§ 80.6.169 - D.P.C.M. 4 novembre 2010, n. 242.
Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.6 procedimento amministrativo
Data:04/11/2010
Numero:242


Sommario
Art. 1.  Sportello unico doganale
Art. 2.  Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali
Art. 3.  Procedimenti istruttori prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione
Art. 4.  Procedimenti contestuali alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali
Art. 5.  Coordinamento per via telematica
Art. 6.  Norme transitorie
Art. 7.  Attivazione dello sportello unico doganale
Art. 8.  Aggiornamento periodico delle Tabelle A e B


§ 80.6.169 - D.P.C.M. 4 novembre 2010, n. 242.

Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione.

(G.U. 14 gennaio 2011, n. 10)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'articolo 4, comma 57 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituisce presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane lo sportello unico doganale, per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni;

     Visto l'articolo 4, comma 58, della medesima legge n. 350 del 2003, che prevede: «Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività»;

     Visto l'articolo 4, comma 59 della medesima legge n. 350 del 2003, che prevede: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, che concorrono per l'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

     Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede: «Le intese di cui al comma 59 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzate all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto nella medesima norma, devono intervenire nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza le stesse si intendono positivamente acquisite»;

     Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

     Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio in data 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, che istituisce un codice doganale comunitario;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 ottobre 2009;

     Acquisito, ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del decreto legislativo n. 196 del 2003, il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, espresso nella seduta del 28 febbraio 2008;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza di Sezione del 26 agosto 2010;

     Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Sportello unico doganale

     1. Lo sportello unico doganale, istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, perseguendo lo sviluppo dell'interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse amministrazioni interessate, coordina per via telematica i procedimenti coinvolgenti le amministrazioni che intervengono in operazioni doganali, nonchè le attività connesse con le predette operazioni e disciplinate dal presente decreto.

     2. Al fine di effettuare il coordinamento per via telematica dei procedimenti che fanno capo alle amministrazioni che intervengono nelle operazioni doganali è realizzato un sistema di cooperazione tra il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e quello delle singole amministrazioni interessate.

 

     Art. 2. Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali

     1. I termini massimi di conclusione dei procedimenti istruttori prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione, con indicazione delle amministrazioni rispettivamente competenti, sono determinati nella Tabella A.

     2. I termini massimi di conclusione dei procedimenti che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, con indicazione delle amministrazioni rispettivamente competenti, sono determinati nella Tabella B.

 

     Art. 3. Procedimenti istruttori prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione

     1. L'ufficio doganale provvede al controllo e all'eventuale scarico delle certificazioni, delle autorizzazioni, delle licenze e dei nulla-osta, prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione ed elencati nella Tabella A, rilasciati dalle amministrazioni di competenza nei tempi previsti in detta Tabella.

     2. Gli operatori si rivolgono alle amministrazioni competenti per l'attivazione dei procedimenti limitatamente a quelli contrassegnati dal numero 1 e dai numeri da 55 a 65 della Tabella A.

 

     Art. 4. Procedimenti contestuali alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali

     1. I procedimenti amministrativi che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali sono conclusi dalle amministrazioni competenti nei termini massimi indicati nella Tabella B.

     2. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, per i procedimenti di cui alla Tabella B, anche laddove occorra il prelevamento di campioni, sono fatti salvi i tempi necessari per conoscere i relativi esiti.

     3. All'atto della presentazione della dichiarazione doganale di cui al capitolo II del titolo IV del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, l'ufficio doganale provvede ad inviare in via telematica alle amministrazioni competenti i dati raccolti, necessari all'avvio dei procedimenti di cui al comma 1.

     4. Le amministrazioni comunicano per via telematica gli esiti dei procedimenti di rispettiva competenza all'ufficio doganale che provvede a definire il procedimento doganale.

 

     Art. 5. Coordinamento per via telematica

     1. Lo sportello unico doganale attua il coordinamento per via telematica dei procedimenti previsti dagli articoli 3 e 4 secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

     2. L'organizzazione dei servizi in rete è realizzata attraverso idonei sistemi di cooperazione in conformità a quanto disposto dall'articolo 63 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005.

