§ 1.1.85 - L.R. 14 maggio 2013, n. 14.
Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:14/05/2013
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)))
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio))
Art. 3.  (Regolarizzazione del rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua)
Art. 4.  (Autorizzazione all’utilizzo delle risorse regionali per il turismo)
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed [...]
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la [...]
Art. 7.  (Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale))
Art. 8.  (Modifica all’articolo 12 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione) e disposizioni conseguenti)
Art. 9.  (Destinazione di risorse derivanti da procedure di liquidazione di enti regionali)
Art. 10.  (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 15 (Incentivi alle piccole e medie imprese (P.M.I.) per la qualificazione e lo sviluppo dell’offerta turistica))
Art. 11.  (Modifica all’articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria))
Art. 12.  (Modifica alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e [...]
Art. 13.  (Modifica all’articolo 29 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria))
Art. 14.  (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo)))
Art. 15.  (Misure di copertura del rimborso dell’anticipazione di liquidità di cui all’articolo 2 del decreto - legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della [...]
Art. 15 bis.  (Misure di copertura del rimborso dell’anticipazione di liquidità di cui all’articolo 3 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013)
Art. 16.  (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia))
Art. 17.  (Modifica all’articolo 28 della legge regionale 4 febbraio 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, [...]


§ 1.1.85 - L.R. 14 maggio 2013, n. 14.

Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale

(B.U. 15 maggio 2013, n. 7)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)))

     1. L’ultimo periodo del comma 1 quinquies dell’articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “In relazione alle gare per i lavori relativi all’edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica) e alle altre tipologie edilizie di specifica competenza delle Aziende Regionali Territoriali per l’Edilizia (ARTE), la SUA è articolata su base provinciale e si avvale delle relative strutture esistenti presso le ARTE, tramite apposita convenzione tra la Regione, quale SUA, e le medesime Aziende.”.

     2. Al comma 1 undecies dell’articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “ il Segretario generale della Giunta regionale ” sono sostituite dalle seguenti: “ la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,” e dopo le parole: “Prefetture liguri” sono aggiunte le seguenti: “, nonchè l’attribuzione delle competenze della SUA e delle centrali di committenza, rispetto a quelle degli enti che si avvalgono delle medesime. ”.

     3. Dopo il comma 1 undecies dell’articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

“1 duodecies. Alle procedure di gara di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 5/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e al relativo regolamento di attuazione, in quanto compatibili.”.

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio))

     1. Al comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “di proprietà della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali della Regione ”.

     2. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 39 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

“7 ter. Gli enti appartenenti al settore regionale allargato e gli enti strumentali della Regione, qualora intendano inserire beni di proprietà nel Piano di cui al comma 1, lo comunicano alla Regione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.”

     3. Dopo il comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“1 bis. Alle concessioni di coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui all’articolo 22 si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo anche se assentite prima della data di entrata in vigore della presente legge.”.

 

     Art. 3. (Regolarizzazione del rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua)

     1. La Regione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, regolarizza le concessioni di grandi derivazioni d’acqua in essere, in regola con il pagamento del canone alla Regione e per le quali nei termini sono state presentate le domande di rinnovo.

     2. Ai fini della definizione dei procedimenti di cui al comma 1 alle domande di rinnovo relative all’esercizio di concessioni, non assoggettate all’epoca del rilascio alla valutazione di impatto ambientale (VIA), si applica la procedura di VIA, qualora ne ricorrano i presupposti.

     3. L’utente, che ha presentato domanda di rinnovo, può continuare il prelievo sino all’adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dall’atto di concessione in corso di rinnovo.

     4. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità volti alla semplificazione della procedura di rilascio del provvedimento di concessione di cui al comma 1, qualora la concessione sia oggetto di modifiche non sostanziali.

 

     Art. 4. (Autorizzazione all’utilizzo delle risorse regionali per il turismo)

     1. Le province possono utilizzare, per le finalità di cui alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, le somme loro assegnate ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 19 (Incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell’offerta turistica), costituenti giacenze libere da obbligazioni verso terzi, originate da accertate economie o dal mancato utilizzo, totale o parziale, dei fondi assegnati, a seguito di apposita rendicontazione approvata dalla Giunta regionale.

