§ 86.8.5 - D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 80.
Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.8 sanità di frontiera
Data:25/02/2000
Numero:80


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Adempimenti preliminari.
Art. 4.  Controlli del veterinario ufficiale.
Art. 5.  Certificazione attestante il controllo.
Art. 6.  Posti di ispezione frontalieri.
Art. 7.  Condizioni per l'importazione.
Art. 8.  Prescrizioni per prodotti particolari.
Art. 9.  Trasbordi e scarico di prodotti.
Art. 10.  Riduzione della frequenza dei controlli.
Art. 11.  Transiti.
Art. 12.  Introduzione in deposito franco, deposito doganale e zona franca.
Art. 13.  Approvvigionamento di navi.
Art. 14.  Destinazioni doganali diverse.
Art. 15.  Reimportazione.
Art. 16.  Esclusioni dai controlli.
Art. 17.  Misure sanitarie cautelari.
Art. 18.  Prodotti della pesca freschi.
Art. 19.  Controlli eventuali.
Art. 20.  Misure di salvaguardia.
Art. 21.  Verifiche comunitarie.
Art. 22.  Rafforzamento dei controlli.
Art. 23.  Mutua assistenza.
Art. 24.  Scambio di funzionari.
Art. 25.  Formazione.
Art. 26.  Ricorsi.
Art. 27.  Modalità applicative.
Art. 28.  Apparato sanzionatorio.
Art. 29.  Disposizioni finanziarie.
Art. 30.  Disposizioni finali.


§ 86.8.5 - D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 80. [1]

Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi.

(G.U. 7 aprile 2000, n. 82).

 

     Art. 1. Campo di applicazione

     1. Il presente decreto disciplina. i controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi e che sono introdotti in uno dei territori di cui all'allegato I.

 

          Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui agli allegati al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, si intende per:

     a) prodotti: i prodotti di origine animale di cui agli allegati al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, inclusi i sottoprodotti di origine animale non compresi nell'allegato II del trattato, nonché i prodotti vegetali di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b);

     b) controllo documentale: la verifica dei certificati o documenti veterinari o di altri documenti di accompagnamento della partita;

     c) controllo d'identità: la verifica, mediante ispezione visiva, della concordanza tra i certificati o documenti veterinari o altri documenti previsti dalla legislazione veterinaria e il prodotto;

     d) controllo materiale: il controllo del prodotto stesso che comprende, eventualmente, verifiche dell'imballaggio e della temperatura nonché prelievi di campioni e prove di laboratorio;

     e) interessato al carico: qualsiasi persona fisica o giuridica che, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, ha la responsabilità dello svolgimento delle varie fasi, nelle quali la partita può trovarsi, previste dal citato regolamento nonché il rappresentante di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento, che assume tale responsabilità per quanto riguarda il seguito riservato ai controlli previsti dal presente decreto;

     f) partita: una quantità di prodotti della stessa natura, oggetto degli stessi certificati o documenti veterinari o altri documenti previsti dalla legislazione veterinaria, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso Paese terzo o dalla stessa parte di esso;

     g) posto d'ispezione frontaliero: l'ufficio veterinario periferico del Ministero della sanità riconosciuto dalla Comunità europea per l'esecuzione dei controlli veterinari sui prodotti di cui alla lettera a) provenienti da Paesi terzi;

     h) importazione: la messa in libera pratica dei prodotti nonché l'intenzione di messa in libera pratica dei prodotti ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

     i) destinazione doganale: la destinazione doganale di cui all'articolo 4, punto 15, del regolamento (CEE) n. 2913/92;

     l) condizioni previste per l'importazione: le prescrizioni veterinarie stabilite dalla normativa comunitaria per i prodotti da importare o, in assenza di tali norme, dalla normativa nazionale;

     m) veterinario ufficiale: il veterinario in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero;

     n) autorità competente: il Ministero della sanità.

 

          Art. 3. Adempimenti preliminari.

     1. Le partite di prodotti provenienti da un Paese terzo possono essere introdotte nei territori di cui all'allegato I solo attraverso i posti d'ispezione frontalieri per essere sottoposte a controllo veterinario.

     2. Per i fini di cui al comma 1, l'interessato al carico deve fornire anticipatamente, al posto d'ispezione frontaliero presso il quale i prodotti saranno presentati le necessarie informazioni, alternativamente, mediante:

     a) compilazione, nelle parti a lui riservate, e consegna del certificato di cui all'articolo 5, comma 1;

     b) descrizione dettagliata della partita, anche per i prodotti di cui all'articolo 9 e di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), da fornire per iscritto o attraverso supporto informatico.

     3. Chiunque, su richiesta del veterinario ufficiale è tenuto ad esibire i manifesti di bordo delle navi e degli aerei anche al fine della verifica della concordanza con le dichiarazioni e i documenti di cui al comma 2.

     4. Le autorità doganali nella cui competenza territoriale ricade geograficamente il posto d'ispezione frontaliero ammettono la destinazione doganale delle partite in conformità alle prescrizioni figuranti nel certificato di cui all'articolo 5, comma 1.

 

          Art. 4. Controlli del veterinario ufficiale.

     1. Ciascuna partita deve essere sottoposta, presso il posto d'ispezione frontaliero, a controlli veterinari dei quali è responsabile il veterinario ufficiale.

     2. Il veterinario ufficiale:

     a) sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 3, comma 2, consulta:

     1) per ciascuna partita, quelle informatizzate ai sensi dell'allegato I della decisione 92/438/CEE;

     2) per le partite destinate ad essere importate in uno dei territori di cui all'allegato I, se necessario, oltre alla banca dati di cui al numero 1), la banca dati istituita in applicazione dell'allegato II della decisione 92/438/CEE;

     b) provvede alle operazioni necessarie alla gestione delle banche dati previste dalla decisione 92/438/CEE.

     3. Indipendentemente dalla destinazione doganale, il posto d'ispezione frontaliero sottopone ciascuna partita a controllo documentale allo scopo di accertare:

     a) se le informazioni contenute nei certificati o documenti veterinari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), corrispondono a quelle preventivamente comunicate ai sensi dell'articolo 3, comma 2;

     b) nel caso di importazione, se le informazioni contenute nei certificati o documenti veterinari o negli altri documenti danno le necessarie garanzie sanitarie.

     4. Ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli da 9 a 15, il veterinario ufficiale esegue;

     a) il controllo d'identità di ciascuna partita al fine di accertare che i prodotti siano conformi ai dati che figurano nei relativi certificati o documenti di accompagnamento. Tranne che per i prodotti sfusi di cui al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, il controllo d'identità comprende:

     1) nel caso di prodotti di origine animale in container, la verifica dell'integrità dei sigilli apposti dal veterinario ufficiale o altra autorità competente, nel caso in cui l'apposizione sia richiesta dalla normativa comunitaria e della corrispondenza delle menzioni riportate a quelle figuranti sul documento o sul certificato di accompagnamento;

     2) negli altri casi:

     a) per tutti i tipi di prodotti, il controllo della presenza e della conformità delle stampigliature, dei marchi ufficiali o dei marchi di salubrità che identificano il Paese e lo stabilimento d'origine con quelli del certificato o del documento;

     b) per i prodotti imballati o confezionati, oltre a quanto previsto alla lettera a), il controllo dell'etichettatura specifica prevista dalla legislazione veterinaria;

     b) il controllo materiale di ciascuna partita, effettuato conformemente ai criteri di cui all'allegato III, al fine di:

     1) verificare che i prodotti siano conformi ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria specifica o, in sua assenza, da quella nazionale, e siano in condizioni idonee ad essere usati per gli scopi specificati nel certificato o documento di accompagnamento;

     2) procedere, secondo le frequenze stabilite in sede comunitaria:

     a) alle analisi di laboratorio da effettuarsi sul posto;

     b) ai prescritti prelievi dei campioni ufficiali da far analizzare al più presto.

