§ 80.9.1074 - D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72.
Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:11/02/2014
Numero:72


Sommario
Art. 1.  Funzioni del Ministero
Art. 2.  Organizzazione centrale e periferica
Art. 3.  Conferenza permanente
Art. 4.  Competenze dei Dipartimenti
Art. 5.  Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
Art. 6.  Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
Art. 7.  Provveditorati interregionali per le opere pubbliche
Art. 8.  Competenze dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche
Art. 9.  Organizzazione dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche
Art. 10.  Direzioni generali territoriali
Art. 11.  Competenze delle Direzioni generali territoriali
Art. 12.  Organizzazione delle Direzioni generali territoriali
Art. 13.  Funzioni e compiti
Art. 14.  Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Art. 15.  Altri Organismi ed Istituzioni
Art. 16.  Ruolo del personale e dotazioni organiche
Art. 17.  Verifica dell'organizzazione del Ministero
Art. 18.  Abrogazioni e modificazioni di norme
Art. 19.  Disposizioni transitorie e finali


§ 80.9.1074 - D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72. [1]

Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

(G.U. 8 maggio 2014, n. 105)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e);

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

     Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione, in termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del personale non dirigenziale;

     Visto, in particolare, il comma 10-ter dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 95 del 2012 secondo il quale «Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente»;

     Visto l'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) che, tra l'altro, dispone la proroga al 28 febbraio 2013 del termine di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012;

     Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'articolo 2, comma 7, che dispone il differimento al 31 dicembre 2013 del termine previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

     Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che dispone «Il termine del 31 dicembre 2013, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque adottati entro il 28 febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri (...)»;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo 3;

     Visto l'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni che istituisce l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali;

     Visto l'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale stabilisce che l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie, umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di ANAS s.p.a.;

     Visto l'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato successivamente dall'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo il quale «la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata:

     a) per l'area funzionale di un numero di unità pari al numero di unità di personale individuato nella predetta area dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo;

     b) per l'area dirigenziale di prima e di seconda fascia rispettivamente di una e dodici unità di personale, come individuato dal predetto decreto.»;

     Visto l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti;

     Visto l'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, concernente il «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori» come modificato dall'articolo 12, commi 83 e 84, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, secondo il quale il Comitato centrale è composto, tra l'altro, da un dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

     Visto l'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato successivamente dall'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo il quale «All'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "di cui al medesimo comma 5" sono aggiunte le seguenti: "nonchè alle altre strutture dell'Anas s.p.a. che svolgono le funzioni di concedente di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pari a dieci unità per l'area funzionale e due per l'area dirigenziale di seconda fascia. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di due posizioni per l'area dirigenziale di seconda fascia, nonchè di un numero di posti corrispondente alle unità di personale trasferito»;

     Visto l'articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale dispone che «Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, fino a 100 unità di personale» e che «Tale personale è temporaneamente assegnato fino a 50 unità agli Uffici speciali di cui al comma 2, fino a 40 unità alle province interessate e fino a 10 unità alla regione Abruzzo. Alla cessazione delle esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale personale è assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finalità connesse a calamità e ricostruzione, secondo quanto disposto con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione delle suddette assunzioni di personale è corrispondentemente incrementata la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. È fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95»;

     Considerato che a seguito di quanto stabilito dal citato articolo 67-ter, comma 6, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, la Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM, istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994, ha emanato, in data 6 settembre 2012, un bando di concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 dell'11 settembre 2012, nel quale le 100 unità di personale, destinate ad incrementare la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono state articolate in complessive n. 16 unità per l'area seconda e n. 84 unità per l'area terza;

     Visto l'articolo 55, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, secondo il quale la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di n. 32 unità di personale da impiegare per le attività di vigilanza e controllo delle grandi dighe e delle condotte forzate di acqua;

     Visto il bando di concorso pubblico indetto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 29 ottobre 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 22 novembre 2013, nel quale, in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 55, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è previsto l'assunzione ed l'inquadramento delle 32 unità nell'area terza, comparto Ministeri;

     Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212, recante il «Regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante «Regolamento di riordino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici», come modificato dal succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 2008;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare, la Tabella 5, allegata al predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante «Attuazione delle Direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie»;

     Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, recante «Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario»;

     Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, recante «Attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE»;

     Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» ed, in particolare, l'articolo 1, comma 7;

     Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

     Vista la proposta formulata, d'ordine del Ministro, dal Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota n. 42639 del 12 dicembre 2013 e relativi allegati, al fine della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente la riorganizzazione del predetto dicastero, in attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter, del citato decreto-legge n. 95 del 2012;

     Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Amministrazione ha informato le organizzazione sindacali rappresentative con nota n. 60865 del 29 novembre e nella riunione convocata per il 10 dicembre 2013;

     Preso atto, inoltre, che a seguito dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, prevista dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stati definitivamente trasferiti, nell'anno 2012, ed inquadrati nei ruoli organici della predetta Agenzia n. 1 unità dell'area seconda e n. 4 unità dell'area terza, come stabilito dall'articolo 4, comma 14, del medesimo decreto legislativo;

