Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.4 organizzazione |
Data: | 16/06/2017 |
Numero: | 100 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Modifiche alle premesse del decreto legislativo n. 175 del 2016 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2016 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2016 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016 |
Art. 8. Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016 |
Art. 9. Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016 |
Art. 10. Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 |
Art. 11. Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016 |
Art. 12. Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016 |
Art. 13. Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 |
Art. 14. Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016 |
Art. 15. Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016 |
Art. 16. Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016 |
Art. 17. Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016 |
Art. 18. Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 175 del 2016 |
Art. 19. Modifiche all'Allegato A del decreto legislativo n. 175 del 2016 |
Art. 20. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 21. Disposizioni transitorie e finali |
Art. 22. Entrata in vigore |
§ 80.4.432 - D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
(G.U. 26 giugno 2017, n. 147)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 16 e 18 della
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1ª Serie speciale - Corte costituzionale n. 48 del 30 novembre 2016;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017, reso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 9 gennaio 2017;
Visto l'articolo 16, comma 7, della
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata sul
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza dell'8 marzo 2017;
Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Oggetto
1. Il
Art. 2. Modifiche alle premesse del
1. Nelle premesse al
Art. 3. Modifiche all'articolo 1 del
1. All'articolo 1, comma 5, del
Art. 4. Modifiche all'articolo 2 del
1. All'articolo 2, comma 1, del
a) alla lettera a) le parole: «e le autorità portuali» sono sostituite dalle seguenti: «e le autorità di sistema portuale»;
b) la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) "società": gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;»;
c) alla lettera o), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;
d) alla lettera p) le parole: «; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche» sono soppresse.
Art. 5. Modifiche all'articolo 4 del
1. All'articolo 4 del
a) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «o agli enti pubblici partecipanti» sono inserite le seguenti: «o allo svolgimento delle loro funzioni»;
b) al comma 7 la parola: «nonchè» è soppressa e, dopo le parole: «aree montane» sono inserite le seguenti: «, nonchè la produzione di energia da fonti rinnovabili»;
c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.»;
d) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonchè alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.»;
e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del
Art. 6. Modifiche all'articolo 5 del
1. All'articolo 5 del
a) al comma 1 le parole: «e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate» sono soppresse;
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «consultazione pubblica» sono aggiunte le seguenti: «, secondo modalità da essi stessi disciplinate»;
c) al comma 4, le parole: «è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti» sono sostituite dalle seguenti: «e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo» e le parole: «Corte di conti» sono sostituite dalle seguenti: «Corte dei conti».
Art. 7. Modifiche all'articolo 11 del
1. All'articolo 11 del
a) al comma 1, dopo le parole: «del Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.»;
c) al comma 6, primo periodo, le parole: «, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza» sono soppresse; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».
Art. 8. Modifiche all'articolo 14 del
1. All'articolo 14 del
a) al comma 1 le parole: «insolventi» sono sostituite dalle seguenti: «in stato di insolvenza»;
b) al comma 2 le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
c) al comma 3 le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
d) al comma 4 le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
e) al comma 5 le parole: «effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito» sono sostituite dalle seguenti: «sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito».
Art. 9. Modifiche all'articolo 15 del
1. All'articolo 15 del
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a legislazione vigente,» sono inserite le seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,» e dopo le parole: «competente per» sono inserite le seguenti: «l'indirizzo,».
Art. 10. Modifiche all'articolo 16 del
1. All'articolo 16 del
a) al comma 3, le parole da «e che la produzione ulteriore» fino alla fine del comma sono soppresse;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.»;
c) al comma 5, le parole: «di fornitura» sono soppresse;
d) al comma 7, le parole: «dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 5 e».
Art. 11. Modifiche all'articolo 17 del
1. All'articolo 17, comma 1, del
Art. 12. Modifiche all'articolo 19 del
1. All'articolo 19 del
a) al comma 5, dopo le parole: «alle assunzioni di personale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera»;
b) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della
a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;
c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;
d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.»;
c) al comma 9, le parole: «alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017».
Art. 13. Modifiche all'articolo 20 del
1. All'articolo 20, comma 7, del
Art. 14. Modifiche all'articolo 21 del
1. All'articolo 21 del
Art. 15. Modifiche all'articolo 24 del
1. All'articolo 24 del
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «commi 1, 2 e 3,» sono soppresse;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2017» e la parola: «medesima» è soppressa.
Art. 16. Modifiche all'articolo 25 del
1. All'articolo 25 del
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2017»;
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle politiche sociali,» è inserita la seguente: «adottato» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto divieto decorre dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole: «a quanto» sono sostituite dalle seguenti: «al divieto».
Art. 17. Modifiche all'articolo 26 del
1. All'articolo 26 del
a) al comma 1, primo periodo le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2017»;
b) al comma 2, dopo le parole: «delle regioni» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea»;
c) al comma 4, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;
d) al comma 6, le parole: «e 19» sono sostituite dalle seguenti: «, 17, 19 e 25»;
e) al comma 10, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2017»;
f) dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti: «12-bis. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al
12-ter. Per le società di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione.
12-quater. Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.
12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.
12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.».
Art. 18. Modifiche all'articolo 27 del
1. All'articolo 27 del
2-ter. All'articolo 2-bis, comma 2, del
Art. 19. Modifiche all'Allegato A del
1. L'Allegato A del
Art. 20. Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 21. Disposizioni transitorie e finali
1. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal
2. Le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, del
Art. 22. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato A
(di cui all'articolo 19, comma 1)
«Allegato A
Società
Coni Servizi
EXPO
Arexpo
Invimit
Fises
Gruppo
Gruppo ANAS
Gruppo GSE
Gruppo Invitalia
Gruppo IPZS
Gruppo Sogin
Gruppo Eur
Gruppo Fira
Gruppo Sviluppo Basilicata
Gruppo Fincalabra
Gruppo Sviluppo Campania
Gruppo Friulia
Gruppo Lazio Innova
Gruppo Filse
Gruppo Finlombarda
Gruppo Finlombarda Gestione SGR
Gruppo Finmolise
Gruppo Finpiemonte
Gruppo Puglia Sviluppo
Gruppo SFIRS
Gruppo IRFIS-FinSicilia
Gruppo Fidi-Toscana
Gruppo GEPAFIN
Gruppo Finaosta
Gruppo Veneto Sviluppo
Gruppo Trentino Sviluppo
Gruppo Ligurcapital
Gruppo Aosta Factor
Gruppo Friuli Veneto Sviluppo SGR
Gruppo Sviluppumbria
Gruppo Sviluppo Imprese Centro Italia - SICI SGR».