§ 2.9.885 - D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 230.
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.9 tutela fitosanitaria e sostanze chimiche
Data:15/12/2017
Numero:230


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Autorità nazionale competente
Art. 4.  Coordinamento con la legislazione in materia di organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali provenienti da Paesi terzi
Art. 5.  Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale
Art. 6.  Divieti
Art. 7.  Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive
Art. 8.  Istruttoria per rilascio dei permessi previsti all'articolo 8 del regolamento
Art. 9.  Rilascio dei permessi previsti all'articolo 8 del regolamento
Art. 10.  Istruttoria per rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 9 del regolamento
Art. 11.  Rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 9 del regolamento
Art. 12.  Registro di detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale ed obblighi dei soggetti autorizzati
Art. 13.  Accessi ed ispezioni agli impianti autorizzati
Art. 14.  Giardini zoologici e orti botanici
Art. 15.  Controlli ufficiali di cui all'articolo 15 del regolamento
Art. 16.  Obblighi degli importatori
Art. 17.  Misure ufficiali all'importazione
Art. 18.  Sistema di sorveglianza
Art. 19.  Rilevamento precoce ed eradicazione rapida
Art. 20.  Deroghe all'obbligo di eradicazione rapida
Art. 21.  Misure di emergenza
Art. 22.  Misure di gestione
Art. 23.  Ripristino degli ecosistemi danneggiati
Art. 24.  Recupero dei costi
Art. 25.  Sanzioni
Art. 26.  Denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive
Art. 27.  Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali
Art. 28.  Disposizioni transitorie per scorte commerciali
Art. 29.  Tariffe
Art. 30.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 2.9.885 - D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 230.

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

(G.U. 30 gennaio 2018, n. 24)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

     Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, e, in particolare, l'articolo 3;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

     Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

     Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

     Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione;

     Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea;

     Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, recante attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi;

     Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

     Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;

     Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, concernente norme in materia ambientale;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;

     Acquisito il parere della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 9 novembre 2017;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità

     1. Il presente decreto stabilisce le misure per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, di seguito regolamento, con particolare riferimento:

     a) ai controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione deliberata di specie esotiche invasive di rilevanza unionale;

     b) al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 8 e 9 del regolamento;

     c) all'istituzione del sistema nazionale di sorveglianza previsto dall'articolo 14 del regolamento;

     d) alle misure di gestione volte all'eradicazione, al controllo demografico o al contenimento delle popolazioni delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale;

     e) alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento e del presente decreto.

     2. Il presente decreto non si applica ai casi di esclusione previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento, nonchè le seguenti definizioni:

     a) «elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale»: l'elenco previsto dall'articolo 4 del regolamento progressivamente aggiornato dalla Commissione europea;

     b) «punto di entrata»: il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale dell'Unione europea dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ufficialmente riconosciuto ai sensi dell'allegato VIII al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

     c) «posti di ispezione frontaliera»: posto d'ispezione designato e riconosciuto dalla Commissione europea per l'esecuzione dei controlli veterinari sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale che giungono alla frontiera dei Paesi membri in provenienza da Paesi terzi e destinati al mercato dell'Unione europea. In Italia sono gli uffici periferici del Ministero della salute autorizzati dalla Commissione europea ad effettuare i suddetti controlli;

     d) «specie esotiche invasive di rilevanza transnazionale»: specie esotiche invasive incluse nell'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale per le quali l'Autorità nazionale competente ritiene necessaria una cooperazione regionale rafforzata ai sensi dell'articolo 11 del regolamento;

     e) «impianto»: istituto o struttura presso cui sono tenuti in confinamento esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale.

 

     Art. 3. Autorità nazionale competente

     1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito Ministero, è l'Autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'esecuzione del regolamento, e per il coordinamento delle attività necessarie per l'esecuzione del medesimo, nonchè per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento.

     2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, è l'ente tecnico scientifico di supporto al Ministero per l'applicazione del regolamento.

     3. Il Ministero:

     a) partecipa al Comitato di cui all'articolo 27 del regolamento. Qualora sia necessario in ragione della materia da trattare, può essere assistito da rappresentanti di altre Amministrazioni;

     b) designa i rappresentanti al forum scientifico di cui all'articolo 28 del regolamento;

     c) cura i rapporti con la Commissione europea per le attività richieste dall'esecuzione del regolamento;

     d) promuove le attività di cooperazione transnazionale previste dall'articolo 11 del regolamento;

     e) coordina ed indirizza le attività poste in essere da ISPRA, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per dare esecuzione al regolamento e al presente decreto;

     f) assiste le Autorità competenti nella scelta della destinazione degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale sequestrati, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 5;

     g) provvede al coordinamento ed alla cooperazione con gli altri Stati membri e con gli Stati terzi interessati ai sensi dell'articolo 22 del regolamento e ne informa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

     4. Per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal presente decreto il Ministero dell'ambiente può avvalersi del supporto del Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'articolo 174-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonchè, sulla base di apposita norma di attuazione, approvata ai sensi dei rispettivi statuti speciali, dei Corpi Forestali istituiti nelle regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

 

     Art. 4. Coordinamento con la legislazione in materia di organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali provenienti da Paesi terzi

     1. I posti di ispezione frontaliera effettuano i controlli ufficiali di competenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, della decisione 97/794/CE, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, del regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione del 18 febbraio 2004, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, e successive modificazioni.