     3. In caso di indisponibilità dei sistemi informatici saranno assicurate procedure manuali sostitutive da individuare in sede di definizione dei sistemi di cooperazione di cui al comma 2.

     4. Titolari del trattamento dei dati, ai sensi degli articoli 4 e 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativi ai procedimenti di cui alle Tabelle A e B sono esclusivamente le singole amministrazioni competenti. L'Agenzia delle dogane è, ai sensi del suddetto articolo 28, titolare del trattamento dei dati forniti dagli operatori con la dichiarazione doganale. I dati personali sono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto decreto legislativo n. 196 del 2003, che sono specificate dalle amministrazioni anche nell'ambito dei sistemi di cooperazione di cui al comma 2 e dei relativi accordi di servizio ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 82 del 2005.

 

     Art. 6. Norme transitorie

     1. Gli operatori continuano ad attivare i procedimenti di cui alle Tabelle A e B presso le amministrazioni competenti, che provvedono alla loro conclusione nei tempi indicati nelle medesime Tabelle A e B, fino all'integrazione degli stessi procedimenti nel sistema di cooperazione di cui al comma 2 dell'articolo 1, fatta eccezione per i procedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 3.

     2. Il direttore regionale dell'Agenzia delle dogane competente promuove, per i procedimenti di cui all'articolo 4, apposite conferenze di servizi in sede locale, da avviare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, per procedere all'armonizzazione degli orari di apertura degli uffici interessati, nel rispetto delle previsioni normative comunitarie e nazionali, tenuto conto di specifiche esigenze dei traffici e degli obblighi derivanti dai contratti collettivi vigenti, nonchè per affrontare eventuali necessità operative.

     3. Le amministrazioni destinatarie delle disposizioni del presente decreto devono individuare, nel proprio organigramma, uno o più uffici, di livello dirigenziale generale, quale referente dello sportello unico doganale.

     4. Per il primo triennio di funzionamento dello sportello unico doganale i responsabili degli uffici di cui al comma 3 costituiscono un comitato, coordinato dal direttore dell'Agenzia delle dogane, o da un suo delegato, che provvede, con riunioni almeno trimestrali, al monitoraggio dell'attività del predetto sportello unico doganale.

     5. Qualora dal monitoraggio emergano criticità che impediscano il corretto funzionamento dello sportello unico doganale, il comitato di cui al comma 4 adotta ogni misura tecnica idonea a rimuovere tali criticità, assicurando il buon andamento delle attività.

     6. I sistemi di cooperazione informatica, di cui all'articolo 5, comma 2, realizzati tra l'Agenzia delle dogane e le altre amministrazioni interessate sono completati entro tre anni dall'attivazione dello sportello unico doganale.

 

     Art. 7. Attivazione dello sportello unico doganale

     1. Lo sportello unico doganale viene attivato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 8. Aggiornamento periodico delle Tabelle A e B

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede al periodico aggiornamento delle Tabelle A e B del presente decreto.

 

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2010  Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio 324

 

    

 

Tabella A

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E RELATIVI PROVVEDIMENTI PRODROMICI ALL'ATTIVITA' DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

 

Ministero o Ente interessato

Atto emesso

Tempi di rilascio (giorni)

Ministero degli Affari Esteri

1) Licenze di importazione ed esportazione del materiale d'armamento

90

 

2) Certificazioni/controlli di conformità tecnica ai fini della sicurezza

3

 

3) Certificazioni di qualità

2

 

4) Autorizzazione per etichettatura prodotti alimentari

6

 

5) Autorizzazione alla importazione di giochi automatici e semiautomatici

7

 

6) Registrazioni dei marchi

7

 

7) Certificato di rispondenza per ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva

90

 

8) Licenze CITES import/export

30 (*)

 

9) Autorizzazione specifica individuale di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso (civile e militare)

180 (**)

 

10) Autorizzazione globale individuale di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso (civile e militare)

180 (**)

 

11) Autorizzazione generale nazionale di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso (civile e militare)

30

 

12) Autorizzazione generale comunitaria di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso (civile e militare)

30

 

13) Autorizzazione di importazione, esportazione, produzione, acquisto, detenzione ed uso di composti chimici elencati nella tabella 1 dell'annesso alla convenzione armi chimiche

