Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.2 contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione |
Data: | 19/04/2017 |
Numero: | 56 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla rubrica del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 8. Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 9. Introduzione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 10. Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 11. Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 12. Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 13. Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 14. Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 15. Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 16. Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 17. Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 18. Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 19. Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 20. Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 21. Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 22. Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 23. Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 24. Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 25. Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 26. Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 27. Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 28. Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 29. Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 30. Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 31. Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 32. Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 33. Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 34. Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 35. Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 36. Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 37. Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 38. Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 39. Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 40. Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 41. Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 42. Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 43. Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 44. Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 45. Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 46. Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 47. Modifiche all'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 48. Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 49. Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 50. Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 51. Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 52. Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 53. Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 54. Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 55. Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 56. Modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 57. Modifiche all'articolo 90 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 58. Modifiche all'articolo 91 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 59. Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 60. Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 61. Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 62. Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 63. Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 64. Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 65. Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 66. Modifiche all'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 67. Modifiche all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 68. Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 69. Modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 70. Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 71. Modifiche all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 72. Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 73. Modifiche all'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 74. Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 75. Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 76. Modifiche all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 77. Inserimento dell'articolo 113-bis al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 78. Modifiche all'articolo 114 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 79. Modifiche all'articolo 125 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 80. Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 81. Modifiche all'articolo 128 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 82. Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 83. Modifiche all'articolo 133 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 84. Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 85. Modifiche all'articolo 137 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 86. Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 87. Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 88. Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 89. Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 90. Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 91. Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 92. Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 93. Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 94. Modifiche all'articolo 153 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 95. Modifiche all'articolo 154 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 96. Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 97. Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 98. Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 99. Modifiche all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 100. Modifiche all'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 101. Modifiche all'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 102. Modifiche all'articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 103. Modifiche all'articolo 169 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 104. Modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 105. Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 106. Modifiche alla rubrica della Parte IV |
Art. 107. Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 108. Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 109. Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 110. Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 111. Modifiche all'articolo 188 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 112. Modifiche all'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 113. Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 114. Modifiche all'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 115. Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 116. Modifiche all'articolo 196 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 117. Modifiche all'articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 118. Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 119. Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 120. Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 121. Abrogazione dell'articolo 207 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 122. Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 123. Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 124. Modifiche all'articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 125. Modifiche all'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 126. Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 127. Modifiche all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 128. Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 129. Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 |
Art. 130. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 131. Entrata in vigore |
§ 27.2.170 - D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
(G.U. 5 maggio 2017, n. 103 - S.O. n. 22)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della
Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la
Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la
Vista la
Visto il
Considerato che la citata
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'Adunanza del 22 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche alla rubrica del
1. La rubrica del
Art. 2. Modifiche all'articolo 1 del
1. All'articolo 1, comma 8, del
Art. 3. Modifiche all'articolo 2 del
1. All'articolo 2, comma 2, del
Art. 4. Modifiche all'articolo 3 del
1. All'articolo 3 del
a) dopo la lettera oo), sono inserite le seguenti: "oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara;
oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11;";
oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto dal
oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto previsto dal
b) alla lettera uu), dopo le parole: "l'esecuzione di lavori", sono inserite le seguenti: "ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori";
c) alla lettera zz), la parola: "concessionario", ovunque ricorra nella presente lettera, è sostituita dalle seguenti: "operatore economico" e al secondo periodo, dopo le parole: "in condizioni operative normali," sono aggiunte le seguenti: "per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili";
d) alla lettera eee), dopo le parole: "si applicano" sono aggiunte le seguenti: ", per i soli profili di tutela della finanza pubblica,";
e) alla lettera vvvv), il segno: "." è sostituito dal seguente: ";";
f) la lettera aaaaa), è sostituita dalla seguente: "aaaaa) «categorie di opere specializzate», le opere e i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità;";
g) alla lettera ggggg) il segno: "." è sostituito dal seguente: ";";
h) dopo la lettera ggggg), sono aggiunte le seguenti:
"ggggg-bis) «principio di unicità dell'invio», il principio secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonchè a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca dati;
ggggg-ter) «unità progettuale», il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto;
ggggg-quater) «documento di fattibilità delle alternative progettuali», il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonchè sotto il profilo tecnico ed economico;
ggggg-quinquies) «programma biennale degli acquisti di beni e servizi», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta;
ggggg-sexies) «programma triennale dei lavori pubblici», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta;
ggggg-septies) «elenco annuale dei lavori», l'elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;
ggggg-octies) «elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi», l'elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;
ggggg-nonies) «quadro esigenziale», il documento che viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;
ggggg-decies) «capitolato prestazionale», il documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l'opera costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di requisiti e prestazioni che l'opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima di qualità da assicurare nella progettazione e realizzazione;
ggggg-undecies) «cottimo», l'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'appaltatore.".
Art. 5. Modifiche all'articolo 4 del
1. All'articolo 4, comma 1, del
Art. 6. Modifiche all'articolo 5 del
1. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del
Art. 7. Modifiche all'articolo 14 del
1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del
Art. 8. Modifiche all'articolo 17 del
1. All'articolo 17 del
Art. 9. Introduzione dell'articolo 17-bis del
1. Dopo l'articolo 17 del
"Art. 17 bis. (Altri appalti esclusi). - 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situati in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonchè nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.".
Art. 10. Modifiche all'articolo 18 del
1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), secondo periodo, del
Art. 11. Modifiche all'articolo 21 del
1. All'articolo 21 del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici";
b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti";
c) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.";
d) al comma 8:
1) all'alinea, le parole: "sentita la Conferenza" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con la Conferenza";
2) alla lettera e), la parola: "individuandole" è sostituita dalla seguente: "individuate";
e) dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.".
Art. 12. Modifiche all'articolo 22 del
1. All'articolo 22, comma 2, del
a) le parole: "avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata. Per la partecipazione alle attività della commissione non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.".
Art. 13. Modifiche all'articolo 23 del
1. All'articolo 23 del
a) al comma 1, lettera f), le parole: "l'efficientamento energetico", sono sostituite dalle seguenti: "l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera" e, in fine, il segno: ";", è sostituito dal seguente: ".";
b) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti.";
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.";
d) al comma 5:
1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 nonchè dei concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3.";
2) al secondo periodo, le parole: "Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonchè schemi" sono sostituite dalle seguenti: "Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonchè elaborati";
e) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell'articolo 19 del
f) al comma 6, le parole: "e geognostiche,", sono sostituite dalle seguenti: ", idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche," dopo le parole: "misure di salvaguardia;", sono inserite le seguenti: "deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera;" e dopo le parole: "nonchè i limiti di spesa" sono inserite le seguenti: ", calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3,";
g) al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", secondo quanto previsto al comma 16";
h) al comma 11, dopo le parole: "oneri inerenti alla progettazione" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.";
i) al comma 16, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate." e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.".
