§ 40.3.55 - D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 137.
Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.3 energia nucleare
Data:15/09/2017
Numero:137


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
Art. 2.  Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45
Art. 3.  Disposizioni transitorie e finali


§ 40.3.55 - D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 137.

Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

(G.U. 19 settembre 2017, n. 219)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, e, in particolare, l'Allegato B;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;

     Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009 che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

     Vista la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011 che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;

     Vista la direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio dell'8 luglio 2014 che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

     Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

     Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante impiego pacifico dell'energia nucleare;

     Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

     Vista la legge 7 agosto 1982, n. 704, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980;

     Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

     Vista la legge 19 gennaio 1998, n. 10, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994;

     Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

     Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997;

     Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

     Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;

     Vista la legge 2 agosto 2008, n. 130, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007;

     Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia, e in particolare l'articolo 25 recante delega al Governo in materia nucleare;

     Vista la legge 28 aprile 2015, n. 58, recante ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

     Vista la legge 28 luglio 2016, n. 153, recante norme per il contrasto al terrorismo, nonchè ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015;

     Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

     Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante l'attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili;

     Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

     Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

     Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari;

     Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante attuazione della direttiva 2011/70/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;

     Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

     Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, recante il regolamento per il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006, concernente linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2017;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 6 luglio 2017;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'interno, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

     1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) incidente: qualsiasi avvenimento non intenzionale le cui conseguenze o potenziali conseguenze sono significative dal punto di vista della radioprotezione o della sicurezza nucleare, e possono comportare dosi superiori ai limiti previsti dal presente decreto;»;

     b) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:

     «i-bis) inconveniente: qualsiasi avvenimento non intenzionale le cui conseguenze o potenziali conseguenze non sono trascurabili dal punto di vista della radioprotezione o della sicurezza nucleare;

     i-ter) funzionamento anomalo: qualsiasi processo operativo che si scosta dal funzionamento normale atteso almeno una volta durante il ciclo di vita di un impianto nucleare ma che, in considerazione di adeguate misure progettuali, non provoca danni significativi a elementi importanti per la sicurezza o determina condizioni incidentali;

     i-quater) base di progetto: l'insieme delle condizioni e degli eventi presi esplicitamente in considerazione nella progettazione di un impianto nucleare, compreso l'ammodernamento, secondo criteri stabiliti, di modo che l'impianto, in condizioni di corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza, sia in grado di resistere a tali condizioni ed eventi senza superare i limiti autorizzati;

     i-quinquies) incidente base di progetto: le condizioni incidentali prese in considerazione nella progettazione di un impianto nucleare secondo criteri progettuali stabiliti, al verificarsi delle quali il danno al combustibile, ove applicabile, e il rilascio di materie radioattive sono mantenuti entro i limiti autorizzati;

     i-sexies) gravi condizioni: condizioni più gravi rispetto a quelle collegate agli incidenti base di progetto; tali condizioni possono essere causate da guasti multipli, quali la completa perdita di tutti gli elementi di protezione di un sistema di sicurezza, o da un avvenimento estremamente improbabile;

     i-septies) difesa in profondità: l'insieme dei dispositivi e delle procedure atti a prevenire l'aggravarsi di inconvenienti e funzionamenti anomali e a mantenere l'efficienza delle barriere fisiche interposte tra una sorgente di radiazione o del materiale radioattivo e la popolazione nel suo insieme e l'ambiente, durante il normale esercizio e, per alcune barriere, in condizioni incidentali;

     i-octies) cultura della sicurezza nucleare: l'insieme delle caratteristiche e delle attitudini proprie di organizzazioni e di singoli individui in base alle quali viene attribuito il più elevato grado di priorità alle tematiche di sicurezza nucleare e di radioprotezione, correlata alla rilevanza delle stesse;

     i-novies) piano operativo: documento predisposto dal titolare dell'autorizzazione per la disattivazione dell'impianto nucleare, atto a descrivere le finalità e le modalità di svolgimento di specifiche operazioni connesse alla disattivazione, riguardanti in particolare lo smantellamento di parti di impianto e la gestione dei materiali, e a dimostrare la rispondenza delle stesse agli obiettivi e ai criteri di sicurezza nucleare e di radioprotezione stabiliti nell'autorizzazione.».