 

          Art. 5. Certificazione attestante il controllo.

     1. Ultimati i controlli, il veterinario ufficiale rilascia un certificato conforme al modello di cui all'allegato B alla decisione 93/13/CEE, e successive modifiche, che ne attesta i risultati.

     2. Il certificato di cui al comma 1 deve accompagnare la partita:

     a) finché essa rimane sotto sorveglianza doganale; in tal caso, il certificato deve fare riferimento al documento doganale;

     b) in caso di importazione, fino al primo stabilimento o al primo centro od organismo di destinazione, come definiti dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche.

     3. Quando la partita viene frazionata, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a ciascuna parte utilizzando per le parti occorrenti, copie conformi del certificato.

 

          Art. 6. Posti di ispezione frontalieri.

     1. I posti d'ispezione frontalieri devono:

     a) essere situati nelle immediate vicinanze del punto di entrata in uno dei territori elencati nell'allegato I e in una zona designata dalle autorità doganali conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2913/92. Tuttavia, se vincoli di natura geografica, quali banchina di scarico o valichi, lo rendono necessario, in sede comunitaria può essere autorizzata la collocazione di un posto d'ispezione frontaliero ad una distanza maggiore e, in caso di trasporto per ferrovia, nella più vicina stazione designata dal Ministero della sanità;

     b) essere diretti da un veterinario responsabile dei controlli, che può farsi assistere da personale ausiliario appositamente formato. Il veterinario cura l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino, della decisione 92/438/CEE.

     2. L'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti può essere modificato con procedura comunitaria, con l'aggiunta di nuovi posti d'ispezione frontalieri, previo accertamento del rispetto delle condizioni previste nell'allegato II, oppure con la soppressione di quelli elencati, previo accertamento del mancato rispetto delle condizioni previste nello stesso allegato.

     3. Ferma restando la procedura comunitaria di cui al comma 2, il Ministero della sanità sospende il riconoscimento dei posti d'ispezione frontalieri nazionali per gravi motivi, informando, con le relative motivazioni, la Commissione europea e gli altri Stati membri. Il reinserimento nell'elenco del posto d'ispezione frontaliero sospeso avviene con procedura comunitaria.

     4. L'elenco dei posti d'ispezione frontalieri esistenti sull'intero territorio comunitario, che comprende anche quelli oggetto di sospensione temporanea, viene redatto e pubblicato a cura della Commissione europea.

 

          Art. 7. Condizioni per l'importazione.

     1. Ciascuna partita destinata ad essere importata in uno dei territori elencati nell'allegato I deve essere:

     a) accompagnata dagli originali dei certificati, dei documenti veterinari o degli altri documenti prescritti dalla legislazione veterinaria, che devono essere conservati, per almeno tre anni, presso il posto d'ispezione frontaliero;

     b) sottoposta al controllo d'identità e al controllo materiale di cui all'articolo 4, comma 4, salvo i casi di riduzione della frequenza dei controlli materiali di cui all'articolo 10.

     2. Se la partita soddisfa le condizioni previste per l'importazione, il veterinario ufficiale:

     a) consegna all'interessato al carico copia autenticata dei certificati o documenti originali di cui al comma 1, lettera a);

     b) rilascia il certificato di cui all'articolo 5, comma 1, attestante la conformità della partita stessa a dette condizioni, che costituisce altresì prova ai fini di cui al comma 3.

     3. Le autorità doganali ammettono all'importazione le partite di prodotti soltanto qualora sia stata fornita la prova che:

     a) i controlli veterinari siano stati effettuati con esito favorevole;

     b) sia stato rilasciato il certificato di cui all'articolo 5, comma 1;

     c) siano state pagate, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, le spese per i controlli veterinari effettuati dal posto d'ispezione frontaliero nonché quelle ulteriori comunque connesse alle misure o ai provvedimenti sanitari adottati dal posto d'ispezione frontaliero.

     4. Ai prodotti di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, ammessi all'importazione ai sensi del comma 3, si applicano, in materia di scambi, le relative discipline.

 

          Art. 8. Prescrizioni per prodotti particolari.

     1. Il posto d'ispezione frontaliero presso cui i prodotti vengono introdotti nel territorio comunitario trasmette all'autorità competente del luogo di loro effettiva destinazione specifiche informazioni tramite la rete ANIMO, qualora:

     a) i prodotti siano destinati al territorio nazionale o ad un altro Stato membro ovvero ad una parte di essi cui siano state riconosciute esigenze specifiche nel quadro della normativa comunitaria;

     b) siano stati effettuati prelievi di campioni ma, al momento della partenza del mezzo di trasporto dal posto d'ispezione frontaliero, i risultati non siano conosciuti;

     c) si tratti, nei casi previsti dalla normativa comunitaria, di importazioni autorizzate a fini particolari.

     2. Se i prodotti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono destinati ad un altro Stato membro, il posto d'ispezione frontaliero presso il quale vengono introdotti deve:

     a) effettuare i controlli documentali, d'identità e materiali di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, per verificare, in particolare, la loro conformità alle norme comunitarie applicabili allo Stato membro di destinazione o parte di esso. Tuttavia le carni di selvaggina di pelo, importata con la pelle, sono sottoposte a un controllo d'identità o materiale, con esclusione del controllo di salubrità e della ricerca di residui di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, da effettuare, conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, nello stabilimento di destinazione in cui tali carni devono essere trasportate sotto sorveglianza doganale secondo la procedura prevista al comma 3, lettera a), in abbinamento con il certificato di cui all'articolo 5, comma 1; in funzione del risultato dei controlli effettuati nello stabilimento di destinazione, che deve essere comunicato al posto d'ispezione frontaliero di entrata, quest'ultimo applicherà quanto previsto all'articolo 22;

     b) adottare, in collaborazione con l'autorità doganale, tutte le misure necessarie a garantire che i prodotti giungano nel previsto Stato membro di destinazione, con oneri a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante.