Art. 14. Modifiche all'articolo 24 del
1. All'articolo 24 del
a) al comma 1, dopo le parole: "esecutiva di lavori," sono inserite le seguenti: "al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione";
b) al comma 7, primo periodo, le parole: "Gli affidatari di incarichi di progettazione" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara";
c) al comma 8, secondo periodo, le parole: "possono essere utilizzati" sono sostituite dalle seguenti: "sono utilizzati", le parole: ", ove motivatamente ritenuti adeguati" sono soppresse e le parole: "importo dell'affidamento" sono sostituite dalle seguenti: "importo da porre a base di gara dell'affidamento";
d) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: "8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della
8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151.".
Art. 15. Modifiche all'articolo 25 del
1. All'articolo 25 del
a) al comma 8, primo periodo, la parola: "due" è soppressa;
b) il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera.";
c) il comma 15 è sostituito dal seguente: "15. Le stazioni appaltanti, in caso di rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o di avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o sull'occupazione, già inseriti nel programma triennale di cui all'articolo 21, possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 4 della
Art. 16. Modifiche all'articolo 26 del
1. All'articolo 26 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonchè la loro conformità alla normativa vigente.";
b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori";
c) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.";
d) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attività di verifica.".
Art. 17. Modifiche all'articolo 27 del
1. All'articolo 27 del
a) al comma 1, le parole: "alle norme dettate dalla" sono sostituite dalla seguente: "alla";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni nel progetto e in materia di regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica nè in materia di disciplina urbanistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza delle variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.";
c) al comma 3:
1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "In tale fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze.";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "localizzazione o al tracciato" sono inserite le seguenti: ", nonchè al progetto di risoluzione delle interferenze";
d) al comma 4, le parole: ", di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore alle attività progettuali di propria competenza. La violazione dell'obbligo di collaborazione" sono sostituite dalle seguenti: "e di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza. Il soggetto aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruità i costi di progettazione per la risoluzione delle interferenze indicate dall'ente gestore. La violazione di tali obblighi";
e) al comma 5, le parole: "rilevate" sono sostituite dalle seguenti: "anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate";
f) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il mancato rispetto del suddetto programma di risoluzione delle interferenze, che sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori, comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.".
Art. 18. Modifiche all'articolo 28 del
1. All'articolo 28 del
a) al comma 5, le parole: "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del medesimo codice";
b) al comma 7, le parole: "forniture, lavori e servizi e di concessioni" sono sostituite dalle seguenti: "forniture, lavori e servizi nei settori ordinari e di concessioni", le parole: "articolo 167" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 35", le parole: "all'articolo 35" sono sostituite dalle seguenti: "al medesimo articolo 35";
c) al comma 11, le parole: "nei settori speciali" sono soppresse;
d) al comma 12, le parole: "nei settori speciali" sono soppresse e alla lettera c), le parole: "il presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali";
e) dopo il comma 12, è inserito il seguente: "12-bis. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purchè il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'articolo 35.";
f) il comma 13 è abrogato.
Art. 19. Modifiche all'articolo 29 del
1. All'articolo 29 del
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: "all'articolo 5," sono inserite le seguenti: "alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "articolo 120" sono inserite le seguenti: ", comma 2-bis," e le parole: "delle valutazioni dei requisiti soggettivi," sono sostituite dalle seguenti: "della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonchè la sussistenza dei requisiti";
3) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del
4) il terzo periodo è soppresso;
5) al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con le modalità previste dal
6) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal
Art. 20. Modifiche all'articolo 30 del
1. All'articolo 30 del
a) al comma 4, dopo le parole: "nei lavori" sono inserite le seguenti: ", servizi e forniture";
b) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.".
Art. 21. Modifiche all'articolo 31 del
1. All'articolo 31 del
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: "nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento" sono sostituite dalle seguenti: "individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione";
2) al terzo periodo, le parole: "è nominato." sono sostituite dalle seguenti: "è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa.";
b) al comma 5, al primo periodo, le parole: "con proprio atto" sono sostituite dalle seguenti: "con proprie linee guida", dopo le parole: "specifici del RUP," sono inserite le seguenti: "sui presupposti e sulle modalità di nomina," e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con le medesime linee guida sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione.";
c) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: "direzione dei lavori," sono inserite le seguenti: "direzione dell'esecuzione" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)";
d) al comma 12, dopo le parole: "direttore dei lavori" sono inserite le seguenti: "o del direttore dell'esecuzione".
Art. 22. Modifiche all'articolo 32 del
1. All'articolo 32 del
a) al comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonchè il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";
b) al comma 10, lettera b), dopo le parole: "mercato elettronico" sono inserite le seguenti: "nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb)";
c) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente: "14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.".
Art. 23. Modifiche all'articolo 34 del
1. All'articolo 34 del
a) al comma 1, dopo le parole: "fornitura di derrate alimentari," è inserita la seguente: "anche";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.".
Art. 24. Modifiche all'articolo 35 del
1. All'articolo 35 del
a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:";
b) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: "Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:";
c) al comma 18, al primo periodo, le parole: "Sul valore stimato dell'appalto" sono sostituite dalle seguenti: "Sul valore del contratto di appalto".
Art. 25. Modifiche all'articolo 36 del
1. All'articolo 36 del
a) al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 30, comma 1, nonchè del rispetto del principio di rotazione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonchè del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.";
b) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole: ", adeguatamente motivato" sono sostituite dalle seguenti: "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";
2) alla lettera b), dopo le parole: "ove esistenti," sono inserite le seguenti: "di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture";
3) alla lettera c), le parole: "la procedura negoziata di cui all'articolo 63" sono sostituite dalle seguenti: "procedura negoziata" e le parole: "dieci operatori" sono sostituite dalle seguenti: "quindici operatori";
4) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a),";
c) al comma 3, le parole: "di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara", sono sostituite dalle seguenti: "per gli importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2";
d) al comma 4, dopo le parole: "inferiore alla soglia di cui all'articolo 35," sono inserite le seguenti: "comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9,";
e) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito";
f) al comma 6, il primo e il secondo periodo sono soppressi;
g) dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.";
h) al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente "Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonchè di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale.".