     2. All'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «legge 31 dicembre 1962, n. 1860,» sono inserite le seguenti: «del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e della legge 28 aprile 2015, n. 58,»;

     b) al comma 3, alla lettera d), dopo le parole: «del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè delle norme di cui al comma 1»;

     c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. L'esercente le attività soggette alla vigilanza di cui al comma 3, o chi lo rappresenta sul posto, sono tenuti a fornire tutte le informazioni, i dati e i documenti richiesti dagli ispettori dell'ISIN necessari per l'espletamento delle loro funzioni, e a consentire l'accesso all'intero impianto o struttura. Il segreto industriale non può essere opposto agli ispettori ISIN, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.»;

     d) al comma 6, dopo le parole: «competenti per territorio» sono inserite le seguenti: «, nonchè l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione, il nulla osta o la licenza di esercizio».

     3. All'articolo 35 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 6, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, le amministrazioni territoriali titolari del potere autorizzativo trasmettono all'ISIN con cadenza annuale un rapporto sulle violazioni di cui al comma 1 comunicate dagli organi di vigilanza e sui provvedimenti adottati.».

     4. All'articolo 36 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a) dopo le parole: «pianta topografica,» sono inserite le seguenti: «dalla descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'impianto stesso,»;

     b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) elaborati tecnici idonei a fornire dimostrazione della sicurezza nucleare, con un livello di dettaglio proporzionato all'entità e alla natura dei pericoli inerenti all'impianto nucleare e al suo sito.».

     5. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 37-bis (Obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari). - 1. Gli impianti nucleari sono progettati, ubicati, costruiti, messi in esercizio, utilizzati e disattivati con l'obiettivo di prevenire incidenti e, qualora si verifichino, di attenuarne le conseguenze e di evitare:

     a) rilasci radioattivi iniziali che richiederebbero misure di emergenza all'esterno del sito, ma in cui il tempo necessario alla loro attuazione è insufficiente;

     b) grandi rilasci radioattivi che richiederebbero misure di protezione che potrebbero non essere limitate nello spazio o nel tempo.

     2. Gli obiettivi di cui al comma 1:

     a) si applicano agli impianti nucleari per i quali è rilasciata per la prima volta un'autorizzazione alla costruzione dopo il 14 agosto 2014;

     b) sono assunti a riferimento per gli impianti nucleari esistenti, ai fini della tempestiva attuazione di miglioramenti di sicurezza ragionevolmente possibili, anche nel quadro delle revisioni periodiche della sicurezza di cui all'articolo 37-quater;

     c) sono assunti a riferimento per gli impianti nucleari di cui è stata chiesta la disattivazione ai sensi dell'articolo 55, nel piano delle operazioni da eseguire.

 

     Art. 37-ter (Misure per conseguire l'obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari). - 1. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 37-bis, il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad attuare la difesa in profondità, ove applicabile, al fine di assicurare:

     a) la riduzione al minimo dell'impatto dei rischi esterni estremi di origine naturale o umana non intenzionale;

     b) la prevenzione del funzionamento anomalo e dei guasti;

     c) il controllo del funzionamento anomalo e l'individuazione dei guasti;

     d) il controllo degli incidenti base di progetto;

     e) il controllo delle condizioni gravi, incluse la prevenzione dell'evoluzione degli incidenti e l'attenuazione delle conseguenze degli incidenti gravi, qualificati come tali dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite;

     f) la predisposizione di misure organizzative a norma degli articoli 46, 47 e 48.

     2. L'ISIN e il titolare dell'autorizzazione adottano misure intese a promuovere e rafforzare un'efficace cultura della sicurezza nucleare. Tali misure comprendono in particolare:

     a) sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e promuovono, a tutti i livelli del personale e dei dirigenti, le capacità di mettere in discussione l'efficace attuazione dei principi e delle pertinenti prassi di sicurezza e di segnalare prontamente problemi di sicurezza, a norma dell'articolo 58-bis, comma 2, lettera c);

     b) disposizioni del titolare dell'autorizzazione per registrare, valutare e documentare l'esperienza operativa interna ed esterna maturata nel corso dell'esercizio, significativa per la sicurezza;

     c) l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di segnalare all'ISIN eventi che possono incidere sulla sicurezza nucleare;

     d) disposizioni concernenti l'istruzione e la formazione, a norma dell'articolo 58-ter.

