Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.1 normativa istituzionale |
Data: | 14/05/2013 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003))) |
Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio)) |
Art. 3. (Regolarizzazione del rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua) |
Art. 4. (Autorizzazione all’utilizzo delle risorse regionali per il turismo) |
Art. 5. (Modifiche all’articolo 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed [...] |
Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la [...] |
Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) |
Art. 8. (Modifica all’articolo 12 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione) e disposizioni conseguenti) |
Art. 9. (Destinazione di risorse derivanti da procedure di liquidazione di enti regionali) |
Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 15 (Incentivi alle piccole e medie imprese (P.M.I.) per la qualificazione e lo sviluppo dell’offerta turistica)) |
Art. 11. (Modifica all’articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria)) |
Art. 12. (Modifica alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e [...] |
Art. 13. (Modifica all’articolo 29 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria)) |
Art. 14. (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo))) |
Art. 15. (Misure di copertura del rimborso dell’anticipazione di liquidità di cui all’articolo 2 del decreto - legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della [...] |
Art. 15 bis. (Misure di copertura del rimborso dell’anticipazione di liquidità di cui all’articolo 3 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013) |
Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia)) |
Art. 17. (Modifica all’articolo 28 della legge regionale 4 febbraio 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, [...] |
§ 1.1.85 - L.R. 14 maggio 2013, n. 14.
Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale
(B.U. 15 maggio 2013, n. 7)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 6 della
1. L’ultimo periodo del comma 1 quinquies dell’articolo 6 della
2. Al comma 1 undecies dell’articolo 6 della
3. Dopo il comma 1 undecies dell’articolo 6 della
“1 duodecies. Alle procedure di gara di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla
Art. 2. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 39 della
2. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 39 della
“7 ter. Gli enti appartenenti al settore regionale allargato e gli enti strumentali della Regione, qualora intendano inserire beni di proprietà nel Piano di cui al comma 1, lo comunicano alla Regione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.”
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 51 della
“1 bis. Alle concessioni di coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui all’articolo 22 si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo anche se assentite prima della data di entrata in vigore della presente legge.”.
Art. 3. (Regolarizzazione del rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua)
1. La Regione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, regolarizza le concessioni di grandi derivazioni d’acqua in essere, in regola con il pagamento del canone alla Regione e per le quali nei termini sono state presentate le domande di rinnovo.
2. Ai fini della definizione dei procedimenti di cui al comma 1 alle domande di rinnovo relative all’esercizio di concessioni, non assoggettate all’epoca del rilascio alla valutazione di impatto ambientale (VIA), si applica la procedura di VIA, qualora ne ricorrano i presupposti.
3. L’utente, che ha presentato domanda di rinnovo, può continuare il prelievo sino all’adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dall’atto di concessione in corso di rinnovo.
4. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità volti alla semplificazione della procedura di rilascio del provvedimento di concessione di cui al comma 1, qualora la concessione sia oggetto di modifiche non sostanziali.
Art. 4. (Autorizzazione all’utilizzo delle risorse regionali per il turismo)
1. Le province possono utilizzare, per le finalità di cui alla
Art. 5. (Modifiche all’articolo 91 della
1. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 91 della
“1 ter. Fermo restando il rispetto della normativa e dei regimi previsti nei piani di bacino e nel
1 quater. Alle attività estrattive come definite dalla
Art. 6. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della
“3 bis. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria in ordine ai P.R.I.S. attivati.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 6 bis della
“3. Qualora la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 determini situazioni di particolare complessità, incidenti negativamente sull’attività delle imprese, anche di grandi dimensioni, per cui né la vigente normativa statale in materia di espropri, né le tutele di cui alla presente legge possono fornire adeguate soluzioni, la Giunta regionale, nell’accordo per l’approvazione del P.R.I.S., individua le necessarie misure risolutive.”.
Art. 7. (Modifiche alla
1. Al comma 1 bis dell’articolo 10 della
2. Al comma 5 dell’articolo 10 della
3. Al comma 2 dell’articolo 13 bis della
Art. 8. (Modifica all’articolo 12 della
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 12 della
2. L’Azienda Regionale per i Servizi Scolastici e Universitari (ARSSU) è autorizzata ad impiegare le risorse relative alle borse di studio di cui all’articolo 12, comma 3, della
Art. 9. (Destinazione di risorse derivanti da procedure di liquidazione di enti regionali)
1. Le risorse derivanti da procedure di liquidazione di enti regionali sono utilizzate in via prioritaria per la copertura di eventuali pendenze, fino al loro esaurimento.
Art. 10. (Modifiche alla
1. Al comma 5 dell’articolo 5 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della
“1 bis. Le graduatorie relative ai bandi di cui al comma 1 hanno vigenza sino ad un limite massimo di anni tre dalla data di apertura dei termini di presentazione delle domande.”.
