§ 2.1.108 - L.R. 16 maggio 1986, n. 12.
Provvidenze a favore dei farmacisti rurali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:16/05/1986
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1985 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 a favore dei titolari di farmacie rurali, dei farmacisti direttori responsabili che [...]
Art. 2.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1985 al farmacista gestore o al comune cui è affidata la gestione di un dispensario farmaceutico istituito a norma dell'art. 1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, [...]
Art. 3.      1. I titolari, i gestori provvisori, i direttori responsabili ed i comuni autorizzati all'apertura di farmacie rurali posteriormente al 31 marzo di ogni anno pari possono presentare domanda per [...]
Art. 4.      1. Nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti, ove sia stata autorizzata e sia funzionante la gestione di un dispensario farmaceutico, si può soprassedere [...]


§ 2.1.108 - L.R. 16 maggio 1986, n. 12.

Provvidenze a favore dei farmacisti rurali.

(B.U. 21 maggio 1986, n. 21, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1985 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 a favore dei titolari di farmacie rurali, dei farmacisti direttori responsabili che sostituiscono il titolare nei casi consentiti dalla legge, dei gestori provvisori delle farmacie stesse, è così fissata:

     a) L. 2.800.000 annue per popolazioni fino a 1.000 abitanti;

     b) L. 1.600.000 annue per popolazioni da 1.001 a 2.000 abitanti;

     c) L. 1.000.000 annue per popolazioni da 2.001 a 3.000 abitanti.

     2. Per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in località comprese tra i 3.000 e i 5.000 abitanti, l'indennità di residenza può essere concessa fino a L. 600.000 a condizione che il reddito netto annuo prodotto dalla farmacia, e dichiarato ai fini dell'ILOR, non superi le L. 960.000 annue.

     3. L'onere dell'indennità grava come spesa fissa obbligatoria sul bilancio del comune nella misura di L. 80.000 e sul bilancio della regione per la rimanente parte.

     4. Al comune che gestisca la farmacia rurale secondo le norme stabilite dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 spetta un contributo annuo a carico della regione pari alla misura dell'indennità di cui ai commi precedenti ridotta della quota dovuta dal comune.

 

     Art. 2.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1985 al farmacista gestore o al comune cui è affidata la gestione di un dispensario farmaceutico istituito a norma dell'art. 1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, spetta un'indennità di gestione nella misura fissa di L. 240.000 annue, ridotte a metà nel caso in cui il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione del comune.

     2. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge si provvede mediante impiego delle disponibilità del fondo sanitario regionale di parte corrente quota indistinta.

 

     Art. 3.

     1. I titolari, i gestori provvisori, i direttori responsabili ed i comuni autorizzati all'apertura di farmacie rurali posteriormente al 31 marzo di ogni anno pari possono presentare domanda per ottenere l'indennità entro il 31 marzo del successivo anno dispari.

     2. La stessa disposizione si applica ai farmacisti gestori o ai comuni cui è affidata la gestione di dispensari farmaceutici.

 

     Art. 4.

     1. Nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti, ove sia stata autorizzata e sia funzionante la gestione di un dispensario farmaceutico, si può soprassedere all'autorizzazione della farmacia prevista in pianta organica.