Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.3 energia nucleare |
Data: | 15/09/2017 |
Numero: | 137 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 |
Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 |
Art. 3. Disposizioni transitorie e finali |
§ 40.3.55 - D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 137.
Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.
(G.U. 19 settembre 2017, n. 219)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
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Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009 che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
Vista la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011 che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
Vista la direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio dell'8 luglio 2014 che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
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Vista la legge 7 agosto 1982, n. 704, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980;
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Vista la legge 28 aprile 2015, n. 58, recante ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006, concernente linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2017;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 6 luglio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'interno, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. All'articolo 4, comma 2, del
a) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) incidente: qualsiasi avvenimento non intenzionale le cui conseguenze o potenziali conseguenze sono significative dal punto di vista della radioprotezione o della sicurezza nucleare, e possono comportare dosi superiori ai limiti previsti dal presente decreto;»;
b) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:
«i-bis) inconveniente: qualsiasi avvenimento non intenzionale le cui conseguenze o potenziali conseguenze non sono trascurabili dal punto di vista della radioprotezione o della sicurezza nucleare;
i-ter) funzionamento anomalo: qualsiasi processo operativo che si scosta dal funzionamento normale atteso almeno una volta durante il ciclo di vita di un impianto nucleare ma che, in considerazione di adeguate misure progettuali, non provoca danni significativi a elementi importanti per la sicurezza o determina condizioni incidentali;
i-quater) base di progetto: l'insieme delle condizioni e degli eventi presi esplicitamente in considerazione nella progettazione di un impianto nucleare, compreso l'ammodernamento, secondo criteri stabiliti, di modo che l'impianto, in condizioni di corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza, sia in grado di resistere a tali condizioni ed eventi senza superare i limiti autorizzati;
i-quinquies) incidente base di progetto: le condizioni incidentali prese in considerazione nella progettazione di un impianto nucleare secondo criteri progettuali stabiliti, al verificarsi delle quali il danno al combustibile, ove applicabile, e il rilascio di materie radioattive sono mantenuti entro i limiti autorizzati;
i-sexies) gravi condizioni: condizioni più gravi rispetto a quelle collegate agli incidenti base di progetto; tali condizioni possono essere causate da guasti multipli, quali la completa perdita di tutti gli elementi di protezione di un sistema di sicurezza, o da un avvenimento estremamente improbabile;
i-septies) difesa in profondità: l'insieme dei dispositivi e delle procedure atti a prevenire l'aggravarsi di inconvenienti e funzionamenti anomali e a mantenere l'efficienza delle barriere fisiche interposte tra una sorgente di radiazione o del materiale radioattivo e la popolazione nel suo insieme e l'ambiente, durante il normale esercizio e, per alcune barriere, in condizioni incidentali;
i-octies) cultura della sicurezza nucleare: l'insieme delle caratteristiche e delle attitudini proprie di organizzazioni e di singoli individui in base alle quali viene attribuito il più elevato grado di priorità alle tematiche di sicurezza nucleare e di radioprotezione, correlata alla rilevanza delle stesse;
i-novies) piano operativo: documento predisposto dal titolare dell'autorizzazione per la disattivazione dell'impianto nucleare, atto a descrivere le finalità e le modalità di svolgimento di specifiche operazioni connesse alla disattivazione, riguardanti in particolare lo smantellamento di parti di impianto e la gestione dei materiali, e a dimostrare la rispondenza delle stesse agli obiettivi e ai criteri di sicurezza nucleare e di radioprotezione stabiliti nell'autorizzazione.».
2. All'articolo 10 del
a) al comma 1, dopo le parole: «
b) al comma 3, alla lettera d), dopo le parole: «del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè delle norme di cui al comma 1»;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L'esercente le attività soggette alla vigilanza di cui al comma 3, o chi lo rappresenta sul posto, sono tenuti a fornire tutte le informazioni, i dati e i documenti richiesti dagli ispettori dell'ISIN necessari per l'espletamento delle loro funzioni, e a consentire l'accesso all'intero impianto o struttura. Il segreto industriale non può essere opposto agli ispettori ISIN, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.»;
d) al comma 6, dopo le parole: «competenti per territorio» sono inserite le seguenti: «, nonchè l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione, il nulla osta o la licenza di esercizio».