Art. 26. Modifiche all'articolo 37 del
1. All'articolo 37 del
a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dai soggetti aggregatori";
b) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 38" sono inserite le seguenti: "nonchè gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1";
2) all'ultimo periodo, le parole "procedura ordinaria ai sensi del" sono sostituite dalle seguenti: "procedure di cui al";
c) al comma 4, lettera c), dopo le parole: "costituita presso" sono inserite le seguenti: "le province, le città metropolitane ovvero";
d) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: "le attribuzioni" sono inserite le seguenti: "delle province, delle città metropolitane e";
e) al comma 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g)".
Art. 27. Modifiche all'articolo 38 del
1. All'articolo 38 del
a) al comma 4, alla lettera a), al numero 4), la parola: "triennio" è sostituita dalla seguente: "quinquennio" e, dopo il numero 5), sono aggiunti i seguenti:
"5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell'articolo 213, comma 9;
5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione.";
c) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g)".
Art. 28. Modifiche all'articolo 41 del
1. All'articolo 41 del
Art. 29. Modifiche all'articolo 44 del
1. All'articolo 44, comma 1, del
Art. 30. Modifiche all'articolo 46 del
1. All'articolo 46, comma 1, del
Art. 31. Modifiche all'articolo 47 del
1. All'articolo 47 del
Art. 32. Modifiche all'articolo 48 del
1. All'articolo 48 del
a) al comma 1, le parole: "lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara" sono sostituite dalle seguenti: "i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter";
b) al comma 4, dopo le parole: "Nel caso di" è inserita la seguente: "lavori," e dopo la parola: "specificate" sono inserite le seguenti: "le categorie di lavori o";
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.";
d) al comma 9, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione";
e) al comma 17, dopo le parole: "fallimento del medesimo ovvero" sono inserite le seguenti: "in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero" e le parole: "può recedere dal contratto" sono sostituite dalle seguenti: "deve recedere dal contratto";
f) al comma 18, dopo le parole: "fallimento del medesimo ovvero" sono inserite le seguenti: "in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero";
g) al comma 19, primo periodo, dopo le parole: "imprese raggruppate" sono inserite le seguenti: ", anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto,";
h) dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti:
"19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).
19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.".
Art. 33. Modifiche all'articolo 50 del
1. All'articolo 50, comma 1, primo periodo, del
Art. 34. Modifiche all'articolo 52 del
1. All'articolo 52 del
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: "Essi esaminano" sono sostituite dalle seguenti: "Esse esaminano";
b) al comma 12, le parole: "si applica il comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano i commi 5 e 7".
Art. 35. Modifiche all'articolo 53 del
1. All'articolo 53, comma 5, lettera c), del
Art. 36. Modifiche all'articolo 56 del
1. All'articolo 56, comma 5, del
Art. 37. Modifiche all'articolo 58 del
1. All'articolo 58 del
a) il comma 3 è abrogato;
b) il comma 6 è abrogato.
Art. 38. Modifiche all'articolo 59 del
1. All'articolo 59 del
a) alla rubrica, dopo le parole: "delle procedure" sono inserite le seguenti: "e oggetto del contratto";
b) al comma 1, al terzo periodo, le parole: "Gli appalti relativi ai lavori" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori" e, al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", locazione finanziaria, nonchè delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis.";
c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.
1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.";
d) al comma 2, all'alinea, sono aggiunte le seguenti parole: ", e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d)";
e) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre nella sostanza le condizioni contrattuali originarie.";
f) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte:
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
g) al comma 4, espungere le lettere a), e c) e conseguentemente le lettere: "b), d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b) e c)";
h) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.".
Art. 39. Modifiche all'articolo 60 del
1. All'articolo 60 del
Art. 40. Modifiche all'articolo 62 del
1. All'articolo 62 del
a) al comma 1, le parole: "B e C" sono sostituite dalle seguenti: "B o C";
b) al comma 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: "I termini di cui al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6.";
c) al comma 5, dopo le parole: "I termini" sono inserite le seguenti: "di cui al presente comma".
Art. 41. Modifiche all'articolo 64 del
1. All'articolo 64, comma 3, primo periodo, del
Art. 42. Modifiche all'articolo 66 del
1. All'articolo 66, comma 1, del
Art. 43. Modifiche all'articolo 70 del
1. All'articolo 70, comma 3, del
Art. 44. Modifiche all'articolo 72 del
1. All'articolo 72, comma 1,
Art. 45. Modifiche all'articolo 76 del
1. All'articolo 76 del
a) al comma 2:
1) all'alinea, dopo le parole: "dell'offerente" sono aggiunte le seguenti: "e del candidato";
2) dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;";
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 5, lettera b), dopo le parole: "l'esclusione" sono inserite le seguenti: "ai candidati e";
d) al comma 6, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5".
Art. 46. Modifiche all'articolo 77 del
1. All'articolo 77 del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Commissione giudicatrice";
b) al comma 1 le parole: "individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo" sono soppresse;
c) al comma 3:
1) al quarto periodo, dopo le parole: "affidamento di contratti", sono inserite le seguenti: "per i servizi e le forniture"; dopo le parole: "all'articolo 35", sono inserite le seguenti: ", per i lavori di importo inferiore a un milione di euro"; dopo la parola: "nominare", è inserita la seguente : "alcuni" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", escluso il Presidente";
2) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.";
d) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.";
e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del
f) il comma 12 è abrogato.
Art. 47. Modifiche all'articolo 78 del
1. All'articolo 78 del
a) al comma 1, al secondo periodo, le parole: "in un apposito atto" sono sostituite dalle seguenti: "con apposite linee guida";
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Con le linee guida di cui al comma 1 sono, altresì, disciplinate le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute pubbliche, nonchè sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici.".
Art. 48. Modifiche all'articolo 79 del
1. All'articolo 79 del
Art. 49. Modifiche all'articolo 80 del
1. All'articolo 80 del
a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;" e alla lettera g), il segno: ";" è sostituito dal seguente: ".";
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "la sussistenza" sono aggiunte le seguenti: ", con riferimento ai soggetti indicati al comma 3,";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "L'esclusione di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "L'esclusione di cui ai commi 1 e 2", dopo le parole: "o il decreto" sono inserite le seguenti: "ovvero la misura interdittiva" e, dopo le parole: "legale rappresentanza," sono inserite le seguenti: "ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri";
d) al comma 4, quarto periodo, le parole: "di cui all'articolo 8 del" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al" e dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015" sono inserite le seguenti: ", ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale";
e) al comma 5:
1) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
"f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;";
2) alla lettera i), dopo la parola: "ovvero" è inserita la seguente: "non";
f) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna".
