Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 lavori pubblici |
Data: | 06/08/2018 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle procedure negoziate sotto soglia. Inserimento dell’articolo 35 ter nella l.r. 38/2007 |
Art. 2. Incentivo al personale dipendente incaricato della progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse. Abrogazione dell’articolo 52 della l.r. 38/2007 |
Art. 3. Presidenza delle gare. Sostituzione dell’articolo 57 nella l.r. 38/2007 |
Art. 4. Ufficiale rogante. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 38/2007 |
Art. 5. Disposizioni in materia di compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all’articolo 93 del d.lgs. 163/2006. Inserimento dell’articolo 71 bis nella l.r. 38/2007 |
Art. 6. Oneri finanziari per i compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all’articolo 93 del d.lgs. 163/2006. Inserimento dell’articolo 71 ter nella l.r. 38/2007 |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 5.2.143 - L.R. 6 agosto 2018, n. 46.
Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla l.r. 38/2007.
(B.U. 10 agosto 2018, n. 36)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, quarto comma della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Visto il
Vista la
Visto il
Vista la
Visto il
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Il principio di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui alla
2. L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nelle Linee guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate con delibera del Consiglio 1° marzo 2018, n. 206, ha espressamente indicato che il principio di rotazione non trova applicazione “laddove il nuovo affidamento avvenga tramite le procedure ordinarie o comunque aperte al mercato nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”;
3. Al fine di semplificare la gestione delle procedure negoziate quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, occorre prevedere per le stazioni appaltanti del territorio regionale, specialmente nel caso in cui pervenga un numero notevole di offerte, la facoltà di anticipare l’apertura delle offerte economiche prima di verificare la documentazione amministrativa attestante l’assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione, così come già previsto all’articolo 35 bis della
4. Per le suddette finalità occorre pertanto inserire una disposizione nel capo V della
5. La Regione Toscana in attuazione della
6. Il notevole aumento del numero delle procedure di gara pone la necessità di rivedere le modalità organizzative delle funzioni del presidente di gara e degli ufficiali roganti, mediante alcune circoscritte modifiche alle disposizioni del capo VII (Disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti) ed in particolare all’articolo 57 (Presidenza delle gare) e all’articolo 58 (Ufficiale rogante) della
7. In ottemperanza alle disposizioni di cui al
8. Per le suddette finalità occorre procedere all’inserimento di due disposizioni specifiche nel capo X (Disposizioni transitorie e finali) della
9. Relativamente ai suddetti fondi regionali di incentivazione, il 15 giugno 2018 è stato stipulato specifico accordo con le rappresentanze sindacali del personale delle categorie;
10. La presente legge comporta oneri a carico del bilancio regionale che trovano adeguata copertura come indicato nella presente legge e nella relazione tecnico finanziaria;
11. Al fine di consentire una rapida operatività delle modifiche normative previste dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle procedure negoziate sotto soglia. Inserimento dell’articolo 35 ter nella
1. Dopo l'articolo 35 bis, della
“Art. 35 ter. Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle procedure negoziate sotto soglia
1. Nelle procedure negoziate, quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte economiche prima di verificare la documentazione amministrativa attestante l’assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del
2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che debba essere escluso ai sensi dell’articolo 80 del
Art. 2. Incentivo al personale dipendente incaricato della progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse. Abrogazione dell’articolo 52 della
1. L’articolo 52 della
Art. 3. Presidenza delle gare. Sostituzione dell’articolo 57 nella
1. L’articolo 57 della
“Art. 57 Presidenza delle gare
1. Nelle procedure aperte e ristrette le funzioni di presidente di gara sono svolte da dirigenti dell'ente appaltante designati:
a) per la Giunta regionale, con decreto del direttore competente in materia di contratti;
b) per i soggetti di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b), secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti o atti interni di organizzazione.