 

     Art. 37-quater (Valutazione iniziale e revisioni periodiche della sicurezza). - 1. Il titolare dell'autorizzazione, sotto il controllo dell'ISIN, rivaluta sistematicamente e periodicamente, almeno ogni dieci anni, la sicurezza dell'impianto nucleare come previsto dall'articolo 58-bis, comma 2, lettera a). La rivalutazione della sicurezza è intesa ad assicurare il rispetto dell'attuale base di progetto e individua ulteriori miglioramenti in materia di sicurezza tenendo conto delle conseguenze derivanti dall'invecchiamento, dell'esperienza operativa, dei più recenti risultati della ricerca e dell'evoluzione delle norme internazionali, facendo riferimento all'obiettivo definito all'articolo 37-bis.».

     6. All'articolo 46 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: «e 37,» sono sostituite dalle seguenti: «, 37 e 52 è».

     7. All'articolo 47 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «emergenza nucleare» sono aggiunte le seguenti: «, nel quale è compreso il piano di emergenza interna, recante le procedure di gestione dell'impianto in tali situazioni, nonchè le misure di emergenza da adottare per prevenire o attenuare le loro conseguenze, tenendo conto della radioprotezione dei lavoratori e del coordinamento con la pianificazione di emergenza di cui al capo X, Sezione I, durante tutte le fasi dell'emergenza»;

     b) al comma 2, dopo le parole: «deve altresì contenere» sono inserite le seguenti: «le modalità con le quali il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta informa tempestivamente i lavoratori in caso di inconvenienti e di incidenti, nonchè».

     8. All'articolo 49 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, al comma 3, alla lettera e), dopo le parole: «piano di emergenza interna dell'impianto» sono inserite le seguenti: «, incluso nel manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali di cui all'articolo 47,».

     9. All'articolo 50 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, dopo le parole: «limiti e condizioni» sono inserite le seguenti: «, nonchè di un piano preliminare delle operazioni di disattivazione. Tale piano deve essere aggiornato almeno ogni cinque anni e in particolare quando lo richiedano circostanze specifiche, quali significative modifiche dei processi operativi»;

     b) al comma 4, dopo le parole: «loro osservanza» sono aggiunte le seguenti: «e, sentito l'ISIN, approva il piano preliminare delle operazioni di disattivazione e i suoi successivi aggiornamenti».

     10. All'articolo 56 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico assicura l'effettiva partecipazione da parte del pubblico ai processi decisionali concernenti il rilascio dell'autorizzazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale dello schema di decreto e della relativa documentazione, assicurando che il pubblico possa esprimere le proprie osservazioni al riguardo e che delle stesse si tenga debitamente conto.»;

     b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Con l'autorizzazione sono altresì definite le operazioni di disattivazione rilevanti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. Per tali operazioni il titolare dell'autorizzazione per la disattivazione presenta i relativi progetti particolareggiati, ovvero i piani operativi, da sottoporre all'approvazione dell'ISIN prima della loro attuazione.».

     11. All'articolo 57 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «all'ANPA uno o più rapporti atti» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero dello sviluppo economico e alle altre amministrazioni di cui all'articolo 55 un rapporto conclusivo atto»;

     b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. L'ISIN, sulla base della vigilanza svolta ed esaminata la documentazione di cui al comma 1, predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico e alle altre amministrazioni di cui all'articolo 55 una relazione contenente le proprie valutazioni e l'indicazione delle eventuali prescrizioni.».