     3. I prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede la sorveglianza dal posto d'ispezione frontaliero d'introduzione fino allo stabilimento di destinazione, sono assoggettati alle seguenti prescrizioni:

     a) il trasporto fino allo stabilimento di destinazione deve avvenire, sotto vincolo sanitario, in veicoli o contenitori a chiusura ermetica, sigillati al momento della partenza dal posto d'ispezione frontaliero. I prodotti di cui al comma 1, lettera c), devono restare sotto sorveglianza doganale fino al luogo di destinazione, secondo la procedura T 5, prevista dal regolamento (CEE) n. 2454/93, con il certificato di cui all'articolo 5, comma 1, che deve recare indicazione della destinazione autorizzata, compresa, se del caso, la natura della trasformazione prevista;

     b) il veterinario ufficiale deve informare, per il tramite della rete ANIMO, il servizio veterinario competente sullo stabilimento di destinazione della spedizione, dell'origine del prodotto e del luogo di sua destinazione;

     c) nello stabilimento di destinazione i prodotti devono essere sottoposti al trattamento stabilito dalla specifica normativa comunitaria;

     d) il servizio veterinario competente sullo stabilimento di destinazione, o, nel caso previsto dal capitolo 10 dell'allegato I al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, quello competente sul deposito intermedio, informato dal responsabile dello stabilimento di destinazione dei prodotti ovvero dal responsabile del deposito intermedio, deve:

     1) notificare al veterinario del posto d'ispezione frontaliero d'introduzione l'arrivo a destinazione dei prodotti entro un termine di quindici giorni;

     2) procedere a controlli regolari per verificare, in particolare attraverso i registri d'entrata, l'arrivo dei suddetti prodotti nello stabilimento di destinazione.

     4. Il Ministero della sanità trasmette alla Commissione europea, per la relativa pubblicazione, l'elenco degli stabilimenti di destinazione per i prodotti di cui al comma 3.

 

          Art. 9. Trasbordi e scarico di prodotti.

     1. Le partite giunte in un posto d'ispezione frontaliero ma che sono destinate ad essere importate in uno dei territori elencati nell'allegato I attraverso un altro posto d'ispezione frontaliero situato nel medesimo territorio o, eventualmente, nel territorio di un altro Stato membro, sono sottoposte, limitatamente ai casi di trasporto per via marittima o aerea, a un controllo d'identità e materiale nel posto d'ispezione frontaliero di destinazione. Presso il primo posto d'ispezione frontaliero si applicano le seguenti procedure:

     a) se la partita è trasbordata da un aereo a un altro o da una nave ad un'altra all'interno della zona doganale dello stesso porto o aeroporto, o direttamente o previo scarico sulla banchina o sul terminale per un tempo inferiore al periodo minimo stabilito in sede comunitaria, l'interessato al carico deve informarne il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero che per ragioni di pericolo per la salute umana e degli animali, può effettuare un controllo documentale dei prodotti basandosi sul certificato o sul documento veterinario d'origine o su qualsiasi altro documento originale che accompagna la partita in questione o su copia autenticata degli stessi;

     b) negli altri casi di scarico, la partita deve essere:

     1) immagazzinata, per un periodo massimo e minimo e alle condizioni stabilite in sede comunitaria, con oneri a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante, sotto la vigilanza del posto d'ispezione frontaliero nella zona doganale del porto o dell'aeroporto in attesa dell'inoltro, per via marittima o aerea, ad un altro posto d'ispezione frontaliero;

     2) sottoposta al controllo dei documenti di cui alla lettera a);

     3) sottoposta, fatto salvo l'articolo 19, comma 1, lettera c), a controlli d'identità e materiale in caso di rischio per la salute umana o degli animali.

 

          Art. 10. Riduzione della frequenza dei controlli.

     1. I posti d'ispezione frontaliera effettuano controlli materiali sui prodotti con le frequenze ridotte stabilite, anche su motivata richiesta degli Stati membri, dalla Commissione europea in presenza dei seguenti presupposti:

     a) la provenienza dei prodotti da Paesi terzi, o parte di essi, che offrono garanzie sanitarie soddisfacenti in materia di controllo all'origine dei prodotti destinati all'importazione nel territorio comunitario;

     b) la provenienza dei prodotti da stabilimenti compresi o nell'elenco elaborato dalla Commissione europea ovvero in quelli provvisori di cui alla decisione 95/408/CE;

     c) l'avvenuta adozione dei certificati d'importazione relativi agli specifici prodotti.

     2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, i posti d'ispezione frontaliera effettuano controlli con la frequenza ridotta negoziata in base a un accordo di equivalenza veterinaria concluso tra la Comunità europea e un Paese terzo su base di reciprocità.

 

          Art. 11. Transiti.

     1. Il veterinario ufficiale autorizza il transito di partite provenienti da un Paese terzo e dirette verso un altro Paese terzo, anche per conto di tutti gli altri Stati membri che saranno attraversati, a condizione che:

     a) le partite provengano da un Paese terzo i cui prodotti non sono soggetti a divieto d'introduzione nel territorio dell'Unione e siano destinati ad un altro Paese terzo. E' consentito derogare a tale ultima condizione nel caso in cui una partita sia trasbordata conformemente all'articolo 9, comma 1, lettera a), all'interno della zona doganale dello stesso porto o aeroporto, al fine di essere rispedita, senza alcun'altra sosta, nei territori elencati nell'allegato I, secondo criteri generali stabiliti in sede comunitaria;

     b) il transito sia stato preventivamente autorizzato dal veterinario ufficiale presso il quale la partita entra per la prima volta in uno dei territori elencati nell'allegato I

     c) l'interessato al carico abbia preventivamente dichiarato per iscritto al veterinario ufficiale che autorizza il transito, di riprendere possesso della partita ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'articolo 17, commi 2 e 3, qualora i prodotti vengano respinti.

     2. L'autorizzazione al transito di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

     a) la partita presentata in regime di transito al posto d'ispezione frontaliero deve:

     1) essere accompagnata dai certificati o documenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) e, se del caso, dalle traduzioni autenticate;

     2) essere sottoposta al controllo documentale e al controllo d'identità. Nel caso di trasporto per via marittima o aerea, fatti salvi i casi di rischio per la salute umana o degli animali ovvero di sospetto d'irregolarità, che comportano l'esecuzione di controlli materiali complementari, il veterinario ufficiale può non effettuare il controllo documentale e d'identità se la partita:

     a) non viene scaricata; in tal caso, fatto salvo l'articolo 19, il controllo documentale si limita all'esame del registro di bordo della nave o dell'aereo;

     b) è trasbordata, conformemente all'articolo 9, comma 1, lettera a);

     3) se trattasi di transito attraverso i territori elencati nell'allegato I, su strada, per ferrovia o su corsi d'acqua navigabili:

     a) essere inviata, sotto sorveglianza doganale secondo la procedura T 1 prevista dal regolamento (CEE) n. 2913/92, al punto di uscita dalla Comunità europea, accompagnata dai documenti di cui al punto 1) e dal certificato di cui all'articolo 5, comma 1, recante indicazione del posto d'ispezione frontaliero attraverso il quale la partita stessa uscirà dalla Comunità europea;

     b) essere trasportata, senza rottura o frazionamento del carico dopo aver lasciato il posto d'ispezione frontaliero di introduzione, in veicoli o contenitori sigillati dal personale del citato posto d'ispezione e senza manipolazione durante il trasporto;

     c) uscire dalla Comunità europea attraverso un posto d'ispezione frontaliero entro un termine massimo di trenta giorni dalla partenza dal posto d'ispezione frontaliero d'introduzione, salvo deroga generale accordata secondo la procedura comunitaria per tener conto di situazioni di lontananza geografica debitamente motivata;

     b) il veterinario ufficiale che autorizza il trasporto deve informare il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di uscita della partita per il tramite della rete ANIMO;

     c) il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di uscita deve attestare nel certificato di cui all'articolo 5, comma 1, che la partita ha lasciato il territorio della Comunità europea e inviare copia di detto certificato al posto d'ispezione frontaliero d'entrata via fax o con qualsiasi altro mezzo. Qualora quest'ultimo posto d'ispezione frontaliero non sia stato informato dell'uscita dei prodotti dalla Comunità europea entro il termine previsto alla lettera a), punto 3), lettera c), ne informa la competente autorità doganale che procede ad ogni indagine per determinare la reale destinazione dei prodotti.

