Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 19/01/1998 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Obiettivi |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Campo di applicazione |
Art. 4. Misure di attuazione |
Art. 5. Presentazione dei rapporti |
Art. 6. Impianti nucleari esistenti |
Art. 7. Quadro legislativo e regolatorio |
Art. 8. Organismo di regolamentazione |
Art. 9. Responsabilità del titolare di una autorizzazione |
Art. 10. Priorità alla sicurezza |
Art. 11. Risorse finanziarie e di personale |
Art. 12. Fattori umani |
Art. 13. Garanzia di qualità |
Art. 14. Valutazione e verifica della sicurezza |
Art. 15. Protezione radiologica |
Art. 16. Pianificazione di emergenza |
Art. 17. Localizzazione |
Art. 18. Progettazione e costruzione |
Art. 19. Esercizio |
Art. 20. Riunioni di riesame |
Art. 21. Calendario |
Art. 22. Accordi sulle procedure |
Art. 23. Riunioni straordinarie |
Art. 24. Partecipazione |
Art. 25. Rapporti di sintesi |
Art. 26. Lingue |
Art. 27. Riservatezza |
Art. 28. Segretariato |
Art. 29. Risoluzione delle controversie |
Art. 30. Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione |
Art. 31. Entrata in vigore |
Art. 32. Emendamenti alla convenzione |
Art. 33. Denuncia |
Art. 34. Depositario |
Art. 35. Testi autentici |
§ 94.1.A83 - Legge 19 gennaio 1998, n. 10.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994.
(G.U. 4 febbraio 1998, n. 28)
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 della convenzione stessa.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 51 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Convenzione sulla sicurezza nucleare
CAPITOLO 1
Obiettivi, definizioni e campo di applicazione
Art. 1. Obiettivi
Gli obiettivi della presente Convenzione sono:
i) conseguire e mantenere un elevato livello di sicurezza nucleare nel mondo intero grazie al miglioramento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale, includendo, ove appropriato, la cooperazione tecnica in materia di sicurezza;
ii) istituire e mantenere, negli impianti nucleari, difese efficaci contro i potenziali rischi radiologici, in modo da proteggere gli individui, la società e l'ambiente dagli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti emesse da questi impianti;
iii) prevenire gli incidenti aventi conseguenze radiologiche e mitigarne le conseguenze qualora tali incidenti dovessero avvenire.
Art. 2. Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
i) Per “impianto nucleare” si intende, per quanto riguarda ciascuna Parte Contraente, ogni centrale nucleare di potenza, a scopo pacifico, fissa, sotto la sua giurisdizione, compresi gli impianti di stoccaggio, di lavorazione di materiali radioattivi che si trovano sullo stesso sito e che sono direttamente connessi all'esercizio della centrale nucleare. Tale centrale cessa di essere un impianto nucleare quando tutti gli elementi di combustibile nucleare siano stati estratti definitivamente dal nocciolo del reattore ed immagazzinati in maniera sicura, in conformità con procedure approvate, ed un programma di disattivazione sia stato concordato con l'organismo di regolamentazione.
ii) Per “organismo di regolamentazione” si intende, per ciascuna Parte Contraente, uno o più organismi da quest'ultima investiti della facoltà giuridica di rilasciare autorizzazioni e di elaborare la normativa relativa alla localizzazione, alla progettazione, alla costruzione, all'avviamento, all'esercizio o alla disattivazione degli impianti nucleari.
iii) Per “autorizzazione” si intende ogni atto autorizzativo rilasciato al richiedente dall'organismo di regolamentazione, che conferisce responsabilità per la localizzazione, la progettazione, la costruzione, l'avviamento, l'esercizio o la disattivazione di un impianto nucleare.
Art. 3. Campo di applicazione
La presente Convenzione si applica alla sicurezza degli impianti nucleari.
CAPITOLO 2
Obblighi
a) Disposizioni generali
Art. 4. Misure di attuazione
Ciascuna Parte Contraente adotterà, nell'ambito del proprio diritto interno, le misure legislative, regolatorie ed amministrative e le altre azioni necessarie per adempiere ai suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione.
Art. 5. Presentazione dei rapporti
Ciascuna Parte Contraente presenterà per riesame, prima di ciascuna delle riunioni di cui all'articolo 20, un rapporto sui provvedimenti adottati per soddisfare ciascuno degli obblighi enunciati nella presente Convenzione.
