Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 19/04/2021 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 13 della l.r. 17/2019 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 41 della l.r. 35/2020 |
Art. 3. Modifica all’articolo 7 della l.r. 4/2017 |
Art. 4. Modifica all’articolo 2 della l.r. 38/2016 |
§ IV.7.59 - L.R. 19 aprile 2021, n. 6.
Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo), all’articolo 41 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021), all’articolo 7 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia) e all’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia)
(B.U. 22 aprile 2021, n. 57 supplemento)
Art. 1. Modifica all’articolo 13 della
1. Al comma 3 dell’articolo 13 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 41 della
1. Il comma 1 dell’articolo 41 della
“1. Al fine di sostenere gli operatori ambulanti del commercio su aree pubbliche è assegnato ai comuni un contributo a fondo perduto, quale ristoro una tantum da destinare alle seguenti categorie: codici ATECO 47.8 e nello specifico 47.81 (47.81.01 - 47.81.02 - 47.81.03 - 47.81.09), 47.82 (47.82.01 - 47.82.02), 47.89 (47.89.01 - 47.89.02 - 47.89.03 - 47.89.04 -47.89.05 - 47.89.09), codici 56.10 e, nello specifico (56.10.41 -56.10.42) - che nell’anno 2020 abbiano registrato un calo di fatturato di oltre il cinquanta per cento rispetto all’anno 2019.
2. Alla rubrica dell’articolo 41 della
Art. 3. Modifica all’articolo 7 della
1. Il comma 3 dell’articolo 7 della
“3. Ai soggetti che non ottemperano alle prescrizioni di cui al comma 1 non possono essere concessi benefici accordati a qualsiasi titolo dalla Regione Puglia, in via diretta o indiretta, e si impone il divieto di partecipare a gare di appalto o a bandi per l’erogazione di fondi comunitari, nazionali e regionali promossi dalla Regione Puglia.”.
Art. 4. Modifica all’articolo 2 della
1. Il comma 4 dell’articolo 2 della
“4. L’accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall’attività agricola e forestale è vietata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. Nel restante periodo dal 1° ottobre al 31 maggio è possibile bruciare, sul sito di produzione, residui vegetali derivanti dall’attività agricola e forestale raggruppati in piccoli cumuli e non superiori a tre metri steri giornalieri a ettaro. Le operazioni di bruciatura sono effettuate a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme e assistite fino al totale esaurimento della combustione. Tali bruciature, nel periodo consentito, sono vietate in presenza di forte vento o di eccessivo calore, sono validi in tale caso i bollettini di pericolosità pubblicati dalla Protezione civile regionale. La bruciatura dei residui vegetali è sempre vietata a una distanza inferiore a cinquanta metri da strutture e infrastrutture antropiche anche nel rispetto di quanto previsto dall’ordinanza del Presidente Consiglio dei ministri 28 agosto 2007, n. 3606 (Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione a eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione). Nelle aree naturali protette e nei siti “Natura 2000”, le stoppie e i residui vegetali derivanti dalle attività selvicolturali agricole non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco. Nelle aree naturali protette e nei siti “Natura 2000”, al fine di contenere la diffusione delle erbe infestanti con conseguente disseminazione e aumento della carica di infestazione di patogeni presenti sui residui della coltura conclusa e della carica di infestanti, previa certificazione della Sezione Osservatorio fitosanitario regionale, o in evidenti condizioni di impossibilità a eseguire altro tipo di distruzione, previa certificazione della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere alla accensione e alla bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali in deroga al regime di condizionalità e alle prescrizioni di cui all’articolo 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono dettate le linee guida per l’ottenimento delle certificazioni delle competenti Sezioni regionali, il presidio, le modalità e le prescrizioni dell’operazione di bruciatura, la bonifica finale, le opere di mitigazione e l’attività di vigilanza. Restano fermi gli obblighi di cui all’articolo 8.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della