§ 5.2.152 - L.R. 28 febbraio 2023, n. 7.
Disposizioni in materia di linee guida per l'individuazione delle esigenze sociali di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:28/02/2023
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Esigenze sociali. Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 18/2019
Art. 2.  Clausola di neutralità finanziaria


§ 5.2.152 - L.R. 28 febbraio 2023, n. 7.

Disposizioni in materia di linee guida per l'individuazione delle esigenze sociali di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Modifiche alla l.r. 18/2019.

(B.U. 8 marzo 2023, n. 12)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007);

Considerato quanto segue:

1. Nell’ambito dei principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, l’articolo 30, comma 1, del d.lgs. 50/2016 prevede che: “il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.”;

2. La Regione Toscana, nel solco degli interventi riguardanti la qualità del lavoro e la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi disciplinati, da ultimo, con la l.r. 18/2019, intende dare specifica attuazione ai sopra richiamati criteri da prevedere nei bandi, con particolare riferimento a quanto concerne le esigenze sociali, mediante l’elaborazione di linee guida rispondenti anche alla necessità di garantire un livello retributivo, adeguato ed attuale, dei lavoratori dipendenti del soggetto aggiudicatario;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Esigenze sociali. Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 18/2019

1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007), è inserito il seguente:

“Art. 6 bis. Esigenze sociali

1. Per gli enti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), c) e d), le esigenze sociali di cui all’articolo 30, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. 50/2016, che ispirano i criteri di aggiudicazione, da prevedere nei bandi, sono stabilite attraverso linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale.

2. Le esigenze sociali del comma 1 rispondono anche alla necessità di garantire un livello retributivo, adeguato ed attuale, dei lavoratori dipendenti del soggetto aggiudicatario.”.

 

     Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria [1]

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


[1] Così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 15 marzo 2023, n, 13.