§ VI.3.58 - L.R. 21 dicembre 1998, n. 31.
Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:21/12/1998
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa).
Art. 3.  (Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa).
Art. 4.  (Introiti derivanti dalle aliquote dei prodotti di coltivazione di giacimenti di idrocarburi).
Art. 5.  (Modalità di riscossione della tassa automobilistica regionale).
Art. 6.  (Estinzione dei crediti di natura tributaria non superiore a lire 30 mila).
Art. 7.  (Abrogazione art. 7 legge regionale 11 maggio 1990, n. 28).
Art. 8.  (Disposizioni in materia sanitaria).
Art. 9.  (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali).
Art. 10.  (Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione).
Art. 11.  (Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari).


§ VI.3.58 - L.R. 21 dicembre 1998, n. 31.

Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998.

(B.U. 22 dicembre 1998, n. 126).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1998, approvato con legge regionale 6 maggio 1998, n. 14, sono introdotte le variazioni di cui all'allegato "1" della presente legge.

 

     Art. 2. (Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa).

     1. Per effetto delle variazioni di cui all'art. 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 risulta modificato in lire 44.439.578.066.038 in termini di competenza e in lire 56.400.450.827.096 in termini di cassa per l'entrata e in lire 44.439.578.066.038 in termini di competenza e in lire 56.400.450.827.096 in termini di cassa per la spesa.

 

     Art. 3. (Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa).

     1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla legge regionale 6 maggio 1998, n. 14, sono introdotte le variazioni e integrazioni di cui all'allegato "2" della presente legge.

 

     Art. 4. (Introiti derivanti dalle aliquote dei prodotti di coltivazione di giacimenti di idrocarburi).

     1. In considerazione della mancata attivazione, nel corso dell'esercizio 1998, delle procedure previste dalla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 4, per la realizzazione delle infrastrutture necessarie al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 53 della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14, le risorse finanziarie affluite, nel corso del medesimo esercizio 1998, sul capitolo di entrata 2032000 provenienti dai proventi dei prodotti della coltivazione di giacimenti di idrocarburi ubicati nel territorio regionale sono integralmente utilizzati per il finanziamento delle spese connesse agli adempimenti delle funzioni normali regionali.

 

     Art. 5. (Modalità di riscossione della tassa automobilistica regionale). [1]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché dal decreto ministeriale recante la disciplina relativa alle modalità di riscossione, e fino all'espletamento delle procedure per l'affidamento a terzi delle attività di controllo e di riscossione della tassa automobilistica regionale di cui al predetto art. 17, comma 10, la Regione Puglia, per l'esercizio delle suddette attività, si avvarrà dell'Automobil Club d'Italia, rimborsando al suddetto Ente i costi sostenuti nella misura, indicata nel decreto ministeriale del 26 novembre 1986 e nel relativo allegato tecnico e comunque in misura non superiore ai costi sostenuti dalla Regione nel corso dell'anno 1998.

     2. I controlli sulle attività predette sono esercitati direttamente dalla Regione. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare appositi provvedimenti per l'applicazione della presente norma.

     3. Per tutto quanto non previsto e in quanto compatibili con le norme statali in materia, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 26 novembre 1986.

 

     Art. 6. (Estinzione dei crediti di natura tributaria non superiore a lire 30 mila).

     1. I crediti non superiori a lire 30 mila per imposte e tasse regionali sono estinti e quindi non si fa luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi, per sanzioni, sopratasse ed eventuali diritti di notifica ad esse connesse.

 

     Art. 7. (Abrogazione art. 7 legge regionale 11 maggio 1990, n. 28).

     1. L'art. 7 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 28 è abrogato.

     2. Il contributo finanziario di cui al cap. 4810 del bilancio regionale 1998 è destinato al "Consorzio Teatro pubblico pugliese", costituito tra Province e Comuni ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 8. (Disposizioni in materia sanitaria).

     Rinviato dal Governo.

 

     Art. 9. (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali).

     1. Coloro che esercitano un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza avere ottenuto l'atto stesso o senza avere assolto la relativa tassa di rilascio, di cui alla legge regionale 9 giugno 1980, n. 65 e successive modificazioni e integrazioni, possono regolarizzare la propria posizione mediante presentazione di apposita denuncia agli enti competenti per l'emissione degli atti assoggettati a tassa di rilascio e con il versamento alla Regione del tributo omesso e della sanzione amministrativa nella misura del 20 per cento della tassa dovuta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Entro lo stesso termine possono regolarizzare la propria posizione tutti coloro che non abbiano corrisposto le tasse annuali di cui alla tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni.

     3. La presente norma si applica a tutte le violazioni commesse fino alla data del 30 giugno 1998.

 

     Art. 10. (Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione).

     1. Il fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione di cui all'art. 10 della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14, iscritto al capitolo 1110070, viene ridotto a lire 200 milioni da destinare al disegno di legge "Educazione alla legalità".

 

     Art. 11. (Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari).

     1. Il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari di cui al capitolo 1110050, istituito con l'art. 32 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, è alimentato, oltre che con le risorse di cui al comma 3 del medesimo art. 32, con quelle provenienti altresì dalla restituzione, da parte di terzi già beneficiari di finanziamenti connessi ai programmi comunitari, di contributi e trasferimenti risultati non ammissibili e/o eccedenti rispetto alle spese rendicontate nonché dalle disponibilità finanziarie rivenienti dall'approvazione, con atto della Giunta regionale, della contabilità finale a chiusura di un programma comunitario. La Giunta regionale provvede, con proprio atto, ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale [2].

     2. Le somme rimaste inutilizzate sul predetto fondo alla fine di ciascun esercizio finanziario sono conservate tra i residui di stanziamento e regolati secondo i criteri di cui all'art. 71, comma 3, della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

 

 

Allegati

(Omissis)

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 35.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 4 maggio 1999, n. 17.