§ 51.4.124 - D.L. 1 luglio 2013, n. 78.
Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:01/07/2013
Numero:78


Sommario
Art. 1.  Modifiche al codice di procedura penale
Art. 1 bis.  (Modifica al codice penale in materia di atti persecutori)
Art. 2.  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354
Art. 3.  Modifiche al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 3 bis.  (Misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti ed internati).
Art. 4.  Compiti attribuiti al commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie
Art. 5.  Copertura finanziaria
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 51.4.124 - D.L. 1 luglio 2013, n. 78. [1]

Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

(G.U. 2 luglio 2013, n. 153)

 

Art. 1. Modifiche al codice di procedura penale

     1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

     0a) all'articolo 280, comma 2:

     1) la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque";

     2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni" [2];

 

     0b) all'articolo 274, comma 1, lettera c), secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni" [3];

 

     a) all'articolo 284, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato.» [4];

 

     a-bis) all'articolo 386, comma 3, dopo le parole: "il relativo verbale" sono inserite le seguenti: '', anche per via telematica" [5];

 

     b) all'articolo 656 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinchè provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

     4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

     4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.»;

     2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «tre anni» sono inserite le seguenti: «, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;

     3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella lettera a), le parole da: "624" fino a: "dall'articolo 625" sono sostituite dalle seguenti: "572, secondo comma, 612-bis, terzo comma" e le parole da: "e per i delitti" fino a: "del medesimo codice," sono soppresse» [6];

     b) la lettera c) è soppressa;

     4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «da eseguire,» sono inserite le seguenti: «e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5,».

 

     Art. 1 bis. (Modifica al codice penale in materia di atti persecutori) [7]

     1. All'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole: "a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "a cinque anni".

 

     Art. 2. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

     1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

     "4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274" [8];

 

     a-bis) all'articolo 30-ter, comma 2, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "trenta" e la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "cento" [9];

 

     a-ter) all'articolo 30-ter, comma 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

     "a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto;

     b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena" [10];

 

     b) all'articolo 47-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 1.1 è soppresso;

     2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: "e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale" sono soppresse;

     3) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: «1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4.»;

     4) il comma 9 è sostituito dal seguente:

     "9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio" [11];

 

     c) l'articolo 50-bis è abrogato [12];

 

     d) [il comma 7-bis dell'articolo 58-quater è soppresso] [13].

 

     Art. 3. Modifiche al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

     1. Nell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.» [14].

 

     Art. 3 bis. (Misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti ed internati). [15]

     1. All'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato".

     2. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. - 1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto.

     2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto.

     3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e si applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato";

     b) all'articolo 4, comma 1, le parole: "sulla base delle risorse" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse".

 

     Art. 4. Compiti attribuiti al commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie

     1. Nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012, registro n. 10, foglio n. 144, che viene integralmente richiamato ed è allegato al presente decreto, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono prorogate fino al 31 luglio 2014 e sono altresì integrate fino alla medesima scadenza con i seguenti ulteriori compiti [16]:

     a) programmazione dell'attività di edilizia penitenziaria;

     b) manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento, ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti, d'intesa con il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e con il Capo del Dipartimento della giustizia minorile [17];

     b-bis) nel rispetto dei criteri di economicità individuati dal Ministero della giustizia, mantenimento e promozione delle piccole strutture carcerarie idonee all'istituzione di percorsi di esecuzione della pena differenziati su base regionale e all'implementazione di quei trattamenti individualizzati indispensabili per la rieducazione e il futuro reinserimento sociale del detenuto [18];

     c) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

     d) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta , costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o piu' fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale [19];

     e) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e atti alla riconversione, alla permuta , alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o alla valorizzazione al fine della realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le modalità di cui alla lettera d) [20];

     f) raccordo con il capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile;

     2. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono adottati d'intesa con l'Agenzia del demanio.

     3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1. Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta. Il Commissario trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta. Il Commissario trasmette semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività programmatica. In sede di prima applicazione, la relazione di cui al terzo periodo deve comunque essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2013 [21].

     4. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1 sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente. Il medesimo Commissario trasmette annualmente al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione dei compiti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123.

     5. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, sono adottati nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale del medesimo Commissario [22].

     6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono attribuiti i poteri derogatori, ove necessario, di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nn. 3861/2010 e 3995/2012, limitatamente alle deroghe alla legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modifiche ed integrazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 [23].