     Visto l'articolo 2, comma 10-ter, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede la facoltà di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi di decreti da adottare ai sensi della medesima norma;

     Considerata l'organizzazione ministeriale proposta

     coerente con:

     i compiti e le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalla normativa di settore vigente;

     i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non, rideterminati con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, nonchè con le modifiche derivanti dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 216 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

     Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonchè per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 febbraio 2014;

     Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Decreta:

 

Capo I

Organizzazione del Ministero

 

Art. 1. Funzioni del Ministero

     1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita le funzioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Il Ministero esercita, altresì, le funzioni di vigilanza sulla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e le funzioni di Organismo investigativo, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 18 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e dal decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 165.

     2. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato «Ministero».

 

     Art. 2. Organizzazione centrale e periferica

     1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in due Dipartimenti, come di seguito indicati:

     a) Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici;

     b) Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

     2. I Dipartimenti di cui al precedente comma 1, si articolano in complessive sedici Direzioni generali, di cui al Capo III, ed assicurano l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero. Ai Dipartimenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i Dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

     3. Sono organi decentrati del Ministero sette Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici.

     4. Sono, altresì, articolazioni periferiche del Ministero quattro Direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

     5. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto è incardinato nell'ambito del Ministero, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di cui al successivo articolo 12 sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

     6. Sono incardinati nell'assetto organizzativo del Ministero il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e gli Organismi e le Istituzioni di cui al Capo VI che operano secondo le attribuzioni definite da leggi speciali.

     7. I Dipartimenti, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici costituiscono centri di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

 

     Art. 3. Conferenza permanente

     1. È istituita la conferenza permanente del Ministero, di seguito denominata «Conferenza». La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attività dei Dipartimenti del Ministero e può formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.

     2. La Conferenza è composta dal Capo di Gabinetto, i Capi dei Dipartimenti, il Direttore generale del personale e degli affari generali, il Direttore generale per i sistemi informativi e statistici ed il Direttore generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali.

     3. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilità nei settori interessati, sono dedicate a singole questioni ed in particolare all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, nonchè al coordinamento delle attività informatiche.

     4. Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici partecipano alla Conferenza per gli affari rientranti nelle attribuzioni del Comando generale e del Corpo delle capitanerie di porto e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

     5. Il servizio di segreteria, necessario per i lavori della Conferenza, è assicurato dalla Direzione generale del personale e degli affari generali.

 

Capo II

Dipartimenti

 

     Art. 4. Competenze dei Dipartimenti

     1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, secondo la seguente ripartizione:

     a) Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici:

     identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con particolare riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale; pianificazione generale delle infrastrutture; monitoraggio dei progetti internazionali e comunitari; pianificazione strategica di settore; gestione dei programmi d'iniziativa comunitaria; regolazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; realizzazione di programmi speciali; grandi eventi; rapporti con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; rete nazionale stradale ed autostradale; convenzioni uniche autostradali e relativi piani economico-finanziari; edilizia residenziale; edilizia demaniale; politiche abitative e dell'edilizia, concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane; programmi di riqualificazione urbana; repressione dell'abusivismo; dighe ed infrastrutture idriche ed elettriche; norme tecniche di costruzione e sicurezza nell'esecuzione delle opere pubbliche; verifica del rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di sicurezza; monitoraggio delle infrastrutture per la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa; vigilanza sulle concessionarie autostradali; informatica di servizio, comunicazione istituzionale, consulenza tecnico-informatica agli uffici del Ministero; monitoraggio, elaborazione e controllo dei dati statistici; conto nazionale dei trasporti;

     b) Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale:

     politiche per il personale; coordinamento e supporto alla redazione del bilancio del Ministero; relazioni sindacali; affari generali; programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza in materia di trasporti terrestri; omologazione di veicoli ed abilitazione conducenti; programmazione e regolazione in materia di trasporto intermodale; trasporto pubblico locale; piani urbani della mobilità; trasporto su ferrovia; vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie; infrastrutture ferroviarie ed interoperabilità ferroviaria; autotrasporto di persone e cose; sistemi di trasporto a impianti fissi; trasporti esercitati in regime di concessione; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti terrestri; sicurezza della circolazione stradale e relativa comunicazione istituzionale; infomobilità e sistemi di trasporto intelligenti; indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sulle Autorità portuali e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali; demanio marittimo; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e vigilanza sugli enti di settore; rapporti con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di trasporto terrestre, marittimo ed aereo.

     2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999, i Capi dei Dipartimenti, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione e in attuazione degli indirizzi del Ministro, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi in ciascuno dei Dipartimenti e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da questi dipendenti.

 

Capo III

Articolazione dei Dipartimenti

 

     Art. 5. Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici

     1. Il Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici è articolato nelle seguenti Direzioni generali:

     a) Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;

     b) Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;

     c) Direzione generale per la condizione abitativa;

     d) Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;

     e) Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici;

     f) Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche;

     g) Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali;

     h) Direzione generale per i sistemi informativi e statistici.