 

     Art. 5. Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale

     1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'ISPRA e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, è adottato e successivamente aggiornato, sulla base delle informazioni raccolte mediante il sistema di sorveglianza di cui all'articolo 18, l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale.

     2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere al Ministero l'inserimento di specie nell'elenco di cui al comma 1, fornendo, a tal fine, le informazioni necessarie, secondo le modalità previste dall'articolo 18.

 

Titolo II

PREVENZIONE

 

     Art. 6. Divieti

     1. Fatto salvo quanto previsto ai titoli III e VIII, gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale, come definite all'articolo 3 del regolamento, non possono essere:

     a) introdotti o fatti transitare nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale;

     b) detenuti, anche in confinamento, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del presente decreto;

     c) allevati o coltivati, anche in confinamento;

     d) trasportati o fatti trasportare nel territorio nazionale, tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del presente decreto;

     e) venduti o immessi sul mercato;

     f) utilizzati, ceduti a titolo gratuito o scambiati;

     g) posti in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente, anche in confinamento;

     h) rilasciati nell'ambiente.

 

     Art. 7. Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive

     1. Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministero, sentiti i Ministeri interessati e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con il supporto tecnico dell'ISPRA, identifica i vettori di introduzione accidentale che richiedono le azioni prioritarie di cui all'articolo 13 del regolamento.

     2. Entro tre anni dall'adozione dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta con uno o più decreti, sentiti i Ministeri interessati e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più piani d'azione, elaborati dall'ISPRA, per trattare i vettori che richiedono le azioni prioritarie di cui al comma 1. I piani d'azione sono sottoposti a revisione almeno ogni sei anni.

     3. Il Ministero trasmette alla Commissione europea il piano d'azione di cui al comma 2 ed assicura il coordinamento con gli Stati membri previsto all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento.

     4. Il Ministero assicura la partecipazione del pubblico all'elaborazione, alla modifica ed al riesame del piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive, secondo le modalità di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, commi da 1-bis a 1-septies.

 

Titolo III

PERMESSI E AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

 

     Art. 8. Istruttoria per rilascio dei permessi previsti all'articolo 8 del regolamento

     1. Il Ministero rilascia i permessi in deroga ai divieti previsti all'articolo 6, previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'articolo 8 del regolamento e sentite le Regioni o le Province Autonome interessate.

     2. La richiesta di deroga di cui al comma 1 è presentata al Ministero, utilizzando il modulo e secondo la procedura pubblicata nel sito internet istituzionale ed include i documenti e le informazioni indicati nel predetto modulo. In caso di richiesta di permesso di trasporto sono, altresì, indicati, laddove necessario, i punti di sosta nonchè di destinazione temporanea degli esemplari, quando si verificano eventi che interrompono il viaggio o lo rendono incompatibile con il benessere degli animali.

     3. Insieme alla richiesta di permesso, il richiedente fornisce la prova del pagamento della tariffa di cui all'articolo 29.

     4. Verificata la regolarità della documentazione allegata alla richiesta di cui al comma 2 e la conformità a quanto previsto dal regolamento, il Ministero dispone apposita ispezione dell'impianto per accertare il possesso dei requisiti prescritti dal regolamento. A tal fine, il Ministero può avvalersi dell'ISPRA e degli uffici competenti della Regione o della Provincia Autonoma territorialmente competente. Dell'ispezione è redatto apposito verbale ai fini del rilascio del permesso.

     5. Il Ministero si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA in ogni fase della valutazione dell'istanza. Nel caso di richieste che prevedono la produzione scientifica per uso medico di prodotti derivati da esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, i permessi sono rilasciati previo parere positivo del Ministero della salute, dal quale risulta indispensabile l'utilizzo di detti prodotti ai fini della tutela della salute umana e che per la produzione di essi non è possibile l'utilizzo di esemplari di altre specie.

     6. Nel caso in cui l'istruttoria accerta che il richiedente non è in possesso dei requisiti previsti dal regolamento, il Ministero dà notizia dell'esito negativo dell'istanza nelle forme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

 

     Art. 9. Rilascio dei permessi previsti all'articolo 8 del regolamento

     1. Il Ministero rilascia il permesso ed il documento previsto dall'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, conclusa positivamente l'istruttoria.