3. All'articolo 35 del
4. All'articolo 36 del
a) alla lettera a) dopo le parole: «pianta topografica,» sono inserite le seguenti: «dalla descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'impianto stesso,»;
b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) elaborati tecnici idonei a fornire dimostrazione della sicurezza nucleare, con un livello di dettaglio proporzionato all'entità e alla natura dei pericoli inerenti all'impianto nucleare e al suo sito.».
5. Dopo l'articolo 37 del
«Art. 37-bis (Obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari). - 1. Gli impianti nucleari sono progettati, ubicati, costruiti, messi in esercizio, utilizzati e disattivati con l'obiettivo di prevenire incidenti e, qualora si verifichino, di attenuarne le conseguenze e di evitare:
a) rilasci radioattivi iniziali che richiederebbero misure di emergenza all'esterno del sito, ma in cui il tempo necessario alla loro attuazione è insufficiente;
b) grandi rilasci radioattivi che richiederebbero misure di protezione che potrebbero non essere limitate nello spazio o nel tempo.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1:
a) si applicano agli impianti nucleari per i quali è rilasciata per la prima volta un'autorizzazione alla costruzione dopo il 14 agosto 2014;
b) sono assunti a riferimento per gli impianti nucleari esistenti, ai fini della tempestiva attuazione di miglioramenti di sicurezza ragionevolmente possibili, anche nel quadro delle revisioni periodiche della sicurezza di cui all'articolo 37-quater;
c) sono assunti a riferimento per gli impianti nucleari di cui è stata chiesta la disattivazione ai sensi dell'articolo 55, nel piano delle operazioni da eseguire.
Art. 37-ter (Misure per conseguire l'obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari). - 1. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 37-bis, il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad attuare la difesa in profondità, ove applicabile, al fine di assicurare:
a) la riduzione al minimo dell'impatto dei rischi esterni estremi di origine naturale o umana non intenzionale;
b) la prevenzione del funzionamento anomalo e dei guasti;
c) il controllo del funzionamento anomalo e l'individuazione dei guasti;
d) il controllo degli incidenti base di progetto;
e) il controllo delle condizioni gravi, incluse la prevenzione dell'evoluzione degli incidenti e l'attenuazione delle conseguenze degli incidenti gravi, qualificati come tali dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite;
f) la predisposizione di misure organizzative a norma degli articoli 46, 47 e 48.
2. L'ISIN e il titolare dell'autorizzazione adottano misure intese a promuovere e rafforzare un'efficace cultura della sicurezza nucleare. Tali misure comprendono in particolare:
a) sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e promuovono, a tutti i livelli del personale e dei dirigenti, le capacità di mettere in discussione l'efficace attuazione dei principi e delle pertinenti prassi di sicurezza e di segnalare prontamente problemi di sicurezza, a norma dell'articolo 58-bis, comma 2, lettera c);
b) disposizioni del titolare dell'autorizzazione per registrare, valutare e documentare l'esperienza operativa interna ed esterna maturata nel corso dell'esercizio, significativa per la sicurezza;
c) l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di segnalare all'ISIN eventi che possono incidere sulla sicurezza nucleare;
d) disposizioni concernenti l'istruzione e la formazione, a norma dell'articolo 58-ter.
Art. 37-quater (Valutazione iniziale e revisioni periodiche della sicurezza). - 1. Il titolare dell'autorizzazione, sotto il controllo dell'ISIN, rivaluta sistematicamente e periodicamente, almeno ogni dieci anni, la sicurezza dell'impianto nucleare come previsto dall'articolo 58-bis, comma 2, lettera a). La rivalutazione della sicurezza è intesa ad assicurare il rispetto dell'attuale base di progetto e individua ulteriori miglioramenti in materia di sicurezza tenendo conto delle conseguenze derivanti dall'invecchiamento, dell'esperienza operativa, dei più recenti risultati della ricerca e dell'evoluzione delle norme internazionali, facendo riferimento all'obiettivo definito all'articolo 37-bis.».
6. All'articolo 46 del
7. All'articolo 47 del
a) al comma 1, dopo le parole: «emergenza nucleare» sono aggiunte le seguenti: «, nel quale è compreso il piano di emergenza interna, recante le procedure di gestione dell'impianto in tali situazioni, nonchè le misure di emergenza da adottare per prevenire o attenuare le loro conseguenze, tenendo conto della radioprotezione dei lavoratori e del coordinamento con la pianificazione di emergenza di cui al capo X, Sezione I, durante tutte le fasi dell'emergenza»;
b) al comma 2, dopo le parole: «deve altresì contenere» sono inserite le seguenti: «le modalità con le quali il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta informa tempestivamente i lavoratori in caso di inconvenienti e di incidenti, nonchè».