     2. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, d'intesa con le competenti strutture Dipartimentali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) piani e programmi di sviluppo del territorio e del sistema delle città;

     b) adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale;

     c) pianificazione strategica di settore, previo coordinamento e raccordo con i Ministeri e le regioni;

     d) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni;

     e) coordinamento delle programmazioni infrastrutturali di settore e dei programmi delle infrastrutture di interesse strategico;

     f) sistema delle città e politiche urbane;

     g) programmi di riqualificazione urbana: recupero del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione, società di trasformazione urbana, PRUSST, contratti di quartiere;

     h) fondi strutturali comunitari;

     i) monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli interventi comunitari;

     j) gestione dei programmi d'iniziativa comunitaria;

     k) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi comunitari affidati all'Italia ed alla conseguente attività di gestione e pagamento;

     l) coordinamento con la programmazione economica nazionale in ambito CIPE;

     m) gestione e sviluppo del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT).

     3. La Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, penitenziaria, demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate e di Polizia nonchè dei Vigili del fuoco e per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;

     b) attività tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni statali di competenza del Ministero, funzionali alla definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

     c) interventi per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici;

     d) interventi di competenza statale per la città di Roma-Capitale;

     e) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi;

     f) eliminazione barriere architettoniche;

     g) attività per la salvaguardia di Venezia.

     4. La Direzione generale per la condizione abitativa svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) misure dirette a far fronte al disagio abitativo;

     b) edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e cooperative edilizie;

     c) disciplina delle locazioni;

     d) iniziative sociali e comunitarie in materia di accesso all'abitazione;

     e) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio;

     f) supporto agli enti locali ed alle regioni nella individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio;

     g) repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attività delle commissioni per l'uso della forza pubblica;

     h) osservatorio nazionale della condizione abitativa.

     5. La Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) funzione di concedente della rete stradale;

     b) funzioni di concedente della rete autostradale in concessione, anche avvalendosi delle società miste regionali;

     c) selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione;

     d) convenzioni uniche autostradali e relativi piani economico-finanziari;

     e) programmazione degli interventi di settore anche di interesse strategico nazionale;

     f) rapporti con il CIPE in materia di infrastrutture stradali;

     g) predisposizione convenzione e/o contratto di programma con ANAS s.p.a. e relativo monitoraggio degli interventi infrastrutturali;

     h) attività di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS s.p.a. e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale;

     i) relazioni ed accordi internazionali nel settore delle reti di trasporto viario, nonchè gestione e monitoraggio dei relativi interventi;

     j) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali riferiti agli enti ed organismi gestori delle strade e delle autostrade;

     k) approvazione delle concessioni di costruzione e gestione delle infrastrutture viarie;

     l) individuazione di standards e predisposizione di normative tecniche attinenti alle caratteristiche costruttive tecniche e funzionali di strade ed autostrade;

     m) classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, monitoraggio e vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

     n) approvazione di programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

     o) attuazione delle leggi speciali in materia di viabilità di interesse statale e locale;

     p) archivio nazionale delle strade;

     q) verifica del rispetto delle norme tecniche di costruzione nella fase realizzativa delle opere pubbliche di diretta competenza dell'Amministrazione ovvero di quelle delle società vigilate, ai fini della sicurezza statica e funzionale dell'opera;

     r) provvedimenti interdittivi per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei cantieri;

     s) verifiche sullo stato della sicurezza delle gallerie stradali in raccordo con la Commissione permanente per le gallerie;

     t) vigilanza sulla corretta manutenzione delle infrastrutture di competenza;

     u) individuazione di standards di sicurezza nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in altre aree sensibili;

     v) competenze ispettive generali su richiesta di altre direzioni generali del Dipartimento;

     w) funzioni di Organo Competente ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 per la rete stradale di interesse nazionale.

     6. La Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) indirizzo e regolazione nazionale e coordinamento con la normativa comunitaria in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

     b) definizione delle normative tecniche di settore;

     c) rapporti con l'Autorità di vigilanza e con l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

     d) supporto, anche informatico, all'attuazione del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

     e) gestione del sito informatico di cui agli articoli 66 e 122 del Codice dei contratti pubblici;

     f) predisposizione degli schemi tipo dei contratti e dei capitolati;

     g) qualificazione del contraente generale e gestione stralcio del soppresso Albo nazionale dei costruttori;

     h) elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

     i) attività connesse all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici e supporto alla Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi.

