Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 lavori pubblici |
Data: | 16/04/2019 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità |
Art. 2. Ambito soggettivo |
Art. 3. Principi per l’esecuzione degli appalti e concessioni |
Art. 4. Documento unico di regolarità contributiva e di congruità dell’incidenza del costo della manodopera. Disposizioni per la sperimentazione |
Art. 5. Tutela della stabilità occupazionale |
Art. 6. Valutazione dell’offerta. Elementi premianti |
Art. 6 bis. Esigenze sociali |
Art. 7. Suddivisione in lotti |
Art. 8. Oggetto |
Art. 9. Elenchi degli operatori economici |
Art. 9 bis. Elenco degli operatori economici della Giunta regionale |
Art. 10. Indagine di mercato |
Art. 11. Osservatorio regionale sui contratti pubblici. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 38/2007 |
Art. 12. Comitato d’indirizzo. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 38/2007 |
Art. 13. Prezzario regionale. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 38/2007 |
Art. 14. Tutor di cantiere. Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 38/2007 |
Art. 15. Abrogazioni |
Art. 16. Disposizioni transitorie relative alla fase di sperimentazione del DURC di congruità |
Art. 17. Disposizioni transitorie relative all’affidamento di lavori |
Art. 18. Norma finanziaria |
Art. 19. Entrata in vigore |
§ 5.2.145 - L.R. 16 aprile 2019, n. 18.
Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007.
(B.U. 19 aprile 2019, n. 19)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto;
Vista la
Visto il
Viste le linee guida ANAC n. 4/2016 (Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici), approvate dall’Autorità nazionale anticorruzione con
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Gli appalti pubblici svolgono un ruolo strategico in quanto rappresentano una leva fondamentale per sostenere l’economia, dare opportunità alle imprese, mantenere e creare buona occupazione;
2. A seguito del riordino delle funzioni delegate alle province, in attuazione della
3. La Regione Toscana, al fine di fare fronte al maggiore impegno richiesto nella gestione diretta per l’affidamento di lavori pubblici, di cui al punto 2, con la
4. La Regione Toscana promuove la qualità del lavoro e la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi e, a tal fine, ha stipulato protocolli d’intesa per gli affidamenti in ambito socio-sanitario e un protocollo d’intesa con ANCI Toscana, CGIL, CISL, UIL, ANCE Toscana, Confcooperative Toscana, Legacoop Toscana, AGCI Toscana, CNA Toscana, Confartigianato Edilizia Toscana;
5. Per contrastare fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale negli appalti di lavori occorre garantire, in fase di esecuzione dei lavori e con la collaborazione delle Casse edili, che il documento unico di regolarità contributiva sia comprensivo della verifica della congruità dell’incidenza della manodopera relativamente al cantiere relativo all’esecuzione dell’appalto;
6. Per tutelare la stabilità occupazionale del personale impegnato nei vari contratti d’appalto di servizi occorre individuare, in aggiunta ai contratti nazionali che già lo prevedono, misure dirette a favorire il riassorbimento del personale impiegato dall’appaltatore uscente;
7. Al fine di agevolare la partecipazione alle gare delle micro e piccole imprese e di imprese “start up”, occorre prevedere l’inserimento di specifici criteri premianti nella valutazione delle offerte, nonché rafforzare l’onere motivazionale a carico delle stazioni appaltanti del territorio regionale nel caso in cui non si proceda alla suddivisione in lotti negli affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria;
8. Per l’affidamento di contratti di lavori di cui all’articolo 36, del
9. Le linee guida ANAC prevedono che le stazioni appaltanti, nel rispetto del proprio ordinamento, disciplinino le modalità di conduzione delle indagini di mercato e quelle per la costituzione e revisione degli elenchi di operatori, eventualmente distinte per fasce di importo, e i criteri di scelta dei soggetti da invitare, tenendo conto dei principi di proporzionalità e adeguatezza;
10. In questa ottica, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici e al fine di supportare le stazioni appaltanti che intendono dotarsi di elenchi, favorendo conseguentemente una opportuna omogeneità, si demanda alla Giunta regionale l’adozione di uno schema di regolamento per la disciplina delle modalità di costituzione, gestione e aggiornamento degli elenchi degli operatori economici;