     3. Tutte le spese sostenute in applicazione del presente articolo, comprese quelle per l'ispezione e i controlli, sono a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante, senza alcun indennizzo da parte dello Stato.

 

          Art. 12. Introduzione in deposito franco, deposito doganale e zona franca.

     1. Le partite di prodotti provenienti da un Paese terzo e destinate a una zona franca, un deposito franco o un deposito doganale, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/1992, possono esservi ammesse soltanto qualora l'interessato al carico abbia dichiarato preventivamente se:

     a) la destinazione finale di tali prodotti sia la messa in libera pratica in uno dei territori elencati nell'allegato I o un'altra destinazione finale da precisare;

     b) i prodotti soddisfano o meno le condizioni previste per l'importazione.

     2. In mancanza di una precisa indicazione della destinazione finale, il prodotto è considerato come destinato ad essere messo in libera pratica in uno dei territori elencati nell'allegato I.

     3. Le partite di cui al comma 1 devono essere:

     a) sottoposte, presso il posto d'ispezione frontaliero d'introduzione, ad un controllo documentale, d'identità e materiale, per accertare se i prodotti soddisfano o meno le condizioni d'importazione; salvo in caso di sospetto che esistano rischi per la salute umana e degli animali, il controllo materiale non è richiesto qualora dal controllo documentale risulti che i prodotti in questione non soddisfano i requisiti comunitari;

     b) accompagnate dai documenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e, se necessario, a tali documenti devono essere allegate le traduzioni autenticate.

     4. Se in occasione dei controlli di cui al comma 3, lettera a), viene accertato che i requisiti comunitari sono soddisfatti, il veterinario ufficiale redige il certificato di cui all'art. 5, comma 1, abbinato ai documenti doganali. Le autorità doganali e veterinarie del posto d'ispezione frontaliero autorizzano l'ammissione dei prodotti a un deposito di una zona franca, a un deposito franco o a un deposito doganale.

     Sotto l'aspetto veterinario i prodotti sono dichiarati idonei all'ulteriore messa in libera pratica.

     5. Se in occasione dei controlli di cui al comma 3, lettera a), viene accertato che i prodotti non soddisfano i requisiti comunitari, il veterinario ufficiale redige comunque il certificato di cui all'articolo 5, comma 1, abbinato ai documenti doganali e sottopone i prodotti a vincolo sanitario; le autorità doganali e veterinarie del posto d'ispezione frontaliero autorizzano l'ammissione a un deposito di una zona franca, a un deposito franco o a un deposito doganale, solo se, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, sussistono i seguenti requisiti:

     a) i prodotti non provengono da un Paese terzo oggetto di divieto di esportazione verso il territorio comunitario;

     b) i depositi delle zone franche e i depositi franchi e doganali sono riconosciuti dal Ministero della sanità ai fini del magazzinaggio dei prodotti ai sensi del comma 6; le spese relative alla procedura di riconoscimento dei depositi sono a carico del richiedente e determinate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     6. Con provvedimento del Ministero della sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di vigilanza dei depositi di cui al comma 5, nonché la procedura per il loro riconoscimento; tali depositi, al fine di detto riconoscimento, devono comunque soddisfare le seguenti condizioni:

     a) avere aree recintate i cui punti di entrata e di uscita sono costantemente controllati dal responsabile del deposito; nel caso di depositi situati in una zona franca, l'intera zona deve essere recintata e costantemente controllata dall'autorità doganale;

     b) essere conformi ai requisiti di riconoscimento stabiliti dalla legislazione comunitaria per i depositi che immagazzinano il prodotto o i prodotti di cui trattasi o, in mancanza di una legislazione comunitaria, dalla legislazione nazionale;

     c) disporre di una registrazione quotidiana di tutte le partite in entrata o in uscita dal deposito, con menzione della natura e della quantità dei prodotti per ogni partita e del nome ed indirizzo del destinatario, da conservare per almeno tre anni;

     d) disporre di locali di immagazzinamento e, se del caso, di refrigerazione separati per i prodotti non conformi alla normativa veterinaria. Per i depositi esistenti, è tuttavia consentito autorizzare l'immagazzinamento separato di tali prodotti in un medesimo locale qualora i prodotti non conformi alla normativa comunitaria siano depositati in un recinto chiuso a chiave;

     e) disporre di locali riservati al personale che effettua i controlli veterinari.

     7. Le autorità doganali e veterinarie, per quanto di rispettiva competenza, verificano:

     a) la permanenza nei depositi dei requisiti necessari al riconoscimento;

     b) che i prodotti che non soddisfano i requisiti veterinari comunitari non siano immagazzinati negli stessi locali o recinti dei prodotti conformi ai detti requisiti;

     c) le entrate e delle uscite dal deposito; durante le ore di accesso ai depositi o alle zone, la competente autorità veterinaria vigila, in particolare, che i prodotti non conformi ai requisiti comunitari non lascino i locali o compartimenti in cui sono depositati senza il suo consenso;

     d) che non vi sia stata alcuna alterazione, sostituzione dei prodotti immagazzinati nei depositi o cambiamento di imballaggio o di confezionamento o loro trasformazione.

     8. Per motivi di salute umana o degli animali il Ministero della sanità può disporre il divieto di introduzione nei depositi doganali, depositi franchi o zone franche, dei prodotti che non soddisfano le condizioni della normativa comunitaria.

     9. Le partite sono introdotte nelle zone franche, nel deposito franco o nel deposito doganale solo se munite dei sigilli doganali.

     10. Le partite di cui al comma 5 possono lasciare un deposito franco, un deposito doganale o una zona franca solo per essere inviate in un Paese terzo, in un deposito di cui all'art. 13, o per essere distrutte, fermo restando che:

     a) la spedizione verso un Paese terzo deve effettuarsi nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), comma 2, lettera a), numeri 1) e 3), nonché al medesimo comma 2, lettere b) e c);

     b) il trasferimento verso un deposito di cui all'articolo 13 deve avvenire tramite il formulario di controllo doganale T1, mediante indicazione nel certificato di accompagnamento previsto dal suddetto articolo, dei dati identificativi di tale deposito;

     c) il trasporto verso il luogo di distruzione deve effettuarsi previa denaturazione dei prodotti in questione; per il successivo inoltro, il trasporto deve essere effettuato, senza rotture del carico, sotto la vigilanza delle autorità competenti, in veicoli o contenitori a chiusura ermetica sigillati da queste ultime;

     d) fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera b), le partite non possono formare oggetto di trasferimento in altri depositi o zone franche, neanche in via temporanea.