180

 

14) Certificato internazionale di importazione di prodotti e tecnologie a duplice uso (civile e militare) e di prodotti ad alta tecnologia

30

 

15) Autorizzazione di esportazione e di importazione di prodotti destinati a, o provenienti da, Paesi sottoposti ad embargo commerciale

180 (***)

 

16) Titoli e certificati all'importazione e all'esportazione di beni agricoli

30

 

17) Autorizzazioni di importazione e di esportazione di merci utilizzabili per la pena di morte, la tortura o pene crudeli, inumane o degradanti

180

 

18) Licenze import/prodotti tessili regime autonomo

5 (gg lavorativi dalla conferma del quantitativo richiesto da parte della Commissione)

Ministero dello sviluppo economico

19) Autorizzazione preliminari per traffico di perfezionamento passivo/economico di prodotti tessili

5 (gg lavorativi dalla conferma del quantitativo richiesto da parte della Commissione)

 

20) Licenze import di taluni prodotti siderurgici origine Kazakhastan

5 (gg lavorativi dalla presentazione della licenza di esportazione)

 

21) Licenze import di taluni prodotti siderurgici origine Russia

10 (gg lavorativi dalla presentazione della licenza di esportazione)

 

22) Documenti di vigilanza import/prodotti siderurgici

5 (gg lavorativi)

 

23) Autorizzazioni import/Cloruro di potassio originario della Bielorussia

10 (gg lavorativi dalla presentazione dell'originale del contratto corrispondente)

 

(*) dalla presentazione delle domande complete. I termini si interrompono fino alla acquisizione del parere della Commissione scientifica nazionale e alla conclusione di eventuali consultazioni di Autorità CITES estere.

(**) di cui 150 giorni per il Comitato consultivo ex art. 11 del Decreto Leg.vo 9 aprile 2003, n. 96

(***) salvo diversa indicazione da fonte di derivazione internazionale

 

 

24) Autorizzazione per l'importazione di acque minerali

180

 

25) Autorizzazione all'importazione di sostanze stupefacenti

30

Ministero della salute

26) Autorizzazioni/nulla osta per importazione di prodotti di origine animale e mangimi destinati ad usi non commerciali

30

 

27) Autorizzazioni/nulla osta per importazione di farmaci veterinari

30

 

28) Autorizzazioni per il transito di animali

30

 

29) Autorizzazione all'importazione e/o spostamento di organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali, altri prodotti per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale

30 (*)

 

30) Autorizzazione all'importazione di sementi per scopi sperimentali

30

 

31) Nulla osta importazione temporanea prodotti agricoli e ittici

60

 

32) Nulla osta prodotti da agricoltura biologica

90

 

33) Nulla osta per il regime di perfezionamento attivo dell'olio di oliva

60

 

34) Autorizzazione per l'esportazione di paste alimentari

40

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

35) Nulla osta per il regime di perfezionamento attivo del settore lattiero-caseario

60

 

36) Nulla osta per il regime di perfezionamento attivo nei settori uova e pollame

60

 

37) Nulla osta per il regime di perfezionamento attivo nei settori carni bovine e suine

60

 

38) Nulla osta per il regime di perfezionamento attivo nei settori cereali e riso

60

 

39) Nulla osta per il regime di perfezionamento attivo nel settore zucchero

60

 

40) Nulla osta importazione/esportazione bestiame da riproduzione e materiale riproduttivo

45

 

41) Autorizzazione importazione selvaggina viva dall'estero a scopo di ripopolamento e miglioramento genetico

45

 

42) Nulla osta per il regime di perfezionamento attivo nel settore vitivinicolo

60

 

(*) esclusi gli atti podromici necessari per l'autorizzazione

 

Corpo Forestale dello Stato

43) Certificati di riesportazione e certificati comunitari ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 338/1997, in applicazione della Convenzione Cites

30 (*)

 

(*) dalla conclusione di eventuali consultazioni di altre amministrazioni e Paesi esteri e dall'acquisizione del parere favorevole emesso dalla Commissione scientifica Cites

 

Agecontrol S.p.a.

