§ 5.2.143 - L.R. 6 agosto 2018, n. 46.
Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla l.r. 38/2007.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:06/08/2018
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle procedure negoziate sotto soglia. Inserimento dell’articolo 35 ter nella l.r. 38/2007
Art. 2.  Incentivo al personale dipendente incaricato della progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse. Abrogazione dell’articolo 52 della l.r. 38/2007
Art. 3.  Presidenza delle gare. Sostituzione dell’articolo 57 nella l.r. 38/2007
Art. 4.  Ufficiale rogante. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 38/2007
Art. 5.  Disposizioni in materia di compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all’articolo 93 del d.lgs. 163/2006. Inserimento dell’articolo 71 bis nella l.r. 38/2007
Art. 6.  Oneri finanziari per i compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all’articolo 93 del d.lgs. 163/2006. Inserimento dell’articolo 71 ter nella l.r. 38/2007
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 5.2.143 - L.R. 6 agosto 2018, n. 46.

Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla l.r. 38/2007.

(B.U. 10 agosto 2018, n. 36)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, quarto comma della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed in particolare l'articolo 93;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che ha inserito i commi dal 7 bis al 7 quinquies nell’articolo 93 del d.lgs. 163/2006 sui fondi di incentivazione;

Vista la legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), ed in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera g), concernente “la previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di una disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi forniture in economia ispirate a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità della gara”;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56);

 

Considerato quanto segue:

1. Il principio di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui alla l. 11/2016 sopra richiamata impone la necessità di contemperare i principi indicati nell’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici, ed in particolare i principi di proporzionalità, economicità e tempestività, con il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’articolo 36 dello stesso Codice, assicurando al contempo la più ampia partecipazione degli operatori economici nonché la trasparenza, la correttezza e la massima semplificazione delle procedure;

2. L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nelle Linee guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate con delibera del Consiglio 1° marzo 2018, n. 206, ha espressamente indicato che il principio di rotazione non trova applicazione “laddove il nuovo affidamento avvenga tramite le procedure ordinarie o comunque aperte al mercato nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”;

3. Al fine di semplificare la gestione delle procedure negoziate quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, occorre prevedere per le stazioni appaltanti del territorio regionale, specialmente nel caso in cui pervenga un numero notevole di offerte, la facoltà di anticipare l’apertura delle offerte economiche prima di verificare la documentazione amministrativa attestante l’assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione, così come già previsto all’articolo 35 bis della l.r. 38/2007 nelle procedure aperte di importo inferiore alla soglia comunitaria quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo;

4. Per le suddette finalità occorre pertanto inserire una disposizione nel capo V della l.r. 38/2007 (Disposizioni in materia di organizzazione amministrativa) in modo da consentire una riduzione notevole dei tempi e dei costi delle gare pubbliche non di interesse transfrontaliero, garantendo al contempo una più ampia partecipazione degli operatori economici non operando alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;

5. La Regione Toscana in attuazione della l. 56/2014 ha approvato la l.r. 22/2015, il cui articolo 2, tra le funzioni oggetto di trasferimento alla regione, prevede – tra le altre – le funzioni in materia di difesa del suolo e di strade regionali che hanno determinato un aumento considerevole dell'attività amministrativa inerente alla programmazione degli interventi e la predisposizione delle procedure di appalto, con particolare riferimento ai lavori pubblici;

6. Il notevole aumento del numero delle procedure di gara pone la necessità di rivedere le modalità organizzative delle funzioni del presidente di gara e degli ufficiali roganti, mediante alcune circoscritte modifiche alle disposizioni del capo VII (Disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti) ed in particolare all’articolo 57 (Presidenza delle gare) e all’articolo 58 (Ufficiale rogante) della l.r. 38/2007, al fine di prevedere una disciplina più flessibile, adattabile in relazione alle esigenze che si potranno porre;

7. In ottemperanza alle disposizioni di cui al d.lgs. 163/2006 che hanno istituito il fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all'articolo 93, comma 7 bis, per le attività di progettazione e le altre attività tecniche ivi previste, occorre procedere alla disciplina del fondo finalizzato alla corresponsione degli incentivi nei confronti dei dipendenti regionali designati nei gruppi tecnici incaricati di svolgere le attività di progettazione di opere pubbliche, e costituito dalle risorse destinate, nella misura massima del 2 per cento per ciascuna opera, per le opere iniziate o in corso nel periodo 19 agosto 2014 -18 aprile 2016;