     7. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione delle dighe aventi le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 (di seguito «grandi dighe»);

     b) identificazione, approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo delle grandi dighe affidate dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 e successive modificazioni;

     c) vigilanza sull'esercizio, ai fini della tutela della pubblica incolumità, ed, in particolare, sulle operazioni di controllo delle grandi dighe spettanti ai gestori ed ai concessionari di derivazione, nonchè monitoraggio concernente, tra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica;

     d) attività concernenti l'emanazione della normativa tecnica e tecnico-amministrativa in materia di dighe;

     e) approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonchè vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo che i concessionari sono tenuti ad espletare sulle opere medesime;

     f) esame ed approvazione tecnica delle rivalutazioni delle condizioni di sicurezza sismica ed idraulica delle grandi dighe; parere tecnico sui progetti di gestione degli invasi ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche;

     g) definizione dei requisiti tecnici della strumentazione di controllo e dei metodi di prova per le dighe; assistenza tecnica ad altre amministrazioni, sulla base di accordi o convenzioni, per opere idrauliche non soggette alla successiva approvazione;

     h) supporto ed assistenza tecnica agli organi competenti in materia di protezione civile, per situazioni, anche di allertamento ed emergenza, nelle quali siano coinvolte dighe, nonchè per i piani di laminazione ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e successive modifiche e integrazioni;

     i) programmazione e monitoraggio delle reti idriche ed elettriche di interesse strategico nazionale;

     j) accordi di programma quadro, per la parte di competenza, ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

     k) vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali di settore.

     8. La Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio è dato in concessione;

     b) gestione dei rapporti in essere con i concessionari autostradali, nonchè predisposizione degli atti aggiuntivi alle vigenti convenzioni;

     c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità;

     d) proposta di programmazione, da formulare alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, del progressivo miglioramento ed adeguamento delle autostrade in concessione;

     e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri e le metodologie stabiliti per le nuove concessioni dalla competente Autorità di regolazione;

     f) vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle autostrade in concessione nonchè la tutela del traffico e della segnaletica;

     g) vigilanza sull'adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico autostradale.

     9. La Direzione generale per i sistemi informativi e statistici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) gestione e sviluppo dell'informatizzazione di base;

     b) gestione e sviluppo dei sistemi informativi trasversali, degli altri sistemi informativi non espressamente affidati ad altre strutture, nonchè delle reti informatiche del Ministero sulla base dei fabbisogni espressi dai Capi Dipartimento;

     c) coordinamento e sviluppo integrato degli archivi informatici e delle banche dati attinenti ai servizi e sistemi di competenza della direzione generale;

     d) gestione della sicurezza dei sistemi informatici trasversali;

     e) coordinamento, gestione e sviluppo integrato dei siti web del Ministero e dei portali non specialistici per la comunicazione istituzionale;

     f) supporto informatico su richiesta dei dipartimenti e degli altri organi del Ministero;

     g) funzioni di Ufficio di Statistica del Ministero - ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989 istitutivo del Sistema Statistico Nazionale - e di Autorità Statistica Nazionale nell'ambito del Sistema Statistico Europeo (Reg (CE) n. 223/2009);

     h) coordinamento e diffusione dell'attività statistica del Ministero;

     i) responsabilità della gestione di Direttive e di Regolamenti comunitari in materia di statistiche di settore;

     j) produzione e diffusione di statistiche ufficiali di settore;

     k) redazione e diffusione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti.

     10. La Direzione generale per i sistemi informativi e statistici opera al servizio dei due Dipartimenti.

     11. L'organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le Direzioni generali del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento.

 

     Art. 6. Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale

     1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale è articolato nelle seguenti Direzioni generali:

     a) Direzione generale del personale e degli affari generali;

     b) Direzione generale per la motorizzazione;

     c) Direzione generale per la sicurezza stradale;

     d) Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità;

     e) Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;

     f) Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale;

     g) Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

     h) Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo.

     2. La Direzione generale del personale e degli affari generali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) reclutamento, formazione e riqualificazione del personale;

     b) supporto e coordinamento per la redazione e per la gestione del bilancio;

     c) trattamento giuridico del personale;

     d) tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali;

     e) sistemi di valutazione del personale;

     f) relazioni sindacali;

     g) politiche per il benessere organizzativo, le pari opportunità e l'anti-mobbing;

     h) anagrafe delle prestazioni;

     i) gestione del contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari;

     j) servizio ispettivo in materia di personale;

     k) rilascio tessere di servizio e di riconoscimento;

     l) abilitazioni del personale del Ministero all'espletamento dei servizi di libera circolazione e polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

     m) trattamento economico e pensionistico del personale;

     n) Ufficio cassa;

     o) interventi assistenziali e previdenziali: Cassa di previdenza ed assistenza;

     p) supporto alla redazione delle proposte per la legge finanziaria, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

     q) gestione dei beni patrimoniali e regolamentazione del loro uso;

     r) manutenzione dei beni immobili, impianti a corredo e relative attrezzature tecniche;

     s) servizi comuni e servizi tecnici;

     t) supporto per le attività di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro;

     u) acquisizione di beni e servizi, economato;

     v) ufficio relazioni con il pubblico;

     w) ufficio contratti.