44) Certificato conformità per import/export prodotti ortofrutticoli freschi

2

 

45) Certificato di destinazione industriale

2

 

46) Nulla osta all'importazione di sementi da Paesi Terzi

7 (*)

 

47) Autorizzazione alle attività d'importazione

90 (*)

 

48) Autorizzazione per controlli a destino

90 (*) (**)

Servizi Fitosanitari Regionali

49) Atti autorizzativi per importazioni d'emergenza disciplinati da decreti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

90 (***)

 

(*) escluse le autorizzazioni e atti prodromici alla richiesta di rilascio nulla osta: autorizzazione attività sementiera, autorizzazione art. 19, iscrizione al registro ufficiale dei produttori - RUP

(**) a decorrere dall'ultimo atto presupposto per l'idoneità ai controlli

(***) a decorrere dall'ultimo atto autorizzativo e/o dai risultati di analisi

 

 

50) Omologazione caschi per motociclisti

23

 

51) Omologazione cinture di sicurezza per veicoli a motore

23

Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

52) Omologazione sistema di ritenuta per bambini

22

 

53) Omologazione per giubbotti e bretelle retroriflettenti

21

 

54) Omologazione per carrelli semoventi

21

 

55) Esportazione di armi comuni e/o munizioni verso Paesi Extra U.E.

90

 

56) Esportazione di armi comuni e/o munizioni verso Paesi cd «sensibili», ovvero quando ricorra la necessità di consultare altre amministrazioni e/o Stati esteri

180

 

57) Importazione di armi comuni e/o munizioni

90

 

58) Esportazione di armi tipo guerra o non catalogate in Italia non rientranti nell'ambito di applicazione della legge 9 luglio 1990, n. 185

180

 

59) Importazioni di armi tipo guerra o non catalogate in Italia non rientranti nell'ambito di applicazione della legge 9 luglio 1990, n. 185

180

Ministero dell'Interno

60) Esportazione di armi non da sparo o strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento ed equipaggiamento dei Corpi armati o di polizia

120

 

61) Importazione di armi non da sparo o strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento ed equipaggiamento dei Corpi armati o di polizia

120

 

62) Importazione dei manufatti pirotecnici appartenenti alla IV e V categoria dell'allegato «A» al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

90

 

63) Esportazione dei manufatti pirotecnici appartenenti alla IV e V categoria dell'allegato «A» al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

90

 

64) Esportazione di esplosivi per uso civile, riconosciuti e classificati, verso Paesi Extra U.E.

90

 

65) Importazione di esplosivi per uso civile, riconosciuti e classificati, verso Paesi Extra U.E.

90

 

66) Autorizzazione per specie di mammiferi e rettili pericolosi per la salute

38 (*)

 

67) Autorizzazione esportazione halon, prodotti e apparecchiature contenenti halon

60

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

68) Autorizzazione spedizioni di rifiuti in entrata ed uscita

70

 

69) Autorizzazioni prodotti contenenti amianti

31

 

70) Autorizzazione su pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose

16

 

(*) dalla conclusione di eventuali consultazioni di altre amministrazioni e Paesi esteri e dall'emissione del parere favorevole da parte della Commissione scientifica Cites/Prefettura territorialmente competente

 

Regioni e Province autonome

71) Autorizzazione per le importazioni e le esportazioni di rifiuti

70

C.C.I.A.A.

72) Nulla osta verso USA per capelli umani e manufatti

5

Cc.naz.prod. canapa

73) Certificato cascami di canapa non filabili

3

Istituto nazionale per le conserve alimentari

74) Certificato di idoneità per conserve di pomodori e derivati

7

Ente nazionale risi

75) Dichiarazione per il riso

2

Ind. Ess. Reggio-Calabria

76) Certificato di purezza essenze agrumi e bergamotto

1

Cent. Sperim. Palermo

77) Certificato di purezza essenze agrumi

1

Consorzio Ispettorato per la qualità

78) Certificato di origine speciale per il prosciutto di Parma e di San Daniele

4

 

 

Tabella B

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E RELATIVI PROVVEDIMENTI DA RILASCIARE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLE MERCI AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLE FORMALITA' DOGANALI