8. All'articolo 49 del
9. All'articolo 50 del
a) al comma 2, dopo le parole: «limiti e condizioni» sono inserite le seguenti: «, nonchè di un piano preliminare delle operazioni di disattivazione. Tale piano deve essere aggiornato almeno ogni cinque anni e in particolare quando lo richiedano circostanze specifiche, quali significative modifiche dei processi operativi»;
b) al comma 4, dopo le parole: «loro osservanza» sono aggiunte le seguenti: «e, sentito l'ISIN, approva il piano preliminare delle operazioni di disattivazione e i suoi successivi aggiornamenti».
10. All'articolo 56 del
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico assicura l'effettiva partecipazione da parte del pubblico ai processi decisionali concernenti il rilascio dell'autorizzazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale dello schema di decreto e della relativa documentazione, assicurando che il pubblico possa esprimere le proprie osservazioni al riguardo e che delle stesse si tenga debitamente conto.»;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Con l'autorizzazione sono altresì definite le operazioni di disattivazione rilevanti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. Per tali operazioni il titolare dell'autorizzazione per la disattivazione presenta i relativi progetti particolareggiati, ovvero i piani operativi, da sottoporre all'approvazione dell'ISIN prima della loro attuazione.».
11. All'articolo 57 del
a) al comma 1, le parole: «all'ANPA uno o più rapporti atti» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero dello sviluppo economico e alle altre amministrazioni di cui all'articolo 55 un rapporto conclusivo atto»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. L'ISIN, sulla base della vigilanza svolta ed esaminata la documentazione di cui al comma 1, predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico e alle altre amministrazioni di cui all'articolo 55 una relazione contenente le proprie valutazioni e l'indicazione delle eventuali prescrizioni.».
12. All'articolo 58 del
a) nella rubrica, dopo le parole: «Inosservanza delle prescrizioni;» è inserita la seguente: «diffide;»;
b) al comma 1, dopo le parole: «dei progetti» sono inserite le seguenti: «, compresi i progetti particolareggiati di cui all'articolo 41 e i piani operativi» e la parola: «ANPA» è sostituita dalla seguente: «ISIN»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di cui al comma 1 o di difformità dell'esecuzione dei progetti, compresi i progetti particolareggiati e i piani operativi come approvati dall'ISIN, o di inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 37-ter, comma 2, e 37-quater, l'ISIN contesta all'esercente le inosservanze e le difformità accertate e, ove necessario, assegna un termine di trenta giorni per fornire le proprie giustificazioni. Decorso tale termine, qualora l'ISIN ritenga incomplete o comunque insufficienti le giustificazioni fornite, l'ISIN diffida l'esercente assegnandogli un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze e ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In caso di inutile decorso dei termini di cui al comma 2, l'ISIN ne informa il Ministro dello sviluppo economico che, con proprio decreto, procede alla sospensione dei provvedimenti di cui al comma 1 per il periodo di tempo necessario ad eliminare le inosservanze, sentito l'ISIN.»;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Se a causa dell'inosservanza delle prescrizioni autorizzative o di difformità dell'esecuzione dei progetti, compresi i progetti particolareggiati e i piani operativi come approvati dall'ISIN ricorrono motivi di urgenza ai fini della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, ovvero se anche dopo il periodo di sospensione le inosservanze non sono state eliminate, l'ISIN ne informa il Ministro dello sviluppo economico che, con proprio decreto, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e le altre amministrazioni interessate, revoca il provvedimento di autorizzazione, sentito l'ISIN.»;
f) il comma 5 è abrogato;
g) al comma 6, dopo la parola: «provvedimenti» sono inserite le seguenti: «di diffida,» e le parole: «devono essere indicate» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite».