     2. Il permesso è rilasciato con decreto del Direttore generale della direzione generale per la protezione della natura e del mare e contiene almeno le seguenti informazioni:

     a) un numero progressivo di identificazione;

     b) i dati identificativi del titolare del permesso;

     c) il nome comune e il nome scientifico e gli eventuali sinonimi, della specie esotica invasiva di rilevanza unionale o nazionale oggetto del permesso;

     d) i codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;

     e) il numero o il volume degli esemplari oggetto del permesso, con l'indicazione dell'eventuale marcatura o del sistema di individuazione adottato;

     f) i motivi del permesso;

     g) la descrizione dettagliata delle misure previste per garantire l'impossibilità di fuga, fuoriuscita o diffusione dalle strutture di confinamento in cui gli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale devono essere tenuti e manipolati e delle misure volte a garantire che qualsiasi trasporto degli esemplari eventualmente necessario sia effettuato in condizioni che ne escludano la fuoriuscita;

     h) una valutazione dei rischi di fuoriuscita degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale per cui è richiesta l'autorizzazione, accompagnate da una descrizione delle misure di mitigazione dei rischi da adottare;

     i) una descrizione del sistema di sorveglianza previsto e del piano di emergenza stilato per far fronte all'eventuale fuoriuscita o diffusione, compreso un piano di eradicazione;

     l) l'approvazione del piano di emergenza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera f), del regolamento;

     m) la durata dell'autorizzazione.

     3. Il permesso può contenere prescrizioni relative all'esercizio dell'attività autorizzata.

     4. Il Ministero rende disponibili le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento nel proprio sito istituzionale.

 

     Art. 10. Istruttoria per rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 9 del regolamento

     1. Il Ministero, sentite le regioni o le province autonome interessate, rilascia le autorizzazioni in deroga ai divieti previsti dall'articolo 6, in casi eccezionali e previa verifica dei motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli di natura sociale o economica, e del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del regolamento.

     2. La richiesta è presentata al Ministero secondo le modalità e la procedura stabilite dall'articolo 8, commi 2 e 3.

     3. Il Ministero valuta la richiesta seguendo la procedura stabilita dall'articolo 8, commi 4 e 5, e si avvale, in ogni fase del procedimento, del supporto tecnico dell'ISPRA.

     4. Se la richiesta è valutata positivamente, il Ministero presenta la domanda di autorizzazione alla Commissione europea, secondo la procedura stabilita all'articolo 9 del regolamento.

     5. Nel caso in cui l'istruttoria accerti l'insussistenza dei motivi di interesse generale imperativo di cui al comma 1 oppure che il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del regolamento o nel caso in cui la Commissione europea rigetti la domanda di autorizzazione di cui al comma precedente, il Ministero dà notizia al richiedente dell'esito negativo della richiesta nelle forme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

 

     Art. 11. Rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 9 del regolamento

     1. Acquisita l'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 9 del regolamento, il Ministero rilascia l'autorizzazione prevista dallo stesso articolo 9 e il documento di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento.

     2. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Direttore generale della direzione generale per la protezione della natura e del mare e contiene le informazioni previste dall'articolo 9, comma 2, nonchè tutte le disposizioni specificate nell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea e le eventuali prescrizioni del Ministero relative all'esercizio dell'attività autorizzata.

     3. Il Ministero rende disponibili le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento nel proprio sito istituzionale.

 

     Art. 12. Registro di detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale ed obblighi dei soggetti autorizzati

     1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dal regolamento, i soggetti ai quali sono rilasciati i permessi o le autorizzazioni previste dal presente decreto sono tenuti a:

     a) comunicare al Ministero ogni variazione delle informazioni fornite nella richiesta di permesso o di autorizzazione, ai fini dell'aggiornamento del provvedimento;

     b) comunicare al Ministero ed agli uffici delle Regioni o delle Province autonome competenti per territorio l'eventuale attivazione del piano di emergenza di cui all'articolo 8 del regolamento ed all'articolo 9, comma 2, lettera i);

     c) conservare i documenti relativi agli esemplari di specie esotiche invasive detenuti, oltre al permesso, all'autorizzazione o al documento di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, sino al termine della detenzione degli esemplari;

     d) tenere il registro di detenzione degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale.

     2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti contenuto, formato e modalità di compilazione del registro di detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale di cui al comma 1, lettera d).

 

     Art. 13. Accessi ed ispezioni agli impianti autorizzati

     1. Il Ministero verifica l'adempimento degli obblighi che il regolamento, il presente decreto e le eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori di cui agli articoli 9 e 11 pongono ai soggetti autorizzati.

     2. A tale fine, il Ministero è autorizzato ad effettuare, presso gli impianti ove sono detenuti in confinamento gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari. A tale scopo, il Ministero può avvalersi dell'ISPRA e della collaborazione delle regioni e delle province autonome competenti per territorio.