8. Per le suddette finalità occorre procedere all’inserimento di due disposizioni specifiche nel capo X (Disposizioni transitorie e finali) della l.r. 38/2007 – articoli 71 bis e 71 ter – prevedendo al contempo, nel capo VII (Disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti), l’abrogazione dell’articolo 52 (Incentivo al personale dipendente incaricato della progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse) che risulta superato;

9. Relativamente ai suddetti fondi regionali di incentivazione, il 15 giugno 2018 è stato stipulato specifico accordo con le rappresentanze sindacali del personale delle categorie;

10. La presente legge comporta oneri a carico del bilancio regionale che trovano adeguata copertura come indicato nella presente legge e nella relazione tecnico finanziaria;

11. Al fine di consentire una rapida operatività delle modifiche normative previste dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle procedure negoziate sotto soglia. Inserimento dell’articolo 35 ter nella l.r. 38/2007 [1]

1. Dopo l'articolo 35 bis, della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) è inserito il seguente:

“Art. 35 ter. Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle procedure negoziate sotto soglia

1. Nelle procedure negoziate, quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte economiche prima di verificare la documentazione amministrativa attestante l’assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del d.lgs. 50/2016. Nell’avviso di manifestazione di interesse sono indicate l’intenzione di avvalersi di tale possibilità e le modalità di verifica, anche a campione, dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione.

2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che debba essere escluso ai sensi dell’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti nel bando. Nel caso di applicazione dell’esclusione automatica delle offerte di cui all'articolo 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016, la soglia di anomalia è ricalcolata sulla base dell’esito della verifica.”.

 

     Art. 2. Incentivo al personale dipendente incaricato della progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse. Abrogazione dell’articolo 52 della l.r. 38/2007

1. L’articolo 52 della l.r. 38/2007 è abrogato.

 

     Art. 3. Presidenza delle gare. Sostituzione dell’articolo 57 nella l.r. 38/2007

1. L’articolo 57 della l.r. 38/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 57 Presidenza delle gare

1. Nelle procedure aperte e ristrette le funzioni di presidente di gara sono svolte da dirigenti dell'ente appaltante designati:

a) per la Giunta regionale, con decreto del direttore competente in materia di contratti;

b) per i soggetti di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b), secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti o atti interni di organizzazione.

2. Nelle ipotesi in cui è prevista la nomina della commissione giudicatrice, trovano applicazione gli articoli 77 e 78 del d.lgs. 50/2016 e le relative disposizioni transitorie.”.

 

     Art. 4. Ufficiale rogante. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 38/2007

1. Il comma 5 dell’articolo 58 della l.r. 38/2007 è sostituito dal seguente:

“5. L’ufficiale rogante può svolgere le funzioni segretario della commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del d.lgs. 50/2016. Nelle sedute riservate della commissione, l’ufficiale rogante svolge le funzioni di segretario nelle ipotesi individuate con deliberazione della Giunta regionale.”.

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all’articolo 93 del d.lgs. 163/2006. Inserimento dell’articolo 71 bis nella l.r. 38/2007

1. Dopo l’articolo 71 della l.r. 38/2007 è inserito il seguente:

“Art 71 bis. Disposizioni in materia di compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all’articolo 93 del d.lgs.163/2006

1. Il fondo per la progettazione e l'innovazione (di seguito denominato fondo), di cui all'articolo 93, comma 7 bis, del d.lgs. 163/2006 è costituito dal complesso delle risorse finanziarie finalizzate all’erogazione del compenso ai dipendenti regionali designati nei gruppi tecnici incaricati di svolgere le attività di progettazione di opere pubbliche. A tale fondo la Regione ha destinato, per le opere iniziate o in corso nel periodo 19 agosto 2014 -18 aprile 2016, risorse finanziare in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara.

2. Ai sensi dell’articolo 93, commi 7 ter e 7 quater, del d.lgs. 163/2006, il fondo:

a) per l'80 per cento delle risorse finanziarie è ripartito, previo accantonamento delle somme necessarie per la copertura degli oneri che gravano sull'amministrazione compresa l'Imposta regionale attività produttive (IRAP), per ciascuna opera o lavoro, tra i dipendenti regionali designati nei gruppi tecnici incaricati di svolgere le attività di progettazione, con esclusione delle attività manutentive.

b) per il 20 per cento delle risorse finanziarie è destinato all'acquisto da parte dell'amministrazione regionale di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti d'innovazione, d'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini, secondo modalità da definire con deliberazione della Giunta regionale.