     7. Fermo restando quanto già previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie è assegnata una dotazione organica di ulteriori quindici unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali, secondo la pianta organica stabilita dal medesimo Commissario. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie e dagli enti territoriali è assegnato, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. Il personale in posizione di comando o di distacco non ha diritto ad indennità o compensi aggiuntivi. Al fine di assicurare la piena operatività della struttura, il medesimo Commissario è altresì autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale del medesimo Commissario [24].

     8. Sono confermate le risorse strumentali e finanziarie già assegnate al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, nonchè quelle già disponibili sulla contabilità speciale del medesimo Commissario [25].

     9. Al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie non spetta alcun tipo di compenso.

 

     Art. 5. Copertura finanziaria

     1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

ALLEGATO [26]

(Articolo 4, comma 1)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     VISTO l'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215;

     VISTO l'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     VISTO l'articolo 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

     VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

     VISTO l'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

     VISTO l'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

     VISTO l'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

     VISTO l'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

     VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

     VISTO l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

     VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2010, n. 3861, e 13 gennaio 2012, n. 3995;

     VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 2012 e 11 maggio 2012;

     CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, non sono suscettibili di proroga o rinnovo oltre il termine del 31 dicembre 2012;

     CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la gestione commissariale di cui al predetto articolo 44-bis è stata prorogata sino al 31 dicembre 2012;

     RITENUTA la persistente necessità di fare fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, assicurando l'attuazione del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento della capienza di quelle esistenti, ai sensi del citato articolo 44-bis, da conseguirsi attraverso il completamento del piano di interventi previsto dall'articolo 1 dell'O.P.C.M. n. 3861 del 19 marzo 2010, già avviato dal commissario delegato per l'emergenza conseguente al sovraffollamento degli istituti penitenziari;

     RITENUTA inoltre la necessità, al fine di realizzare gli specifici obiettivi del programma sopra indicato, di avvalersi di un soggetto gestore che assicuri l'attuazione del citato piano degli interventi, in continuità con i compiti già svolti dal predetto commissario delegato;

     RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina di un Commissario straordinario di governo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988;

     VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012;

     SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della giustizia;

 

     DECRETA

 

     Articolo 1.

     1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e per l'aumento della capienza di quelle esistenti, previsti dal programma di interventi di cui in premessa, il prefetto dottor Angelo Sinesio è nominato Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

     2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 svolge presso il Ministero della giustizia le funzioni di competenza statale per gli interventi necessari alla completa attuazione del programma e del piano degli interventi citati in premessa, per il tempo a tale fine occorrente e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

     3. Al Commissario straordinario sono attribuiti, con riferimento ad ogni fase del programma e ad ogni atto necessario per l'attuazione del piano degli interventi citati in premessa, i poteri degli organi delle amministrazioni competenti in via ordinaria, nonchè quelli di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

     4. Al Commissario straordinario sono assegnate le risorse strumentali e finanziarie già attribuite al commissario delegato di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3861 del 2010 e n. 3995 del 2012, comprese quelle disponibili sulla contabilità speciale n. 5421. Esse sono gestite, non oltre il termine di cui al comma 2, sulla stessa contabilità speciale, che viene intestata al Commissario straordinario. Sulla medesima contabilità speciale confluiscono altresì i fondi assegnati dalla delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, nonchè le eventuali ulteriori risorse finanziarie che saranno assegnate o destinate per le finalità di cui al presente decreto.

     5. Per le esigenze indicate al comma 1 e non oltre il termine di cui al comma 2, al Commissario straordinario è assegnata una dotazione organica di personale di 15 unità. Il personale proveniente dalla pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti territoriali, è confermato anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, con oneri a carico dell'amministrazione di provenienza.

     6. Per il medesimo personale, per la durata della gestione commissariale, è autorizzata la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 50 ore mensili pro capite. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse iscritte sulla contabilità speciale n. 5421.

     7. Il Commissario straordinario, per la realizzazione degli interventi, può avvalersi altresì dei competenti Provveditorati interregionali per le opere pubbliche per l'espletamento delle procedure contrattuali e la cura delle fasi esecutive, ferma restando la propria titolarità delle relative procedure di spesa.

     8. Il Commissario straordinario subentra nelle convenzioni, nei protocolli, nei rapporti attivi e passivi, nei contratti di lavori, di fornitura, di servizi e di collaborazione stipulati dal commissario delegato sopra menzionato.

     9. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione, ai sensi della legislazione vigente, relativi alle precedenti gestioni commissariali.

 

     Articolo 2.

