Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 97. Zootecnia |
Capitolo: | 97.1 animali |
Data: | 03/07/2003 |
Numero: | 159 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 97.1.5a - D.L. 3 luglio 2003, n. 159. [1]
Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo.
(G.U. 4 luglio 2003, n. 153)
1. Sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica tutti gli esemplari vivi di aracnidi selvatici, ovvero provenienti da riproduzioni in cattività, che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica.
2. E' vietato a chiunque, detenere, commercializzare, importare, esportare o riesportare gli esemplari di cui al comma 1, salve le esenzioni previste dal comma 6 dell'articolo 6 della
3. A coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detengono esemplari vivi delle specie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo.
Art. 1.
1. Sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica tutti gli esemplari vivi di aracnidi selvatici, ovvero provenienti da riproduzioni in cattività, che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica.
2. E' vietato a chiunque, detenere, commercializzare importare, esportare o riesportare gli esemplari di cui al comma 1, salve le esenzioni previste dal comma 6 dell'articolo 6 della
3. A coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detengono esemplari vivi delle specie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 della
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.