11. Nei casi in cui non si proceda mediante l’utilizzo degli elenchi, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell’azione amministrativa in relazione alle finalità e all’importo dell’affidamento, si prevede quindi la facoltà, per la Regione e per le stazioni appaltanti individuate dalla presente legge, di effettuare il sorteggio degli operatori economici da invitare alla presentazione di offerta nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse risulti particolarmente elevato;
12. Al fine di garantire la massima trasparenza delle operazioni e, al contempo, per rispondere all’esigenza di semplificare le procedure, il sorteggio è svolto con modalità informatizzata, avvalendosi della piattaforma per la gestione telematica dei contratti pubblici START (Sistema Telematico di Acquisti della Regione Toscana);
13. In conformità ai principi contenuti nella direttiva 2014/24/UE finalizzati a facilitare la massima partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici, è opportuno prevedere che, nelle procedure che per importo e localizzazione degli interventi presentano interesse meramente locale, vi sia per le stazioni appaltanti la possibilità di garantire, mediante la procedura informatizzata, la presenza tra i soggetti da consultare di operatori economici aventi sede legale e operativa nel territorio regionale;
14. Occorre rafforzare il ruolo dell’Osservatorio regionale sui contratti pubblici, istituito con la
15. È quindi necessario prevedere alcune modifiche alla
16. Resta fermo quanto previsto dalla
17. Al fine di consentire una rapida operatività delle disposizioni previste dalla presente legge, è infine necessario disporne l’entrata in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi
Art. 1. Oggetto e finalità
1. La presente legge, nel rispetto del
Art. 2. Ambito soggettivo
1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
a) alla Regione, agli enti e alle agenzie istituiti con legge regionale nonché agli enti parco regionali;
b) agli enti locali, ai loro consorzi, unioni ed associazioni;
c) alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliero universitarie, all’ente per i servizi tecnico-amministrativi (ESTAR);
d) alle aziende pubbliche per i servizi alla persona;
e) alle altre amministrazioni aggiudicatrici, non indicate alle lettere a), b), c) e d), agli enti aggiudicatori ed agli altri soggetti aggiudicatori come definiti dall’articolo 1 e dall’articolo 3, comma 1, lettere f), e g), del
2. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono di seguito unitariamente denominati “stazioni appaltanti”.
Art. 3. Principi per l’esecuzione degli appalti e concessioni
1. In coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 30 del
2. In coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 50 del
Art. 4. Documento unico di regolarità contributiva e di congruità dell’incidenza del costo della manodopera. Disposizioni per la sperimentazione
1. La Regione promuove, in via sperimentale e con riferimento agli appalti di lavori pubblici affidati dalla stessa amministrazione regionale di importo superiore a euro 2.000.000,00, compresi i costi della sicurezza, individuati con deliberazione della Giunta regionale, l’introduzione del documento unico di regolarità contributiva e congruità dell’incidenza della manodopera, di seguito denominato DURC di congruità, al fine di verificare, in fase di esecuzione del contratto, che l’impresa esecutrice sia in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi e che risulti congrua l’incidenza del costo della manodopera impiegata nel cantiere interessato dai lavori.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione avvia un confronto con le parti sociali costituenti le Casse edili di emanazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, volto alla stipula di accordi con le stesse Casse edili aventi ad oggetto la disciplina del rilascio del documento di cui al comma 1.
3. La fase di sperimentazione del DURC di congruità ha durata di due anni. Successivamente la Regione, valutati i relativi esiti e sentite le parti sociali di cui al comma 2, disciplina la messa a regime dell’istituto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione esclusivamente per le lavorazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dei CCNL del settore edile.
5. La Regione può svolgere le attività di cui al comma 1 anche mediante il tutor di cantiere di cui all’articolo 22 della
Art. 5. Tutela della stabilità occupazionale
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 50 del
a) numero di unità;
b) qualifica e categoria professionale;
c) livello retributivo;
d) attività e mansioni svolte;
e) anzianità di servizio;
f) monte ore settimanale;
g) sede di lavoro;
h) numero di lavoratori di cui alla
i) CCNL applicato;
l) ulteriori elementi retributivi e indennità aggiuntive corrisposte.
