Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, enti comprensoriali |
Data: | 25/02/2016 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al preambolo della l.r. 79/2012 |
Art. 2. Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 79/2012 |
Art. 3. Opere di bonifica. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 79/2012 |
Art. 4. Definizioni. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 79/2012 |
Art. 5. Comprensori di bonifica. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 79/2012 |
Art. 6. Modificazioni dei comprensori. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 79/2012 |
Art. 7. Partecipazione al consorzio. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 79/2012 |
Art. 8. Diritto di voto. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 79/2012 |
Art. 9. Svolgimento delle elezioni. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 79/2012 |
Art. 10. Cause di ineleggibilità. Inserimento dell’ articolo 11 bis nella l.r. 79/2012 |
Art. 11. Cause di incompatibilità. Inserimento dell’ articolo 11 ter nella l.r. 79/2012 |
Art. 12. Decadenza. Inserimento dell’ articolo 11 quater nella l.r. 79/2012 |
Art. 13. Statuto. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 79/2012 |
Art. 14. Assemblea consortile. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 79/2012 |
Art. 15. Gestione patrimoniale e finanziaria del consorzio di bonifica e controllo di gestione. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 79/2012 |
Art. 16. Funzioni regionali. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 79/2012 |
Art. 17. Funzioni del consorzio di bonifica. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 79/2012 |
Art. 18. Finanziamento delle attività del consorzio di bonifica. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 79/2012 |
Art. 19. Proposta relativa al piano delle attività di bonifica. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 79/2012 |
Art. 20. Piano delle attività di bonifica. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 79/2012 |
Art. 21. Interventi urgenti. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 79/2012 |
Art. 22. Piano di classifica e perimetro di contribuenza. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 79/2012 |
Art. 23. Realizzazione delle opere di competenza del consorzio. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 79/2012 |
Art. 24. Concessioni, licenze e permessi. Modifiche all’ articolo 31 bis della l.r. 79/2012 |
Art. 25. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 79/2012 |
Art. 26. Sostituzione dell’allegato A della l.r. 79/2012 |
Art. 27. Disposizioni transitorie |
Art. 28. Modifiche al preambolo della l.r. 80/2015 |
Art. 29. Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 80/2015 |
Art. 30. Entrata in vigore |
§ 2.3.118 - L.R. 25 febbraio 2016, n. 16.
Disposizioni in materia di consorzi di bonifica in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015.
(B.U. 2 marzo 2016, n. 8)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;
Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 14 dicembre 2015;
Considerato quanto segue:
1. La modifica della
2. In particolare, viene meno la necessità di garantire una rappresentanza delle province all’interno dell’Assemblea del consorzio (con conseguente rideterminazione della sua composizione) nonché la necessità di prevedere l’obbligatorio avvalimento dei consorzi di bonifica nell’esercizio delle funzioni oggi trasferite alla Regione, la quale si riserva comunque tale facoltà, previa stipula di convenzione;
3. Al fine di rendere omogenee ed uniformi su tutto il territorio regionale le modalità per l'espletamento delle elezioni degli organi consortili, le suddette modalità sono disciplinate con regolamento, ivi compresa la disciplina delle modalità telematiche di cui all'articolo 10, comma 8; le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono disciplinate con legge;
4. In relazione ai bilanci dei consorzi di bonifica, al fine di garantire uno snellimento delle procedure e al contempo una valutazione degli stessi da parte di organismi certificati, si prevede che le certificazioni avvengano sulla base delle direttive approvate dalla Giunta regionale per l'armonizzazione e l'uniforme redazione dei bilanci preventivi e di esercizio e i connessi principi contabili;
5. Al fine di assicurare azioni organiche, nonché la funzionalità operativa e un'adeguata gestione delle attività di bonifica nei territori toscani ricadenti nei comprensori interregionali, sono state previste specifiche ed ulteriori forme di collaborazione tra i consorzi interessati rispetto a quelle già individuate con le intese stipulate tra le regioni interessate;
6. Si rende, altresì, necessario poter conferire, previa stipula di convenzione, la possibilità ai consorzi di operare anche al di fuori del proprio comprensorio di riferimento, in particolare nel comprensorio interregionale, per lo svolgimento di attività che non siano di competenza del consorzio interregionale ma siano necessarie al fine di salvaguardare gli interventi e le attività svolte nel comprensorio del consorzio di bonifica regionale. In tal caso i costi delle suddette attività sono finanziati interamente con le risorse pubbliche;
7. [Si rende necessario modificare la delimitazione di due consorzi di bonifica, in particolare per i Comuni di Badia Tedalda e Sestino e il comprensorio del Consorzio di Bonifica Toscana Nord. Gli effetti di tale modifica dei comprensori decorrono dall’indizione delle successive elezioni per il rinnovo degli organi dei consorzi di bonifica, in modo tale che gli abitanti dei sopra citati territori partecipino alle elezioni dei nuovi organi del consorzio di cui faranno parte. Con riferimento ai Comuni di Badia Tedalda e Sestino si tratta di adeguare quanto già previsto con l'articolo 34 bis della
8. Le altre modifiche alla
9. Si è reso necessario apportare modifiche alla
10. È necessario garantire l’entrata in vigore urgente della presente legge, in considerazione della riacquisizione delle funzioni provinciali ai sensi della
Approva la presente legge
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. Modifiche al preambolo della
1. Il punto 9 del preambolo della
2. Al punto 10 del preambolo della
3. Al punto 11 del preambolo della
Art. 2. Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della
1. Al comma 3 dell'articolo 1 della
Art. 3. Opere di bonifica. Modifiche all’articolo 3 della
1. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 3 della
“ h) le opere connesse all’attività di manutenzione, ripristino e protezione dalle calamità naturali; ”.
