Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 21/12/1998 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa). |
Art. 3. (Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa). |
Art. 4. (Introiti derivanti dalle aliquote dei prodotti di coltivazione di giacimenti di idrocarburi). |
Art. 5. (Modalità di riscossione della tassa automobilistica regionale). |
Art. 6. (Estinzione dei crediti di natura tributaria non superiore a lire 30 mila). |
Art. 7. (Abrogazione art. 7 legge regionale 11 maggio 1990, n. 28). |
Art. 8. (Disposizioni in materia sanitaria). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali). |
Art. 10. (Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione). |
Art. 11. (Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari). |
§ VI.3.58 - L.R. 21 dicembre 1998, n. 31.
Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998.
(B.U. 22 dicembre 1998, n. 126).
Art. 1. (Finalità).
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1998, approvato con
Art. 2. (Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa).
1. Per effetto delle variazioni di cui all'art. 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 risulta modificato in lire 44.439.578.066.038 in termini di competenza e in lire 56.400.450.827.096 in termini di cassa per l'entrata e in lire 44.439.578.066.038 in termini di competenza e in lire 56.400.450.827.096 in termini di cassa per la spesa.
Art. 3. (Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa).
1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla
Art. 4. (Introiti derivanti dalle aliquote dei prodotti di coltivazione di giacimenti di idrocarburi).
1. In considerazione della mancata attivazione, nel corso dell'esercizio 1998, delle procedure previste dalla
Art. 5. (Modalità di riscossione della tassa automobilistica regionale). [1]
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, comma 10, della
2. I controlli sulle attività predette sono esercitati direttamente dalla Regione. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare appositi provvedimenti per l'applicazione della presente norma.
3. Per tutto quanto non previsto e in quanto compatibili con le norme statali in materia, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 26 novembre 1986.
Art. 6. (Estinzione dei crediti di natura tributaria non superiore a lire 30 mila).
1. I crediti non superiori a lire 30 mila per imposte e tasse regionali sono estinti e quindi non si fa luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi, per sanzioni, sopratasse ed eventuali diritti di notifica ad esse connesse.
Art. 7. (Abrogazione art. 7
1. L'art. 7 della
2. Il contributo finanziario di cui al cap. 4810 del bilancio regionale 1998 è destinato al "Consorzio Teatro pubblico pugliese", costituito tra Province e Comuni ai sensi dell'art. 25 della
Art. 8. (Disposizioni in materia sanitaria).
Rinviato dal Governo.
Art. 9. (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali).
1. Coloro che esercitano un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza avere ottenuto l'atto stesso o senza avere assolto la relativa tassa di rilascio, di cui alla
2. Entro lo stesso termine possono regolarizzare la propria posizione tutti coloro che non abbiano corrisposto le tasse annuali di cui alla tariffa allegata al
3. La presente norma si applica a tutte le violazioni commesse fino alla data del 30 giugno 1998.
Art. 10. (Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione).
1. Il fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione di cui all'art. 10 della
Art. 11. (Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari).
1. Il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari di cui al capitolo 1110050, istituito con l'art. 32 della
2. Le somme rimaste inutilizzate sul predetto fondo alla fine di ciascun esercizio finanziario sono conservate tra i residui di stanziamento e regolati secondo i criteri di cui all'art. 71, comma 3, della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Allegati
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[2] Comma così modificato dall'art. 3 della