2. Le stazioni appaltanti, nella determinazione dell’importo a base della nuova gara per l’affidamento del contratto, tengono conto dell’incidenza economica del riassorbimento del personale di cui al comma 1.
3. Nel contratto di appalto è inserita una specifica clausola che impegna l’appaltatore uscente a fornire le informazioni previste.
Art. 6. Valutazione dell’offerta. Elementi premianti
1. Le stazioni appaltanti, nella definizione degli elementi di valutazione dell’offerta e in relazione alle caratteristiche dell’appalto, possono tenere conto dei seguenti elementi:
a) misure di agevolazione per la partecipazione delle micro e piccole imprese ed effetti in termini di crescita e sviluppo occupazionale;
b) negli appalti che comportano l’impiego diretto di lavoratori, misure per l’inserimento lavorativo di lavoratori con disabilità assunti oltre gli obblighi previsti dalla
2. Nelle procedure di affidamento di servizi, le stazioni appaltanti, oltre a quanto disposto al comma 1, nella definizione degli elementi di valutazione dell’offerta e in relazione alle caratteristiche dell’appalto, possono tenere conto anche dei seguenti elementi:
a) misure dirette a favorire il riassorbimento del personale impiegato dall’appaltatore uscente;
b) mantenimento dei diritti, dell’anzianità di servizio, del regime giuridico e delle condizioni retributive di provenienza dei lavoratori impiegati dall’appaltatore uscente.
Art. 6 bis. Esigenze sociali [1]
1. Per gli enti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), c) e d), le esigenze sociali di cui all’articolo 30, comma 1, terzo periodo, del
2. Le esigenze sociali del comma 1 rispondono anche alla necessità di garantire un livello retributivo, adeguato ed attuale, dei lavoratori dipendenti del soggetto aggiudicatario.
Art. 7. Suddivisione in lotti
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 51 del
CAPO II
Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori
Art. 8. Oggetto
1. Il presente capo disciplina le modalità di svolgimento delle indagini di mercato e di costituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici da consultare nell’ambito delle procedure negoziate per l’affidamento di lavori di cui all’articolo 36 del
Art. 9. Elenchi degli operatori economici
1. Al fine di supportare le stazioni appaltanti che intendono dotarsi di elenchi, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria, le parti sociali e le rappresentanze degli enti locali, approva con deliberazione uno schema di regolamento per la disciplina delle modalità di costituzione, gestione e aggiornamento degli elenchi degli operatori economici da consultare, distinti per categoria e fasce di importo, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, commi 1, 34 e 42 del
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1, nell’ambito della disciplina delle modalità di costituzione e gestione degli elenchi, in conformità con le disposizioni di cui al
Art. 9 bis. Elenco degli operatori economici della Giunta regionale [2]
1. Al fine di garantire la semplificazione della disciplina per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza, nonché della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, è istituito l’elenco degli operatori economici della Giunta regionale, articolato per soglie d’importo e categorie di lavorazioni.
2. La Regione provvede ad assicurare il supporto tecnico e amministrativo per la costituzione, gestione e aggiornamento dell’elenco di cui al comma 1.
3. L’elenco di cui al comma 1 è utilizzato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per i lavori pubblici nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di appalti, salvo il ricorrere di particolari situazioni specificamente motivate ovvero qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura della prestazione o altri elementi puntualmente indicati non ne consentano l’utilizzo. Resta ferma la facoltà di ricorrere alle procedure di gara pubblica, nel rispetto del principio di semplificazione delle procedure per l’affidamento dei contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, del principio di proporzionalità nonché dei principi di economicità e di efficacia.
4. L’elenco di cui al comma 1 è utilizzato dalla Giunta regionale, dagli enti dipendenti, dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario regionale. Il Consiglio regionale, nel rispetto della
5. L’elenco di cui al comma 1 può, altresì, essere utilizzato dagli enti locali, dai loro consorzi, unioni ed associazioni e dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché dalle amministrazioni aggiudicatrici del territorio regionale, previa richiesta e secondo le modalità di cui al comma 6.