Art. 4. Definizioni. Modifiche all’articolo 4 della
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della
Art. 5. Comprensori di bonifica. Modifiche all’articolo 5 della
1. All'articolo 5 della
“ 2 bis. Al fine di assicurare la funzionalità operativa e un'adeguata gestione delle attività di bonifica nei territori ricadenti nei comprensori interregionali, i consorzi di bonifica di cui alla presente legge, il cui territorio di riferimento confina con i comprensori interregionali, si raccordano nella gestione della manutenzione del territorio toscano di riferimento con i consorzi interregionali interessati, anche mediante specifiche forme di collaborazione e reciproco scambio di informazioni.”.
Art. 6. Modificazioni dei comprensori. Modifiche all’articolo 6 della
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della
Art. 7. Partecipazione al consorzio. Modifiche all’articolo 8 della
1. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 8 della
Art. 8. Diritto di voto. Modifiche all’articolo 10 della
1. Al comma 8 dell’articolo 10 della
Art. 9. Svolgimento delle elezioni. Modifiche all’articolo 11 della
1. Il comma 5 dell'articolo 11 della
“ 5. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina le modalità per l'elezione degli organi consortili, ivi comprese le modalità telematiche di cui all'articolo 10, comma 8. ”.
Art. 10. Cause di ineleggibilità. Inserimento dell’ articolo 11 bis nella
1. Dopo l’articolo 11 della
“ Art. 11 bis Cause di ineleggibilità
1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale di riferimento non possono essere eletti quali membri delle assemblee di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14:
a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell’interdizione;
d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali per le elezioni politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
e) i funzionari e gli amministratori pubblici cui competono funzioni di vigilanza e tutela sull’amministrazione del consorzio;
f) i dipendenti del consorzio;
g) coloro che hanno il maneggio del denaro consortile o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione.
2. Non possono essere contemporaneamente membri dell’assemblea gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi.
3. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dall'incarico o dal comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
4. La perdita delle condizioni di eleggibilità di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla carica di membro eletto dell'assemblea e dalla carica di presidente e vicepresidente. ”.
Art. 11. Cause di incompatibilità. Inserimento dell’ articolo 11 ter nella
1. Dopo l’articolo 11 bis della
“ Art. 11 ter Cause di incompatibilità
1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, la carica di membro dell'assemblea di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14, è incompatibile con le seguenti cariche, funzioni o condizioni:
a) presidente, consigliere o assessore regionale, presidente o consigliere provinciale, sindaco metropolitano o consigliere della città metropolitana, sindaco o assessore comunale, presidente, componente della giunta o consigliere di unione dei comuni, ricadenti, anche parzialmente, all’interno del comprensorio consortile;
b) titolare, legale rappresentante, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento delle imprese o di enti pubblici che abbia parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni, appalti di lavori e forniture consortili;
c) consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore degli enti o delle imprese di cui alla lettera b);
d) il trovarsi legalmente in mora per un debito liquido ed esigibile verso il consorzio;
e) il trovarsi, nel corso del mandato, in una condizione di ineleggibilità di cui all'articolo 11 bis.”
