4, comma 2, e non inclusi nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente adottato ai sensi dell'articolo 5 del
4. Le disposizioni del comma 1, si applicano anche in caso di modifica del decreto di cui all'articolo 5 in relazione alle specie eliminate dall'elenco. Le disposizioni dei commi 2, 3 si applicano anche in caso di modifica dell'elenco allegato al decreto di cui all'articolo 4, comma 2, e il termine di novanta giorni per la denuncia decorre dalla data di pubblicazione del decreto di modifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. I circhi e le mostre faunistiche viaggianti sono autorizzati a detenere gli esemplari delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, posseduti alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fino al termine della vita naturale degli stessi purchè siano adottate misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione degli esemplari. È fatto divieto a circhi e mostre faunistiche viaggianti di acquisire ulteriori animali delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, successivamente alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 3, e 5, si applicano le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.
Art. 7. Disposizioni per detentori
1. I detentori di scorte commerciali di animali di specie selvatiche ed esotiche non incluse nel decreto di cui all'articolo 5 acquistati o comunque acquisiti a qualsiasi titolo in conformità alla normativa vigente entro la data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati a detenerli e a commercializzarli entro i dodici mesi successivi.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.
Art. 8. Caratteristiche degli stabilimenti che detengono gli animali
1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, nel rispetto della pianificazione vigente, le caratteristiche strutturali, funzionali e di biosicurezza degli stabilimenti che detengono animali nonchè la gestione delle movimentazioni tra stabilimenti e tra habitat diversi, con il rilascio del documento di accompagnamento informatizzato, ove non già oggetto di specifica norma nazionale o unionale e ad esclusione degli stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), c) e, g).
2. Gli stabilimenti già autorizzati o riconosciuti devono adeguarsi alle prescrizioni relative alle caratteristiche funzionali e strutturali entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
3. Il mancato rispetto delle previsioni del decreto di cui al comma 1, è una violazione punibile dall'Autorità competente, con la sospensione o il ritiro dei titoli autorizzativi posseduti.
Art. 9. Formazione degli operatori e dei proprietari o dei detentori
1. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i centri di referenza nazionale nonchè le società scientifiche competenti di cui al decreto di attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, della
2. Le Autorità locali competenti provvedono affinchè gli operatori ricevano idonea formazione e istruzioni inerenti alle disposizioni del presente decreto anche attraverso l'organizzazione di idonee attività formative.
3. La partecipazione degli operatori alle attività formative organizzate dalle Autorità di cui al comma 2, è a carico degli operatori stessi.
Art. 10. Attività di sorveglianza e controllo dell'autorità locale competente
1. Gli animali detenuti, di cui al presente decreto, sono oggetto delle misure di sorveglianza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati, garantiscono il coinvolgimento diretto o indiretto dei laboratori di sanità animale di cui agli articoli 9, comma 1, lettere a) e b), e 10 del
Art. 11. Vendita a distanza al pubblico
1. Fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dal
Art. 12. Individuazione delle associazioni e degli enti
1. Le associazioni o enti che intendono essere individuati ai fini di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale, devono disporre, in forma permanente di stabilimenti registrati o riconosciuti in BDN e devono inoltrare domanda alla competente direzione generale del Ministero della salute.
2. La domanda di cui al comma 1, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) nome, indirizzo e contatti e-mail, pec e telefonici dello stabilimento;
b) nome, indirizzo e contatti e-mail, pec e telefonici dell'Associazione;
c) numero unico dello stabilimento prodotto dalla BDN;
d) atto costitutivo dell'Associazione;
e) statuto dell'Associazione e sede legale dell'Associazione;
f) codice fiscale dell'Associazione;
g) iscrizione dell'Associazione alla Camera di commercio, se prevista;
h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo a:
1) estremi delle autorizzazioni prescritte dalla normativa nazionale e regionale;
2) indicazione delle specie animali e del numero massimo di animali ospitabili ai fini del presente decreto anche con riferimento alle specie pericolose;
i) numero associati;
l) relazione sulle attività già svolte.
3. Il Ministero della salute, ai fini della pubblicazione di cui al comma 4, effettua le verifiche antimafia sulle associazioni ed enti richiedenti che esercitano attività imprenditoriale, acquisendo la comunicazione di cui all'articolo 84, comma 2, del
4. Sul sito web del Ministero della salute sono pubblicate le associazioni e gli enti che svolgono i compiti di cui al comma 1. In fase di prima applicazione nel sito web del Ministero della salute sono pubblicate tutte le associazioni che risultano iscritte alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1, sono sottoposte annualmente alla verifica della permanenza dei requisiti della registrazione dello stabilimento e dell'assenza di ostatività al rilascio della comunicazione antimafia effettuata dalla competente Direzione generale del Ministero della salute che, in caso di assenza, procede alla revoca del riconoscimento.