Art. 6. Impianti nucleari esistenti
Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per garantire che la sicurezza degli impianti nucleari esistenti al momento in cui la Convenzione entra in vigore per quella Parte Contraente, sia riesaminata al più presto possibile. La Parte Contraente, qualora sia necessario alla luce della presente Convenzione, farà in modo che tutti i miglioramenti che possono ragionevolmente essere apportati, vengano effettuati con urgenza nell'ottica di adeguare la sicurezza dell'impianto nucleare. Se tale adeguamento non è realizzabile, si dovrebbero attuare programmi per la chiusura dell'impianto nucleare non appena ciò sia praticamente possibile. Per la programmazione delle fasi di chiusura, si può tener conto dell'intero contesto energetico e delle eventuali alternative, nonché dell'impatto sociale, ambientale ed economico.
b) Legislazione e regolamentazione
Art. 7. Quadro legislativo e regolatorio
1. Ciascuna Parte Contraente istituirà e manterrà in vigore un quadro legislativo e regolatorio per disciplinare la sicurezza degli impianti nucleari.
2. Il quadro legislativo e regolatorio prevederà:
i) l'istituzione di prescrizioni e di norme di sicurezza nazionali applicabili;
ii) un sistema di rilascio di autorizzazioni per gli impianti nucleari ed il divieto di esercitare un impianto nucleare senza autorizzazione;
iii) un sistema regolatorio di ispezioni e di valutazione degli impianti nucleari per verificare la conformità con la normativa applicabile e con i limiti di autorizzazione;
iv) la vigilanza sul rispetto della normativa applicabile e dei limiti delle autorizzazioni, compresa la loro sospensione, modifica o revoca.
Art. 8. Organismo di regolamentazione
1. Ciascuna Parte Contraente istituirà o designerà un organismo di regolamentazione incaricato di attuare il complesso delle disposizioni legislative e regolatorie di cui all'articolo 7; dotato di autorità, competenza e risorse umane e finanziarie adeguate per adempiere ai compiti assegnati.
2. Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per garantire una effettiva indipendenza delle funzioni dell'organismo di regolamentazione da quelle di ogni altro ente o organizzazione incaricato della promozione o dell'utilizzazione dell'energia nucleare.
Art. 9. Responsabilità del titolare di una autorizzazione
Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la responsabilità primaria della sicurezza di un impianto nucleare completa al titolare della corrispondente autorizzazione, ed intraprenderà le azioni appropriate affinché ogni titolare di autorizzazione faccia fronte alle proprie responsabilità.
c) Condizioni generali di sicurezza
Art. 10. Priorità alla sicurezza
Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per assicurare che tutte le organizzazioni che svolgono attività direttamente attinenti agli impianti nucleari stabiliscano strategie che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare.
Art. 11. Risorse finanziarie e di personale
1. Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per assicurare che siano disponibili, ai fini della sicurezza di ciascun impianto nucleare, risorse finanziarie adeguate per tutta la durata della sua vita.
2. Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per assicurare che un numero sufficiente di personale qualificato con adeguata formazione, addestramento ed aggiornamento sia disponibile per tutte le attività connesse alla sicurezza in tutti, o per tutti, gli impianti nucleari, per l'intera durata della loro vita.
Art. 12. Fattori umani
Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per assicurare che le capacità ed i limiti dei comportamenti umani siano presi in considerazione per l'intera vita di un impianto nucleare.
Art. 13. Garanzia di qualità
Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per assicurare che siano definiti ed attuati i programmi di garanzia della qualità, nell'ottica di fornire garanzia che le esigenze specifiche per tutte le attività rilevanti ai fini della sicurezza nucleare siano rispettate per l'intera vita di un impianto nucleare.
Art. 14. Valutazione e verifica della sicurezza
Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per assicurare che vengano effettuate:
i) valutazioni globali e sistematiche della sicurezza prima della costruzione e dell'avviamento di un impianto nucleare e per tutta la durata della sua vita. Tali valutazioni, ben documentate, dovranno essere successivamente aggiornate alla luce dell'esperienza operativa operativa e delle più recenti informazioni rilevanti per la sicurezza, e riesaminate dall'organismo di regolamentazione;
ii) verifiche mediante analisi, sorveglianza, prove ed ispezioni, intese a controllare che lo stato fisico e l'esercizio di un impianto nucleare continuino ad essere conformi alla sua progettazione, ai requisiti di sicurezza nazionali applicabili ed ai limiti ed alle condizioni di esercizio.