     12. All'articolo 58 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella rubrica, dopo le parole: «Inosservanza delle prescrizioni;» è inserita la seguente: «diffide;»;

     b) al comma 1, dopo le parole: «dei progetti» sono inserite le seguenti: «, compresi i progetti particolareggiati di cui all'articolo 41 e i piani operativi» e la parola: «ANPA» è sostituita dalla seguente: «ISIN»;

     c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di cui al comma 1 o di difformità dell'esecuzione dei progetti, compresi i progetti particolareggiati e i piani operativi come approvati dall'ISIN, o di inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 37-ter, comma 2, e 37-quater, l'ISIN contesta all'esercente le inosservanze e le difformità accertate e, ove necessario, assegna un termine di trenta giorni per fornire le proprie giustificazioni. Decorso tale termine, qualora l'ISIN ritenga incomplete o comunque insufficienti le giustificazioni fornite, l'ISIN diffida l'esercente assegnandogli un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze e ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.»;

     d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In caso di inutile decorso dei termini di cui al comma 2, l'ISIN ne informa il Ministro dello sviluppo economico che, con proprio decreto, procede alla sospensione dei provvedimenti di cui al comma 1 per il periodo di tempo necessario ad eliminare le inosservanze, sentito l'ISIN.»;

     e) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Se a causa dell'inosservanza delle prescrizioni autorizzative o di difformità dell'esecuzione dei progetti, compresi i progetti particolareggiati e i piani operativi come approvati dall'ISIN ricorrono motivi di urgenza ai fini della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, ovvero se anche dopo il periodo di sospensione le inosservanze non sono state eliminate, l'ISIN ne informa il Ministro dello sviluppo economico che, con proprio decreto, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e le altre amministrazioni interessate, revoca il provvedimento di autorizzazione, sentito l'ISIN.»;

     f) il comma 5 è abrogato;

     g) al comma 6, dopo la parola: «provvedimenti» sono inserite le seguenti: «di diffida,» e le parole: «devono essere indicate» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite».

     13. All'articolo 58-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «essere delegata» sono aggiunte le seguenti: «e comprende la responsabilità per le attività degli appaltatori e dei subappaltatori le cui attività potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto nucleare»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a:

     a) valutare e verificare periodicamente, nonchè a migliorare costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, la sicurezza dei suoi impianti nucleari o dell'attività di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, in modo sistematico e verificabile. Ciò comprende la verifica che sono stati presi provvedimenti ai fini della prevenzione degli incidenti e dell'attenuazione delle loro conseguenze, compresa la verifica dell'applicazione della difesa in profondità;

     b) istituire e attuare sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorità alla sicurezza nucleare;

     c) stabilire procedure e misure di emergenza sul sito adeguate, comprese indicazioni per la gestione degli incidenti gravi o provvedimenti equivalenti, ai fini di un'efficace risposta agli incidenti volta a prevenire o attenuare le loro conseguenze;

     d) prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie, nonchè risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate e necessarie per adempiere ai propri obblighi attinenti alla sicurezza nucleare di un impianto nucleare e garantire, inoltre, che gli appaltatori e i subappaltatori, di cui è responsabile e le cui attività potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto nucleare, dispongono delle necessarie risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate per adempiere ai loro obblighi.»;

     c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Le procedure e le misure di cui al comma 2, lettera c), in particolare devono:

     a) essere coerenti con le altre procedure operative, con la pianificazione di emergenza di cui al capo X, Sezione I, e essere oggetto di esercitazioni periodiche per verificarne l'attuabilità;

     b) riguardare incidenti e incidenti gravi, che potrebbero verificarsi in tutte le modalità operative e quelli che coinvolgono o colpiscono contemporaneamente diverse unità;

     c) stabilire misure per ricevere assistenza esterna;

     d) essere riesaminate e aggiornate periodicamente tenendo conto delle esperienze acquisite dalle esercitazioni e dagli incidenti.».

     d) il comma 3 è abrogato.

     14. All'articolo 58-ter del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Competenze e capacità in materia di sicurezza nucleare»;

     b) al comma 1, la parola: «l'esperienza» è sostituita dalle seguenti: «le capacità»; dopo le parole: «responsabilità in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi», sono inserite le seguenti: «, al fine di acquisire, mantenere e sviluppare competenze e capacità in materia di sicurezza nucleare e di preparazione alla gestione delle emergenze sul sito,».