Art. 11. (Modifica all’articolo 56 della
1. Al comma 1 dell’articolo 56 della
Art. 12. (Modifica alla
1. Alla fine del comma 11 dell’articolo 8 della
Art. 13. (Modifica all’articolo 29 della
1. Alla lettera d quater) del comma 2 dell’articolo 29 della
Art. 14. (Modifica all’articolo 3 della
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 3 della
Art. 15. (Misure di copertura del rimborso dell’anticipazione di liquidità di cui all’articolo 2 del decreto -
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dall’articolo 2 del
a) a decorrere dal 2014 per la durata di anni trenta:
1. riduzioni di spesa sulle Unità Previsionali di Base che seguono:
- 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 690.000,00;
- 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 310.000,00;
2. contestuale aumento sulle Unità Previsionali di Base di nuova istituzione ad oggetto:
- “Spese per interessi connessi all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2013 di cui all’ articolo 2 del
- “Rimborso di quote capitale connesse all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2013 di cui all’articolo 2 del
per complessivi euro 1.000.000,00 destinati in appositi capitoli agli adempimenti di cui all’ articolo 2 del
La puntuale imputazione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio;
b) a decorrere dal 2015, per la durata di anni trenta, con le seguenti ulteriori variazioni:
1. riduzioni di spesa sulle Unità Previsionali di Base che seguono:
- 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 988.000,00;
- 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 456.000,00;
2. contestuale aumento, per pari importi, su apposite Unità Previsionali di Base relative all’anno 2015 ad oggetto:
- “Spese per interessi connessi all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2014 di cui all’ articolo 2 del
- “Rimborso di quote capitale connesse all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2014 di cui all’articolo 2 del
per complessivi euro 1.444.000,00 destinati in appositi capitoli agli adempimenti di cui all’ articolo 2 del
anno 2014
- U.P.B. 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” riduzione per complessivi euro 690.000,00;
- U.P.B. 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” riduzione per complessivi euro 310.000,00;
anno 2015
- U.P.B. 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” riduzione per complessivi euro 1.678.000,00;
- U.P.B. 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” riduzione per complessivi euro 766.000,00.
La puntuale imputazione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio.
Art. 15 bis. (Misure di copertura del rimborso dell’anticipazione di liquidità di cui all’articolo 3 del
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dall’articolo 3 del
a) a decorrere dal 2014 per la durata di anni trenta:
1. riduzioni di spesa sulle Unità Previsionali di Base che seguono:
- 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 3.300.000,00;
- 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 1.700.000,00;
2. contestuale aumento sulle Unità Previsionali di Base di nuova istituzione ad oggetto:
- “Spese per interessi connessi all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2013 di cui all’ articolo 3 del d.l. 35/201 convertito dalla
- “Rimborso di quote capitale connesse all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2013 di cui all’articolo 3 del
per complessivi euro 5.000.000,00 destinati in appositi capitoli agli adempimenti di cui all’articolo 3 del
La puntuale imputazione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio;
b) a decorrere dal 2015, per la durata di anni trenta, con le seguenti ulteriori variazioni:
1. riduzioni di spesa sulle Unità Previsionali di Base che seguono:
- 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 3.915.000,00;
- 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” per complessivi euro 1.602.000,00;
2. contestuale aumento, per pari importi, su apposite Unità Previsionali di Base di nuova istituzione relative all’anno 2015 ad oggetto:
- “Spese per interessi connessi all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2014 di cui all’ articolo 3 del
- “Rimborso di quote capitale connesse all’attivazione delle anticipazioni di liquidità 2014 di cui all’ articolo 3 del
per complessivi euro 5.517.000,00 destinati in appositi capitoli agli adempimenti di cui all’ articolo 3 del
Conseguentemente il bilancio pluriennale 2013-2015 viene modificato come segue:
anno 2014
- U.P.B.18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” riduzione per complessivi euro 3.300.000,00;
- U.P.B. 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” riduzione per complessivi euro 1.700.000,00;
anno 2015
- U.P.B. 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” riduzione per complessivi euro 7.215.000,00;
- U.P.B. 18.301 “Rimborso di quote capitale nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento” riduzione per complessivi euro 3.302.000,00.
La puntuale imputazione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio.
Art. 16. (Modifiche alla
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 31 della
“b) la conformità alle norme igienico-sanitarie, nel caso in cui la verifica di conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme di efficienza energetica, alle norme antisismiche, di sicurezza e antincendio, nonché a tutte le altre disposizioni aventi incidenza sull’attività edilizia.”.
2. Nel secondo periodo del comma 5 dell’articolo 43 della
Art. 17. (Modifica all’articolo 28 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 28 della
“1 bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei confronti dei procedimenti aventi ad oggetto il certificato di agibilità di cui all’articolo 37 della
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Articolo aggiunto dall'art. 1 della