     3. Fermi restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VII e gli obblighi di denuncia all'Autorità giudiziaria, in caso di inosservanza delle prescrizioni del permesso o dell'autorizzazione o delle disposizioni del regolamento o del presente decreto, il Ministero procede, secondo la gravità della violazione:

     a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

     b) alla diffida e contestuale sospensione del permesso o dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove siano accertate dalle autorità competenti situazioni di pericolo per la salute pubblica o per la sanità animale, per l'ambiente e per il patrimonio agro-zootecnico;

     c) alla revoca del permesso o dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica o per la sanità animale, per l'ambiente e per il patrimonio agro-zootecnico che siano accertate dalle autorità competenti.

 

     Art. 14. Giardini zoologici e orti botanici

     1. I giardini zoologici e gli orti botanici chiedono il permesso di cui all'articolo 8 per la detenzione in deroga di esemplari di specie esotiche invasive.

     2. Nell'istruttoria finalizzata al rilascio del permesso ad un giardino zoologico, il Ministero può avvalersi della documentazione già prodotta ai fini del rilascio della licenza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e, se del caso, effettuare ulteriori verifiche documentali e in loco.

 

Titolo IV

CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE

 

     Art. 15. Controlli ufficiali di cui all'articolo 15 del regolamento

     1. Gli esemplari appartenenti alle specie incluse negli elenchi di cui all'articolo 4 del regolamento e di cui all'articolo 5, provenienti dai Paesi terzi possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana a condizione che l'importatore abbia già ottenuto il permesso o l'autorizzazione previsti al titolo III e sono sottoposti a vigilanza doganale ai sensi del Codice doganale dell'Unione europea.

     2. Quando si tratta di specie vegetali, gli esemplari di cui al comma 1 sono introdotti attraverso i punti di entrata presidiati elencati all'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; quando si tratta di specie animali, sono introdotti attraverso i posti di ispezione frontaliera specificamente abilitati ai sensi della decisione della Commissione n. 2009/821/CE del 28 settembre 2009, e successive modificazioni.

     3. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 e dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, i controlli ufficiali svolti dalle Autorità competenti di cui al comma 2 consistono nella verifica dei documenti, dell'identità e, se del caso, in ispezioni fisiche al fine di accertare se gli esemplari sono accompagnati dal permesso o dall'autorizzazione valida e dal documento di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento ed al titolo III, oppure se appartengono a specie non incluse negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.

     4. I controlli documentali, dell'identità e le eventuali ispezioni fisiche sono espletati, unitamente alle formalità doganali necessarie, presso il punto di entrata presidiato o il posto di ispezione frontaliera, secondo i principi dello sportello unico doganale, istituito dall'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, e al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

     5. Gli oneri necessari per l'effettuazione dei controlli di cui al presente articolo sono posti a carico dell'interessato, dell'importatore o del suo rappresentante in Dogana. Per i controlli sui vegetali si applicano le tariffe e le disposizioni di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; per i controlli sugli animali, si applicano le tariffe fissate dal decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.

 

     Art. 16. Obblighi degli importatori

     1. Le formalità presso i punti di entrata presidiati ed i posti di ispezione frontaliera sono espletate congiuntamente alle formalità necessarie per l'immissione in libera pratica o per l'assoggettamento a uno dei regimi speciali di cui all'articolo 210 del regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice doganale dell'Unione europea.

     2. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana assicurano che per le spedizioni integralmente o parzialmente costituite da esemplari appartenenti alle specie iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 del regolamento o di cui all'articolo 5, su almeno uno dei documenti necessari per l'assoggettamento ai regimi doganali di cui al comma 1 vi sia il riferimento alla composizione della spedizione e, in particolare, che:

     a) per il riferimento alla specie iscritta nell'elenco di cui all'articolo 4 del regolamento o di cui all'articolo 5 al quale appartengono gli esemplari siano utilizzati i codici della «tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC)»;

     b) sia indicato il numero del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del presente decreto.

     3. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana notificano preventivamente, nei tempi e nei modi prescritti dalla normativa dell'Unione europea o nazionale, all'ufficio delle dogane e alle Autorità competenti di cui all'articolo 15, comma 2, l'imminente arrivo delle spedizioni contenenti gli esemplari appartenenti alle specie iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 del regolamento o di cui all'articolo 5.

     4. Nelle more della completa realizzazione della certificazione elettronica, le autorità preposte ai controlli fitosanitari provvedono ad apporre sugli originali dei certificati o dei documenti alternativi, esclusi i marchi, a seguito dell'ispezione, il proprio timbro contenente l'indicazione della denominazione del Servizio e della data di presentazione del documento.

