§ 1.5.H7 – Regolamento 18 febbraio 2004, n. 282.
Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:18/02/2004
Numero:282


Sommario
Art.  1. Notifica dell'arrivo degli animali tramite il documento veterinario comune di entrata.
Art.  2. I controlli veterinari.
Art.  3. Procedure da seguire a controlli veterinari ultimati.
Art.  4. Procedure da seguire nel caso di animali in regime di controllo doganale o sottoposti a controlli particolari.
Art.  5. Coordinamento delle autorità competenti preposte ai controlli.
Art.  6. Accesso alle banche dati e partecipazione ai sistemi d'informazione.
Art.  7. Ricorso alla certificazione elettronica.
Art.  8. Misure transitorie.
Art.  9. Abrogazione.
Art.  10. Entrata in vigore.


§ 1.5.H7 – Regolamento 18 febbraio 2004, n. 282.

Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 19 febbraio 2004, n. L 49).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/ CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Onde garantire un miglior funzionamento dei posti d'ispezione frontalieri, la notifica preventiva dell'arrivo di animali provenienti da paesi terzi rende necessaria l'adozione di un documento formale che riporti le informazioni necessarie alla dichiarazione doganale.

     (2) È necessario armonizzare le procedure alla frontiera per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali con quelle relative ai prodotti di origine animale.

     (3) Nell'ambito della suddetta armonizzazione, è opportuno riprendere la definizione di interessato al carico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 97/78/CE del Consiglio.

     (4) Per poter sviluppare il sistema informatico veterinario integrato TRACES, di cui alla decisione 2003/623/CE della Commissione, occorre normalizzare i documenti per la dichiarazione ed il controllo onde consentire la gestione e quindi la relativa elaborazione dei dati raccolti ai fini di una maggiore sicurezza sanitaria della Comunità.

     (5) Occorre che il presente regolamento aggiorni conseguentemente il disposto della decisione 92/527/CEE della Commissione che stabilisce il modello del certificato attestante l'avvenuta esecuzione dei controlli previsti dalla direttiva 91/496/CEE, nonché abroghi di conseguenza la decisione 92/527/CEE.

     (6) Poiché i posti d'ispezione frontalieri tra gli Stati membri e i nuovi Stati membri verranno soppressi al momento dell'adesione, occorre adottare una misura transitoria onde evitare il ricorso a nuove procedure amministrative per un periodo di un mese.

     (7) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Notifica dell'arrivo degli animali tramite il documento veterinario comune di entrata.

     1. Ai fini dell'introduzione nella Comunità degli animali di cui alla direttiva 91/496/CEE, provenienti da paesi terzi, l'interessato al carico, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 97/78/CE, ne dà notifica almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo presunto del o degli animali sul territorio della Comunità. Detta notifica va fatta al personale veterinario del posto d'ispezione frontaliero tramite un documento conforme al modello di documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all'allegato I.

     2. Il DVCE è rilasciato conformemente alle norme generali di certificazione contemplate dalla pertinente normativa comunitaria.

     3. Il DVCE consta di un originale e di un numero di copie pari a quello richiesto dall'autorità competente per soddisfare i requisiti del presente regolamento. L'interessato al carico compila la parte 1 del numero di copie del DVCE necessarie e le trasmette al veterinario ufficiale responsabile del posto d'ispezione frontaliero.

     4. Fatti salvi i paragrafi 1 e 3, le informazioni contenute nel documento, previo accordo delle autorità competenti dello Stato membro interessato dalla partita, possono venire preventivamente notificate attraverso un sistema di telecomunicazioni o qualsiasi altro sistema di trasmissione dei dati. In tal caso, le informazioni fornite per via elettronica devono coincidere esattamente con quelle richieste nella parte 1 del modello di DVCE.

 

     Art. 2. I controlli veterinari.

     I controlli veterinari e gli esami di laboratorio vanno eseguiti in conformità a quanto disposto dalla decisione 97/794/CE della Commissione.

 

     Art. 3. Procedure da seguire a controlli veterinari ultimati.

     1. Una volta ultimati i controlli veterinari di cui all'articolo 4 della direttiva 91/496/CEE, la parte 2 del DVCE va compilata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale preposto al posto d'ispezione frontaliero e da quest'ultimo firmata, ovvero da un altro veterinario ufficiale operante sotto la sua supervisione.

     In caso di mancata autorizzazione dell'importazione, va eventualmente compilata, non appena sono disponibili i dati pertinenti, la casella «Informazioni sulla rispedizione» della parte 3 del DVCE. Questi vanno inseriti nel sistema di scambio di informazioni di cui all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE del Consiglio.

     2. L'originale del DVCE consta delle parti 1 e 2 debitamente compilate e firmate.

     3. Tramite presentazione dell'originale del DVCE o trasmissione dello stesso per via elettronica, il veterinario ufficiale, l'importatore o l'interessato al carico notifica quindi alle autorità doganali del posto d'ispezione frontaliero la decisione veterinaria relativa alla partita.