     3. La Direzione generale per la motorizzazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) disciplina amministrativa e tecnica dei veicoli e dei conducenti;

     b) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unità tecniche indipendenti;

     c) trasporto merci pericolose su strada: normativa, omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti;

     d) disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;

     e) normativa di settore nazionale ed internazionale armonizzata con la legislazione comunitaria;

     f) controlli periodici del parco circolante; attrezzature di servizio;

     g) tenuta e gestione degli archivi nazionali dei veicoli e dei conducenti; centro elaborazione dati motorizzazione;

     h) erogazione all'utenza dei servizi telematici e dei relativi servizi applicativi per la consultazione e l'utilizzazione degli archivi nazionali dei veicoli e dei conducenti;

     i) contenzioso amministrativo e giurisdizionale;

     j) relazioni internazionali.

     4. La Direzione generale per la sicurezza stradale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) adozione ed attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale e dei programmi operativi, d'intesa, per quanto di competenza, con la direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;

     b) prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne informative ed educative;

     c) comunicazione istituzionale nei settori di competenza;

     d) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni e della segnaletica stradale;

     e) autorizzazione all'esercizio dei sistemi di controllo delle zone a traffico limitato e per soluzioni segnaletiche anche sperimentali;

     f) normativa ed omologazione nel settore dei sistemi di ritenuta stradale;

     g) regolamentazione della circolazione stradale e

     coordinamento dei servizi di polizia stradale di competenza;

     h) uso e tutela delle strade;

     i) competizioni motoristiche;

     j) attività internazionale nelle materie di competenza;

     k) contenzioso in materia di circolazione stradale;

     l) coordinamento nazionale e attuazione della disciplina in materia di infomobilità e di Intelligent Trasport System (ITS);

     m) tenuta e gestione dell'indice pubblico delle infrastrutture e del traffico (D.I. n. 391/2013);

     n) Organo nazionale di valutazione e di conformità ai sensi degli articoli 8 del Reg. n. 886/13/UE (informazioni minime di sicurezza stradale) e 9 del Reg. n. 885/13/UE (parcheggi sicuri).

     5. La Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose, trasporto intermodale e multimodale;

     b) licenze e autorizzazioni per trasporto nazionale e internazionale di persone e cose in conto terzi;

     c) interventi finanziari e incentivi per il settore ed a favore dell'intermodalità;

     d) normativa di settore nazionale ed internazionale, armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;

     e) accesso alla professione ed al mercato del trasporto di persone e cose;

     f) tenuta e gestione del Registro Elettronico Nazionale (REN) delle imprese di trasporto su strada e punto di contatto nazionale ai sensi degli articoli 16 e 18 del Regolamento n. 1071/CE/2009;

     g) programmazione e coordinamento delle attività di controllo previste dalla normativa comunitaria;

     h) monitoraggio e statistiche sull'attività di trasporto, anche intermodale, di persone e cose;

     i) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico europeo nel settore del trasporto su strada e del trasporto intermodale;

     j) programmi e interventi nel settore interportuale e logistico e per la realizzazione della piattaforma logistica nazionale;

     k) raccordo con il Comitato centrale per l'albo nazionale autotrasportatori;

     l) coordinamento in materia di trasporto terrestre e marittimo di merci pericolose;

     m) contenzioso amministrativo e giurisdizionale.

     6. La Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) supporto all'esercizio dei poteri dell'azionista delle Ferrovie dello Stato;

     b) atto di concessione e relativa vigilanza;

     c) contratti di programma, piani di investimento ed analisi economiche relativi alle infrastrutture di settore;

     d) programmazione degli interventi di settore e relative procedure approvative, d'intesa con la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;

     e) vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali di settore;

     f) vigilanza sulla gestione del patrimonio immobiliare di settore;

     g) dismissione linee ferroviarie;

     h) servizi di trasporto ferroviario passeggeri a media e lunga percorrenza, contratti di servizio, servizi di trasporto merci per ferrovia, interventi finanziari di settore;

     i) licenze, canoni per quanto di competenza, normativa nazionale e comunitaria, liberalizzazioni;

     j) interoperabilità ferroviaria e normativa tecnica, riferita all'esercizio e all'infrastruttura;

     k) organismi di certificazione di settore notificati;

     l) rapporti con gli organismi dell'Unione europea per la definizione delle norme di settore e delle specifiche tecniche per l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo;

     m) indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

     n) rapporti internazionali.

     7. La Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) normativa e adempimenti in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi (ferrovie regionali, tranvie, metropolitane, impianti a fune, ascensori, scale mobili, impianti elevatori e sistemi di trasporto innovativi) e attività di vigilanza;

     b) attività investigativa nelle materie di competenza a seguito di incidenti o criticità;

     c) istruttoria e valutazione sotto il profilo tecnico-economico dei progetti di sistemi di trasporto ad impianti fissi di competenza regionale e locale;

     d) esame dei progetti di opere nel settore dei trasporti ad impianti fissi;

     e) verifica, in attuazione del D.M. 28 ottobre 2005, sullo stato di sicurezza delle gallerie ferroviarie sulle reti regionali;

     f) supporto al Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi istituito ai sensi della legge n. 221 del 2012;

     g) rapporti istituzionali con l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie in merito alle ferrovie regionali interconnesse, ai fini della progressiva applicazione del decreto legislativo n. 162 del 2007;

     h) gestione del fondo per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e ferroviario regionale istituito ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 e relativi adempimenti istruttori per il riparto delle risorse con il concorso dell'Osservatorio TPL;

     i) ripartizione ed erogazione di contributi per i sistemi di trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio;

     j) osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale;

     k) interventi per la mobilità dei pendolari e piani urbani della mobilità;

     l) gestione diretta dei servizi ferroviari locali non attribuiti alle competenze delle Regioni;

     m) approvazione dei bilanci delle Società del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercenti servizi ferroviari regionali;

     n) normativa comunitaria di settore.