 

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))

     1. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 91 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

“1 ter. Fermo restando il rispetto della normativa e dei regimi previsti nei piani di bacino e nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare, definisce, ai sensi del comma 1, lettera 1 bis), criteri puntuali per le attività produttive esistenti, non altrimenti localizzabili, anche in deroga alla disciplina regionale delle fasce di tutela dei corsi d’acqua, purchè siano assicurate le condizioni di sicurezza idraulica, fermo restando il nulla osta idraulico.

1 quater. Alle attività estrattive come definite dalla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva) e successive modificazioni ed integrazioni e previste nella pianificazione si applicano le deroghe per le discariche.”.

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo)))

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 39/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

“3 bis. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria in ordine ai P.R.I.S. attivati.”.

     2. Il comma 3 dell’articolo 6 bis della l.r. 39/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“3. Qualora la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 determini situazioni di particolare complessità, incidenti negativamente sull’attività delle imprese, anche di grandi dimensioni, per cui né la vigente normativa statale in materia di espropri, né le tutele di cui alla presente legge possono fornire adeguate soluzioni, la Giunta regionale, nell’accordo per l’approvazione del P.R.I.S., individua le necessarie misure risolutive.”.

 

     Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale))

     1. Al comma 1 bis dell’articolo 10 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “Dell’avvio del procedimento” sono sostituite dalle seguenti: “Dell’avvenuta trasmissione e dell’avvio del procedimento”.

     2. Al comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “L'esito della procedura, comprese le motivazioni, è pubblicato” sono sostituite dalle seguenti: “L'esito della procedura e il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, sono pubblicati”.

     3. Al comma 2 dell’articolo 13 bis della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “impatti rilevanti” sono inserite le seguenti: “ed effetti ambientali negativi e significativi”.

 

     Art. 8. (Modifica all’articolo 12 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione) e disposizioni conseguenti)

     1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “La Giunta regionale annualmente ripartisce le risorse riferite alle borse di studio tra le diverse graduatorie.”.

     2. L’Azienda Regionale per i Servizi Scolastici e Universitari (ARSSU) è autorizzata ad impiegare le risorse relative alle borse di studio di cui all’articolo 12, comma 3, della l.r. 15/2006, come modificato dal presente articolo, già assegnate nell’esercizio 2012, secondo il nuovo utilizzo ed i criteri di riparto deliberati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 9. (Destinazione di risorse derivanti da procedure di liquidazione di enti regionali)

     1. Le risorse derivanti da procedure di liquidazione di enti regionali sono utilizzate in via prioritaria per la copertura di eventuali pendenze, fino al loro esaurimento.

 

     Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 15 (Incentivi alle piccole e medie imprese (P.M.I.) per la qualificazione e lo sviluppo dell’offerta turistica))

     1. Al comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 15/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, la cifra: “150.000,00” è sostituita dalla seguente: “50.000,00”.

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 15/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le graduatorie relative ai bandi di cui al comma 1 hanno vigenza sino ad un limite massimo di anni tre dalla data di apertura dei termini di presentazione delle domande.”.

 

     Art. 11. (Modifica all’articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria))

     1. Al comma 1 dell’articolo 56 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “dei cinque” sono sostituite dalla seguente: “degli”.

 

     Art. 12. (Modifica alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213))

     1. Alla fine del comma 11 dell’articolo 8 della l.r. 48/2012, sono aggiunte le seguenti parole: ”, qualora rientrino nel campo di applicazione degli stessi e fatti salvi i contratti vigenti”.

 

     Art. 13. (Modifica all’articolo 29 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria))

     1. Alla lettera d quater) del comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: “temporaneamente“ sono inserite le seguenti: “, od eventualmente prorogare sino al completamento delle procedure concorsuali o di mobilità,” e le parole: “il 30 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “i sei mesi successivi al termine della legislatura”.

 

     Art. 14. (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo)))

     1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 37/2012, sono aggiunte le seguenti parole: “nonché gli SUA e PUO già approvati o divenuti efficaci prima della data di entrata in vigore della presente legge”.

 

     Art. 15. (Misure di copertura del rimborso dell’anticipazione di liquidità di cui all’articolo 2 del decreto - legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64) [1]

     1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dall’articolo 2 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013 si provvede come segue:

a) a decorrere dal 2014 per la durata di anni trenta:

1. riduzioni di spesa sulle Unità Previsionali di Base che seguono:

- 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 690.000,00;

- 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 310.000,00;

2. contestuale aumento sulle Unità Previsionali di Base di nuova istituzione ad oggetto:

- “Spese per interessi connessi all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2013 di cui all’ articolo 2 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013 ”;

- “Rimborso di quote capitale connesse all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2013 di cui all’articolo 2 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013

per complessivi euro 1.000.000,00 destinati in appositi capitoli agli adempimenti di cui all’ articolo 2 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013 .