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di membro eletto dell'assemblea e dalla carica di presidente e vicepresidente.
3. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di incompatibilità. ”.
Art. 12. Decadenza. Inserimento dell’ articolo 11 quater nella
1. Dopo l’articolo 11 ter della
“ Art. 11 quater Decadenza
1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente all'elezione o alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità, di incompatibilità nonché di inconferibilità ai sensi della presente legge e della vigente normativa in materia.
2. La decadenza per i membri eletti ai sensi della lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14 è pronunciata dall'assemblea nel rispetto e ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa quando, successivamente all’elezione:
a) sopravvenga una causa di ineleggibilità o incompatibilità di cui agli articoli 11 bis e 11 ter;
b) i membri dell'assemblea si rendano colpevoli di violazioni di legge, di violazioni alle norme statuarie o inadempienze che ledano gli interessi e i principi generali cui si ispira il consorzio e che compromettano il suo regolare funzionamento, nonché assumano comportamenti che si ritengano motivo di danni morali e materiali nei confronti del medesimo;
c) i membri dell’assemblea, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni dell’assemblea.
3. Per i membri eletti ai sensi della lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14, la cessazione della qualità di consorziato comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.
4. Per le persone giuridiche e per le società di persone la cessazione della qualità di rappresentante legale comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.
5. I membri di cui alla lettera d) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 14, decadono con la cessazione del mandato di sindaco, di sindaco metropolitano, alla scadenza del loro mandato, nonché in caso di anticipata cessazione o decadenza dalla carica. In tal caso subentra il nuovo sindaco o il nuovo sindaco metropolitano in rappresentanza del medesimo comune o città metropolitana. Il subentrante resta in carica quale membro dell'assemblea per il rimanente periodo di validità dell'assemblea stessa. ”.
Art. 13. Statuto. Modifiche all’articolo 12 della
1. Le lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 12 della
Art. 14. Assemblea consortile. Modifiche all’articolo 14 della
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della
2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 14 della
3. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 14 della
“ d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della
4. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 14 della
5. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 14 della
“ d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell’ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all’allegato B della
6. La lettera c) del comma 4 dell’articolo 14 della
7. La lettera d) del comma 4 dell’articolo 14 della
“ d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della
8. La lettera c) del comma 5 dell’articolo 14 della
9. La lettera d) del comma 5 dell’articolo 14 della
“ d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della
10. La lettera c) del comma 6 dell’articolo 14 della
11. La lettera d) del comma 6 dell’articolo 14 della
“ d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della
12. La lettera c) del comma 7 dell’articolo 14 della
13. La lettera d) del comma 7 dell’articolo 14 della
“ d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della
14. Al comma 8 dell’articolo 14 della
15. Al comma 10 dell’articolo 14 della
Art. 15. Gestione patrimoniale e finanziaria del consorzio di bonifica e controllo di gestione. Modifiche all’articolo 20 della
1. Il comma 1 dell’articolo 20 della
“ 1. L'assemblea consortile approva il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio, nel rispetto delle direttive di cui all'articolo 22, comma 2, lettera m), e delle disposizioni della presente legge. ”.
2. Il comma 2 dell’articolo 20 della
“ 2. L’assemblea consortile approva:
a) il bilancio preventivo economico entro il 30 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
b) il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. ”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della
“ 2 bis. I bilanci del consorzio di bonifica sono certificati da società di revisione iscritte nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze. ”.
4. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 20 della
“ 2 ter. Ai fini di cui al comma 2 bis le società di revisione certificano il rispetto delle direttive di cui al comma 1, anche tenendo conto e in coerenza con i principi contabili dell’Organismo italiano di contabilità di cui all’articolo 9 bis del
Art. 16. Funzioni regionali. Modifiche all’articolo 22 della
1. Al comma 1 dell’articolo 22 della
2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 22 della
3. Le lettere h) ed n) del comma 2 dell’articolo 22 della
Art. 17. Funzioni del consorzio di bonifica. Modifiche all’articolo 23 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 23 della
2. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 23 della
3. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 23 prima delle parole: " all’esercizio " sono inserite le seguenti: " al pronto intervento, ".
4. Il comma 2 dell’articolo 23 della
“ 2. Il consorzio di bonifica può svolgere, previa stipula di convenzione con la Regione e con i consorzi di bonifica interregionali confinanti con il proprio comprensorio, nell’ambito del comprensorio interregionale di questi ultimi, le attività di cui al comma 1 connesse e funzionali agli interventi e alle attività svolte nel proprio comprensorio regionale. ”.