13. All'articolo 58-bis del
a) al comma 1, dopo le parole: «essere delegata» sono aggiunte le seguenti: «e comprende la responsabilità per le attività degli appaltatori e dei subappaltatori le cui attività potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto nucleare»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a:
a) valutare e verificare periodicamente, nonchè a migliorare costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, la sicurezza dei suoi impianti nucleari o dell'attività di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, in modo sistematico e verificabile. Ciò comprende la verifica che sono stati presi provvedimenti ai fini della prevenzione degli incidenti e dell'attenuazione delle loro conseguenze, compresa la verifica dell'applicazione della difesa in profondità;
b) istituire e attuare sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorità alla sicurezza nucleare;
c) stabilire procedure e misure di emergenza sul sito adeguate, comprese indicazioni per la gestione degli incidenti gravi o provvedimenti equivalenti, ai fini di un'efficace risposta agli incidenti volta a prevenire o attenuare le loro conseguenze;
d) prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie, nonchè risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate e necessarie per adempiere ai propri obblighi attinenti alla sicurezza nucleare di un impianto nucleare e garantire, inoltre, che gli appaltatori e i subappaltatori, di cui è responsabile e le cui attività potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto nucleare, dispongono delle necessarie risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate per adempiere ai loro obblighi.»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le procedure e le misure di cui al comma 2, lettera c), in particolare devono:
a) essere coerenti con le altre procedure operative, con la pianificazione di emergenza di cui al capo X, Sezione I, e essere oggetto di esercitazioni periodiche per verificarne l'attuabilità;
b) riguardare incidenti e incidenti gravi, che potrebbero verificarsi in tutte le modalità operative e quelli che coinvolgono o colpiscono contemporaneamente diverse unità;
c) stabilire misure per ricevere assistenza esterna;
d) essere riesaminate e aggiornate periodicamente tenendo conto delle esperienze acquisite dalle esercitazioni e dagli incidenti.».
d) il comma 3 è abrogato.
14. All'articolo 58-ter del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Competenze e capacità in materia di sicurezza nucleare»;
b) al comma 1, la parola: «l'esperienza» è sostituita dalle seguenti: «le capacità»; dopo le parole: «responsabilità in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi», sono inserite le seguenti: «, al fine di acquisire, mantenere e sviluppare competenze e capacità in materia di sicurezza nucleare e di preparazione alla gestione delle emergenze sul sito,».
15. All'articolo 58-quater del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trasparenza.»;
b) al comma 1, dopo le parole: «ai lavoratori e al pubblico» sono aggiunte le seguenti: «, prestando particolare attenzione alle autorità locali, alla popolazione e ai soggetti interessati nelle vicinanze di un impianto nucleare»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il titolare dell'autorizzazione fornisce ai lavoratori e alla popolazione informazioni in merito allo stato della sicurezza nucleare, con riferimento alle normali condizioni di esercizio dei propri impianti nucleari oggetto di autorizzazione.»;
d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. L'ISIN può concludere accordi bilaterali con le autorità di regolamentazione competenti di altri Stati membri per regolare le attività di cooperazione sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari attraverso, tra l'altro, lo scambio e, se del caso, la condivisione di informazioni. Tali accordi sono comunicati al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'interno e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.».
16. All'articolo 58-quinquies del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Relazioni e revisioni tra pari.»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Entro il 22 luglio 2020, sulla base dei dati atti a descrivere lo stato di attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, come modificata dalla direttiva 2014/87/Euratom, forniti dall'ISIN almeno sessanta giorni prima del predetto termine, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, congiuntamente, presentano una relazione alla Commissione europea.»;
c) dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti:
«3-quater. In aggiunta a quanto previsto al comma 3, l'ISIN, su base coordinata con gli altri Stati membri dell'Unione europea, provvede a:
a) effettuare una valutazione nazionale, basata su uno specifico tema correlato alla sicurezza nucleare dei pertinenti impianti nucleari presenti nel territorio;
b) invitare tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea, e la Commissione in qualità di osservatore, ad effettuare un esame inter pares della valutazione nazionale di cui alla lettera a);
c) proporre ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare appropriate misure per dar seguito alle pertinenti risultanze del processo di esame inter pares;
d) pubblicare le pertinenti relazioni riguardanti il processo di esame inter pares e i suoi principali risultati, quando disponibili;
e) trasmettere tempestivamente agli altri Stati membri, nonchè alla Commissione europea, i risultati della valutazione nazionale.
3-quinquies. Le attività di cui al comma 3-quater sono avviate nel 2017 e i successivi esami tematici inter pares sono effettuati almeno ogni sei anni.
3-sexies. In caso di incidente all'origine di situazioni che richiedono misure di emergenza all'esterno del sito o misure di protezione della popolazione, l'esame inter pares di cui al comma 3-quater è organizzato senza indebito ritardo.».