Art. 15. Protezione radiologica
Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate affinché in normali condizioni di funzionamento l'esposizione dei lavoratori e della popolazione alle radiazioni ionizzanti causata da un impianto nucleare sia mantenuta al livello più basso ragionevolmente ottenibile, e che nessun individuo venga esposto a dosi di radiazione superiori ai limiti stabiliti a livello nazionale.
Art. 16. Pianificazione di emergenza
1. Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per assicurare che per gli impianti nucleari, ci siano piani d'emergenza interni ed esterni, periodicamente provati, comprendenti le attività da porre in essere in caso di emergenza.
Per ogni nuovo impianto nucleare, tali piani saranno elaborati e provati prima che l'impianto inizi a funzionare al di sopra di un basso livello di potenza concordato con l'organismo di regolamentazione.
2. Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per assicurare che la sua popolazione e le autorità competenti degli Stati limitrofi all'impianto nucleare, per quanto soggetti alla probabilità di essere coinvolti in un'emergenza radiologica, ricevano informazioni appropriate per i piani e le azioni di emergenza.
3. Le Parti Contraenti che non hanno impianti nucleari sul loro territorio, per quanto soggette alla probabilità di essere coinvolte in un'emergenza radiologica in un impianto nucleare limitrofo, intraprenderanno le azioni appropriate per l'elaborazione e le esercitazioni di piani di emergenza per il loro territorio, comprendenti le attività da mettere in atto in caso di emergenza di questo tipo.
d) Sicurezza degli impianti
Art. 17. Localizzazione
Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per assicurare che vengano stabilite ed attuate procedure idonee a:
i) valutare tutti i fattori rilevanti inerenti al sito che possono incidere sulla sicurezza di un impianto nucleare per tutta la durata della sua vita prevista;
ii) valutare il probabile impatto che un impianto nucleare previsto potrebbe avere dal punto di vista della sicurezza sugli individui, sulla società e sull'ambiente;
iii) riesaminare, secondo le necessità, tutti i fattori pertinenti di cui ai capoversi i) e ii) in modo da garantire che l'impianto nucleare rimanga accettabile dal punto di vista della sicurezza;
iv) consultare le Parti Contraenti nelle vicinanze di un impianto nucleare previsto, nella misura in cui potrebbero essere coinvolte da tale impianto, e fornire loro, su richiesta, le informazioni necessarie per poter valutare ed effettuare proprie stime dell'eventuale impatto, dello stesso impianto, sul loro territorio, dal punto di vista della sicurezza.
Art. 18. Progettazione e costruzione
Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate affinché:
i) la progettazione e la costruzione di un impianto nucleare preveda diversi livelli e metodi di protezione affidabili (difesa in profondità) contro il rilascio di materiali radioattivi, ai fini di prevenire gli incidenti e di attenuarne le conseguenze radiologiche qualora dovessero accadere;
ii) le tecnologie utilizzate per la progettazione e la costruzione di un impianto nucleare siano provate dall'esperienza o qualificare da prove o da analisi;
iii) la progettazione di un impianto nucleare consenta un esercizio affidabile, stabile ed agevolmente controllabile, tenendo debitamente conto dei fattori umani e dell'interfaccia uomo-macchina.
Art. 19. Esercizio
Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per assicurare che:
i) l'autorizzazione iniziale all'esercizio di un impianto nucleare si basi su un'analisi di sicurezza appropriata e su un programma di avviamento comprovante che l'impianto così come è costruito, sia conforme ai requisiti di progettazione e di sicurezza;
ii) i limiti e le condizioni di esercizio risultanti dall'analisi di sicurezza, dalle prove e dall'esperienza operativa siano definiti e riesaminati laddove necessario per identificare i margini di sicurezza per l'esercizio.