 

     Art. 17. Misure ufficiali all'importazione

     1. Le Autorità competenti di cui all'articolo 15, comma 2:

     a) autorizzano l'introduzione degli esemplari nel territorio della Repubblica italiana, qualora risulti, a seguito dei controlli di cui ai precedenti articoli, che le condizioni stabilite dal regolamento e dal presente decreto sono soddisfatte, rilasciando l'apposito Documento Veterinario Comune di Entrata o il nulla osta all'importazione o al transito, da presentare all'Autorità doganale competente, per il completamento dei relativi adempimenti;

     b) respingono oppure, qualora il respingimento non sia possibile, sopprimono o distruggono gli esemplari applicando le misure previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dall'articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 o dall'articolo 17 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, qualora i controlli accertino la non conformità alle disposizioni del regolamento o del presente decreto. Delle predette misure sono informati il Ministero e gli altri posti di ispezione frontalieri o punti di entrata presidiati.

     2. Quando, nel corso del controllo doganale, è accertata la non conformità al regolamento o al presente decreto, la dogana competente sospende l'assoggettamento al regime doganale e, sentite le Autorità di cui all'articolo 15, comma 2, sequestra le merci o ne dispone il respingimento all'estero. Delle predette misure è informato il Ministero.

     3. Le spese relative alle misure di cui al presente articolo sono a carico della persona fisica o giuridica che ha introdotto gli esemplari o del suo rappresentante.

 

Titolo V

CONTROLLI, RILEVAMENTO PRECOCE ED ERADICAZIONE RAPIDA

 

     Art. 18. Sistema di sorveglianza

     1. Il Ministero coordina, con il supporto dell'ISPRA, il sistema di sorveglianza degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale di cui all'articolo 14 del regolamento.

     2. Il sistema di sorveglianza assicura il monitoraggio del territorio nazionale, delle acque interne e delle acque marine territoriali al fine di prevenire la diffusione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.

     3. Il monitoraggio è condotto, con il supporto tecnico dell'ISPRA, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano che possono avvalersi delle strutture già deputate all'attuazione dell'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE, al fine di:

     a) rilevare la presenza o l'imminente rischio di introduzione di esemplari di specie esotiche invasive nonchè i vettori tramite i quali gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono accidentalmente introdotte e si diffondono;

     b) individuare le misure più opportune di eradicazione rapida di cui all'articolo 19;

     c) individuare le misure di gestione più opportune di cui all'articolo 22;

     d) verificare l'efficacia delle misure di eradicazione rapida e di gestione nonchè del piano d'azione sui vettori degli esemplari delle specie esotiche invasive, adottati ai sensi del presente decreto.

     4. Il Ministero redige, con il supporto dell'ISPRA e sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, linee guida contenenti le indicazioni per l'impostazione dei sistemi e dei programmi di monitoraggio regionali, al fine di produrre dati standardizzati e idonei alla definizione delle misure di eradicazione rapida o di gestione previste dal regolamento.

     5. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero i dati e le informazioni raccolte ogni dodici mesi.

     6. Il Ministero provvede alle notifiche di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento in base ai dati ed alle informazioni raccolte mediante il sistema di sorveglianza. Delle notifiche è informato il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

     7. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in base alle informazioni raccolte attraverso il monitoraggio, possono formulare, con il supporto dell'ISPRA, al Ministero:

     a) proposte di inserimento di specie esotiche invasive nell'elenco dell'Unione, complete della valutazione dei rischi di cui all'articolo 5 del regolamento;

     b) proposte di inserimento di specie esotiche invasive nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5;

     c) proposte per la elaborazione del piano d'azione per trattare i vettori prioritari di cui all'articolo 7;

     d) proposte di misure di gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui è stata constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale, nelle acque interne e marine territoriali.

     8. Per eventuali segnalazioni della comparsa di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, il Ministero mette a disposizione, nel proprio sito istituzionale, una apposita casella di posta elettronica.

 

     Art. 19. Rilevamento precoce ed eradicazione rapida

     1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate comunicano, senza indugio, al Ministero e all'ISPRA il rilevamento precoce:

     a) della comparsa sul proprio territorio o parte di esso di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale la cui presenza non era fino a quel momento nota nel proprio territorio o parte di esso;

     b) della ricomparsa sul proprio territorio o parte di esso di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale dopo che ne era stata constatata l'eradicazione.