     8. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale della navigazione marittima;

     b) promozione della navigazione a corto raggio;

     c) regime amministrativo della nave;

     d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e rapporti istituzionali con la Gestione governativa navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;

     e) controllo e vigilanza sulle attività autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione;

     f) interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione;

     g) vigilanza sugli enti di settore;

     h) nautica da diporto;

     i) personale marittimo e Sistema informativo della gente di mare, per quanto di competenza;

     j) rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento con gli organi comunitari e nazionali, per quanto di competenza;

     k) monitoraggio sulle inchieste sui sinistri marittimi e sugli infortuni del personale marittimo;

     l) indirizzo, vigilanza e controllo sulle Autorità portuali, anche con riferimento all'attuazione dei programmi infrastrutturali;

     m) regolazione e vigilanza delle attività e servizi portuali e del lavoro nei porti;

     n) disciplina generale dei porti;

     o) piani regolatori portuali, per quanto di competenza;

     p) amministrazione del demanio marittimo e gestione del Sistema informativo del demanio marittimo;

     q) sistema idroviario padano-veneto;

     r) promozione delle autostrade del mare per quanto di competenza;

     s) programmazione di settore e assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione di infrastrutture portuali.

     9. La Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti di attività che seguono:

     a) disciplina dell'aviazione civile, normativa di settore comunitaria e accordi internazionali;

     b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti di settore;

     c) contratti di programma e di servizio con gli enti vigilati;

     d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea e aeroportuale e sulla qualità del trasporto aereo;

     e) provvedimenti di competenza in materia di demanio aeronautico civile;

     f) programmazione in materia di aeroporti e sistemi aeroportuali, valutazione dei piani d'investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali;

     g) analisi del mercato dell'aviazione civile, azioni a supporto della tutela della concorrenza e delle dinamiche tariffarie, per quanto di competenza;

     h) interventi nel settore dell'aviazione civile a sostegno della mobilità;

     i) provvedimenti in materia di tariffe per la gestione dello spazio aereo;

     j) istruttorie per l'approvazione dei contratti di programma tra ENAC e soggetti gestori.

     10. Nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale opera il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, il quale esercita le funzioni di competenza, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, cui è preposto un dirigente generale nominato ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero, secondo quanto disposto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 284 del 2005 concernente il riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori come modificato dall'articolo 12, commi 83 e 84, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

     11. La Direzione generale del personale e degli affari generali opera al servizio dei due Dipartimenti.

     12. L'organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le Direzioni generali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento.

 

Capo IV

Organizzazione territoriale

 

     Art. 7. Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

     1. Sono organi decentrati del Ministero, funzionalmente dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, di seguito individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi a fianco di ciascuno indicate:

     a) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, con sede in Torino e sede coordinata in Genova;

     b) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, con sede in Milano e sede coordinata in Bologna;

     c) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste;

     d) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria, con sede in Firenze e sedi coordinate in Perugia e in Ancona;

     e) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in l'Aquila e in Cagliari;

     f) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, con sede in Napoli e sedi coordinate in Campobasso, in Bari e in Potenza;

     g) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro.

     2. A ciascun Provveditorato interregionale è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale denominato «Provveditore per le opere pubbliche», ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     3. È fatta salva la facoltà per i Provveditori per le opere pubbliche di cui al comma 2, di attribuire, nell'ambito dei titolari degli uffici dirigenziali non generali del Provveditorato, le funzioni vicarie anche limitatamente ad una sede interregionale coordinata.

     4. Il Provveditore per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia svolge le funzioni di Presidente del Magistrato alle acque di Venezia in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna con i relativi interventi, nonchè le residuali attività di competenza statale in materia di demanio idrico ed opere idrauliche.

 

     Art. 8. Competenze dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

     1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i Provveditorati interregionali assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

     2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Provveditorato interregionale svolge, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attività:

     a) opere pubbliche di competenza del Ministero;

     b) attività di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate dal Ministero e da altri Enti pubblici;

     c) attività di supporto su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonchè di Enti ed organismi pubblici;

     d) attività di competenza statale di supporto alla repressione dell'abusivismo edilizio;

     e) supporto all'attività di vigilanza sull'ANAS s.p.a.;

     f) supporto all'attività di gestione dei programmi di iniziativa comunitaria;

     g) attività di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

     h) supporto alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, per le attività di competenza;

     i) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

     Art. 9. Organizzazione dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

     1. L'organizzazione dei Provveditorati interregionali è ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonchè alla dotazione organica complessiva.