iii) l'esercizio, la manutenzione, l'ispezione e le prove di un impianto nucleare siano condotte secondo procedure approvate;
iv) siano stabilite procedure per far fronte ad eventi anomali e ad incidenti;
v) sia disponibile per tutta la durata di vita di un impianto nucleare il supporto tecnico ed ingegneristico necessario in tutti i settori rilevanti per la sicurezza;
vi) malfunzionamenti significativi per la sicurezza siano notificati tempestivamente dal titolare dell'autorizzazione all'organismo di regolamentazione;
vii) siano predisposti programmi di raccolta e di analisi dell'esperienza operativa, sia dato seguito ai risultati conseguiti ed alle conclusioni tratte, e che i meccanismi esistenti siano utilizzati per condividere le esperienze rilevanti con gli organismi internazionali, con le altre organizzazioni di esercenti e con gli organismi di regolamentazione;
viii) la produzione di rifiuti radioattivi risultante dall'esercizio di un impianto nucleare sia mantenuta al minimo praticabile per il processo specifico, sia in termini di attività che in volume, e che ogni necessario trattamento e stoccaggio del combustibile esaurito e di rifiuti direttamente correlati all'esercizio, e, sullo stesso sito dell'impianto nucleare, tengano conto del condizionamento e dello smaltimento.
CAPITOLO 3
Riunioni delle parti contraenti
Art. 20. Riunioni di riesame
1. Le Parti Contraenti terranno riunioni (di seguito denominate “riunioni di riesame”) per riesaminare i rapporti presentati in applicazione dell'articolo 5, secondo le procedure adottate ai sensi dell'articolo 22.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24, possono essere costituiti sottogruppi composti da rappresentanti delle Parti Contraenti, ed operare durante le riunioni di riesame, qualora ciò sia ritenuto necessario, per analizzare problemi particolari contenuti nei rapporti.
3. Ciascuna Parte Contraente dovrà avere opportunità ragionevole di discutere i rapporti presentati dalle altre Parti Contraenti e di chiedere chiarimenti su tali rapporti.
Art. 21. Calendario
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione avrà luogo una riunione preparatoria delle Parti Contraenti.
2. In tale riunione preparatoria, le Parti Contraenti stabiliranno la data della prima riunione di riesame. Questa avrà luogo quanto prima possibile, ma non oltre trenta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
3. In ciascuna riunione di riesame, le Parti Contraenti stabiliranno la data della successiva riunione di riesame. L'intervallo tra le riunioni di riesame non deve superare tre anni.
Art. 22. Accordi sulle procedure
1. Nella riunione preparatoria da tenere in applicazione dell'articolo 21, le Parti Contraenti stabiliranno ed adotteranno, consensualmente, Regole Procedurali e Regole Finanziarie. Le Parti Contraenti fisseranno in particolare ed in conformità alle Regole Procedurali:
i) linee guida concernenti la forma e la struttura dei rapporti da presentare in applicazione dell'articolo 5;
ii) una data di presentazione dei rapporti in questione;
iii) il processo di riesame di questi rapporti.
2. Nelle riunioni di riesame le Parti Contraenti possono, se necessario, riesaminare le intese adottate ai sensi dei capoversi i)-iii) di cui sopra ed adottare consensualmente revisioni, salvo diversamente disposto delle Regole Procedurali. Esse possono inoltre consensualmente emendare le Regole Procedurali e le Regole Finanziarie.
Art. 23. Riunioni straordinarie
Dovrà essere tenuta una riunione straordinaria delle Parti Contraenti:
i) quando lo decide la maggioranza delle Parti Contraenti presenti e votanti in una riunione, le astensioni essendo considerate come voti; oppure
ii) su richiesta scritta di una Parte Contraente, entro sei mesi dal momento in cui tale richiesta è stata comunicata alle Parti Contraenti e la notifica che la richiesta è stata sostenuta da una maggioranza delle Parti Contraenti sia stata ricevuta dal segretariato di cui all'articolo 28.
Art. 24. Partecipazione
1. Ciascuna Parte Contraente parteciperà alle riunioni delle Parti Contraenti; essa sarà rappresentata a tali riunioni da un delegato e, per quanto lo ritenga necessario, da sostituti, esperti e consiglieri.
2. Le Parti Contraenti possono invitare, consensualmente, qualsiasi organizzazione intergovernativa, competente nelle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, ad assistere in qualità di osservatore ad ogni riunione o a specifiche sessioni di una di esse. Gli osservatori saranno tenuti ad accettare per iscritto ed in anticipo le disposizioni dell'articolo 27.
