§ 3.6.16 - Regolamento 5 novembre 2002, n. 2195.
Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV). (Testo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.6 appalti pubblici
Data:05/11/2002
Numero:2195


Sommario
Art. 1.      1. È istituito un sistema di classificazione unico applicabile agli appalti pubblici «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (Common Procurement Vocabulary - CPV)
Art. 2.      Le misure necessarie alla revisione del CPV sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2
Art. 3.      1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici, istituito dall'articolo 1 della decisione 71/306/CEE del Consiglio (qui di seguito denominato «il comitato»)
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2003


§ 3.6.16 - Regolamento 5 novembre 2002, n. 2195.

Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV). (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 16 dicembre 2002, n. L 340).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     visto il parere del Comitato delle regioni, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) L'utilizzazione di diverse nomenclature compromette l'apertura e la trasparenza degli appalti pubblici europei. Il suo impatto sulla qualità e i termini di pubblicazione dei bandi di gara limita di fatto le possibilità di accesso agli appalti pubblici da parte degli operatori economici.

     (2) Nella sua raccomandazione 96/527/CE, la Commissione ha invitato le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori a utilizzare, per la descrizione dell'oggetto dei loro appalti, il vocabolario comune per gli appalti pubblici (Common Procurement Vocabulary - CPV), sviluppato sulla base di talune nomenclature già esistenti, per tener maggiormente conto delle specificità del settore degli appalti pubblici.

     (3) È opportuno unificare tramite un sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la descrizione dell'oggetto degli appalti.

     (4) È necessario che gli Stati membri dispongano di un sistema di riferimento unico, che utilizzi la stessa descrizione dei beni nelle lingue comunitarie ufficiali e uno stesso codice alfanumerico corrispondente che consenta di eliminare le barriere linguistiche a livello comunitario.

     (5) È pertanto opportuno adottare con il presente regolamento il CPV, in una versione riveduta, un sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici applicabile ai sensi delle direttive relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.

     (6) È altresì opportuno elaborare, a titolo indicativo, tavole di corrispondenza tra il CPV e la «Classificazione dei prodotti associati alle attività nella Comunità economica europea» (CPA), la «Classificazione centrale dei prodotti» (CPC Prov.) delle Nazioni Unite, la «Nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea» (NACE Rev. 1) e la «Nomenclatura combinata» (NC).

     (7) La struttura e i codici del CPV possono richiedere degli adeguamenti o delle modifiche, in funzione dell'evoluzione degli appalti e dei fabbisogni degli utilizzatori. È pertanto necessario prevedere una procedura di revisione adeguata.

     (8) Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (9) Poiché lo scopo dell'azione in questione, vale a dire l'istituzione di un sistema di classificazione applicabile agli appalti pubblici, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (10) La scelta del ricorso ad un regolamento anziché ad una direttiva è motivata dal fatto che l'istituzione di un sistema di classificazione per gli appalti pubblici non richiede un recepimento da parte degli Stati membri.

     (11) Per familiarizzare gli utilizzatori con un sistema di classificazione unico obbligatorio entro un certo termine, è necessario che l'applicazione del presente regolamento sia preceduta da un periodo di adeguamento,

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. È istituito un sistema di classificazione unico applicabile agli appalti pubblici «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (Common Procurement Vocabulary - CPV).

     2. Il testo del CPV figura nell'allegato I.

     3. Le tavole di corrispondenza, indicative, tra il CPV e le nomenclature «Classificazione dei prodotti associati alle attività nella Comunità economica europea» (CPA), «Classificazione centrale dei prodotti» (CPC Prov.) delle Nazioni Unite, «Nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea» (NACE Rev. 1) e «Nomenclatura combinata» (NC) figurano rispettivamente negli allegati II, III, IV e V.

 

          Art. 2.

     Le misure necessarie alla revisione del CPV sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

 

          Art. 3.

     1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici, istituito dall'articolo 1 della decisione 71/306/CEE del Consiglio (qui di seguito denominato «il comitato»).

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2003.

 

 

ALLEGATO I [1]

VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI PUBBLICI (CPV)

 

 

ALLEGATO II [2]

TAVOLA DI CORRISPONDENZA TRA IL CPV E LA CPA 96

 

 

ALLEGATO III [3]

TAVOLA DI CORRISPONDENZA TRA IL CPV E LA CPC prov.

 

 

ALLEGATO IV [4]

TAVOLA DI CORRISPONDENZA TRA IL CPV E LA NACE Rev. 1

 

 

ALLEGATO V [5]

TAVOLA DI CORRISPONDENZA TRA IL CPV E LA NC


[1] Allegato già sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2151/2003 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 213/2008.

[2] Allegato sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2151/2003 e soppresso dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 213/2008.

[3] Allegato già sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2151/2003 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 213/2008.

[4] Allegato modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2151/2003 e così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 213/2008.

[5] Allegato modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2151/2003 e così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 213/2008.