§ 97.1.5a - D.L. 3 luglio 2003, n. 159.
Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.1 animali
Data:03/07/2003
Numero:159


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 97.1.5a - D.L. 3 luglio 2003, n. 159. [1]

Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo.

(G.U. 4 luglio 2003, n. 153)

 

Art. 1.

     1. Sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica tutti gli esemplari vivi di aracnidi selvatici, ovvero provenienti da riproduzioni in cattività, che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica.

     2. E' vietato a chiunque, detenere, commercializzare, importare, esportare o riesportare gli esemplari di cui al comma 1, salve le esenzioni previste dal comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni. In caso di inosservanza si applica la disciplina sanzionatoria di cui al comma 4 del medesimo articolo 6 [2].

     3. A coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detengono esemplari vivi delle specie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, fatte salve le esenzioni previste dal comma 6 del medesimo art. 6. Il termine per la denuncia di cui al suddetto comma 3 all'ufficio territoriale del governo è di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto [3].

 

     Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159. (TESTO ORIGINALE)

Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo.

 

     Art. 1.

     1. Sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica tutti gli esemplari vivi di aracnidi selvatici, ovvero provenienti da riproduzioni in cattività, che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica.

     2. E' vietato a chiunque, detenere, commercializzare importare, esportare o riesportare gli esemplari di cui al comma 1, salve le esenzioni previste dal comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150. In caso di inosservanza si applica la disciplina sanzionatoria di cui al comma 4 del medesimo articolo 6.

     3. A coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detengono esemplari vivi delle specie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

 

     Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 1 agosto 2003, n. 213. Abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 135, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.