§ 4.2.46 - L.R. 12 novembre 2012, n. 37.
Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 edilizia sociale
Data:12/11/2012
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell’articolo 26 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo))
Art. 2.  (Inserimento dell’articolo 26 bis della l.r. 38/2007)
Art. 3.  (Proroga validità del Programma Quadriennale Regionale 2008-2011 per l’Edilizia Residenziale)


§ 4.2.46 - L.R. 12 novembre 2012, n. 37.

Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo)

(B.U. 14 novembre 2012, n. 19)

 

Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 26 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo))

     1. (Omissis) [1].

 

     Art. 2. (Inserimento dell’articolo 26 bis della l.r. 38/2007)

     1. (Omissis) [2].

 

     Art. 3. (Proroga validità del Programma Quadriennale Regionale 2008-2011 per l’Edilizia Residenziale)

     1. E’ prorogata fino al 31 dicembre 2014 la validità del Programma Quadriennale Regionale 2008-2011 per l’Edilizia Residenziale (PQR) approvato con deliberazione del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria 28 aprile 2009, n. 9, ad eccezione dell’allegato G.

     2. Sono fatte salve dall’applicazione della presente legge le norme già adottate dai comuni come variante generale del PUC o del PRG ai sensi della l.r. 38/2007 nonché gli SUA e PUO già approvati o divenuti efficaci prima della data di entrata in vigore della presente legge [3].


[1] Sostituisce l'art. 26 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 38.

[2] Inserisce l'art. 26 bis nella L.R. 3 dicembre 2007, n. 38.

[3] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14.