Art. 50. Modifiche all'articolo 81 del
1. All'articolo 81 del
Art. 51. Modifiche all'articolo 82 del
1. All'articolo 82 del
Art. 52. Modifiche all'articolo 83 del
1. All'articolo 83 del
a) al comma 2, le parole: "linee guida dell'ANAC adottate" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC";
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "valore stimato dell'appalto," sono inserite le seguenti: "calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso,";
c) al comma 8, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.";
d) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.";
e) al comma 10:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "È istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta.";
2) al secondo periodo le parole: "la capacità strutturale e di affidabilità" sono sostituite dalle seguenti: "l'affidabilità";
3) al terzo periodo le parole: "tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione";
4) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono altresì un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia.";
5) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonchè al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto.";
6) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: "Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. L'ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all'entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa.".
Art. 53. Modifiche all'articolo 84 del
1. All'articolo 84 del
a) al comma 2, le parole: "con le linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "con il decreto";
b) al comma 4:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che costituisce presupposto ai fini della qualificazione";
2) alla lettera b), al primo periodo, dopo le parole "il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83;" sono inserite le seguenti: "il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione;";
c) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalano immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell'operatore economico, tenendo conto della gravità del fatto e della sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell'articolo 80 , comma 5, lettera g), per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita dall'ANAC, l'iscrizione perde efficacia ed è immediatamente cancellata.";
d) al comma 7, lettera a), ultimo periodo, la parola: "2" è sostituita dalla seguente: "due" e le parole: "nel triennio antecedente" sono sostituite dalle seguenti: "nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti";
e) al comma 8, le parole: "organismi di certificazione" sono sostituite dalle seguenti: "organismi di attestazione";
f) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente: "12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale, fatto salvo quanto disposto all'articolo 146, comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere tali funzioni.".
Art. 54. Modifiche all'articolo 85 del
1. All'articolo 85, del
a) al comma 4, le parole: "le informazione" sono sostituite dalle seguenti: "le informazioni";
b) al comma 5, le parole: "nonchè all'impresa che la segue in graduatoria," sono soppresse.
Art. 55. Modifiche all'articolo 86 del
1. All'articolo 86 del
a) al comma 2, lettera b), le parole: "rilasciato dagli" sono sostituite dalle seguenti: "acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli";
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. L'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2. L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito. Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere.".
Art. 56. Modifiche all'articolo 89 del
1. All'articolo 89 del
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: "nonchè il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84," sono soppresse e le parole: "anche di partecipanti" sono sostituite dalle seguenti: "anche partecipanti";
2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.";
b) al comma 9, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", pena la risoluzione del contratto di appalto";
c) al comma 11:
1) al primo periodo, le parole: ", oltre ai lavori prevalenti,", sono soppresse;
2) al terzo periodo, le parole: "loro esecuzione" sono sostituite dalle seguenti: "qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84".
Art. 57. Modifiche all'articolo 90 del
1. All'articolo 90, comma 7, primo periodo, del
Art. 58. Modifiche all'articolo 91 del
1. All'articolo 91, comma 2, primo periodo, del
Art. 59. Modifiche all'articolo 93 del
1. All'articolo 93 del
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.";
b) al comma 2, le parole: "La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del
c) al comma 3, le parole: "1° settembre" sono sostituite dalle seguenti: "1 settembre";
d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del
e) al comma 7:
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.";
2) al quarto periodo, dopo le parole: "è ridotto del 15 per cento" sono inserite le seguenti: ", anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto", al sesto periodo, le parole: "rating di legalità" sono sostituite dalle seguenti: "rating di legalità e rating di impresa" ed è inserito, in fine, il seguente periodo: "In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.";
f) al comma 8, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.";
g) dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.".
Art. 60. Modifiche all'articolo 95 del
1. All'articolo 95 del
a) al comma 3:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)";
2) alla lettera b), le parole: "superiore a 40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari o superiore a 40.000 euro";
b) al comma 4:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;";
2) alla lettera c), le parole: "di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35," sono sostituite dalle seguenti: "di importo fino a 40.000 euro, nonchè per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se";
c) al comma 6, alle lettere c) e d), è aggiunto, in fine, il seguente segno: ";";
d) al comma 8, la parola: "prevedendo" è sostituita dalle seguenti: "anche prevedendo";
e) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).";
f) dopo il comma 10, è inserito il seguente:
"10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.";
g) al comma 13, primo periodo, dopo la parola: "legalità" sono inserite le seguenti: "e di impresa" e al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero";
h) al comma 14, lettera a), secondo periodo, le parole: "e sono collegate" sono sostituite dalle seguenti: ". Le varianti sono comunque collegate";
i) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: "14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.".
Art. 61. Modifiche all'articolo 96 del
1. All'articolo 96, comma 3, del
Art. 62. Modifiche all'articolo 97 del
1. All'articolo 97 del
a) al comma 2:
1) all'alinea, dopo le parole: "anomalia determinata," il segno: "," è sostituito dal seguente: ";" e la parola: "procedendo" è sostituita dalle seguenti: "il RUP o la commissione giudicatrice procedono";
2) alla lettera a) le parole: "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento";
3) alla lettera b), le parole: "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore";
4) alla lettera c), le parole: "venti per cento" sono sostituite dalle seguenti: "quindici per cento";
5) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento";
6) alla lettera e), le parole da: "coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.";
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.";
c) al comma 5, alla lettera c), le parole: "comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "comma 10".
Art. 63. Modifiche all'articolo 98 del
1. All'articolo 98, comma 1, del
Art. 64. Modifiche all'articolo 99 del
1. All'articolo 99, comma 5, del
Art. 65. Modifiche all'articolo 101 del
1. All'articolo 101 del
a) al comma 3, lettera d), le parole: "svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori";
b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto.".