6. Per le finalità di cui al comma 1 ed in conformità all’articolo 9, la Giunta regionale, con deliberazione, approva le modalità di costituzione, gestione e aggiornamento dell’elenco di cui al comma 1, nonché le modalità di utilizzo del medesimo elenco da parte dei soggetti di cui ai commi 4 e 5, al fine di:
a) evitare la moltiplicazione degli adempimenti ed il conseguente aggravio per gli operatori economici;
b) assicurare l’assolvimento del principio di rotazione mediante lo scorrimento dell’elenco stesso.
Art. 10. Indagine di mercato
1. Le stazioni appaltanti, quando procedono mediante indagine di mercato, individuano nella determina a contrarre il numero degli operatori da consultare, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall’articolo 36 del
2. Le stazioni appaltanti, nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni superiore a quello indicato nella determina a contrarre, possono ridurre il numero degli operatori mediante sorteggio.
3. Le stazioni appaltanti utilizzano il Sistema telematico di acquisti della Regione Toscana (START) per effettuare l’indagine di mercato e, in caso di previsione di sorteggio, nell’avviso sono espressamente previsti il ricorso a tale strumento e le modalità per rendere noti la data e il luogo di effettuazione dello stesso. Il sorteggio avviene con procedura informatizzata avvalendosi del medesimo sistema START, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
4. In considerazione dell’interesse meramente locale degli interventi, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento e in tal caso la procedura informatizzata assicura la presenza delle suddette imprese fra gli operatori economici da consultare [3].
CAPO III
Modifiche alla
Art. 11. Osservatorio regionale sui contratti pubblici. Modifiche all’articolo 5 della
1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 5 della
“c bis) all’elaborazione dei dati acquisiti e all’effettuazione di analisi statistiche con riferimento alle procedure di affidamento comprese quelle svolte in aggregazione e centralizzazione delle committenze, al fine di fornire uno strumento di supporto conoscitivo per la gestione delle procedure di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, nonché per gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza delle stazioni appaltanti;”.
Art. 12. Comitato d’indirizzo. Modifiche all’articolo 6 della
1. Il comma 3 dell’articolo 6 della
“3. Il Comitato di indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per cinque anni. Il Comitato è presieduto dal dirigente responsabile dell’Osservatorio ed è composto da:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sicurezza del lavoro;
b) un rappresentante delle aziende sanitarie della Toscana, designato dal direttore della direzione competente;
c) un rappresentante dei comuni, un rappresentante delle province e un rappresentante delle unioni di comuni della Toscana, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
d) un rappresentante del sistema camerale toscano, designato dall’Unione regionale delle camere di commercio della Toscana;
e) un rappresentante delle associazioni imprenditoriali e un rappresentante delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale, designati dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell’articolo 3 della
f) un rappresentante della Commissione regionale delle professioni istituita dalla
g) un rappresentante della Città metropolitana di Firenze, designato dalla stessa Città metropolitana.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della
“3 bis. Le designazioni devono pervenire all’Osservatorio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il suddetto termine, si procede alla nomina del Comitato con le designazioni di almeno cinque membri, ad esclusione del dirigente di cui al comma 3, lettera a).”.
3. Il comma 4 dell’articolo 6 della
“4. Sulla base di apposite intese tra il Presidente della Giunta regionale e le relative amministrazioni, possono far parte del comitato di indirizzo:
a) un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) un rappresentante dell’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
d) un rappresentante dell’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS);
e) un rappresentante delle casse edili;
f) un rappresentante dell’Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL).”.
Art. 13. Prezzario regionale. Sostituzione dell’articolo 12 della
1. L’articolo 12 della
“Art. 12 Prezzario regionale
1. La Regione provvede, avvalendosi dell’Osservatorio, alla elaborazione di un prezzario di riferimento per le stazioni appaltanti ed a supporto degli operatori e della qualificazione dell’intero sistema.