3. Le risorse del fondo individuate al comma 2, lettera a), restano disciplinate dalle disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 marzo 2010, n. 31/R (Disciplina dei fondi regionali di incentivazione per le attività di pianificazione e progettazione svolte da personale regionale) per quanto non diversamente disposto dal presente articolo. In particolare continuano ad applicarsi:

a) le percentuali degli importi posti a base di gara per la costituzione del fondo;

b) i criteri e le modalità per l'individuazione del personale avente titolo;

c) i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo tra il personale che ha partecipato alle attività incentivate;

d) le modalità di erogazione dei compensi, in coerenza con quanto disposto al comma 4.

4. All’erogazione dei compensi di cui al comma 2, lettera a), si provvede annualmente previa verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 7. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi nel termine di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, vengono definiti i criteri di priorità per la liquidazione degli incentivi di cui al comma 2, lettera a).

5. Nel caso di incrementi dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato dal ribasso d'asta offerto, le quote di cui all'articolo 12 del d.p.g.r. 31/R/2010 relative alle figure coinvolte nella fase esecutiva della realizzazione dell'opera, sono ridotte secondo le seguenti percentuali:

a) 3 per cento per ogni mese di ritardo;

b) 5 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 5 per cento;

c) 10 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 10 per cento;

d) 20 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 20 per cento;

e) 30 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 30 per cento;

f) 40 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 40 per cento;

g) 50 per cento per incrementi superiori al 40 per cento.

6. In caso sia di ritardo che di incremento dei costi di un'opera o un lavoro, le riduzioni per il ritardo nella realizzazione si sommano a quelle previste per l'incremento dei costi. Non sono computati nel termine per l'esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensione per varianti incorso d'opera di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.lgs. 163/2006, le proroghe concesse, nonché i ritardi connessi a cause di forza maggiore. Le medesime varianti non determinano le riduzioni previste al comma 5 per incremento dei costi. Le riduzioni si applicano anche alle figure coinvolte nella fase progettuale dell'opera o del lavoro nel caso in cui il responsabile del procedimento accerti che l'incremento dei tempi o dei costi è imputabile anche ad attività della fase progettuale. Nel caso in cui il responsabile unico del procedimento (RUP) accerti che la responsabilità degli incrementi dei tempi e dei costi è imputabile alla sola fase progettuale, le riduzioni si applicano esclusivamente alle figure coinvolte nelle attività relative alla fase di progettazione dell'opera o del lavoro.

7. Il personale dirigente non ha titolo al compenso. I compensi percepiti dai singoli dipendenti delle categorie non possono superare, per ciascun anno solare, il tetto del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo in godimento del dipendente, comprensivo della retribuzione di risultato o dei compensi di produttività percepiti l’anno precedente.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività di progettazione ed alle altre attività tecniche svolte nel periodo 19 agosto 2014 – 18 aprile 2016. Continuano inoltre ad applicarsi alle procedure avviate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016.”.

 

     Art. 6. Oneri finanziari per i compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all’articolo 93 del d.lgs. 163/2006. Inserimento dell’articolo 71 ter nella l.r. 38/2007

1. Dopo l’articolo 71 bis della l.r. 38/2007 è inserito il seguente:

“Art. 71 ter. Oneri finanziari per i compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all’articolo 93 del d.lgs. 163/2006.

1. Agli oneri per il fondo di cui all’articolo 71 bis, comma 1, relativi al periodo 19 agosto 2014-18 aprile 2016, si fa fronte, fino ad un massimo di euro 1.620.000,00 nel triennio 2018 - 2020, come segue:

euro 432.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a valere sugli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2018-2020;

euro 108.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a valere sugli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio di previsione 2018-2020.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1 al bilancio di previsione 2018-2020 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

- Anno 2018

• in diminuzione, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 108.000,00;

• in aumento, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 108.000,00;

- Anno 2019

• in diminuzione, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 108.000,00;

• in aumento, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 108.000,00;

- Anno 2020

• in diminuzione, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 108.000,00;

• in aumento, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 108.000,00.”:

 

     Art. 7. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 6 marzo 2020, n. 39, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.