Art. 66. Modifiche all'articolo 102 del
1. All'articolo 102 del
a) nella rubrica, dopo la parola "Collaudo" sono aggiunte le seguenti: "e verifica di conformità";
b) al comma 1, le parole: "direttore dell'esecuzione del contratto" sono sostituite dalle seguenti: "direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture";
c) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: "delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento" sono sostituite dalle seguenti: "delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali";
2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.";
d) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "Il collaudo finale" sono inserite le seguenti: "o la verifica di conformità", dopo le parole: "dall'ultimazione dei lavori" sono inserite le seguenti: "o delle prestazioni", dopo le parole: "dell'opera" sono inserite le seguenti: "o delle prestazioni" e, al secondo periodo, dopo le parole: "Il certificato di collaudo" sono inserite le seguenti: "o il certificato di verifica di conformità";
e) il comma 4 è abrogato;
f) al comma 5, dopo le parole: "dell'opera" sono inserite le seguenti: "o delle prestazioni";
g) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del
h) al comma 7:
1) alla lettera b), dopo le parole: "ruoli della pubblica amministrazione" aggiungere le seguenti: "in servizio, ovvero" e sostituire le parole: "è stata svolta" con le seguenti: "è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza,";
2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.";
i) al comma 8, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nel medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonchè i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità.".
Art. 67. Modifiche all'articolo 103 del
1. All'articolo 103 del
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "per il completamento dei lavori" sono inserite le seguenti: ", servizi o forniture";
b) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: "previsione del pagamento" sono inserite le seguenti: "dell'indennizzo contrattualmente dovuto";
c) al comma 9, le parole: "Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato" sono sostituite dalle seguenti: "Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati";
d) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "per gli appalti" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonchè per gli appalti".
Art. 68. Modifiche all'articolo 104 del
1. All'articolo 104 del
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "di sola esecuzione" sono soppresse;
b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente segno: ".";
c) al comma 7, le parole: "La garanzia per la risoluzione prevede" sono sostituite dalle seguenti: "Le garanzie di cui al presente articolo prevedono";
d) comma 10, primo periodo, le parole: "senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti" sono soppresse.
Art. 69. Modifiche all'articolo 105 del
1. All'articolo 105 del
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "di norma" sono soppresse e al secondo periodo, dopo le parole: "a pena di nullità" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d)";
b) al comma 2:
1) il secondo periodo, è sostituito dal seguente: "Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.";
2) il quarto periodo è soppresso;
c) al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.";
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purchè:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.";
e) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della
f) al comma 11, le parole: "inoltra le richieste e delle contestazioni" sono sostituite dalle seguenti: "inoltra le richieste e le contestazioni".
g) al comma 20 le parole: "nonchè alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto".
Art. 70. Modifiche all'articolo 106 del
1. All'articolo 106 del
a) al comma 1, lettera d), numero 2), le parole: "per contratto, anche" sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.";
c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale.";
d) al comma 14, al primo periodo, dopo le parole: "servizi e forniture" sono inserite le seguenti: ", nonchè quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria,".
Art. 71. Modifiche all'articolo 107 del
1. All'articolo 107 del
a) al comma 2, le parole: "per esigenze di finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti";
b) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1".
Art. 72. Modifiche all'articolo 108 del
1. All'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), le parole: ", o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice" sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della
c) al comma 3, le parole: "Quando il" sono sostituite dalla seguente: "Il" e la parola: "accerta" è sostituita dalle seguenti: "quando accerta".
Art. 73. Modifiche all'articolo 109 del
1. All'articolo 109 del
a) al comma 1, le parole: "in qualunque tempo" sono sostituite dalle seguenti: "in qualunque momento";
b) al comma 4, le parole: "del direttore dell'esecuzione" sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore dell'esecuzione" e le parole: "o del RUP" sono sostituite dalle seguenti: "o dal RUP".
Art. 74. Modifiche all'articolo 110 del
1. All'articolo 110 del
a) al comma 1, le parole: "del completamento dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture";
b) all'alinea del comma 3, le parole: "sentita l'ANAC," sono soppresse;
c) al comma 4, secondo periodo, le parole: ", sentita l'ANAC" sono soppresse.
Art. 75. Modifiche all'articolo 111 del
1. All'articolo 111 del
a) al comma 1, dopo le parole: "sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici" sono inserite le seguenti: "e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono individuati i criteri per la determinazione di tali costi.";
c) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "e provvede" sono inserite le seguenti: ", anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto,".
Art. 76. Modifiche all'articolo 113 del
1. All'articolo 113 del
a) al comma 1, le parole: "per la realizzazione dei singoli lavori" sono sostituite dalle seguenti: "per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture";
b) il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.";
c) al comma 3, è inserito, in fine, il seguente segno: ".".
Art. 77. Inserimento dell'articolo 113-bis al
1. Dopo l'articolo 113 del
"Art. 113 bis. (Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti). - 1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
2. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del
Art. 78. Modifiche all'articolo 114 del
1. All'articolo 114 del
a) al comma 3, dopo le parole: "regolamentare o amministrativa" sono inserite le seguenti: "pubblicata compatibile con i Trattati";
b) il comma 5 è abrogato;
c) al comma 6, è sostituito, in fine, il segno: ";" con il seguente: ".".
Art. 79. Modifiche all'articolo 125 del
1. All'articolo 125, comma 1, del
a) alla lettera d), le parole: "impreviste e imprevedibili" sono sostituite dalle seguenti: "imprevedibili" e le parole: "ivi compresi comunque i casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del
b) alla lettera f), primo periodo, la parola: "imprenditore" è sostituita dalla seguente: "operatore";
c) alla lettera h), il segno: ":" è sostituito dal seguente: ";" e i numeri: "1) 2)" sono sostituiti dalle seguenti lettere: "i) l)".
Art. 80. Modifiche all'articolo 126 del
1. All'articolo 126, comma 1, del
Art. 81. Modifiche all'articolo 128 del
1. All'articolo 128, comma 3, del
Art. 82. Modifiche all'articolo 131 del
1. All'articolo 131, comma 1, del
Art. 83. Modifiche all'articolo 133 del
1. All'articolo 133, comma 8, del
Art. 84. Modifiche all'articolo 136 del
1. All'articolo 136 del
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "possono includere" sono sostituite dalla seguente: "includono";
b) al comma 3, le parole: "85, 86 e 88" sono sostituite dalle seguenti: "85, 86, 87 e 88".
Art. 85. Modifiche all'articolo 137 del
1. All'articolo 137, comma 1, del
a) al comma 1, la parola: "Europea" è sostituita dalla seguente: "europea";
b) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presente comma, la stazione appaltante motiva debitamente le ragioni della scelta e trasmette all'Autorità la relativa documentazione.".
Art. 86. Modifiche all'articolo 140 del
1. All'articolo 140 del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali";
b) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 142, comma 5-octies, si applicano ai servizi di cui all'articolo 142, comma 5-bis, nei settori speciali di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c).";
c) al comma 4, dopo la parola: "Commissione" è inserita la seguente: "europea".