     15. All'articolo 58-quater del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trasparenza.»;

     b) al comma 1, dopo le parole: «ai lavoratori e al pubblico» sono aggiunte le seguenti: «, prestando particolare attenzione alle autorità locali, alla popolazione e ai soggetti interessati nelle vicinanze di un impianto nucleare»;

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il titolare dell'autorizzazione fornisce ai lavoratori e alla popolazione informazioni in merito allo stato della sicurezza nucleare, con riferimento alle normali condizioni di esercizio dei propri impianti nucleari oggetto di autorizzazione.»;

     d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     «5-bis. L'ISIN può concludere accordi bilaterali con le autorità di regolamentazione competenti di altri Stati membri per regolare le attività di cooperazione sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari attraverso, tra l'altro, lo scambio e, se del caso, la condivisione di informazioni. Tali accordi sono comunicati al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'interno e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

     16. All'articolo 58-quinquies del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Relazioni e revisioni tra pari.»;

     b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Entro il 22 luglio 2020, sulla base dei dati atti a descrivere lo stato di attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, come modificata dalla direttiva 2014/87/Euratom, forniti dall'ISIN almeno sessanta giorni prima del predetto termine, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, congiuntamente, presentano una relazione alla Commissione europea.»;

     c) dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti:

     «3-quater. In aggiunta a quanto previsto al comma 3, l'ISIN, su base coordinata con gli altri Stati membri dell'Unione europea, provvede a:

     a) effettuare una valutazione nazionale, basata su uno specifico tema correlato alla sicurezza nucleare dei pertinenti impianti nucleari presenti nel territorio;

     b) invitare tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea, e la Commissione in qualità di osservatore, ad effettuare un esame inter pares della valutazione nazionale di cui alla lettera a);

     c) proporre ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare appropriate misure per dar seguito alle pertinenti risultanze del processo di esame inter pares;

     d) pubblicare le pertinenti relazioni riguardanti il processo di esame inter pares e i suoi principali risultati, quando disponibili;

     e) trasmettere tempestivamente agli altri Stati membri, nonchè alla Commissione europea, i risultati della valutazione nazionale.

     3-quinquies. Le attività di cui al comma 3-quater sono avviate nel 2017 e i successivi esami tematici inter pares sono effettuati almeno ogni sei anni.

     3-sexies. In caso di incidente all'origine di situazioni che richiedono misure di emergenza all'esterno del sito o misure di protezione della popolazione, l'esame inter pares di cui al comma 3-quater è organizzato senza indebito ritardo.».

     17. Al capo XI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, prima dell'articolo 136 è inserito il seguente:

     «Art. 135-bis (Contravvenzioni al capo III). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque impedisce l'esecuzione delle ispezioni previste dal presente decreto o comunque ne ostacola l'effettuazione, ovvero non esibisce i documenti richiesti dagli ispettori dell'ISIN, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da trentamila euro a centomila euro.».

     18. All'articolo 138 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Chi pone in esercizio gli impianti di cui agli articoli 36, 37, 51 e 52, senza la relativa licenza, o esegue le operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare senza la relativa autorizzazione, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da cinquantamila euro a centocinquantamila euro. La medesima pena si applica a chi pone in esercizio gli impianti di cui agli articoli 36, 37, 51 e 52, o esegue le operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare, dopo che la licenza o l'autorizzazione sono state sospese o revocate.»;

     b) al comma 2 le parole: «venti a ottanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «trentamila euro a centoventimila euro»;

     c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 55 che mette in esecuzione i progetti particolareggiati ovvero i piani operativi di cui all'articolo 56, comma 4-bis, senza l'approvazione dell'ISIN, è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da quindicimila euro a sessantamila euro»;

     d) al comma 3 le parole: «venti a ottanta milioni;» sono sostituite dalle seguenti: «trentamila euro a centoventimila euro.» e le parole: «la violazione degli adempimenti di cui all'articolo 48, commi 3 e 4, è punita con l'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni» sono soppresse;

     e) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 48, commi 3 e 4, è punito con l'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda da tremila euro a quindicimila euro.

     3-ter. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta che realizza i progetti particolareggiati di cui all'articolo 41, comma 1, in difformità da quanto approvato dall'ISIN è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da quindicimila euro a sessantamila euro.