La puntuale imputazione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio;

b) a decorrere dal 2015, per la durata di anni trenta, con le seguenti ulteriori variazioni:

1. riduzioni di spesa sulle Unità Previsionali di Base che seguono:

- 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 988.000,00;

- 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 456.000,00;

2. contestuale aumento, per pari importi, su apposite Unità Previsionali di Base relative   all’anno 2015 ad oggetto:

- “Spese per interessi connessi all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2014 di cui all’ articolo 2 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013 ;

- “Rimborso di quote capitale connesse all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2014 di cui all’articolo 2 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013

per complessivi euro 1.444.000,00 destinati in appositi capitoli agli adempimenti di cui all’ articolo 2 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013. Conseguentemente il bilancio pluriennale 2013-2015 viene modificato come segue:

anno 2014

- U.P.B. 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento”  riduzione per complessivi euro 690.000,00;

- U.P.B. 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” riduzione per complessivi euro 310.000,00;

anno 2015

- U.P.B. 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento”  riduzione per complessivi euro 1.678.000,00;

- U.P.B. 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” riduzione  per complessivi euro 766.000,00.

La puntuale imputazione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio.

 

     Art. 15 bis. (Misure di copertura del rimborso dell’anticipazione di liquidità di cui all’articolo 3 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013) [2]

     1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dall’articolo 3 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013 si provvede come segue:

a) a decorrere dal 2014 per la durata di anni trenta:

1. riduzioni di spesa sulle Unità Previsionali di Base che seguono:

- 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 3.300.000,00;

- 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 1.700.000,00;

2. contestuale aumento sulle Unità Previsionali di Base di nuova istituzione ad oggetto:

- “Spese per interessi connessi all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2013 di cui all’ articolo 3 del d.l. 35/201 convertito dalla l. 64/2013

- “Rimborso di quote capitale connesse all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2013 di cui all’articolo 3 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013

per complessivi euro 5.000.000,00 destinati in appositi capitoli agli adempimenti di cui all’articolo 3 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013.

La puntuale imputazione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio;

b) a decorrere dal 2015, per la durata di anni trenta, con le seguenti ulteriori variazioni:

  1. riduzioni di spesa sulle Unità Previsionali di Base che seguono:

- 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 3.915.000,00;

- 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 1.602.000,00;

2. contestuale aumento, per pari importi, su apposite Unità Previsionali di Base di nuova istituzione relative all’anno 2015 ad oggetto:

- “Spese per interessi connessi all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2014 di cui all’ articolo 3 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013 ;

- “Rimborso di quote capitale connesse all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2014 di cui all’ articolo 3 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013

per complessivi euro 5.517.000,00 destinati in appositi capitoli agli adempimenti di cui all’ articolo 3 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013 .

Conseguentemente il bilancio pluriennale 2013-2015 viene modificato come segue:

anno 2014

- U.P.B.18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” riduzione per complessivi euro 3.300.000,00;

- U.P.B. 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” riduzione  per complessivi euro 1.700.000,00;

anno 2015

- U.P.B. 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento”  riduzione per complessivi euro 7.215.000,00;

- U.P.B. 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” riduzione  per complessivi euro 3.302.000,00.

La puntuale imputazione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio.

 

     Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia))

     1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

“b) la conformità alle norme igienico-sanitarie, nel caso in cui la verifica di conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme di efficienza energetica, alle norme antisismiche, di sicurezza e antincendio, nonché a tutte le altre disposizioni aventi incidenza sull’attività edilizia.”.

     2. Nel secondo periodo del comma 5 dell’articolo 43 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “decorsi i quali sulla richiesta si intende formato il silenzio assenso” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi i quali la richiesta si intende respinta”.

 

     Art. 17. (Modifica all’articolo 28 della legge regionale 4 febbraio 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico)))

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 3/2013 è inserito il seguente:

“1 bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei confronti dei procedimenti aventi ad oggetto il certificato di agibilità di cui all’articolo 37 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e dei procedimenti di accertamento di conformità di cui agli articoli 43, comma 8, e 49, comma 5, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.”.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 luglio 2013, n. 18.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 2 luglio 2013, n. 18.