Art. 87. Modifiche all'articolo 141 del
1. All'articolo 141 del
a) alla rubrica, dopo le parole: "di progettazione" sono inserite le seguenti: "e di idee";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 152, commi 1, 2, 3 e 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1, 2, 4 e 5, 155 e 156.";
c) al comma 3, dopo la parola: "Commissione" è inserita la seguente: "europea";
d) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente segno: ".".
Art. 88. Modifiche all'articolo 142 del
1. All'articolo 142 del
a) la rubrica del CAPO II è sostituita dalla seguente: "APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI";
b) al comma 1, le parole: "servizi di cui al presente Capo" sono sostituite dalle seguenti: "servizi di cui all'allegato IX";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 140" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'allegato IX";
d) al comma 4, le parole: "Per gli appalti pari o superiori" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli appalti di importo pari o superiore";
e) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 5-ter a 5-octies, si applicano ai seguenti servizi, come individuati dall'allegato IX, nei settori ordinari: servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.
5-ter. L'affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.
5-quater. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, le amministrazioni aggiudicatrici approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale di settore.
5-quinquies. Le finalità di cui agli articoli 37 e 38 sono perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.
5-sexies. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 54 a 58 e da 60 a 65.
5-septies. Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono essere, altresì, applicate per l'aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 68, 69, 75, 79, 80, 83 e 95, adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
5-octies. Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), sono affidati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36.
5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-octies si applicano ai servizi di cui all'articolo 144, compatibilmente con quanto previsto nel medesimo articolo.".
Art. 89. Modifiche all'articolo 143 del
1. All'articolo 143, comma 1, del
Art. 90. Modifiche all'articolo 144 del
1. All'articolo 144, comma 6, del
Art. 91. Modifiche all'articolo 147 del
1. All'articolo 147, comma 4, del
Art. 92. Modifiche all'articolo 148 del
1. All'articolo 148, comma 6, del
Art. 93. Modifiche all'articolo 152 del
1. All'articolo 152 del
a) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nei casi in cui viene previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica in fasi successive, il concorrente sviluppa il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5; l'amministrazione sceglie la proposta migliore, previo giudizio della commissione di cui all'articolo 155; il vincitore del concorso, entro i successivi sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati previsti per la seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica.";
b) al comma 5:
1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Ove l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi sono affidati con la procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando stesso. In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, lettera l).";
2) il terzo periodo è soppresso;
3) al quarto periodo, le parole: "dell'articolo 24" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 46".
Art. 94. Modifiche all'articolo 153 del
1. All'articolo 153, comma 3, le parole: "71 e 72" sono sostituite dalle seguenti: "71, 72 e 73".
Art. 95. Modifiche all'articolo 154 del
1. All'articolo 154 del
a) al comma 3, le parole: "24, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "24, comma 2";
b) al comma 4, le parole: "Il secondo grado, avente ad oggetto la presentazione del" sono sostituite dalle seguenti: "Il secondo grado, avente ad oggetto l'acquisizione del".
Art. 96. Modifiche all'articolo 156 del
1. All'articolo 156, comma 7, secondo periodo, del
Art. 97. Modifiche all'articolo 157 del
1. All'articolo 157 del
a) al comma 1, al primo periodo e al secondo periodo, dopo le parole: "di direzione dei lavori," sono inserite le seguenti: "di direzione dell'esecuzione,";
b) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: "di direzione dei lavori," sono inserite le seguenti: "di direzione dell'esecuzione,";
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.";
c) al comma 3, dopo le parole: "di direzione dei lavori," sono inserite le seguenti: "di direzione dell'esecuzione,".
Art. 98. Modifiche all'articolo 159 del
1. All'articolo 159 del
a) al comma 1, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6";
b) al comma 3, primo periodo, le parole: ", limitatamente agli appalti pubblici di lavori," sono soppresse.
Art. 99. Modifiche all'articolo 163 del
1. All'articolo 163 del
a) al comma 1, dopo le parole: "pregiudizio alla pubblica" sono inserite le seguenti: "e privata";
b) al comma 6:
1) al primo periodo, le parole: "lettera c)," sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: "calamitoso che ha comportato la" sono sostituite dalle seguenti: ", e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale" e le parole: "
c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonchè, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del
d) al comma 9, dopo le parole: "di cui al comma 6," sono inserite le seguenti: "di importo pari o superiore a 40.000 euro," e dopo le parole: "ufficiali di riferimento," sono inserite le seguenti: "laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie,".
Art. 100. Modifiche all'articolo 164 del
1. All'articolo 164 del
Art. 101. Modifiche all'articolo 165 del
1. All'articolo 165 del
a) al comma 2, ultimo periodo, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "quarantanove";
b) al comma 3, al primo periodo, le parole: "ha luogo dopo la" sono sostituite dalle seguenti: "può avvenire solamente a seguito della approvazione del progetto definitivo e della", il secondo periodo è soppresso e al terzo periodo, le parole: "capitale investito per le concessioni" sono sostituite dalle seguenti: "capitale investito. Per le concessioni";
c) al comma 5:
1) al primo periodo, dopo le parole: "rapporto in caso di" sono inserite le seguenti: "mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonchè di", le parole: "obbligazioni di progetto" sono sostituite dalle seguenti: "obbligazioni emesse dalle società di progetto" e le parole: "comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non superiore a diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "entro lo stesso termine" sono inserite le seguenti: "rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";
3) al terzo periodo, dopo le parole: "Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo" sono aggiunte le seguenti: "e del comma 3";
d) al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.".
Art. 102. Modifiche all'articolo 168 del
1. All'articolo 168, comma 2, del
Art. 103. Modifiche all'articolo 169 del
1. All'articolo 169, comma 4, primo periodo, del
Art. 104. Modifiche all'articolo 176 del
1. All'articolo 176 del
a) all'alinea, le parole: "La concessione cessa" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela, la concessione può cessare, in particolare,";
b) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse";
c) al comma 4, lettera c), le parole: "del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione;" sono sostituite dalle seguenti: ", nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.";
d) al comma 5, dopo le parole: "al comma 4" sono aggiunte le seguenti: "e al comma 7";
e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al comma 4, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, il concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.";
f) al comma 8, la parola: "indicano" è sostituita dalle seguenti: "possono indicare";
g) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. La stazione appaltante prevede nella documentazione di gara il diritto di subentro degli enti finanziatori di cui al comma 8.";
h) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: "10-bis. Il presente articolo si applica ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato e agli operatori economici titolari di tali contratti.".