Art. 25. Rapporti di sintesi
Le Parti Contraenti adotteranno, consensualmente, e metteranno a disposizione del pubblico un documento che tratti gli argomenti discussi durante una riunione e le relative conclusioni.
Art. 26. Lingue
1. Le lingue delle riunioni delle Parti Contraenti saranno l'arabo, il cinese, l'inglese, il francese, il russo e lo spagnolo, salvo diversamente disposto nelle Regole Procedurali.
2. I rapporti presentati in applicazione dell'articolo 5 saranno redatti nella lingua nazionale della Parte Contraente che li presenta o in un'unica lingua designata da determinarsi nelle Regole Procedurali. Nel caso in cui il rapporto sia presentato in una lingua nazionale diversa dalla lingua designata, sarà fornita dalla Parte Contraente una traduzione del rapporto nella lingua designata.
3. Fermo restando le disposizioni del paragrafo 2, il segretariato, ove rimborsate, curerà la traduzione nella lingua designata dei rapporti presentati in ogni altra lingua delle riunioni.
Art. 27. Riservatezza
1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicheranno i diritti e gli obblighi delle Parti Contraenti di proteggere talune informazioni dalla divulgazione, in base alla loro legislazione. Ai fini del presente articolo, il termine “informazioni” comprende tra l'altro i) i dati di natura personale; ii) le informazioni protette da diritti di proprietà intellettuale o dal segreto industriale o commerciale; e iii) le informazioni relative alla sicurezza nazionale o alla protezione fisica di materiali o degli impianti nucleari.
2. Quando una Parte Contraente fornisce informazioni ai sensi della presente Convenzione, precisando che sono protette come indicato al paragrafo 1, tali informazioni saranno utilizzate solo per i fini per i quali sono state fornite e dovrà essere rispettato il loro carattere confidenziale.
3. Il contenuto delle discussioni durante il riesame dei rapporti ad opera delle Parti Contraenti in ciascuna riunione sarà riservato.
Art. 28. Segretariato
1. L'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (di seguito denominata “Agenzia”) svolgerà le funzioni di segretariato per le riunioni delle Parti Contraenti.
2. Il segretariato:
i) convocherà le riunioni delle Parti Contraenti, le preparerà e ne assicurerà i servizi;
ii) comunicherà alle Parti Contraenti le informazioni ricevute o predisposte secondo le disposizioni della presente Convenzione.
Le spese sostenute dall'Agenzia per adempiere ai compiti previsti ai capoversi i) e ii) di cui sopra saranno sostenute dall'Agenzia stessa come parte del suo bilancio ordinario.
3. Le Parti Contraenti possono, consensualmente, chiedere all'Agenzia di fornire altri servizi di supporto per le riunioni delle Parti Contraenti. L'Agenzia può fornire tali servizi qualora sia possibile farlo nell'ambito del suo programma e del suo bilancio ordinario. Se ciò non fosse possibile, l'Agenzia può fornire tali servizi a condizione che siano finanziati da un'altra fonte a titolo volontario.
CAPITOLO 4
Clausole finali e altre disposizioni
Art. 29. Risoluzione delle controversie
In caso di disaccordo tra due o più Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le Parti Contraenti si consulteranno nell'ambito di una riunione delle Parti Contraenti al fine di risolvere tale disaccordo.
Art. 30. Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione
1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la Sede dell'Agenzia a Vienna a decorrere dal 20 settembre 1994, fino alla sua entrata in vigore.
2. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari.
3. Dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati.
4.
i) La presente Convenzione sarà aperta alla firma o all'adesione di organizzazioni regionali aventi carattere d'integrazione o altro, a condizione che ciascuna di tali organizzazioni sia costituita da Stati sovrani ed abbia competenza in merito alla negoziazione, conclusione ed applicazione di accordi internazionali nelle materie coperte dalla presente Convenzione.
ii) Nelle materie di loro competenza, tali organizzazioni eserciteranno per proprio conto i diritti ed assumeranno le responsabilità che questa Convenzione attribuisce agli Stati Parti Contraenti.
iii) Nel divenire parte della presente Convenzione, tali organizzazioni comunicheranno al Depositario di cui all'articolo 34 una dichiarazione nella quale sono indicati quali sono i loro Stati membri, quali articoli della presente Convenzione sono applicabili nei loro confronti e qual'è la portata della loro competenza nel settore coperto da detti articoli.
iv) Le organizzazioni di questo tipo non disporranno di alcun voto oltre a quelli dei loro Stati membri.
5. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il Depositario.
Art. 31. Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito, presso il Depositario, del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ivi inclusi quelli di diciassette Stati, ciascuno in possesso di almeno un impianto nucleare che abbia raggiunto la criticità del nocciolo del reattore.
2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale avente carattere di integrazione o altro carattere, che ratifichi la presente Convenzione, l'accetti, l'approvi, o vi aderisca dopo la data di deposito dell'ultimo strumento richiesto per soddisfare le condizioni poste nel paragrafo 1, la presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, presso il Depositario, dello strumento stesso da parte di tale Stato o organizzazione.
Art. 32. Emendamenti alla convenzione
1. Ciascuna Parte Contraente può proporre un emendamento alla presente Convenzione. Gli emendamenti proposti saranno esaminati in una riunione di riesame o in una riunione straordinaria.
2. Il testo di ogni emendamento proposto e le relative motivazioni saranno comunicati al Depositario, il quale trasmetterà la proposta alle Parti Contraenti prontamente e almeno novanta giorni prima della riunione nel corso della quale l'emendamento proposto è presentato per essere preso in esame. Tutte le osservazioni ricevute su tale proposta comunicate dal Depositario alle Parti Contraenti.
3. Dopo aver esaminato l'emendamento proposto, le Parti contraenti decideranno se adottarlo consensualmente o, in assenza di consenso, di sottoporlo ad una Conferenza Diplomatica. Una decisione di sottoporre un emendamento proposto ad una Conferenza Diplomatica richiede un voto a maggioranza di due terzi delle Parti Contraenti presenti alla riunione e votanti, con riserva che almeno la metà delle Parti Contraenti sia presente al momento della votazione. Le astensioni saranno considerate voti.
4. La Conferenza Diplomatica incaricata di esaminare e di adottare gli emendamenti della presente Convenzione sarà convocata dal Depositario ed avrà luogo non più tardi di un anno dopo che la relativa decisione sia stata presa in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo. La Conferenza Diplomatica compirà ogni sforzo affinché gli emendamenti siano adottati consensualmente. Se ciò non fosse possibile, gli emendamenti saranno adottati con una maggioranza dei due terzi di tutte le Parti Contraenti.
5. Gli emendamenti alla presente Convenzione adottati in conformità con i paragrafi 3 e 4 di cui sopra, saranno soggetti a ratifica, accettazione, approvazione o conferma delle Parti Contraenti ed entreranno in vigore, nei confronti delle Parti Contraenti che li hanno ratificati, accettati, approvati o confermati, il novantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte del Depositario, degli strumenti corrispondenti di almeno tre quarti di tali Parti Contraenti. Per una Parte Contraente che ratifica, accetta, approva o conferma detti emendamenti successivamente, gli emendamenti entreranno in vigore il novantesimo giorno dopo che la Parte Contraente abbia depositato il proprio corrispondente strumento.
Art. 33. Denuncia
1. Ciascuna Parte Contraente può denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta al Depositario.
2. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data della ricevuta della notifica presso il Depositario o da qualsiasi altra data successiva che possa essere specificata nella notifica.
Art. 34. Depositario
1. Il Direttore generale dell'Agenzia sarà il Depositario della presente Convenzione.
2. Il Depositario informerà le Parti Contraenti:
i) della firma della presente Convenzione e del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, secondo l'Articolo 30;
ii) della data dalla quale la Convenzione entra in vigore secondo l'articolo 31;
iii) delle notifiche di denuncia della Convenzione effettuate in conformità con l'articolo 33 e della data relativa;
iv) degli emendamenti proposti alla presente Convenzione sottoposti dalle Parti Contraenti, degli emendamenti adottati dalla Conferenza Diplomatica corrispondente o dalla riunione delle Parti Contraenti, e della data di entrata in vigore di detti emendamenti in conformità con l'articolo 32.
Art. 35. Testi autentici
L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, sono ugualmente autentici, sarà depositato presso il Depositario che ne invierà copie conformi certificate alle Parti Contraenti.