2. Il prezzario regionale relativo ai contratti di lavori pubblici è articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle province o ad altri ambiti territoriali omogenei, compreso l’ambito regionale. Analoga articolazione può essere adottata anche per il prezzario regionale relativo a contratti di servizi e forniture.
3. Il prezzario di cui al comma 1, elaborato nel rispetto delle disposizioni di cui al
4. Il prezzario evidenzia i costi unitari utili al calcolo dell’incidenza del costo della manodopera, risultante dalle tabelle di cui all’articolo 23, comma 16, del
5. Il prezzario è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed è aggiornato con periodicità annuale. Le modalità di formazione, validazione e aggiornamento del prezzario sono definite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera a), numero 4).
6. L’Osservatorio provvede alla promozione e alla diffusione della conoscenza del prezzario.”.
Art. 14. Tutor di cantiere. Sostituzione dell’articolo 22 della
1. L’articolo 22 della
“Art. 22 Tutor di cantiere
1. Per i contratti di lavori di importo a base di gara superiore a euro 5.000.000,00, compresi i costi della sicurezza, le stazioni appaltanti individuano il tutor di cantiere per la fase esecutiva con le modalità di cui al
2. Il tutor di cantiere svolge i seguenti compiti:
a) supporta il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori nella funzione di verifica del rispetto e applicazione puntuale della normativa in materia di sicurezza del lavoro;
b) supporta il direttore dei lavori nella funzione di verifica periodica del possesso e della regolarità, da parte dell’esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalla normativa in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
c) supporta la stazione appaltante nella collaborazione con gli organi statali competenti in materia di lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) collabora con il direttore dei lavori e con il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori alla raccolta e alla conservazione delle informazioni di cui all’articolo 23, comma 1.
3. Per i compiti di cui al comma 2, lettera a), il tutor:
a) rileva gli eventuali fabbisogni formativi in materia di sicurezza e qualora, anche su segnalazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ravvisi carenze formative o di addestramento, in accordo al coordinatore della sicurezza per l’esecuzione, propone iniziative formative monitorandone gli esiti;
b) partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai fini dell’espletamento delle azioni di cui all’articolo 92, comma 1, lettere a) e c), del
c) partecipa agli incontri previsti dall’articolo 23, comma 2.
4. La stima del corrispettivo da porre a base di gara per l’individuazione del tutor di cantiere è effettuata sulla base del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del
5. Il tutor non può svolgere attività formativa nei cantieri presso cui opera.
6. Gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del
7. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera b), specifica i requisiti professionali e le prerogative del tutor di cantiere.”
Art. 15. Abrogazioni
1. Gli articoli 17 e 36 della
CAPO IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 16. Disposizioni transitorie relative alla fase di sperimentazione del DURC di congruità
1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, sono definiti la decorrenza della fase di sperimentazione del DURC di congruità di cui allo stesso articolo 3, i relativi aspetti organizzativi e le modalità per la determinazione del compenso del tutor.
Art. 17. Disposizioni transitorie relative all’affidamento di lavori
1. Restano ferme, per le amministrazioni di cui all’articolo 2, le facoltà di ulteriore semplificazione previste dall’articolo 1, comma 912, della
Art. 18. Norma finanziaria [4]
1. Al finanziamento degli oneri di cui all’articolo 9 bis, comma 2, stimati in complessivi euro 510.000,00 nel triennio 2023 – 2025, si fa fronte per euro 370.000,00 per l’anno 2023 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 70.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con gli stanziamenti di cui alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti”.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2023 - 2025 per competenza e cassa per l'anno 2023 e per sola competenza per ciascuno degli anni 2024 e 2025:
Anno 2023:
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 370.000,00;
- in aumento, della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” per euro 370.000,00.
Anno 2024:
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 70.000,00;
- in aumento, della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 70.000,00.
Anno 2025:
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 70.000,00;
- in aumento, della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 70.000,00.
3. Dall’attuazione dell’articolo 9 bis, commi 1, 3, 4, 5 e 6, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
4. Agli oneri derivanti dall’articolo 9 bis, comma 2, per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 19. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Articolo inserito dall'art. 1 della
[2] Articolo inserito dall'art. 1 della
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 27 maggio 2020, n. 98, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della