17. Al capo XI del
«Art. 135-bis (Contravvenzioni al capo III). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque impedisce l'esecuzione delle ispezioni previste dal presente decreto o comunque ne ostacola l'effettuazione, ovvero non esibisce i documenti richiesti dagli ispettori dell'ISIN, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da trentamila euro a centomila euro.».
18. All'articolo 138 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Chi pone in esercizio gli impianti di cui agli articoli 36, 37, 51 e 52, senza la relativa licenza, o esegue le operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare senza la relativa autorizzazione, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da cinquantamila euro a centocinquantamila euro. La medesima pena si applica a chi pone in esercizio gli impianti di cui agli articoli 36, 37, 51 e 52, o esegue le operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare, dopo che la licenza o l'autorizzazione sono state sospese o revocate.»;
b) al comma 2 le parole: «venti a ottanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «trentamila euro a centoventimila euro»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 55 che mette in esecuzione i progetti particolareggiati ovvero i piani operativi di cui all'articolo 56, comma 4-bis, senza l'approvazione dell'ISIN, è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da quindicimila euro a sessantamila euro»;
d) al comma 3 le parole: «venti a ottanta milioni;» sono sostituite dalle seguenti: «trentamila euro a centoventimila euro.» e le parole: «la violazione degli adempimenti di cui all'articolo 48, commi 3 e 4, è punita con l'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni» sono soppresse;
e) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 48, commi 3 e 4, è punito con l'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda da tremila euro a quindicimila euro.
3-ter. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta che realizza i progetti particolareggiati di cui all'articolo 41, comma 1, in difformità da quanto approvato dall'ISIN è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da quindicimila euro a sessantamila euro.
3-quater. Il titolare dell'autorizzazione alla disattivazione che realizza i progetti particolareggiati e i piani operativi di cui all'articolo 56, comma 4-bis, in difformità da quanto approvato dall'ISIN è punito con l'arresto da quindici giorni a due mesi o con l'ammenda da ottomila euro a trentamila euro.».
19. All'articolo 143 del
Art. 2. Modifiche al
1. All'articolo 1 del
2. All'articolo 6 del
a) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le informazioni sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sulla normativa in materia sono fornite dall'ISIN, senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione di altri organismi o enti. Qualora le informazioni abbiano una classifica di segretezza ai sensi della
b) al comma 3, dopo le parole: «non rinnovabili» sono aggiunte le seguenti: «e il collegio dei revisori»;
c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Se appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, il direttore dell'ISIN è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, garantendo il trattamento economico in godimento, comprensivo dei trattamenti economici accessori, salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del
d) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. L'ISIN è dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di 60 unità e di provata competenza giuridico-amministrativa, nel limite massimo di 30 unità, di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19 del
e) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. L'ISIN ha personalità giuridica di diritto pubblico, opera in piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è responsabile della sicurezza nucleare e della radioprotezione sul territorio nazionale, nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di autorità nazionale negli ambiti stabiliti dalla legislazione vigente. L'ISIN ha sede, senza oneri, presso immobili demaniali ed è inserito nella Tabella «A» allegata alla
f) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Entro 60 giorni dalla data di nomina del direttore dell'ISIN, l'ISPRA effettua una riorganizzazione interna dei propri uffici che assicuri alla struttura di cui al comma 1, con modalità regolamentate da apposita convenzione non onerosa, il trasferimento delle dotazioni di personale, beni, servizi, strutture, laboratori e di ogni altra dotazione necessari per garantire le condizioni di operatività secondo i principi e i requisiti di autonomia di cui al comma 11.»;
g) al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 298, della
h) il comma 16 è sostituito dal seguente: «16. Gli oneri economici per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio, di ispezione e di controllo sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione o dell'esercente o del titolare dell'impianto nucleare o dell'attività sottoposta a ispezione e controllo. Le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall'autorità giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico.»;
i) al comma 18, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la preparazione alle emergenze sul sito.»;
l) al comma 20, le parole: «a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 8, 12, 15, 16 e 17»;
m) dopo il comma 20 sono aggiunti i seguenti: «20-bis. Per la gestione unitaria di servizi strumentali l'ISIN può stipulare convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
20-ter. L'ISIN si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».
Art. 3. Disposizioni transitorie e finali
1. I titolari di licenza di esercizio di cui all'articolo 50 del
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con apposito regolamento, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito l'ISIN, si provvede all'adeguamento del