     11. Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi 6, 8, 9 e 10, se dovuto al fatto del responsabile dei deposito determina la sospensione o la revoca del riconoscimento del deposito stesso da comunicare alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

     12. Il Ministero della sanità:

     a) trasmette alla Commissione europea l'elenco delle zone franche, dei depositi franchi e dei depositi doganali di cui al comma 5, nonché degli operatori di cui all'art. 13;

     b) cura la diffusione dei nominativi degli operatori di cui all'articolo 13 che operano negli altri Stati membri, resi noti dalla Commissione europea.

     13. Tutte le spese sostenute in applicazione del presente articolo, comprese quelle per l'ispezione e i controlli, sono a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante, senza alcun indennizzo da parte dello Stato.

     14. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 5, lettera b), il richiedente deve esibire copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui al decreto previsto allo stesso comma 5, lettera b).

 

          Art. 13. Approvvigionamento di navi.

     1. Oltre al rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, commi 1, 3, 5, 8, 9 e 13, gli operatori che forniscono i prodotti di cui all'articolo 12, comma 5, direttamente ai mezzi di trasporto marittimi per l'approvvigionamento del personale e dei passeggeri, devono essere autorizzati dal Ministero della sanità sulla base di apposita comunicazione attestante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

     2. Ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1, gli operatori devono:

     a) rifornirsi di prodotti che possono essere sottoposti a trasformazione soltanto se la materia prima soddisfa i requisiti comunitari;

     b) disporre di edifici chiusi la cui entrata ed uscita siano costantemente controllate dal responsabile del deposito; nel caso di depositi situati in una zona franca, l'intera zona deve essere recintata e costantemente controllata dall'autorità doganale;

     c) non immettere per il consumo, in alcuno dei territori elencati nell'allegato I, i prodotti di cui all'articolo 12, comma 5;

     d) segnalare tempestivamente, al competente posto d'ispezione frontaliero, l'arrivo dei prodotti di cui all'articolo 12, comma 5, in una zona o in un deposito di cui alla lettera c).

     3. Gli operatori autorizzati ai sensi del comma 1 devono:

     a) effettuare le consegne direttamente a bordo dei mezzi di trasporto marittimi o in un deposito appositamente riconosciuto situato nel porto presso il quale deve essere effettuata la consegna, fermo restando che i prodotti non devono in alcun caso lasciare la zona portuale per un'altra destinazione. Il trasporto dal deposito d'origine fino a quello del porto presso il quale deve essere effettuata la consegna deve essere effettuato sotto sorveglianza doganale secondo la procedura T 1 prevista dal regolamento (CEE) n. 2913/1992 ed essere accompagnato da un certificato veterinario conforme al modello stabilito in sede comunitaria;

     b) informare preventivamente l'autorità competente della zona portuale dello Stato membro da cui provengono i prodotti consegnati nonché, limitatamente alle consegne destinate ad un deposito di cui alla lettera a), le autorità competenti della zona portuale dello Stato membro di destinazione, della data di spedizione dei prodotti e del luogo di destinazione, fornendo loro altresì prova che i prodotti hanno raggiunto la destinazione finale consentita;

     c) conservare per almeno tre anni il registro delle entrate e delle uscite, dal quale deve essere possibile controllare anche le eventuali frazioni delle partite conservate nel deposito.

     4. Gli operatori di cui al comma 1 devono destinare i prodotti non conformi alle esigenze comunitarie esclusivamente alle navi in navigazione al di fuori delle acque territoriali.

     5. L'autorità competente responsabile della zona portuale dello Stato membro da cui provengono i prodotti consegnati preavvisa della consegna l'autorità competente della zona portuale dello Stato membro di destinazione al più tardi al momento della spedizione dei prodotti, informandola anche del luogo di destinazione dei prodotti tramite la rete ANIMO.

     6. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'autorizzazione di cui al comma 1, è revocata; il Ministero della sanità informa della revoca la Commissione europea e gli altri Stati membri.

 

          Art. 14. Destinazioni doganali diverse.

     1. I prodotti per i quali la destinazione doganale ammessa ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92, è diversa da quelle previste all'articolo 7 e all'articolo 12, comma 4, sono sottoposti, se non devono essere distrutti o riesportati, al controllo d'identità e al controllo materiale che ne accertino la conformità o meno alle condizioni previste per l'importazione.

 

          Art. 15. Reimportazione.

     1. Le partite di prodotti di origine comunitaria respinte da un Paese terzo, possono essere reimportate solo se:

     a) i prodotti sono accompagnati:

     1) dall'originale del certificato con il quale i prodotti sono stati esportati verso il Paese terzo o da una sua copia autenticata dall'autorità di detto Paese, integrato con i motivi del respingimento, la garanzia che sono state rispettate le condizioni di magazzinaggio e di trasporto e la dichiarazione che i prodotti non hanno subito alcuna manipolazione;

     2) nel caso di contenitori sigillati, da un attestato nel quale il trasportatore dichiara che il contenuto non è stato manipolato o scaricato;

     b) i prodotti sono sottoposti presso il posto d'ispezione frontaliero in cui la partita viene introdotta per la prima volta in uno dei territori elencati nell'allegato I, a controllo documentale, a controllo d'identità e, nei casi previsti all'articolo 19, a controllo materiale;

     c) la partita sia inviata direttamente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), verso lo stabilimento d'origine dello Stato membro che ha rilasciato il certificato e, qualora debbano essere attraversati altri Stati membri, il trasporto sia stato precedentemente autorizzato, per conto di tutti gli Stati membri di transito, dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero in cui la partita viene introdotta per la prima volta in uno dei territori elencati nell'allegato I.

     2. Nel caso di cui al comma 1:

     a) prodotti oggetto di reimportazione devono essere trasportati sino allo stabilimento d'origine, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), con mezzi di trasporto a chiusura ermetica, contrassegnati e sigillati dal personale del posto d'ispezione frontaliero presso il quale la partita viene introdotta per la prima volta in uno dei territori elencati nell'allegato I, in modo che i sigilli vengano rotti all'atto di qualsiasi apertura del contenitore;

     b) il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di cui alla lettera a), che ha autorizzato il trasporto, informa il servizio veterinario competente del luogo di destinazione per il tramite del sistema ANIMO.

     3. Non è possibile opporsi alla reintroduzione di una partita di prodotti di origine comunitaria respinta da un Paese terzo se, oltre ad essere rispettate le prescrizioni di cui al comma 1, l'autorità competente che ha rilasciato l'originale del certificato con il quale i prodotti sono stati esportati verso il Paese terzo ha dichiarato di riaccettarla.

     4. Tutte le spese sostenute in applicazione del presente articolo, comprese le spese d'ispezione e di controllo veterinario, sono a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante, senza alcun indennizzo da parte dello Stato.

 

          Art. 16. Esclusioni dai controlli.