     2. Il Ministero effettua la notifica alla Commissione europea prevista dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento e le comunicazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento ed informa le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del rilevamento precoce di cui al comma 1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 20, il Ministero, senza indugio e comunque entro tre mesi dalla comunicazione, dispone misure di eradicazione rapida, con il supporto dell'ISPRA, sentite le regioni e le province autonome interessate dalla presenza della specie e, ove opportuno, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Le misure sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

     3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti gestori delle aree protette nazionali:

     a) applicano le misure di eradicazione rapida, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di altre amministrazioni, che devono svolgere le attività con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci, o di soggetti privati;

     b) assicurano l'eliminazione completa e permanente della popolazione di specie esotica invasiva risparmiando agli esemplari oggetto di eradicazione dolore, angoscia o sofferenza evitabili, limitando l'impatto sulle specie non destinatarie delle misure e sull'ambiente e tenendo in debita considerazione la tutela della salute pubblica e della sanità animale, del patrimonio agro-zootecnico e dell'ambiente;

     c) informano il Ministero in merito all'applicazione delle misure nonchè ai risultati conseguiti nel corso delle attività di eradicazione degli esemplari.

     4. Le autorità competenti per territorio adottano i provvedimenti necessari a garantire l'accesso ad aree private nel caso in cui sia richiesto dagli interventi di eradicazione degli esemplari della specie esotica invasiva.

     5. Il Ministero, con il supporto dell'ISPRA:

     a) valuta l'efficacia delle misure di eradicazione e le informazioni sull'eradicazione degli esemplari;

     b) stabilisce, sentite le regioni e le province autonome interessate, la conclusione delle misure di eradicazione;

     c) trasmette alla Commissione europea le informazioni previste dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento.

 

     Art. 20. Deroghe all'obbligo di eradicazione rapida

     1. Nel caso ricorrano i presupposti previsti all'articolo 18 del regolamento, il Ministero può disporre una deroga motivata all'obbligo di eradicazione rapida degli esemplari contenente idonee misure di contenimento e di gestione, al fine di evitare l'ulteriore diffusione della specie.

     2. La deroga di cui al precedente comma può essere disposta dal Ministero, anche su richiesta delle Regioni e delle Province autonome che hanno rilevato l'introduzione o la presenza di una specie esotica invasiva di rilevanza unionale o nazionale. In tal caso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano forniscono al Ministero le informazioni previste all'articolo 18 del regolamento, entro e non oltre trenta giorni dal rilevamento.

     3. Il Ministero, in caso di valutazione positiva della richiesta di cui al comma 2, da assumere entro e non oltre sessanta giorni dal rilevamento, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, notifica, senza indugio, alla Commissione europea la propria decisione, accompagnata da tutti gli elementi comprovanti il sussistere delle condizioni stabilite all'articolo 18 del regolamento. In caso di valutazione negativa, il Ministero dispone le misure di eradicazione rapida ai sensi dell'articolo 19.

     4. Nel caso in cui la Commissione europea con atto di esecuzione, adottato ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, non respinga la decisione notificata, il Ministero, con il supporto dell'ISPRA e sentite le regioni e le province autonome interessate, dispone l'applicazione delle misure di gestione di cui all'articolo 22. Nel caso in cui la Commissione europea respinga la decisione notificata, il Ministero dispone le appropriate misure di eradicazione rapida ai sensi dell'articolo 19.

     5. Il Ministero informa le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in merito alle comunicazioni intercorse con la Commissione europea.

 

     Art. 21. Misure di emergenza

     1. Il Ministero può adottare, sentiti i Ministeri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, misure di emergenza, sotto forma di una qualsiasi delle restrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento, nel caso in cui sia rilevata la presenza o l'imminente rischio di introduzione nel territorio nazionale di esemplari di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco dell'Unione, ma che, in base a prove scientifiche preliminari, il Ministero ritenga possa rispondere ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento.

     2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Direttore generale della direzione generale per la protezione della natura e del mare.

     3. Il Ministero notifica alla Commissione e agli altri Stati membri le misure introdotte ai sensi del comma 1 e le prove a loro sostegno e cura gli adempimenti previsti dall'articolo 10 del regolamento.

 

Titolo VI

GESTIONE DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE AMPIAMENTE DIFFUSE

 

     Art. 22. Misure di gestione

     1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e l'ISPRA, stabilisce con proprio decreto, entro diciotto mesi dalla inclusione delle specie nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, le misure di gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui è stata constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale o nelle acque interne o marine territoriali, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, sui servizi eco-sistemici collegati, sulla salute pubblica e sulla sanità animale, sul patrimonio agro-zootecnico o sull'economia. Con il medesimo decreto può essere temporaneamente autorizzato l'uso commerciale di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento.

     2. Le misure di gestione, che possono essere articolate su base regionale, rispettano i parametri stabiliti dall'articolo 19 del regolamento e, se del caso, stabiliscono gli interventi di ripristino degli ecosistemi danneggiati di cui all'articolo 23. Dette misure sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

     3. Il Ministero assicura la partecipazione del pubblico all'elaborazione, alla modifica ed al riesame delle misure di gestione secondo le modalità di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi da 1-bis a 1-septies.

     4. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aree protette nazionali applicano le misure di cui al comma 1 con il supporto dell'ISPRA e avvalendosi, se del caso, della collaborazione di altre amministrazioni, che devono svolgere le attività con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci, o di soggetti privati. Dell'applicazione delle misure e dei risultati conseguiti nel corso delle attività di eradicazione degli esemplari è informato il Ministero.