2. Nelle ipotesi in cui è prevista la nomina della commissione giudicatrice, trovano applicazione gli articoli 77 e 78 del
Art. 4. Ufficiale rogante. Modifiche all’articolo 58 della
1. Il comma 5 dell’articolo 58 della
“5. L’ufficiale rogante può svolgere le funzioni segretario della commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del
Art. 5. Disposizioni in materia di compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all’articolo 93 del
1. Dopo l’articolo 71 della
“Art 71 bis. Disposizioni in materia di compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all’articolo 93 del d.lgs.163/2006
1. Il fondo per la progettazione e l'innovazione (di seguito denominato fondo), di cui all'articolo 93, comma 7 bis, del
2. Ai sensi dell’articolo 93, commi 7 ter e 7 quater, del
a) per l'80 per cento delle risorse finanziarie è ripartito, previo accantonamento delle somme necessarie per la copertura degli oneri che gravano sull'amministrazione compresa l'Imposta regionale attività produttive (IRAP), per ciascuna opera o lavoro, tra i dipendenti regionali designati nei gruppi tecnici incaricati di svolgere le attività di progettazione, con esclusione delle attività manutentive.
b) per il 20 per cento delle risorse finanziarie è destinato all'acquisto da parte dell'amministrazione regionale di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti d'innovazione, d'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini, secondo modalità da definire con deliberazione della Giunta regionale.
3. Le risorse del fondo individuate al comma 2, lettera a), restano disciplinate dalle disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 marzo 2010, n. 31/R (Disciplina dei fondi regionali di incentivazione per le attività di pianificazione e progettazione svolte da personale regionale) per quanto non diversamente disposto dal presente articolo. In particolare continuano ad applicarsi:
a) le percentuali degli importi posti a base di gara per la costituzione del fondo;
b) i criteri e le modalità per l'individuazione del personale avente titolo;
c) i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo tra il personale che ha partecipato alle attività incentivate;
d) le modalità di erogazione dei compensi, in coerenza con quanto disposto al comma 4.
4. All’erogazione dei compensi di cui al comma 2, lettera a), si provvede annualmente previa verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 7. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi nel termine di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, vengono definiti i criteri di priorità per la liquidazione degli incentivi di cui al comma 2, lettera a).
5. Nel caso di incrementi dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato dal ribasso d'asta offerto, le quote di cui all'articolo 12 del d.p.g.r. 31/R/2010 relative alle figure coinvolte nella fase esecutiva della realizzazione dell'opera, sono ridotte secondo le seguenti percentuali:
a) 3 per cento per ogni mese di ritardo;
b) 5 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 5 per cento;
c) 10 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 10 per cento;
d) 20 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 20 per cento;
e) 30 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 30 per cento;
f) 40 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 40 per cento;
g) 50 per cento per incrementi superiori al 40 per cento.
6. In caso sia di ritardo che di incremento dei costi di un'opera o un lavoro, le riduzioni per il ritardo nella realizzazione si sommano a quelle previste per l'incremento dei costi. Non sono computati nel termine per l'esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensione per varianti incorso d'opera di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
7. Il personale dirigente non ha titolo al compenso. I compensi percepiti dai singoli dipendenti delle categorie non possono superare, per ciascun anno solare, il tetto del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo in godimento del dipendente, comprensivo della retribuzione di risultato o dei compensi di produttività percepiti l’anno precedente.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività di progettazione ed alle altre attività tecniche svolte nel periodo 19 agosto 2014 – 18 aprile 2016. Continuano inoltre ad applicarsi alle procedure avviate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016.”.
Art. 6. Oneri finanziari per i compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all’articolo 93 del
1. Dopo l’articolo 71 bis della
“Art. 71 ter. Oneri finanziari per i compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all’articolo 93 del
1. Agli oneri per il fondo di cui all’articolo 71 bis, comma 1, relativi al periodo 19 agosto 2014-18 aprile 2016, si fa fronte, fino ad un massimo di euro 1.620.000,00 nel triennio 2018 - 2020, come segue:
euro 432.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a valere sugli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2018-2020;
euro 108.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a valere sugli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio di previsione 2018-2020.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1 al bilancio di previsione 2018-2020 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:
- Anno 2018
• in diminuzione, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 108.000,00;
• in aumento, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 108.000,00;
- Anno 2019
• in diminuzione, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 108.000,00;
• in aumento, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 108.000,00;
- Anno 2020
• in diminuzione, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 108.000,00;
• in aumento, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 108.000,00.”:
Art. 7. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 6 marzo 2020, n. 39, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.