6. Il Ministero della salute ripartisce, alle associazioni o agli enti individuati in conformità al comma 1, le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite dalla
7. La ripartizione di cui al comma 6, è effettuata il 15 ottobre di ogni anno sulla base delle entrate disponibili ed è corrisposta in rapporto proporzionale alle spese sostenute da ciascuna associazione o da ciascun ente per le attività svolte nell'anno solare precedente e rendicontate al Ministero della salute entro il 31 gennaio successivo, tenuto conto della specie e del numero degli animali affidati.
8. In sede di prima applicazione del presente decreto e limitatamente alla ripartizione delle entrate di cui al comma 6, continua a trovare applicazione il decreto del Ministro della salute adottato in attuazione degli articoli 3, 7 e 8 della
Art. 13. Custodia degli animali
1. Gli esemplari delle specie di cui al presente decreto che sono oggetto di sequestro penale o amministrativo sono custoditi unicamente presso i seguenti rifugi per animali:
a) centri di accoglienza di animali pericolosi attivati dal Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della
b) centro nazionale di accoglienza attivato ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della
c) reparti per la biodiversità dell'Arma dei Carabinieri;
d) centro di recupero per animali selvatici attivato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della
e) centri di recupero tartarughe marine (C.R.T.M.) di cui all'Accordo Stato-regioni 10 luglio 2014, recante le linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici. (Repertorio atti n. 83/CSR del 10 luglio 2014). Nel caso di tartarughe marine non più rilasciabili in natura, il responsabile del centro invia al Ministero della transizione ecologica la certificazione del medico veterinario e si rende disponibile al trasferimento presso altro stabilimento da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute nella BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie.
2. Gli esemplari oggetto di sequestro penale o amministrativo per violazione delle disposizioni del presente decreto, qualora non sia possibile collocarli in uno dei rifugi di cui al comma 1, sono affidati con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a dieci giorni a un altro stabilimento pubblico o privato da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute in BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie che assicuri l'impossibilità di fuga degli animali, l'adozione di misure idonee a prevenire rischi sanitari e adeguate condizioni di benessere.
3. A seguito della confisca, gli esemplari sono destinati a uno dei rifugi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1, o, in subordine, a stabilimenti pubblici o privati in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie.
4. Gli animali sequestrati o confiscati per violazione delle disposizioni del presente decreto non possono essere fatti riprodurre, fatte salve specifiche deroghe per la conservazione della specie disposte dalla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica.
5. Nel caso di condanna penale o di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di movimentazione e mantenimento degli esemplari sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.
Art. 14. Sanzioni
1. I Servizi veterinari delle ASL e le altre autorità competenti ai controlli di cui all'articolo 2, nei rispettivi ambiti di competenza, dispongono controlli sugli stabilimenti, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1. Nel caso venga accertata la non idoneità delle modalità di detenzione, anche con riferimento al benessere, o si verifichino riproduzioni, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.
2. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, commi 1 e 3, lettere c) e d), è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 20.000 euro a 150.000 euro.
3. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, e all'articolo 6, commi 2, 3 e 5 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 20.000 euro a 150.000 euro.
4. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 3, 4, 6 e 7 è sempre disposta la confisca degli esemplari anche se non è pronunciata condanna penale o non è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 11, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.
Art. 15. Modifica dell'articolo 727-bis del Codice penale
1. All'articolo 727-bis del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola «detenzione» sono inserite le seguenti: «e commercio»;
b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del
Art. 16. Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 6 della
b) dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, il
c) il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 novembre 2006, recante individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, nonchè determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dalla applicazione di sanzioni pecuniarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2007.
Art. 17. Disposizioni finali
1. Alla
«8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, paragrafo 6, della convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri della salute e dell'università e della ricerca, è disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero della transizione ecologica e sono previsti i presupposti, le condizioni, le modalità di iscrizione e cancellazione. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 5, rilascia i pareri per l'iscrizione e la cancellazione dal registro.».
2. Alla
a) al comma 755, le parole «centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai sensi della
b) il comma 756, è sostituito dal seguente:
«756. Gli oneri della custodia giudiziaria degli animali di cui alla
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano alle specie elencate nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 1996, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.
Art. 18. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.