     2. Gli Uffici tecnici per le dighe, uffici dirigenziali di livello non generale insediati presso i Provveditorati interregionali, rispondono funzionalmente alla Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche, elettriche.

     3. Presso ciascun Provveditorato interregionale è istituito il Comitato tecnico-amministrativo, di seguito definito Comitato.

     4. Il Comitato tecnico-amministrativo è costituito, per la durata di un triennio, con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è così composto, nel rispetto del principio di equilibrio di genere:

     a) Provveditore interregionale con funzioni di Presidente;

     b) Dirigente degli uffici di livello dirigenziale non generale;

     c) un Avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali rientranti nella competenza territoriale del Provveditorato interregionale;

     d) un rappresentante della Ragioneria territoriale dello Stato;

     e) un rappresentante del Ministero dell'interno;

     f) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

     g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

     h) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

     i) un rappresentante del Ministero della giustizia;

     j) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

     k) un rappresentante del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

     5. Al Comitato di cui al comma 4 possono partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.

     6. Il decreto ministeriale di cui al comma 4 stabilisce modalità uniformi di convocazione e deliberazione del Comitato, nonchè criteri di articolazione territoriale per assicurare il rispetto del principio di rappresentatività. Lo stesso decreto prevede, altresì, la possibilità di integrare la composizione del Comitato con ulteriori rappresentanti eventualmente necessari in ragione di specifiche esigenze dell'ambito territoriale interessato. Ai componenti ed agli esperti del Comitato non sono corrisposte indennità, emolumenti o rimborsi spese.

     7. Il Comitato è competente a pronunciarsi:

     a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati interregionali, da eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonchè sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il cinquanta per cento comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero quando l'importo non ecceda i venticinque milioni di euro;

     b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza dei Provveditorati interregionali per maggiori oneri o per esonero di penalità contrattuali e per somme non eccedenti i cinquantamila euro;

     c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonchè sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;

     d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;

     e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori;

     f) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per i quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato;

     g) sugli affari per i quali il Provveditore interregionale ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato.

     8. L'organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3.

 

     Art. 10. Direzioni generali territoriali

     1. Sono articolazioni periferiche del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, le quattro Direzioni generali territoriali di seguito individuate secondo le circoscrizioni territoriali e le sedi a fianco di ciascuna indicate:

     a) Direzione generale territoriale del Nord-Ovest, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria, con sede in Milano;

     b) Direzione generale territoriale del Nord-Est, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche, con sede in Venezia;

     c) Direzione generale territoriale del Centro, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con sede in Roma;

     d) Direzione generale territoriale del Sud, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con sede in Napoli.

     2. A ciascuna Direzione generale territoriale è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con funzioni di direzione e coordinamento delle attività. In particolare, il direttore generale di ciascuna Direzione generale territoriale:

     a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza nonchè di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

     b) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno della direzione generale;

     c) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva ministeriale;

     d) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle risorse assegnate alla direzione e di controllo di gestione;

     e) promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali, con le regioni, le province e gli enti locali, nonchè le relazioni sindacali.

     3. I dirigenti preposti alle direzioni generali territoriali rispondono al Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale in ordine al raggiungimento degli obiettivi strategici ed istituzionali ad essi affidati.

 

     Art. 11. Competenze delle Direzioni generali territoriali

     1. Ferme restando le competenze in materia di trasporti attribuite in capo alle regioni, anche a statuto speciale, ed alle province autonome di Trento e Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, le Direzioni generali territoriali assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Le Direzioni generali territoriali svolgono, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attività:

     a) attività in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unità tecniche indipendenti;

     b) attività in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;

     c) attività in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale;

     d) attività in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale;

     e) compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

     f) attività in materia di navigazione interna di competenza statale;

     g) attività in materia di immatricolazioni veicoli;

     h) circolazione e sicurezza stradale;

     i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali;

     j) funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico;

     k) gestione del contenzioso nelle materie di competenza;

     l) coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto;

     m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

     n) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;

     o) attività in materia di autotrasporto, autorizzazione all'esercizio della professione e provvedimenti connessi, controlli;

     p) attività di formazione, aggiornamento e ricerca.

 

     Art. 12. Organizzazione delle Direzioni generali territoriali

     1. L'organizzazione delle Direzioni generali territoriali è ispirata, stante la necessità di assicurare comunque l'idonea capillarità degli uffici deputati all'erogazione dei servizi all'utenza, al criterio della razionalizzazione delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato nonchè alla dotazione organica complessiva.

     2. L'organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le Direzioni generali territoriali sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento.

 

Capo V

Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

 

     Art. 13. Funzioni e compiti

     1. Il Corpo delle Capitanerie di Porto svolge in sede decentrata le attribuzioni per lo stesso previste dal Codice della navigazione e dalle altre leggi speciali, nelle materie di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale che esercita il relativo coordinamento funzionale tramite il Comando generale.