     5. Le autorità competenti per territorio adottano i provvedimenti necessari a garantire l'accesso ad aree private nel caso in cui sia richiesto nell'ambito delle misure di gestione.

 

     Art. 23. Ripristino degli ecosistemi danneggiati

     1. Fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale di cui alla Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano o gli enti gestori delle aree protette nazionali, concluse le operazioni di eradicazione rapida o nell'ambito delle misure di gestione di cui all'articolo 22, previo nulla osta del Ministero, adottano appropriate misure di ripristino per favorire la ricostituzione di un ecosistema che è stato degradato, danneggiato o distrutto da esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.

     2. Le misure di ripristino di cui al comma 1 includono almeno le seguenti:

     a) misure volte ad accrescere la capacità di un ecosistema esposto a perturbazioni causate dalla presenza di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di resistere ai loro effetti, assorbirli, adattarvisi e ricostituirsi;

     b) misure volte a sostenere la prevenzione dalla reinvasione dopo una campagna di eradicazione.

     3. Nel caso in cui, sulla base dei dati disponibili e con ragionevole certezza emerge che i costi di dette misure sarebbero elevati e sproporzionati rispetto ai benefici del ripristino, il Ministero, sentito l'ISPRA, può autorizzare le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a non realizzare gli interventi di ripristino di cui ai commi precedenti.

 

     Art. 24. Recupero dei costi

     1. Fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale di cui alla Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i costi delle misure necessarie a prevenire, ridurre al minimo o mitigare gli aspetti negativi delle specie esotiche invasive, ivi compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, nonchè i costi di ripristino, sono a carico delle persone fisiche o giuridiche responsabili dell'introduzione e diffusione sul territorio di dette specie, qualora individuate.

 

Titolo VII

SANZIONI

 

     Art. 25. Sanzioni

     1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato:

     a) chiunque, al di fuori dei permessi o delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del Titolo III o di quanto previsto al Titolo VIII, viola i divieti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere c), e) ed h), è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da € 10.000 a € 150.000;

     b) chiunque ostacola o impedisce l'effettuazione dei controlli e degli interventi di attuazione delle misure di eradicazione di cui all'articolo 19 e delle misure di gestione di cui all'articolo 22, previsti dal presente decreto è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 150 a € 3.000;

     c) il titolare del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del Titolo III che non rispetta le prescrizioni in essi contenute relative alla detenzione o al trasporto in confinamento degli esemplari è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da € 5.000 a € 75.000.

     2. Le pene di cui al comma 1, lettere a) e c), sono comminate congiuntamente se dal fatto deriva la necessità di applicare le misure previste dagli articoli 19, 22 e 23.

     3. Le pene previste ai commi che precedono sono diminuite di un terzo se la violazione è commessa per colpa. Se il fatto è commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza fino a sei mesi.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato:

     a) chiunque, al di fuori dei permessi o delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del Titolo III o di quanto previsto dal Titolo VIII, violi i divieti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere a), b), d), f) e g) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000 ad € 50.000;

     b) il titolare del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del Titolo III che non rispetta le prescrizioni in essi contenute, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera c) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10.000 ad € 50.000;

     c) il titolare del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del Titolo III che viola gli obblighi di cui all'articolo 12, comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000 ad € 50.000;

     d) chiunque viola l'obbligo di denuncia di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, o l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 28, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150 ad € 20.000;

     e) l'importatore o il suo rappresentante in dogana che omette di osservare le disposizioni di cui al Titolo IV è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000 ad € 6.000.

     5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), se dal fatto deriva la necessità di applicare le misure previste dagli articoli 19, 22 e 23, le sanzioni amministrative sono aumentate fino al triplo.

     6. È sempre ordinata la confisca degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, anche se non è pronunciata condanna penale o non è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria. Gli esemplari oggetto di sequestro penale o amministrativo sono custoditi presso strutture idonee indicate dal Ministero.

     7. A seguito della confisca, il Ministero dispone degli esemplari nel seguente ordine di priorità:

     a) rinvio allo Stato di provenienza, se possibile;

     b) affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere, in possesso dell'autorizzazione prevista dal regolamento;

     c) soppressione degli animali o distruzione dei vegetali per i quali non è stato possibile l'affidamento.

     8. Nel caso di condanna penale o di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di rinvio allo Stato di provenienza, mantenimento o distruzione sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.

     9. Il Ministero dispone l'immediata revoca del permesso o dell'autorizzazione rilasciate ai sensi del Titolo III nel caso siano comminate le sanzioni penali previste dal presente articolo o le sanzioni amministrative di cui al comma 4, lettere b) e c).