     4. In caso di decisione veterinaria favorevole e previo accordo delle autorità doganali, l'originale del DVCE accompagna gli animali fino alla destinazione riportata sul documento.

     5. Una copia del DVCE viene conservata dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero.

     6. Una copia del DVCE, nonché, eventualmente, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 91/496/CEE, una copia dei certificati veterinari di importazione, va consegnata all'importatore o all'interessato al carico.

     7. Il veterinario ufficiale conserva, per almeno tre anni, l'originale della certificazione veterinaria o della documentazione che accompagna gli animali, nonché una copia del DVCE. Tuttavia, nel caso di animali destinati al transito o al trasbordo verso destinazioni finali esterne alla Comunità, i documenti veterinari originali che scortano gli animali all'arrivo proseguono il viaggio con essi, mentre al posto d'ispezione frontaliero restano solo le copie.

 

     Art. 4. Procedure da seguire nel caso di animali in regime di controllo doganale o sottoposti a controlli particolari.

     Nel caso di animali introdotti nella Comunità con beneficio di deroga all'obbligo dei controlli d'identità e/o materiali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 o dell'articolo 8, parte A, punto 1, lettera b), punto ii), della direttiva 91/496/CEE, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità informa, in caso di controllo documentale favorevole, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero del luogo di destinazione. Questa comunicazione avviene tramite il sistema di scambio di informazioni di cui all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE del Consiglio. Il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di destinazione rilascia un DVCE in cui viene riportata la decisione veterinaria definitiva relativa all'accettazione degli animali. In caso di mancato arrivo o non corrispondenza qualitativa o quantitativa della partita, l'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero di destinazione compila la parte 3 del DVCE.

     Nel caso di animali in transito, l'interessato al carico presenta la partita al veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di uscita. Presso i posti d'ispezione frontalieri, il veterinario ufficiale cui è stato notificato il passaggio di animali in transito in uscita dalla Comunità e destinati ad un paese terzo è tenuto a compilare la parte 3 del DVCE. Questi informa, tramite il DVCE, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero presso il quale gli animali in transito sono entrati nella Comunità.

     I veterinari ufficiali dell'autorità competente presso il luogo di destinazione cui è stato notificato l'arrivo di animali destinati ad un mattatoio o ad un centro di quarantena riconosciuto ai sensi della decisione 2000/666/CE della Commissione, ovvero ad organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti ai sensi della direttiva 92/65/CEE del Consiglio e siti nella loro circoscrizione, sono tenuti a compilare la parte 3 del DVCE in caso di mancato arrivo o non corrispondenza qualitativa o quantitativa della partita.

 

     Art. 5. Coordinamento delle autorità competenti preposte ai controlli.

     Onde garantire che i controlli veterinari vengano eseguiti su tutti gli animali che entrano nella Comunità, l'operato dell'autorità competente e dei veterinari ufficiali di ciascuno Stato membro va coordinato con quello degli altri servizi di controllo al fine di raccogliere tutte le informazioni utili relative all'importazione di animali. Queste comprendono in particolare:

     a) i dati di cui dispongono i servizi doganali;

     b) i dati riportati nel manifesto di carico di navi, treni o aerei;

     c) altre fonti di informazioni di cui dispongono gli operatori del trasporto stradale, ferroviario, navale o aereo.

 

     Art. 6. Accesso alle banche dati e partecipazione ai sistemi d'informazione.

     Ai fini della realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 5, le autorità competenti e i servizi doganali degli Stati membri organizzano lo scambio reciproco dei dati contenuti nelle rispettive banche dati. I sistemi informatici di cui si avvale l'autorità competente sono opportunamente coordinati, nella misura del possibile e nel rispetto della sicurezza dei dati, con quelli dei servizi doganali e degli operatori commerciali, in modo da accelerare il trasferimento delle informazioni.

 

     Art. 7. Ricorso alla certificazione elettronica.

     I DVCE possono essere stilati, utilizzati, trasmessi e immagazzinati elettronicamente, previo accordo dell'autorità competente.

     La trasmissione delle informazioni tra le autorità competenti avviene tramite il sistema di scambio di informazioni di cui all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE.

 

     Art. 8. Misure transitorie. [1]

          Fino al 1° maggio 2004 il presente regolamento non si applica ai posti d'ispezione frontalieri di cui all'allegato II, destinati ad essere soppressi con l'adesione dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia.

 

     Art. 9. Abrogazione.

     La decisione 92/527/CEE è abrogata.

     I riferimenti alla decisione abrogata vanno intesi quali riferimenti al presente regolamento.

 

     Art. 10. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2004.

 

 

ALLEGATI

 

(Omissis)


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 585/2004.