     3-quater. Il titolare dell'autorizzazione alla disattivazione che realizza i progetti particolareggiati e i piani operativi di cui all'articolo 56, comma 4-bis, in difformità da quanto approvato dall'ISIN è punito con l'arresto da quindici giorni a due mesi o con l'ammenda da ottomila euro a trentamila euro.».

     19. All'articolo 143 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, al comma 1, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, nonchè alle contravvenzioni di cui all'articolo 138, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater,».

 

     Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45

     1. All'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, dopo le parole: «autorità nazionale» sono inserite le seguenti: «, indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom,».

     2. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le informazioni sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sulla normativa in materia sono fornite dall'ISIN, senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione di altri organismi o enti. Qualora le informazioni abbiano una classifica di segretezza ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, si applicano le norme in materia di tutela delle informazioni classificate.»;

     b) al comma 3, dopo le parole: «non rinnovabili» sono aggiunte le seguenti: «e il collegio dei revisori»;

     c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Se appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, il direttore dell'ISIN è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, garantendo il trattamento economico in godimento, comprensivo dei trattamenti economici accessori, salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei soli casi ivi previsti, con oneri a carico dell'ISIN.».

     d) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. L'ISIN è dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di 60 unità e di provata competenza giuridico-amministrativa, nel limite massimo di 30 unità, di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse sono costituite, in sede di prima applicazione, da personale già appartenente al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente da ISPRA è collocato all'ISIN in posizione di comando e conserverà il trattamento giuridico ed economico in godimento presso l'amministrazione o l'ente di appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si applica quanto previsto all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale di ruolo si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per gli enti del comparto dell'istruzione e della ricerca, di cui all'articolo 5 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 13 luglio 2016.»;

     e) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. L'ISIN ha personalità giuridica di diritto pubblico, opera in piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è responsabile della sicurezza nucleare e della radioprotezione sul territorio nazionale, nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di autorità nazionale negli ambiti stabiliti dalla legislazione vigente. L'ISIN ha sede, senza oneri, presso immobili demaniali ed è inserito nella Tabella «A» allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'ISIN è dotato di un Organismo indipendente di valutazione delle performance ed è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è composto da tre membri effettivi scelti tra soggetti in possesso di specifica professionalità in materia di controllo e contabilità pubblica. Per quanto non specificamente previsto, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.»;

     f) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Entro 60 giorni dalla data di nomina del direttore dell'ISIN, l'ISPRA effettua una riorganizzazione interna dei propri uffici che assicuri alla struttura di cui al comma 1, con modalità regolamentate da apposita convenzione non onerosa, il trasferimento delle dotazioni di personale, beni, servizi, strutture, laboratori e di ogni altra dotazione necessari per garantire le condizioni di operatività secondo i principi e i requisiti di autonomia di cui al comma 11.»;

     g) al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonchè dall'articolo 1, comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è altresì assicurato un gettito annuo, pari a 3,81 milioni di euro, mediante versamento al bilancio dell'ISIN, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di una corrispondente quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.»;

     h) il comma 16 è sostituito dal seguente: «16. Gli oneri economici per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio, di ispezione e di controllo sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione o dell'esercente o del titolare dell'impianto nucleare o dell'attività sottoposta a ispezione e controllo. Le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall'autorità giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico.»;

     i) al comma 18, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la preparazione alle emergenze sul sito.»;

     l) al comma 20, le parole: «a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 8, 12, 15, 16 e 17»;

     m) dopo il comma 20 sono aggiunti i seguenti: «20-bis. Per la gestione unitaria di servizi strumentali l'ISIN può stipulare convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     20-ter. L'ISIN si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».

 

     Art. 3. Disposizioni transitorie e finali

     1. I titolari di licenza di esercizio di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, o di autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 51 e 52 del medesimo decreto, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla disattivazione, presentano al Ministero dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano preliminare delle operazioni di disattivazione di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

     2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con apposito regolamento, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito l'ISIN, si provvede all'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, alle disposizioni del presente decreto, con la specifica disciplina per il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico delle strutture per lo stoccaggio del combustibile esaurito, nonchè con la previsione di verifiche periodiche dirette ad accertare la sussistenza dei requisiti di idoneità alla direzione e conduzione degli impianti e delle predette strutture.