§ 2.2.1 - L.R. 25 maggio 1982, n. 21.
Iniziative regionali e locali per lo sviluppo del processo di integrazione politica europea.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.2 iniziative regionali per l'unione europea
Data:25/05/1982
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Finalità). La Regione Promuove e sostiene le iniziative dei comuni e delle province del Lazio volte a suscitare ed a facilitare rapporti con i comuni e gli altri poteri locali dei paesi [...]
Art. 2.  (Ambito di applicazione della legge). Le iniziative dei comuni e delle province del Lazio possono comprendere:
Art. 3.  (Programma di iniziative per lo sviluppo del processo di integrazione politica europea). Le amministrazioni provinciali inoltrano alla Giunta regionale del Lazio entro il 30 settembre di ogni anno [...]
Art. 4.  (Finanziamento regionale). La Giunta regionale esamina il programma di cui al precedente articolo 3, consulta l'A.I.C.C.E. - associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa - e, sentite [...]
Art. 5.  (Caratteristiche delle iniziative e criteri prioritari di intervento). Nella individuazione delle iniziative da ammettere a finanziamento è verificata la rispondenza delle iniziative stesse agli [...]
Art. 6.  (Erogazione a consuntivo dei fondi residui). La somma residua da accreditare agli enti beneficiari dei finanziamenti di cui al precedente articolo 4, pari all'ulteriore 50 per cento della quota a [...]
Art. 7.  (Attuazione del programma e normativa transitoria). Entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla formulazione del programma, le amministrazioni provinciali riferiscono alla Regione sulla attuazione [...]
Art. 8.  (Copertura finanziaria). Agli oneri derivanti dal precedente articolo 4, quantificati in L. 200 milioni per il 1982, si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo n. 29001 del [...]


§ 2.2.1 - L.R. 25 maggio 1982, n. 21. [1]

Iniziative regionali e locali per lo sviluppo del processo di integrazione politica europea.

(B.U. 10 giugno 1982, n. 16).

 

Art. 1. (Finalità). La Regione Promuove e sostiene le iniziative dei comuni e delle province del Lazio volte a suscitare ed a facilitare rapporti con i comuni e gli altri poteri locali dei paesi rappresentati nel Parlamento Europeo, tesi a sviluppare il processo di integrazione politica europea.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione della legge). Le iniziative dei comuni e delle province del Lazio possono comprendere:

     a) gemellaggio con comuni ed altri poteri locali di cui all'articolo 1 della presente legge;

     b) scambio di giovani di età inferiore ai 18 anni con gli stessi enti indicati alla precedente lettera a);

     c) attività formative generali coerenti con il processo di integrazione politica europea per i giovani delle scuole dell'obbligo e medie superiori da attuarsi nei comuni sede di distretto scolastico;

     d) attività formative specifiche per operatori pubblici e privati tese a conoscere le modalità di utilizzazione degli strumenti di intervento finanziario della Comunità Europea, in relazione alla politica regionale europea.

 

     Art. 3. (Programma di iniziative per lo sviluppo del processo di integrazione politica europea). Le amministrazioni provinciali inoltrano alla Giunta regionale del Lazio entro il 30 settembre di ogni anno apposita deliberazione consiliare contenente il programma di iniziative di cui al precedente articolo 2.

     Tale programma sarà formulato con i comuni e, per quanto attiene le attività di cui alla lettera e) del precedente articolo 2, sentiti i distretti scolastici interessati, in ottemperanza agli indirizzi regionali di cui al successivo articolo 5.

 

     Art. 4. (Finanziamento regionale). La Giunta regionale esamina il programma di cui al precedente articolo 3, consulta l'A.I.C.C.E. - associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa - e, sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti, determina, con propria deliberazione, le iniziative da ammettere ai benefici della presente legge, la spesa in linea di massima occorrente per l'attuazione delle iniziative stesse e la quota a carico della Regione, assumendo contestualmente il relativo impegno ed accreditando a favore degli enti beneficiari il 50 per cento della quota a carico della Regione.

     La quota a carico della Regione deve, comunque, essere contenuta nei limiti del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili ovvero, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, nei limiti del 25 per cento delle spese stesse.

     La deliberazione di cui al primo comma del presente articolo, divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

     Art. 5. (Caratteristiche delle iniziative e criteri prioritari di intervento). Nella individuazione delle iniziative da ammettere a finanziamento è verificata la rispondenza delle iniziative stesse agli indirizzi che annualmente sono indicati dalla Giunta regionale secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 7 della presente legge.

     E' attribuita priorità alle proposte formulate da comuni e province che, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo della presente legge, intendano associarsi su basi provinciali e regionali procedendo alla regolamentazione dei reciproci rapporti.

 

     Art. 6. (Erogazione a consuntivo dei fondi residui). La somma residua da accreditare agli enti beneficiari dei finanziamenti di cui al precedente articolo 4, pari all'ulteriore 50 per cento della quota a carico della Regione od alla percentuale della stessa quota rapportata alla minor spesa sostenuta per ciascuna iniziativa, è erogata a saldo, previa presentazione del conto consuntivo complessivo approvato dallo stesso ente con apposita deliberazione consiliare.

 

     Art. 7. (Attuazione del programma e normativa transitoria). Entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla formulazione del programma, le amministrazioni provinciali riferiscono alla Regione sulla attuazione delle provvidenze della presente legge.

     La Giunta regionale, acquisiti gli elementi di cui al precedente comma, presenta al Consiglio regionale una relazione concernente la valutazione globale delle attività incentivate con riferimento sia alla loro corretta attuazione sia alla idoneità a favorire lo sviluppo del processo di integrazione politica europea.

     Entro il termine di cui al precedente primo comma, la Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze dell'attività pregressa, determina gli indirizzi ai quali comuni e province devono attenersi in ordine agli adempimenti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

     In sede di prima attuazione della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, determina gli indirizzi di cui al precedente comma entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. Il programma di cui al precedente articolo 3 è inoltrato dalle amministrazioni provinciali alla Giunta regionale entro i successivi novanta giorni.

 

     Art. 8. (Copertura finanziaria). Agli oneri derivanti dal precedente articolo 4, quantificati in L. 200 milioni per il 1982, si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo n. 29001 del bilancio 1982 ed iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di una identica somma al capitolo n. 25160 che si istituisce nel medesimo bilancio con la seguente denominazione:

«Fondo per la concessione di contributi a comuni e province per iniziative volte allo sviluppo del processo di integrazione politica europea».


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 16 novembre 2015, n. 15.