Art. 105. Modifiche all'articolo 178 del
1. All'articolo 178 del
a) al comma 1, le parole: "dal presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Parte III del presente codice" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Qualora si proceda all'affidamento in house ai sensi dell'articolo 5, le procedure di affidamento devono concludersi entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente codice.";
b) al comma 3, dopo le parole: "in conformità alle disposizioni", le parole: "del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "della Parte III del presente codice";
c) al comma 4, dopo le parole: "per l'affidamento della nuova concessione autostradale" sono inserite le seguenti: ", in conformità alle disposizioni della Parte III del presente codice";
d) al comma 6, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";
e) al comma 8, le parole: "Per le concessioni autostradali" sono sostituite dalle seguenti: "Fatti salvi i contratti di partenariato pubblico privato con canone di disponibilità, per le concessioni autostradali";
f) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. Le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 183.
8-ter. Le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società in house di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo di cui all'articolo 5 sulla predetta società in house può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della
Art. 106. Modifiche alla rubrica della Parte IV
1. Alla rubrica della Parte IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed altre modalità di affidamento".
Art. 107. Modifiche all'articolo 180 del
1. All'articolo 180 del
a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica.";
c) al comma 4, secondo periodo, le parole: "Tali variazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Se la ridotta o mancata disponibilità dell'opera o prestazione del servizio è imputabile all'operatore, tali variazioni";
d) al comma 6, ultimo periodo, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "quarantanove";
e) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Si applica quanto previsto all'articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice.".
Art. 108. Modifiche all'articolo 181 del
1. All'articolo 181 del
a) al comma 2, sono soppresse le parole: "Salva l'ipotesi in cui l'affidamento abbia ad oggetto anche l'attività di progettazione come prevista dall'articolo 180, comma 1,";
b) al comma 4, le parole: "sentito il Ministro" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Ministero".
Art. 109. Modifiche all'articolo 182 del
1. All'articolo 182, comma 3, del
Art. 110. Modifiche all'articolo 183 del
1. All'articolo 183 del
a) al comma 4, le parole: "di cui all'articolo 95" sono sostituite dalle seguenti: "individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo";
b) al comma 15, quinto periodo, le parole: "articolo 103" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 93";
c) al comma 16, le parole: "la locazione finanziaria di cui all'articolo 187" sono sostituite dalle seguenti: "tutti i contratti di partenariato pubblico privato".
Art. 111. Modifiche all'articolo 188 del
1. All'articolo 188 del
a) al comma 3, al primo periodo, le parole: "ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnico ed economica" sono sostituite dalle seguenti: "ponendo a base di gara un capitolato prestazionale" e al quarto periodo, le parole: "di cui all'articolo 95" sono sostituite dalle seguenti: ", individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo";
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "nel rispetto del progetto di fattibilità tecnico-economica" sono inserite le seguenti: "approvato dall'amministrazione aggiudicatrice".
Art. 112. Modifiche all'articolo 191 del
1. All'articolo 191 del
a) al comma 1, dopo le parole: "trasferimento all'affidatario" sono inserite le seguenti: "o, qualora l'affidatario vi abbia interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purchè in possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80,";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è stabilito dal RUP sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento.";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "previa presentazione di idonea polizza fideiussoria" sono sostituite dalle seguenti: "previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria" e al secondo periodo, le parole: "rilasciata con le modalità previste per il rilascio della cauzione provvisoria" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3".
Art. 113. Modifiche all'articolo 192 del
1. All'articolo 192, comma 1, del
Art. 114. Modifiche all'articolo 194 del
1. All'articolo 194 del
a) al comma 3, lettera b), le parole: ", con le procedure di cui all'articolo 31, comma 1," sono soppresse;
b) al comma 17, la lettera b) è abrogata;
c) il comma 18 è sostituito dal seguente: "18. Il contraente generale presta la garanzia di cui all'articolo 104.".
Art. 115. Modifiche all'articolo 195 del
1. All'articolo 195 del
a) al comma 1, le parole: "Il ricorso alla scelta di aggiudicare" sono sostituite dalle seguenti: "La scelta di aggiudicare" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le stazioni appaltanti non possono, comunque, procedere ad affidamenti a contraente generale, qualora l'importo dell'affidamento sia pari o inferiore a 100 milioni di euro.";
b) al comma 4, le parole: "a) del tempo di esecuzione" e "b) del costo di utilizzazione e di manutenzione" sono soppresse e conseguentemente le lettere: "c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "b) e c)";
c) al comma 6, le parole: "e III" sono sostituite dalle seguenti: ", III e IV".
Art. 116. Modifiche all'articolo 196 del
1. All'articolo 196, comma 4, del
Art. 117. Modifiche all'articolo 199 del
1. All'articolo 199 del
a) al comma 3, le parole: "sono valide sino alla scadenza naturale" sono sostituite dalle seguenti: "hanno validità triennale";
b) al comma 4, le parole: "delle linee guida di cui all'articolo 197." sono sostituite dalle seguenti: "del decreto di cui all'articolo 83, comma 2. Tale decreto stabilisce, altresì, i criteri di valutazione da parte delle stazioni appaltanti degli attestati presentati in sede di gare per affidamento unitario a contraente generale, durante il periodo di coesistenza delle attestazioni di qualificazione rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle rilasciate secondo le modalità di cui all'articolo 84.".
Art. 118. Modifiche all'articolo 200 del
1. All'articolo 200, comma 3, del
Art. 119. Modifiche all'articolo 201 del
1. All'articolo 201 del
a) al comma 3, le parole: "l'elenco degli interventi" sono sostituite dalle seguenti: "l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi";
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le Commissioni parlamentari competenti";
c) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: "interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica" sono sostituite dalle seguenti: " infrastrutture e insediamenti";
2) al secondo periodo, le parole: "e la sua funzionalità rispetto" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè la sua funzionalità anche rispetto";
d) al comma 7, le parole da: "anche le indicazioni" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al comma 3 e viene elaborato in deroga alle modalità di cui al comma 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 200, comma 3, nelle more dell'approvazione del PGTL ai sensi del comma 1, il primo DPP contiene le linee strategiche e gli indirizzi per il settore dei trasporti e delle infrastrutture nonchè un elenco degli interventi del primo DPP ad essi coerente.";
e) il comma 8 è abrogato;
f) al comma 10:
1) al primo periodo, le parole: "di ogni nuovo DPP" sono sostituite dalle seguenti: "dei DPP successivi al primo";
2) al secondo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti";
3) al terzo periodo, la parola: "evidenziato" è sostituita dalla seguente: "indicato";
4) al quarto periodo, le parole: "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 2 dell'articolo 2 del
Art. 120. Modifiche all'articolo 205 del
1. All'articolo 205 del
a) al comma 1, le parole: "ai commi da 2 a 7" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi da 2 a 6";
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.".