Art. 18. Finanziamento delle attività del consorzio di bonifica. Modifiche all’articolo 24 della
1. Il comma 3 dell’articolo 24 della l.r.79/2012 è sostituito dal seguente:
“ 3. I costi delle attività di cui all’articolo 23, comma 1, lettera d), sono finanziati nella misura massima del 25 per cento con il contributo consortile e, per la restante parte, con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica. ”.
2. Il comma 4 dell’articolo 24 della
“ 4. I costi derivanti dalle attività di cui all'articolo 2, comma 2, della
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 24 della
“ 4 bis. I costi derivanti dallo svolgimento, previa stipula di convenzione, delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f bis), della
4. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 24 della
“ 4 ter. I costi delle attività di cui all’articolo 23, comma 2, sono finanziati interamente con le risorse pubbliche. ”.
Art. 19. Proposta relativa al piano delle attività di bonifica. Modifiche all'articolo 25 della
1. Al comma 1 dell’articolo 25 della
Art. 20. Piano delle attività di bonifica. Modifiche all’articolo 26 della
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della
2. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 26 della
3. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 26 è aggiunta la seguente:
" f bis) le attività di manutenzione ordinaria, esercizio e vigilanza sulle opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali d’irrigazione. ”.
Art. 21. Interventi urgenti. Modifiche all’articolo 27 della
1. Al comma 2 dell’articolo 27 della
Art. 22. Piano di classifica e perimetro di contribuenza. Modifiche all’articolo 28 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 della
" 2 bis. La cartografia di supporto al piano di classifica e a tutti i suoi aggiornamenti è elaborata sulla base dell’informazione geografica del sistema informativo territoriale ed ambientale, fornita a titolo gratuito dalle competenti strutture regionali sulla base di apposita convenzione stipulata con i consorzi di bonifica in forma associata. ”.
2. Al comma 3 dell’articolo 28 della
3. Al comma 4 dell’articolo 28 della
Art. 23. Realizzazione delle opere di competenza del consorzio. Modifiche all’articolo 31 della
1. Il comma 1 dell’articolo 31 della
“ 1. Il consorzio di bonifica provvede alla redazione e all’approvazione dei progetti degli interventi di propria competenza, previa acquisizione dell'omologazione della struttura regionale territorialmente competente. ”.
2. Il comma 2 dell’articolo 31 della
3. Al comma 3 dell’articolo 31 della
4. Il comma 4 dell’articolo 31 della
" 4. Ai fini di cui all'articolo 8 della
Art. 24. Concessioni, licenze e permessi. Modifiche all’ articolo 31 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 31 bis della
2. Il comma 4 dell’articolo 31 bis della
“ 4. All’accertamento delle violazioni di cui al
Art. 25. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 47 della
1. Al comma 1 dell’articolo 47 della
Art. 26. Sostituzione dell’allegato A della
1. L’allegato A, di cui all’articolo 5, comma 1, della
Art. 27. Disposizioni transitorie
1. I presidenti delle province cessano dalla carica di membri dell’assemblea consortile di cui all’articolo 14 della
2. Entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1, il Consiglio delle autonomie locali effettua le nomine necessarie ad integrare la nuova composizione dell’assemblea consortile, ferma restando la partecipazione dei sindaci già nominati che decadono con la cessazione del relativo mandato.
3. Fino alla data di cui al comma 2 l'assemblea si considera validamente costituita.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 11 bis, 11 ter e 11 quater della
5. I membri dell'assemblea di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14, in carica alla data di cui al comma 4, e che da tale data incorressero in una della cause di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenute, rimangono in carica fino alla scadenza dell’assemblea consortile.
CAPO II
Modifiche alla
Art. 28. Modifiche al preambolo della
1. Il punto 7 del preambolo della
“ 7. La Regione svolge funzioni di polizia idraulica e compiti di pronto intervento idraulico su tutto il reticolo idrografico e di gestione, individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della
Art. 29. Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 2 della
1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della
“ f bis) manutenzione straordinaria del reticolo di gestione ed idrografico individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della
2. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della
3. Al comma 2 dell’articolo 2 della
CAPO III
Disposizioni sull’entrata in vigore
Art. 30. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Allegato A – Comprensori di Bonifica
(Omissis)
[1] Punto soppresso dall'art. 7 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 8 della