     1. Sono esclusi dalle modalità di controllo previste dagli articoli da 3 a 15, i prodotti:

     a) contenuti nei bagagli personali di viaggiatori e destinati al loro consumo personale, a condizione che la quantità trasportata non superi quella stabilita, in attesa di disposizioni comunitarie, con provvedimento del Ministero della sanità e provengano da un Paese terzo o da una parte di esso che figura nell'elenco stabilito in sede comunitaria e in provenienza dal quale non sono vietate le importazioni;

     b) oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, a condizione che si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, la quantità spedita non superi quella stabilita, in attesa di disposizioni comunitarie, con provvedimento del Ministero della sanità e provengano da un Paese terzo o da una parte di un Paese terzo che figura nell'elenco stabilito in sede comunitaria e in provenienza dal quale non sono vietate le importazioni;

     c) a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, destinati all'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri, a condizione che non vengano introdotti in uno dei territori elencati nell'allegato I. Quando tali prodotti o i loro rifiuti di cucina sono sbarcati, devono essere distrutti; è tuttavia possibile non ricorrere alla distruzione se i prodotti sono trasferiti direttamente da un mezzo di trasporto che effettua tragitti internazionali ad un altro, presso lo stesso porto e sotto vigilanza doganale;

     d) sottoposti ad un trattamento termico in recipiente ermetico con valore F° pari o superiore a 3,00, a condizione che la quantità non superi quella definita in sede comunitaria, e sono:

     1) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale;

     2) oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale;

     e) sotto forma di campioni commerciali nonché quelli introdotti al fine di esposizione, a condizione che non siano destinati ad essere commercializzati, siano stati preventivamente autorizzati dal Ministero della sanità e non possano essere destinati ad usi diversi da quelli per i quali sono stati introdotti nel territorio nazionale; inoltre, al termine dell'esposizione, ai prodotti a ciò destinati si applica quanto previsto alla lettera f), n. 2);

     f) destinati a studi particolari o ad analisi, ferma restando la vigilanza del competente servizio veterinario a che:

     1) non siano destinati all'alimentazione umana, né ad usi diversi da quelli per i quali sono stati introdotti nel territorio nazionale;

     2) siano, effettuati gli studi o le analisi, e ad eccezione dei quantitativi utilizzati per le analisi, distrutti o rispediti nel rispetto di adeguate garanzie sanitarie fissate dal medesimo servizio veterinario.

     2. Restano ferme le prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b), e c), comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, e successive modifiche, in materia di carni fresche e prodotti a base di carne in provenienza da Paesi terzi.

     3. Le spese relative alla distruzione, rispedizione o trasformazione dei prodotti di cui al comma 1 sono a carico del detentore o altro soggetto responsabile della merce.

 

          Art. 17. Misure sanitarie cautelari.

     1. Le partite introdotte nel territorio comunitario senza essere state sottoposte ai controlli veterinari di cui agli articoli 3 e 4 devono essere sequestrate per essere, a scelta del veterinario ufficiale, rispedite o distrutte, in conformità a quanto previsto al comma 2.

     2. Se dai controlli risulta che il prodotto non soddisfa le condizioni previste per l'importazione o si evidenziano irregolarità, il veterinario ufficiale, previa consultazione dell'interessato al carico o del suo rappresentante, dispone:

     a) la rispedizione del prodotto fuori dai territori elencati nell'allegato I verso una destinazione convenuta con l'interessato al carico, da effettuare entro il termine di sessanta giorni, con partenza da detto posto d'ispezione frontaliero e con lo stesso mezzo di trasporto, salvo che vi ostino i risultati dell'ispezione veterinaria e le condizioni sanitarie o di polizia sanitaria. Inoltre, il veterinario ufficiale:

     1) avvia la procedura di informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, della decisione 92/438/CEE;

     2) annulla, con le modalità stabilite in sede comunitaria, i certificati o i documenti veterinari che accompagnano i prodotti respinti al fine di impedirne la introduzione da un diverso posto d'ispezione frontaliero;

     b) la distruzione del prodotto con le modalità di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, presso l'impianto più vicino al posto d'ispezione frontaliero, in uno dei seguenti casi:

     1) la rispedizione non è possibile in base ai risultati dell'ispezione veterinaria e delle condizioni sanitarie o di polizia sanitaria;

     2) è trascorso il termine di sessanta giorni di cui alla lettera a);

     3) l'interessato al carico ha dato, per iscritto, il proprio assenso.

     3. In attesa dell'esecuzione dei provvedimenti di cui al comma 1, i prodotti devono essere immagazzinati sotto il controllo delle autorità doganali e del posto d'ispezione frontaliero, con oneri a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante.

     4. In deroga al comma 2, su richiesta dell'interessato al carico o suo rappresentante, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero può rilasciare, qualora non vi siano rischi per la salute umana o degli animali, specifica autorizzazione per la trasformazione, in conformità al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche, dei prodotti di cui al medesimo comma 2, e per l'impiego del prodotto ottenuto.

     5. Sono a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante le spese relative:

     a) alla rispedizione della partita, alla sua distruzione o alla trasformazione e impiego del prodotto ai sensi del comma 4, nonché quelle comunque connesse;

     b) al magazzinaggio dei prodotti ai sensi del comma 3.

     6. Si applicano le disposizioni della decisione 92/438/CEE.

     7. Se dai controlli di cui ai commi 1 e 2, si constati un'infrazione grave o infrazioni reiterate alla normativa veterinaria comunitaria, si applica quanto previsto all'articolo 22.

 

          Art. 18. Prodotti della pesca freschi.

     1. I prodotti della pesca freschi sbarcati immediatamente da un peschereccio battente bandiera di un Paese terzo, prima di poter essere importati in uno dei territori elencati nell'allegato I devono essere sottoposti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1093/94 del Consiglio, del 6 maggio 1994, ai controlli veterinari previsti per i pesci sbarcati immediatamente da un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro. Tuttavia, i tonni congelati sbarcati direttamente da un peschereccio appartenente a società miste registrate conformemente alle disposizioni comunitarie in materia, senza essere decapitati né sventrati, possono essere sottoposti, previa deroga all'articolo 3, comma 1, accordata in sede comunitaria su richiesta del Ministero della sanità, ai controlli previsti dal presente decreto nello stabilimento di destinazione riconosciuto per la trasformazione di detti prodotti se:

     a) i controlli sono effettuati direttamente dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero più vicino allo stabilimento;

     b) lo stabilimento non dista oltre 75 km dal posto d'ispezione frontaliero più vicino;

     c) i prodotti in oggetto sono trasferiti dal punto di sbarco fino allo stabilimento, sotto sorveglianza doganale secondo la procedura di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a).

 

          Art. 19. Controlli eventuali.

     1. Fermi restando i controlli espressamente previsti dal presente decreto, il veterinario ufficiale procede a quelli ulteriori ritenuti opportuni per confermare o escludere il sospetto nel caso in cui ritenga sussistente una mancata osservanza della legislazione veterinaria o abbia dubbi circa:

     a) l'identità di un prodotto o la sua effettiva destinazione;

     b) la conformità di un prodotto alle garanzie previste per la specifica tipologia;

     c) il rispetto delle prescritte garanzie in materia di salute umana e degli animali.

     2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i prodotti devono restare sotto sorveglianza fino a che non siano noti i risultati del controllo; in caso di conferma del sospetto i prodotti aventi la stessa origine sono sottoposti ai controlli rafforzati di cui agli articoli 22 e 23.