     10. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste, nonchè per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5, provvede il Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 174-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

     11. I proventi derivanti dalla applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinchè siano destinate alla attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui al presente decreto.

 

Titolo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 26. Denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive

     1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 27 e 28, chiunque detiene uno o più esemplari di specie esotiche inclusi negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale adottati dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento, è tenuto a farne denuncia al Ministero, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro centottanta giorni dalla pubblicazione dell'aggiornamento, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Chiunque detiene uno o più esemplari di specie esotiche incluse negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale di cui all'articolo 5 e nei successivi aggiornamenti è tenuto a farne denuncia al Ministero entro centottanta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. I soggetti autorizzabili ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 9 del regolamento devono, contestualmente alla denuncia di cui al comma 1, richiedere il permesso o l'autorizzazione di cui al Titolo III. Nel caso in cui l'istanza abbia esito negativo, per mancanza dei requisiti previsti dal regolamento, gli esemplari sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalità previste dall'articolo 25, comma 7.

     3. Se il detentore degli esemplari di cui al comma 1 non rientra tra i soggetti autorizzabili ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento, gli esemplari sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalità previste dall'articolo 25, comma 7.

     4. Nessun indennizzo è dovuto per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 27. Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali

     1. I proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale previsto dal presente decreto possono affidare gli esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere o sono autorizzati a detenerli fino alla fine della vita naturale degli esemplari, purchè il possesso sia denunciato secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, e, nella denuncia, il proprietario fornisca adeguate informazioni relative alla specie, al sesso ed all'età degli esemplari nonchè la descrizione delle modalità di confinamento e delle misure adottate per garantire l'impossibilità di riproduzione e la fuoriuscita [1].

     2. Il Ministero, valutata la comunicazione ricevuta e le informazioni fornite, può disporre i controlli previsti dall'articolo 13, al fine di verificare l'impossibilità di riproduzione e di fuoriuscita.

     3. Nel caso venga accertata la non idoneità del confinamento o si verifichino riproduzioni, gli esemplari e la prole sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalità previste dall'articolo 25, comma 7.

     4. Il Ministero, con il supporto dell'ISPRA, pubblica nel proprio sito internet le linee guida per la corretta gestione degli animali di cui al comma 1, che illustrano i rischi connessi alla detenzione di detti animali.

     5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano attuano propri programmi di educazione e sensibilizzazione, con particolare riferimento alla possibilità per i proprietari di consegnare a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere, gli animali che non possono essere detenuti nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1. A tal fine, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano le strutture autorizzate di cui al comma 1 alle quali gli esemplari possono essere consegnati.

     6. Nessun indennizzo è dovuto per la soppressione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 28. Disposizioni transitorie per scorte commerciali

     1. I detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale, sono autorizzati a tenerli e trasportarli a scopo di vendita o trasferimento agli istituti in possesso del permesso di cui all'articolo 8, entro il termine massimo di due anni dalla suddetta iscrizione.

     2. Entro centottanta giorni dall'iscrizione delle specie negli elenchi suddetti, i detentori delle scorte comunicano al Ministero e alle Regioni e alle Province autonome interessate l'inventario degli esemplari vivi o di loro parti riproducibili, il luogo e le condizioni di detenzione in confinamento degli esemplari medesimi e le operazioni di vendita o trasferimento effettuate in seguito.

     3. La vendita o il trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori non commerciali possono essere effettuati entro il termine massimo di un anno dall'iscrizione della specie negli elenchi di specie esotiche invasive di cui al comma 1, purchè gli esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure per evitarne la fuga e la riproduzione. La vendita e il trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori non commerciali sono comunicati al Ministero. Gli utilizzatori non commerciali che sono entrati in possesso di esemplari vivi ai sensi del presente comma possono successivamente affidare gli stessi esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere.

     4. Il Ministero può disporre i controlli previsti all'articolo 13, al fine di verificare l'impossibilità di fuoriuscita.

     5. Nel caso in cui la struttura o la modalità di trasporto non siano ritenute idonee, gli esemplari sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalità previste dall'articolo 25, comma 7.

     6. Le autorizzazioni per le specie di acquacoltura rilasciate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 708/2007 si intendono revocate al termine di due anni dall'iscrizione della specie negli elenchi di cui al comma 1, anche qualora fosse stata indicata nelle stesse una durata superiore.

     7. Nessun indennizzo è dovuto per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 29. Tariffe

     1. Le spese relative alle attività di cui agli articoli 8, 9, 10 e 13 sono a carico del richiedente, secondo tariffe calcolate in base al costo effettivo del servizio, aggiornate ogni due anni.

     2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva rassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento delle attività di cui agli articoli 8, 9, 10 e 13.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 30. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


[1] Per una modifica al termine di cui al presente comma, vedi l'art. 3 del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla L. 21 settembre 2018, n. 108.