     1. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e approva eventuali modifiche al piano di interventi necessarie per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento della capienza di quelle esistenti, su proposta congiunta del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie. Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta.

     2. Gli atti del Commissario straordinario sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente.

     3. Il Commissario straordinario trasmette altresì annualmente all'ufficio di controllo, ai fini del successivo inoltro al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, una relazione sullo stato di attuazione dell'intervento, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

 

     Articolo 3.

     1. Al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1 non spetta alcun tipo di compenso.

 

     Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012

     Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 144

 

 

 

 

Decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78. (TESTO ORIGINALE)

Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Rilevato che il perdurare del sovraffollamento delle carceri e il conseguente stato di tensione all'interno degli istituti evidenziano l'insufficienza dell'attuale disciplina a fronteggiare situazioni contingenti legate alla inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive;

     Rilevato che la disciplina introdotta dalla legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, non si è rilevata sufficiente ad eliminare il gravissimo fenomeno del sovraffollamento delle carceri e che, in ogni caso, i suoi effetti cesseranno il 31 dicembre 2013;

     Rilevato che non è stato completato il piano straordinario penitenziario e non è stata adottata la riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione;

     Rilevato che la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, ha assegnato allo Stato italiano il termine di un anno entro cui procedere all'adozione delle misure necessarie a porre rimedio alla constatata violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario;

     Ritenuta, pertanto, la necessità e urgenza di introdurre modifiche alle norme del codice di procedura penale relative all'esecuzione delle pene detentive e alle norme dell'ordinamento penitenziario in materia di misure alternative alla detenzione e benefici penitenziari;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Modifiche al codice di procedura penale

     1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 284, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.»;

     b) all'articolo 656 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinchè provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

     4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

     4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.»;

     2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «tre anni» sono inserite le seguenti: «, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;

     3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella lettera a), il periodo: «423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni» è sostituito dal seguente: «572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale»;

     b) la lettera c) è soppressa;

     4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «da eseguire,» sono inserite le seguenti: «e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5,».

 

Art. 2. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

     1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

     «4-ter. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.»;

     b) all'articolo 47-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 1.1 è soppresso;

     2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: "e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale" sono soppresse;

     3) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: «1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4-bis.»;

     4) il comma 9 è soppresso;

     c) gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati;

     d) il comma 7-bis dell'articolo 58-quater è soppresso.

 

Art. 3. Modifiche al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

     1. Nell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di altri reati commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che si tratti di quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.»

 

Art. 4. Compiti attribuiti al commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie

     1. Nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012, registro n. 10, foglio n. 144, che viene integralmente richiamato, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono prorogate fino al 31 dicembre 2014 e sono altresì integrate fino alla medesima scadenza con i seguenti ulteriori compiti:

     a) programmazione dell'attività di edilizia penitenziaria;

     b) manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento, ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;

     c) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

     d) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale;

     e) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e atti alla riconversione, alla permuta o alla valorizzazione al fine della realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le modalità di cui alla lettera d);

     f) raccordo con il capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile;

     2. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono adottati d'intesa con l'Agenzia del demanio.

     3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1. Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta.

     4. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1 sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente. Il medesimo Commissario trasmette annualmente al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione dei compiti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123.

     5. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, sono adottati nei limiti delle risorse disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.

     6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono attribuiti i poteri derogatori, ove necessario, di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nn. 3861/2010 e 3995/2012, limitatamente alle deroghe alla legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modifiche ed integrazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, agli articoli 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

     7. Fermo restando quanto già previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie è assegnata una dotazione organica di ulteriori quindici unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali, secondo la pianta organica stabilita dal medesimo Commissario. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie e dagli enti territoriali è assegnato, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. Al fine di assicurare la piena operatività della struttura, il medesimo Commissario è altresì autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, nei limiti delle risorse disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.

     8. Sono confermate le risorse strumentali e finanziarie già assegnate al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, nonchè quelle già disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.

     9. Al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie non spetta alcun tipo di compenso.

 

Art. 5. Copertura finanziaria

     1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 9 agosto 2013, n. 94.

[2] Lettera premessa dalla L. di conversione.

[3] Lettera premessa dalla L. di conversione.

[4] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[5] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[6] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[7] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[8] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.

[9] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[10] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[11] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[12] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.

[13] Lettera soppressa dalla L. di conversione.

[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[15] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[16] Alinea già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 6 bis del D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 117.

[17] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[18] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[19] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[20] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[22] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[26] Allegato aggiunto dalla L. di conversione.