Art. 121. Abrogazione dell'articolo 207 del
1. L'articolo 207 del
Art. 122. Modifiche all'articolo 208 del
1. All'articolo 208, comma 1, del
Art. 123. Modifiche all'articolo 211 del
1. All'articolo 211 del
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "esprime parere" sono inserite le seguenti: ", previo contraddittorio,";
b) il comma 2 è abrogato.
Art. 124. Modifiche all'articolo 212 del
1. All'articolo 212, comma 1, alla fine della lettera e), sostituire il segno: ";" con il seguente: ".".
Art. 125. Modifiche all'articolo 213 del
1. All'articolo 213 del
a) al comma 3:
1) alla lettera e), le parole: "una relazione" sono sostituite dalle seguenti: "la relazione prevista dall'articolo 1, comma 2, della
2) dopo la lettera h), è aggiunta la seguente "h-bis) al fine di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le normative di settore, all'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.";
b) al comma 8:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.";
2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Per le opere pubbliche, l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 dell'articolo 29 concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all'articolo 13 della
c) al comma 9:
1) al secondo periodo, dopo le parole: "con i relativi sistemi in uso" sono inserite le seguenti: "presso le sezioni regionali e";
2) al quinto periodo, sopprimere le parole: "ovvero di analoghe strutture delle regioni" e la parola: "stesse";
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sezione centrale dell'Osservatorio provvede a monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui all'articolo 34 comma 1 e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.";
d) al comma 10, l'ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: "L'Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84. L'Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all'articolo 81.";
e) al comma 13, le parole "L'Autorità" sono sostituite dalle seguenti: "Nel rispetto dei principi di cui alla
f) dopo il comma 17, è aggiunto, in fine, il seguente: "17-bis. L'ANAC indica negli strumenti di regolazione flessibile, di cui al comma 2, e negli ulteriori atti previsti dal presente codice, la data in cui gli stessi acquistano efficacia, che di regola coincide con il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che, in casi di particolare urgenza, non può comunque essere anteriore al giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data di decorrenza di efficacia indicata dall'ANAC ai sensi del primo periodo; in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi si applicano alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.".
Art. 126. Modifiche all'articolo 214 del
1. All'articolo 214 del
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo la parola: "promuovendo" sono inserite le seguenti: "anche attività di prevenzione dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi anche con riferimento alle esigenze delle comunità locali, nonchè";
2) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero a valere sulle risorse di cui al comma 8";
b) al comma 7, dopo le parole: "I commissari straordinari" sono inserite le seguenti: "agiscono in autonomia e con l'obiettivo di garantire l'interesse pubblico e";
c) al comma 8, le parole: ", a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "a valere sulle risorse del quadro economico di ciascun intervento, nei limiti delle somme stanziate per tale finalità";
d) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 20 del
e) il comma 9 è abrogato;
f) il comma 12 è abrogato.
Art. 127. Modifiche all'articolo 215 del
1. All'articolo 215 del
a) al comma 3, dopo le parole: "di importo superiore ai 50 milioni di euro," sono inserite le seguenti: "prima dell'avvio delle procedure di cui alla parte seconda, Titolo III, del
b) al comma 5, primo periodo, le parole: "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni" e al secondo periodo, le parole: "il progetto si intende assentito" sono sostituite dalle seguenti: "il parere si intende reso in senso favorevole".
Art. 128. Modifiche all'articolo 216 del
1. All'articolo 216 del
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del
b) al comma 4, le parole: "e titolo XI, capi I e II" e le parole: ", con esclusione dell'articolo 248," sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.";
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.";
d) al comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.";
e) al comma 19, le parole: "agli articoli 248 e 251" sono sostituite dalle seguenti: "alla Parte II, titolo XI, capi I e II, nonchè gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251";
f) al comma 22, è premesso il seguente periodo: "Le procedure di arbitrato di cui all'articolo 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente codice.";
g) dopo il comma 27, sono aggiunti i seguenti: "27-bis. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 83, comma 2, si applica la disciplina già contenuta negli articoli dal 186 al 193 del
27-ter. Ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina già contenuta nell'articolo 133, commi 3 e 6, del
27-quater. Per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati, comunque denominati, le disposizioni del presente codice si applicano con riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni ed atti stipulati successivamente all'entrata in vigore del medesimo codice.
27-quinquies. Alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
27-sexies. Per le concessioni autostradali scadute o in scadenza entro sei mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per le quali l'attività di gestione risulta economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria e il cui bando è pubblicato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il concedente può avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione sulla base del solo quadro esigenziale limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente.
27-septies. Con riferimento all'articolo 24, comma 3, i tecnici diplomati che siano stati in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della
Art. 129. Modifiche all'articolo 217 del
1. All'articolo 217, comma 1, del
a) dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-bis) la
b) dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) l'articolo 14-viciester, del
c) dopo la lettera i) è inserita la seguente: "i-bis) l'articolo 2, commi 289 e 289-bis della
d) dopo la lettera l) è inserita la seguente: "l-bis) l'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del
e) dopo la lettera v) è inserita la seguente: "v-bis) l'articolo 13 della
f) alla lettera dd), dopo le parole: "articolo 4-bis" sono inserite le seguenti: ", l'articolo 5";
g) alla lettera hh), dopo le parole: "articolo 33-quater" sono inserite le seguenti: ", l'articolo 33-quinquies";
h) alla lettera ii), dopo le parole: "e 58," sono inserite le seguenti: "comma 2, lettera f-bis),";
i) alla lettera jj), premettere le seguenti parole: "l'articolo 19, commi 1 e 2,";
l) alla lettera qq), dopo le parole: "commi 1 e 2," sono inserite le seguenti: "articolo 35, articolo 37 e";
m) alla lettera rr), le parole: "commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2, 3 e 4", le parole: "13, comma 1, e" sono sostituite dalle seguenti: "13, comma 1, 14, 24 e";
n) dopo la lettera ss) è inserita la seguente: "ss-bis) l'articolo 1, comma 505, della
o) alla lettera uu), le parole: "comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis".
Art. 130. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 131. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.