     2. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto svolge le funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

     a) ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori ove sia istituito apposito proprio presidio, organizzazione e coordinamento delle relative attività di formazione, qualificazione ed addestramento;

     b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo mercantile, quale nodo di scambio diretto delle informazioni connesse agli usi civili e produttivi del mare;

     c) esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo;

     d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo e nei porti, anche relativamente all'impiego di personale del Corpo, sulla base di direttive generali o specifiche del Ministro, per gli altri profili funzionali correlati alle competenze del Ministero;

     e) personale marittimo e relative qualifiche professionali certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo gestione del sistema informativo della gente di mare;

     f) coordinamento delle attività, organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle Capitanerie di Porto;

     g) predisposizione della normativa tecnica di settore;

     h) impiego del personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto;

     i) vigilanza e controllo operativo in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.

     3. Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, sulla base della direttiva annuale del Ministro, coordina l'attività degli Uffici Marittimi.

     4. Il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti, prevedendo l'impiego di personale in funzione di collegamento per gli aspetti connessi alle materie di competenza.

 

Capo VI

Organismi ed istituzioni operanti nel Ministero

 

     Art. 14. Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

     1. È incardinato nell'assetto organizzativo del Ministero ed esercita le funzioni di competenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, articolato in tre sezioni distinte per materie e compiti. La ripartizione delle materie, di cui all'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 204 del 2006, è definita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Presidente del Consiglio Superiore, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Detta ripartizione può essere modificata ogni biennio, con pari procedura.

     2. La dotazione delle posizioni di funzione dirigenziale presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è determinata, nel quadro della dotazione organica di cui all'allegata Tabella A, rispettivamente in numero di quattro posizioni dirigenziali generali, di cui una da attribuire ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     3. L'organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articola il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento.

 

     Art. 15. Altri Organismi ed Istituzioni

     1. Operano nell'ambito del Ministero:

     a) la Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

     b) il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che svolge le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, utilizzando le risorse finanziarie individuate dalla stessa legge. Il Ministro può nominare il coordinatore del Nucleo fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguata alle funzioni da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate;

     c) la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime, chiamata a svolgere i compiti di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia di sinistri ferroviari, e al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, in materia di sinistri marittimi, cui è preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Capo VII

Dotazione organica e norme finali

 

     Art. 16. Ruolo del personale e dotazioni organiche

     1. La dotazione organica del personale del Ministero è individuata nella Tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

     2. Il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e conseguentemente quello relativo ai posti di funzione è determinato in trentanove unità, mentre il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale è determinato in centonovantacinque unità. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero è inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla individuazione ed alla definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale.

     4. Sono previsti, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale di cui al comma 2, complessivamente cinque incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, da utilizzarsi per funzioni istituzionali del Ministero, dei Dipartimenti, secondo le indicazioni del Ministro all'atto del conferimento dell'incarico.

     5. Nell'ambito del contingente numerico di cui al comma 4, un incarico di livello dirigenziale generale da conferire ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è assegnato all'Organismo indipendente di valutazione della performance ed un incarico di livello dirigenziale generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è assegnato al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

     6. Il personale non dirigenziale del Ministero è inserito nel ruolo del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     7. In sede di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che individua le unità di personale da trasferire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del predetto articolo 25, comma 1, lettera a), e che definisce l'equiparazione all'ordinamento professionale del comparto Ministeri del personale di cui alla citata lettera a) e del personale di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 216 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, sono conseguentemente incrementati i contingenti di organico del personale delle aree prima, seconda e terza, indicati nella Tabella A allegata al presente provvedimento.

     8. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio successivo decreto, effettuerà la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale, come sopra determinati, nelle strutture in cui si articola l'Amministrazione, nonchè, nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali. Detto provvedimento sarà tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

     Art. 17. Verifica dell'organizzazione del Ministero

     1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza.

 

     Art. 18. Abrogazioni e modificazioni di norme

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 e sono modificati il primo ed il secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, secondo quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, del presente decreto.

 

     Art. 19. Disposizioni transitorie e finali

     1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con le competenze nel rispettivo settore di attribuzione.

     2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3, le attuali articolazioni periferiche del Ministero assicurano lo svolgimento delle attività di competenza.

     3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

 

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2014  Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1744

 

Tabella A

(Articolo 16)

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

 

Dotazione organica complessiva

 

Dirigenti prima fascia * 39

Dirigenti seconda fascia ** 195

Totale Dirigenti 234

 

Terza Area 2.576

Seconda Area 4.569

Prima Area 507

Totale Aree 7.652

TOTALE COMPLESSIVO 7.886

 

* di cui uno conferito all'Organismo indipendente di valutazione della performance.

** di cui, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.P.R. n. 212 del 2008, un numero non superiore a sette presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ed uno nell'ambito dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.


[1] Abrogato dall'art. 18 del D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190.