Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale |
Data: | 11/08/2014 |
Numero: | 117 |
Sommario |
Art. 1 . |
§ 51.4.137 - L. 11 agosto 2014, n. 117.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonchè di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.
(G.U. 20 agosto 2014, n. 192)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 4, capoverso Art. 97-bis, il comma 3 è soppresso.
All'articolo 5, comma 1, le parole: «venticinquesimo anno di età.» sono sostituite dalle seguenti: «venticinquesimo anno di età, sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative.».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni a magistrati). - 1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia 20 febbraio 2014 sussista una scopertura superiore al 20 per cento dei posti di magistrato di sorveglianza in organico, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Disposizioni in materia di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria). - 1. All'articolo 4, comma 1, alinea, del
2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la continuità e il raccordo delle attività già svolte ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1».
All'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «presso» sono inserite le seguenti: «altri Ministeri o».
All'articolo 8:
al comma 1, capoverso 2-bis:
al secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3,» e le parole: «da eseguire» sono sostituite dalla seguente: «irrogata»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis del codice penale, nonchè all'articolo 4-bis della
All'articolo 9, comma 2, primo periodo, le parole: «al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 1 e 2 del presente decreto».