Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 lavori pubblici |
Data: | 28/02/2023 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Elenco degli operatori economici della Giunta regionale. Inserimento dell’ articolo 9 bis nella l.r. 18/2019 |
Art. 2. Norma finanziaria. Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 18/2019 |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 5.2.151 - L.R. 28 febbraio 2023, n. 6.
Istituzione dell’elenco degli operatori economici della Giunta regionale da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici, nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di appalti. Modifiche alla l.r. 18/2019.
(B.U. 8 marzo 2023, n. 12)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Visto il
Visti il
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Considerato che:
1. La
2. Le linee guida di ANAC n. 4, di cui alle delibere 1097/2016 e 636/2019, hanno ad oggetto le procedure di affidamento sotto la soglia comunitaria e si focalizzano, in particolare, sul principio di rotazione negli appalti, sulle indagini di mercato e sulla formazione di elenchi di fornitori;
3. L’articolo 9 della
4. Le deroghe al
5. La
6. Alla luce di quanto sopra descritto e sulla base dei recenti indirizzi legislativi in tema di riforma del
7. In ottemperanza all’obiettivo di semplificazione di cui alla
8. È necessario pertanto adeguare le vigenti disposizioni di cui alla
9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Elenco degli operatori economici della Giunta regionale. Inserimento dell’ articolo 9 bis nella
1. Dopo l’articolo 9 della
“Art. 9 bis. Elenco degli operatori economici della Giunta regionale
1. Al fine di garantire la semplificazione della disciplina per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza, nonché della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, è istituito l’elenco degli operatori economici della Giunta regionale, articolato per soglie d’importo e categorie di lavorazioni.
2. La Regione provvede ad assicurare il supporto tecnico e amministrativo per la costituzione, gestione e aggiornamento dell’elenco di cui al comma 1.
3. L’elenco di cui al comma 1 è utilizzato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per i lavori pubblici nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di appalti, salvo il ricorrere di particolari situazioni specificamente motivate ovvero qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura della prestazione o altri elementi puntualmente indicati non ne consentano l’utilizzo. Resta ferma la facoltà di ricorrere alle procedure di gara pubblica, nel rispetto del principio di semplificazione delle procedure per l’affidamento dei contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, del principio di proporzionalità nonché dei principi di economicità e di efficacia.
4. L’elenco di cui al comma 1 è utilizzato dalla Giunta regionale, dagli enti dipendenti, dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario regionale. Il Consiglio regionale, nel rispetto della
5. L’elenco di cui al comma 1 può, altresì, essere utilizzato dagli enti locali, dai loro consorzi, unioni ed associazioni e dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché dalle amministrazioni aggiudicatrici del territorio regionale, previa richiesta e secondo le modalità di cui al comma 6.
6. Per le finalità di cui al comma 1 ed in conformità all’articolo 9, la Giunta regionale, con deliberazione, approva le modalità di costituzione, gestione e aggiornamento dell’elenco di cui al comma 1, nonché le modalità di utilizzo del medesimo elenco da parte dei soggetti di cui ai commi 4 e 5, al fine di:
a) evitare la moltiplicazione degli adempimenti ed il conseguente aggravio per gli operatori economici;
b) assicurare l’assolvimento del principio di rotazione mediante lo scorrimento dell’elenco stesso.”.
Art. 2. Norma finanziaria. Sostituzione dell’articolo 18 della
1. L’articolo 18 della
“Art. 18 - Norma finanziaria
1. Al finanziamento degli oneri di cui all’articolo 9 bis, comma 2, stimati in complessivi euro 510.000,00 nel triennio 2023 – 2025, si fa fronte per euro 370.000,00 per l’anno 2023 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 70.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con gli stanziamenti di cui alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti”.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2023 - 2025 per competenza e cassa per l'anno 2023 e per sola competenza per ciascuno degli anni 2024 e 2025:
Anno 2023:
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 370.000,00;
- in aumento, della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” per euro 370.000,00.
Anno 2024:
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 70.000,00;
- in aumento, della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 70.000,00.
Anno 2025:
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 70.000,00;
- in aumento, della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 70.000,00.
3. Dall’attuazione dell’articolo 9 bis, commi 1, 3, 4, 5 e 6, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
4. Agli oneri derivanti dall’articolo 9 bis, comma 2, per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.