Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 23. Comunità europee |
Capitolo: | 23.7 unione europea |
Data: | 02/08/2008 |
Numero: | 130 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica |
Art. 2. Ordine di esecuzione |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 23.7.38 - L. 2 agosto 2008, n. 130.
Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007.
(G.U. 8 agosto 2008, n. 185 - S.O. n. 188)
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007.
Art. 2. Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Trattato stesso.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
(Vedi Trattato 13 dicembre 2007) [1]
[1] Il Trattato è entrato in vigore il 1° dicembre 2009 (Comunicato pubblicato nella G.U. 20 gennaio 2010, n. 15).