 

          Art. 20. Misure di salvaguardia.

     1. Se in occasione dei controlli di cui al presente decreto una partita di prodotti manifesta un pericolo per la salute umana o degli animali, il veterinario ufficiale:

     a) dispone il sequestro e la distruzione della partita;

     b) informa immediatamente gli altri posti di ispezione frontalieri e il Ministero della sanità per la successiva comunicazione alla Commissione, di quanto constatato e dell'origine dei prodotti, conformemente alla decisione 92/438/CEE.

     2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, se si ha notizia che sul territorio di un Paese terzo si è manifestata o diffusa una malattia per la quale è previsto l'obbligo di notifica alla Commissione europea, una zoonosi, un'altra malattia o qualsiasi altro fenomeno o causa che può costituire un grave rischio per la salute umana o per gli animali, il Ministero della sanità, in mancanza di provvedimenti adottati in sede comunitaria dispone, informandone gli altri Stati membri e la Commissione europea, misure cautelari:

     a) di carattere generale, nei confronti del Paese terzo interessato o dello stabilimento di detto Paese terzo;

     b) specifiche, nei confronti dei prodotti, compresi quelli rientranti nel campo di applicazione degli articoli 11, 12 e 13.

     3. Sono a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante le spese relative alle misure di cui al presente articolo.

 

          Art. 21. Verifiche comunitarie.

     1. Il Ministero della sanità fornisce collaborazione e assistenza agli esperti veterinari della Commissione europea incaricati di verificare che i controlli veterinari siano svolti in conformità alla normativa comunitaria.

 

          Art. 22. Rafforzamento dei controlli.

     1. Se dai controlli effettuati ai sensi del presente decreto il veterinario ufficiale riscontra un'infrazione grave o ripetute infrazioni ne informa gli altri posti d'ispezione e, per il tramite del Ministero della sanità, la Commissione europea.

     2. Nel caso di cui al comma 1, i posti di ispezione frontalieri sottopongono tutte le partite di prodotti della stessa tipologia e della medesima origine o provenienza a controlli rafforzati; di esse, le prime dieci, complessivamente considerate, sono soggette a:

     a) sequestro presso i posti d'ispezione frontalieri;

     b) controllo materiale con prelievo di campioni ed esecuzione degli esami di laboratorio previsti all'allegato III; se i risultati relativi a tale controllo confermano il mancato rispetto della normativa comunitaria, la partita, o frazione di essa, è assoggettata ai provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 2.

     3. Il Ministero della sanità informa la Commissione europea del risultato dei controlli di cui ai comma 2.

     4. Se dai controlli effettuati ai sensi del presente decreto si riscontra il superamento dei limiti massimi di residui, si applicano le misure di cui al comma 2, lettera b).

     5. Gli oneri connessi alle misure previste dal presente articolo sono a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante.

 

          Art. 23. Mutua assistenza.

     1. Il Ministero della sanità, qualora dai risultati dei controlli effettuati nel luogo di commercializzazione dei prodotti venga informato che un posto d'ispezione frontaliero, un deposito doganale, una zona franca o un deposito franco di cui all'articolo 12 di un altro Stato membro:

     a) non ha rispettato le disposizioni comunitarie, segnala il caso alla competente autorità centrale dell'altro Stato membro affinché adotti le misure necessarie e provveda a comunicare la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e i motivi delle stesse e, nel caso ritenga le misure non sufficienti, individua, con l'autorità competente dello Stato membro in questione, le modalità per porre rimedio alla situazione, anche mediante un sopralluogo;

     b) ha commesso ripetute infrazioni alle disposizioni comunitarie:

     1) informa la Commissione europea e le autorità competenti degli altri Stati membri;

     2) chiede alla competente autorità dello Stato membro dal quale i prodotti sono giunti nel territorio nazionale di rafforzare i controlli effettuati presso il posto d'ispezione frontaliero, il deposito doganale, la zona franca o il deposito franco in questione;

     3) intensifica i controlli sui prodotti provenienti dai posti d'ispezione, dai depositi e dalle zone di cui al punto 2), in attesa delle eventuali misure disposte dalla Commissione europea.

 

          Art. 24. Scambio di funzionari.

     1. Nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con la partecipazione finanziaria a carico dell'Unione europea, ai sensi della decisione 90/424/CEE, il Ministero della sanità predispone annualmente un programma di scambi di funzionari competenti in materia di controlli veterinari nelle importazioni da Paesi terzi, lo sottopone al coordinamento del Comitato veterinario permanente e adotta le misure di esecuzione da esso disposte.

 

          Art. 25. Formazione.

     1. Nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con la partecipazione finanziaria a carico dell'Unione europea ai sensi del titolo III della decisione 90/424/CEE, il Ministero della sanità realizza programmi specifici di formazione obbligatoria per i veterinari ufficiali destinati ai posti di ispezione frontalieri, secondo linee guida predisposte in sede comunitaria.

 

          Art. 26. Ricorsi.

     1. Il presente decreto lascia impregiudicati gli obblighi che derivano dalle normative doganali.

     2. I provvedimenti adottati dalle competenti autorità relativamente alle partite riscontrate non conformi sulla base dei controlli di cui al presente decreto: devono essere comunicati, per iscritto, con la relativa motivazione, con l'espressa indicazione delle vie di ricorso offerte e relativi forme e termini, all'interessato al carico o al suo rappresentante.

 

          Art. 27. Modalità applicative.

     1. In attesa di disposizioni comunitarie, il Ministero della sanità stabilisce ove occorra:

     a) le modalità di applicazione degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24, con esclusione delle disposizioni finanziarie;

     b) l'elenco dei prodotti vegetali che per la loro destinazione successiva possono presentare un rischio di propagazione di malattie contagiose o infettive per gli animali e devono pertanto essere sottoposti ai controlli veterinari previsti dal presente decreto ed in particolare a quelli di cui all'articolo 4, allo scopo di accertare l'origine e la destinazione previste per tali vegetali, nonché:

     1) le norme di polizia sanitaria che i Paesi terzi dovranno rispettare e le garanzie che dovranno offrire, riguardanti, in particolare, la natura dell'eventuale trattamento da prevedere in funzione della situazione sanitaria di detti Paesi;

     2) l'elenco dei Paesi terzi che, sulla base delle garanzie di cui al punto 1), sono autorizzati ad esportare verso il territorio nazionale detti prodotti vegetali;

     3) eventuali modalità specifiche di controllo, in particolare quelle relative ai prelievi di campioni da detti prodotti e specificamente nel caso di importazione alla rinfusa.

 

          Art. 28. Apparato sanzionatorio.

     1. Chiunque introduce nel territorio nazionale prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), senza sottoporli ai prescritti controlli veterinari presso i competenti posti di ispezione frontalieri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni per ciascuna partita.

     2. Chiunque effettua il transito dei prodotti di cui al comma 1 nel territorio nazionale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 11 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni per ciascuna partita.

     3. Chiunque viola le prescrizioni imposte dal vincolo sanitario cui sono sottoposti i prodotti ai sensi degli articoli 8, comma 3, e 12, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione del divieto di cui all'articolo 12, comma 8, e nel caso di esercizio di un deposito di cui all'articolo 12, comma 5, senza il prescritto riconoscimento.

