Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.3 energia nucleare |
Data: | 19/10/2011 |
Numero: | 185 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 |
Art. 2. Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99 |
Art. 3. Norme finali |
Art. 4. Invarianza degli oneri |
§ 40.3.53 - D.Lgs. 19 ottobre 2011, n. 185.
Attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari.
(G.U. 15 novembre 2011, n. 266)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
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Visto il
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006, concernente linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del
Visto il
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010;
Vista la
Considerata la necessità di recepire la direttiva 2009/71/Euratom, al fine di mantenere e promuovere il continuo miglioramento della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione delle attività nucleari in atto derivanti dal pregresso programma nucleare, riguardanti la disattivazione o la gestione degli impianti nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi associati a tali impianti, l'esercizio dei reattori di ricerca attualmente operanti sul territorio nazionale e le strutture di stoccaggio del combustibile irraggiato, nonchè la loro successiva disattivazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 settembre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 2011;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. Il titolo del
2. All'articolo 3 del
a) al comma 1, dopo le parole: «non diversamente disposto» sono inserite le seguenti: «e fatte salve le definizioni di cui al comma 1-bis»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) sicurezza nucleare: il conseguimento di adeguate condizioni di esercizio, la prevenzione di incidenti e l'attenuazione delle loro conseguenze, al fine di assicurare la protezione dei lavoratori e della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari;
b) autorizzazione: documento avente valore legale rilasciato dall'autorità preposta per conferire la responsabilità in materia di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione ed esercizio o disattivazione di un impianto nucleare, ai sensi del presente decreto e successive modificazioni;
c) titolare dell'autorizzazione: la persona fisica o giuridica avente la responsabilità generale di un impianto nucleare come specificato nell'autorizzazione.».
3. All'articolo 4 del
4. Dopo il Capo VII del
«Capo VII-bis
Sicurezza nucleare degli impianti nucleari
Art. 58 bis. (Titolari delle autorizzazioni). - 1. Il titolare di una autorizzazione deve essere in possesso delle capacità tecniche e professionali previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla sicurezza nucleare, e allo stesso compete la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti nucleari. Tale responsabilità non può essere delegata.
2. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato, in conformità ai criteri definiti dall'Agenzia per la sicurezza nucleare, di cui all'articolo 29 della
a) a valutare e verificare periodicamente, nonchè a migliorare costantemente la sicurezza dell'impianto nucleare, in modo sistematico e verificabile, nella misura ragionevolmente possibile compresa la verifica delle barriere fisiche e delle procedure amministrative di protezione adottate il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti;
b) a garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e l'adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze.
3. Il titolare dell'autorizzazione deve, altresì, prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
Art. 58 ter .(Esperienze e competenze in materia di sicurezza). - 1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto, con oneri a proprio carico, a mantenere ed accrescere l'esperienza e le competenze del proprio personale che ha responsabilità in materia di sicurezza nucleare attraverso idonei programmi di formazione ed aggiornamento forniti da istituti e organismi competenti. Il titolare dell'autorizzazione è altresì tenuto ad accertarsi che il personale di soggetti terzi, ai quali è appaltato lo svolgimento di attività aventi rilevanza per la sicurezza nucleare, fornisca un'attestazione di essere stato adeguatamente formato nell'ambito di specifici corsi di formazione.
Art. 58 quater. (Informazioni). - 1. L'Agenzia per la sicurezza nucleare pone in atto tutte le misure possibili affinchè le informazioni riguardanti la regolamentazione sulla sicurezza nucleare siano rese accessibili ai lavoratori e al pubblico.
2. L'Agenzia per la sicurezza nucleare pubblica sul proprio sito web istituzionale i risultati dell'attività svolta nonchè ogni informazione utile nei settori di sua competenza.
3. Il titolare dell'autorizzazione informa il pubblico e i lavoratori sullo stato della sicurezza nucleare relativa ai propri impianti nucleari oggetto di autorizzazione.
4. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rendere disponibili, su richiesta, alla regione ed all'Agenzia regionale per la protezione ambientale competenti, che ne informano l'Agenzia per la sicurezza nucleare, i dati, le informazioni ed i documenti di interesse ai fini della tutela della popolazione e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti, compresi i dati sulla sorveglianza locale di cui all'articolo 54. Il titolare dell'autorizzazione informa l'Agenzia per la sicurezza nucleare di quanto richiesto e trasmesso.
5. Le informazioni sono rese accessibili ai lavoratori e al pubblico secondo quanto stabilito dal
Art. 58 quinquies. (Relazioni). - 1. Entro il 22 luglio 2014 e, successivamente, ogni tre anni, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia per la sicurezza nucleare, almeno sessanta giorni prima del termine utile, atti a descrivere lo stato di attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presentano una relazione alla Commissione europea, tenendo conto delle relazioni e dei cicli di riesame previsti al riguardo dalla Convenzione sulla sicurezza nucleare.
2. In qualunque circostanza sia ritenuto opportuno, e comunque almeno ogni dieci anni, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consultano l'Agenzia per una valutazione della legislazione, della regolamentazione e del quadro organizzativo nazionale vigenti, tenendo conto dell'esperienza operativa e degli sviluppi della tecnologia e delle ricerche in materia di sicurezza nucleare.
3. Con riferimento a quanto disposto dal comma 2, l'Agenzia richiede un esame internazionale inter pares, al fine di concorrere ad un continuo miglioramento della sicurezza nucleare. L'Agenzia trasmette le risultanze di tale esame al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Commissione europea ed agli altri Stati membri.».
Art. 2. Modifiche alla
[1. All'articolo 29 della
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'Agenzia è l'autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e la vigilanza in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari, ai sensi della
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia assicura la partecipazione ai processi internazionali di valutazione della sicurezza nucleare anche per gli impianti nucleari in esercizio in altri Paesi.»;
c) il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. A pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti privati, nè ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore, fermo restando, per i dipendenti pubblici, quanto previsto dall'articolo 1 del
d) dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti:
«16-bis. Per l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, l'Agenzia si avvale dei propri ispettori, che operano ai sensi dell'articolo 10, commi 3, 4 e 5, del
16-ter. L'Agenzia assicura, attraverso idonei strumenti di formazione ed aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione del proprio personale.»;
e) al comma 20, le parole: «le funzioni trasferite» sono sostituite dalle seguenti: «le funzioni e i compiti trasferiti».]
Art. 3. Norme finali
1. Ogni riferimento al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT ed all'ISPRA, contenuti nella
Art. 4. Invarianza degli oneri
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, i soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il titolare dell'autorizzazione provvede alle attività di cui al comma 3 dell'articolo 58-bis del
3. Per le attività ispettive svolte dall'Agenzia per la sicurezza nucleare si applica l'articolo 29, comma 7, della
[1] Articolo abrogato dall'art. 10 del