     4. La violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 12, comma 10, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

     5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

     6. L'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

 

          Art. 29. Disposizioni finanziarie.

     1. Relativamente alle spese connesse alle procedure di ispezione e controllo veterinari previste dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432.

 

          Art. 30. Disposizioni finali.

     1. Le disposizioni che prevedono l'applicazione di norme nazionali per i controlli veterinari di cui all'articolo 1 da effettuarsi presso i posti di ispezione frontalieri sui prodotti disciplinati dai decreti del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, 30 dicembre 1992, n. 530, 30 dicembre 1992, n. 531, 30 dicembre 1992, n. 555, 10 dicembre 1997, n. 495, e 17 ottobre 1997, n. 607, sono abrogate; tali controlli si effettuano secondo le disposizioni del presente decreto [2].

     2. Al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) sono abrogati gli articoli da 18 a 34 e l'articolo 39;

     b) sono soppressi i riferimenti ai "prodotti" contenuti negli articoli e nel titolo.

 

 

ALLEGATO I

Territori di cui all'articolo 1

     1) Il territorio del Regno del Belgio.

     2) Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia.

     3) Il territorio della Repubblica federale di Germania.

     4) Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla.

     5) Il territorio della Repubblica ellenica.

     6) Il territorio della Repubblica francese.

     7) Il territorio dell'Irlanda.

     8) Il territorio della Repubblica italiana.

     9) Il territorio del Granducato del Lussemburgo.

     10) Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa.

     11) Il territorio della Repubblica portoghese.

     12) Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

     13) Il territorio della Repubblica austriaca.

     14) Il territorio della Repubblica di Finlandia.

     15) Il territorio del Regno di Svezia.

 

 

ALLEGATO II

Condizioni relative al riconoscimento dei posti d'ispezione frontalieri

     Per ottenere il riconoscimento comunitario i posti d'ispezione frontalieri devono disporre:

     – del personale necessario ad effettuare il controllo dei documenti di accompagnamento dei prodotti (certificato sanitario o di salubrità o qualsiasi altro documento previsto dalla normativa comunitaria);

     – di un numero sufficiente, rispetto alla quantità di prodotti trattati al posto d'ispezione frontaliero, di veterinari e ausiliari specificamente formati per effettuare i controlli volti ad accertare la concordanza tra i prodotti ed i documenti di accompagnamento, nonché i controlli materiali sistematici di ciascuna partita di prodotti;

     – di personale sufficiente per trattare i campioni prelevati a caso dalle partite di prodotti presentate in un determinato posto d'ispezione frontaliero;

     – di locali sufficientemente ampi a disposizione del personale incaricato dei controlli veterinari;

     – di locali ed attrezzature igieniche adeguati che consentano di effettuare analisi di routine e prelievi di campioni come previsto dalla presente direttiva;

     – di locali ed attrezzature igieniche adeguati che consentano il prelievo e il trattamento dei campioni per i controlli di routine previsti dalla normativa comunitaria (norme microbiologiche);

     – dei servizi di un laboratorio specializzato che sia in grado di effettuare analisi speciali su campioni prelevati presso detto posto d'ispezione;

     – di locali ed impianti frigoriferi che consentano il magazzinaggio delle frazioni di partite prelevate per essere analizzate e dei prodotti la cui messa in libera pratica non è stata autorizzata dal responsabile veterinario del posto d'ispezione frontaliero;

     – di attrezzature adeguate che consentano scambi rapidi di informazioni, in particolare con gli altri posti d'ispezione frontalieri (mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE o di quello del progetto Shift);

     – dei servizi di uno stabilimento idoneo a procedere ai trattamenti previsti dalla direttiva 90/667/CEE.

 

 

ALLEGATO III

Controllo materiale dei prodotti

     L'obiettivo del controllo materiale dei prodotti animali è di garantire che i prodotti siano sempre conformi alla destinazione citata sul certificato o sul documento veterinario: è necessario pertanto verificare che sia garantita l'origine certificata dal paese terzo e che il trasporto successivo non abbia alterato le condizioni garantite alla partenza attraverso:

     a) esami organolettici: ad esempio, odore, colore, consistenza e gusto;

     b) prove fisiche o chimiche semplici: tranciatura, scongelamento, cottura;

     c) prove di laboratorio incentrate sulla ricerca:

     dei residui,

     dei patogeni,

     dei contaminanti,

     degli elementi di alterazione.

     Per qualsivoglia tipo di prodotto, si deve procedere come segue:

     a) la verifica delle condizioni e dei mezzi di trasporto deve mettere in evidenza, in particolare, le insufficienze o le interruzioni della catena del freddo;

     b) il peso effettivo della partita deve essere confrontato con quello indicato sul certificato o sul documento veterinario, se del caso pesando l'intera partita;

     c) è necessario verificare i materiali d'imballaggio nonché tutte le indicazioni (stampigliature, etichettature) che vi figurano, per accertare che siano conformi alla normativa comunitaria;

     d) deve essere effettuato un controllo delle temperature richieste dalla normativa comunitaria per verificare se siano state rispettate durante il trasporto;

     e) deve essere esaminata tutta una serie di imballaggi o, per i prodotti sfusi, devono essere effettuati esami organolettici, prove fisico-chimiche ed esami di laboratorio su campioni diversi.

     Le prove devono essere effettuate su una serie di campioni prelevati dall'intera partita; se necessario, dopo lo scarico parziale onde consentire l'accesso all'intera partita.

     L'esame dovrà essere effettuato sull'1% dei pezzi o degli imballaggi della partita con un minimo di 2 e un massimo di 10.

     Tuttavia, in funzione dei prodotti e delle circostanze, i servizi veterinari possono imporre controlli più severi.

     Per i prodotti sfusi, dovranno essere prelevati almeno 5 campioni dall'intera partita;

     f) quando i risultati delle prove di laboratorio effettuate per sondaggio non sono disponibili immediatamente, e non v'è alcun rischio immediato per la salute umana o degli animali, le partite possono essere sbloccate.

     Tuttavia, se vengono effettuate prove di laboratorio per una sospetta irregolarità o quando prove precedenti hanno dato esito positivo, le partite sono sbloccate solo dopo che le prove abbiano dato esito negativo;

     g) si deve effettuare lo scarico completo del mezzo di trasporto solo nei casi che seguono:

     – se la tecnica di carico è tale da non consentire l'accesso alla totalità della partita con uno scarico parziale;

     – se il controllo mediante sondaggio ha messo in rilievo talune irregolarità;

     – se la partita precedente presentava irregolarità;

     – se il veterinario ufficiale sospetta irregolarità;

     h) infine, quando il controllo materiale è terminato, l'autorità competente deve attestare l'avvenuto controllo provvedendo a richiudere e ad apportare una stampigliatura ufficiale su tutti gli imballaggi esaminati e a sigillare nuovamente tutti i container aperti avendo cura di indicare il numero di sigillo sul documento di passaggio frontaliero.


[1] Abrogato dall'art. 6 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.

[2] Gli estremi 10 dicembre 1997, n. 495 sono stati così modificati con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. 8 giugno 2000, n. 132.