Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.5 bilancio e contabilità |
Data: | 09/05/2003 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Indebitamento). |
Art. 2. (Disapplicazione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili). |
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 10 luglio 1996 n. 29). |
Art. 4. (Patto di stabilità infraregionale). |
Art. 5. (Incentivi alle forme associative tra enti locali). |
Art. 6. (Centralizzazione degli acquisti e Stazione Unica Appaltante |
Art. 7. (Periodo di applicazione). |
Art. 8. (Disposizioni in materia di procedure concorsuali). |
Art. 9. (Specifiche professionalità). |
Art. 10. (Trattamento di trasferta). |
Art. 11. (Fondo Investimenti Regionali). |
Art. 12. (Piano degli interventi). |
Art. 13. (Aumento di capitale Parco Scientifico e Tecnologico della Liguria S.c.p.A.). |
Art. 14. (Fondo di rotazione per gli interventi di bonifica). |
Art. 15. (Decadenza da contributi per interventi infrastrutturali). |
Art. 16. (Estinzione di crediti). |
Art. 17. (Rinvio di termini). |
Art. 18. (Incentivi alle imprese). |
Art. 19. (Fondi speciali). |
Art. 20. (Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1994 n. 18). |
Art. 21. (Integrazioni all’articolo 10 della legge regionale 5 febbraio 2002 n. 6). |
Art. 22. (Disposizioni speciali per le consultazioni elettorali e referendarie). |
Art. 23. (Copertura finanziaria). |
Art. 24. (Dichiarazione d’urgenza). |
§ 1.5.62 - L.R. 9 maggio 2003, n. 13.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003).
(B.U. 14 maggio 2003, n. 8).
TITOLO I
DISPOSIZIONE DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. (Indebitamento).
1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 56 della
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 2. (Disapplicazione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è sospesa l’applicazione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all’articolo 90 della
2. E’ attribuita ai Comuni dell’intorno aeroportuale la facoltà di applicare l’imposta, nei limiti di cui al Capo IV della
3. Contestualmente all’adozione del regolamento il Comune provvede a disciplinare le modalità di riscossione, accertamento, recupero e rimborso.
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 1 della
1. (Omissis) [1].
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO I
COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLA FINANZA REGIONALE
Art. 4. (Patto di stabilità infraregionale).
1. I soggetti la gestione dei quali è finanziata dal bilancio regionale, costituenti il settore regionale allargato, concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica regionale per il triennio 2003-2005 enunciati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale.
2. Per gli enti del settore regionale allargato sono confermate le disposizioni sul patto di stabilità infraregionale di cui all’articolo 4 della
3. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità, gli enti del settore regionale allargato trasmettono trimestralmente alla Regione le informazioni riguardanti la gestione sia di competenza che di cassa attraverso un prospetto e con le modalità definite con provvedimento della Giunta regionale entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
4. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a promuovere azioni al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l’efficienza gestionale. Delle economie di spesa conseguite si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti agli enti medesimi per il finanziamento degli investimenti.
Art. 5. (Incentivi alle forme associative tra enti locali).
1. La Regione effettua una ricognizione dei contributi e dei trasferimenti agli enti locali, distinguendo le funzioni cui sono destinati ed evidenziando gli ambiti ottimali già esistenti per l’esercizio delle stesse.
2. Sulla base dell’analisi di cui al comma 1, la Regione individua i criteri per il finanziamento di progetti presentati dai Comuni per l’integrazione di funzioni e servizi, sia propri che attribuiti, attribuendo priorità, tra questi, a:
a) quelli che integrano funzioni e servizi propri;
b) quelli che integrano più funzioni diverse.
3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera b), l’approvazione del progetto può prevedere, in via sperimentale, sentito il parere degli organi degli ambiti, la deroga alle diverse discipline vigenti in materia di ambiti ottimali.
4. I progetti di cui al comma 2 sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali.
Art. 6. (Centralizzazione degli acquisti e Stazione Unica Appaltante [2]).
1. La Regione, quale centrale di committenza, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33 del
1 bis. Le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
1 ter. Ai fini della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1 si tiene conto dei parametri prezzo-qualità contenuti nelle convenzioni quadro stipulate dalla Consip S.p.A. ai sensi della vigente normativa [5].
1 quater. La Giunta regionale adotta con proprio provvedimento linee guida in materia di adesione dei soggetti di cui ai commi 1 e 1 bis alle convenzioni di cui al comma 1, anche concorrendo alla determinazione dei fabbisogni da acquisire in forma centralizzata. La Giunta regionale, unitamente all’elenco dei contratti di cui all’articolo 8, comma 1, della
1 quinquies. La centrale di committenza di cui al comma 1 si configura quale Stazione Unica Appaltante (SUA) ai sensi dell’articolo 13 della
1 sexies. La Regione, al fine di perseguire l’obiettivo di favorire l’allocazione ottimale delle risorse economiche, finanziarie ed umane, nonché di prevenire e contrastare i tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa nelle pubbliche amministrazioni, quale SUA, può procedere agli adempimenti relativi all’affidamento della progettazione e dei lavori, di importo pari o superiore a euro 500.000,00, su richiesta delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
1 septies. L’espletamento della gara d’appalto, di cui al comma 1 sexies, avviene anche sulla base di convenzioni quadro tra la Regione, quale SUA, e le associazioni di enti locali [9].
1 octies. L’acquisizione di beni e servizi sanitari per conto delle Aziende e degli enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale e di beni e servizi informatici per gli enti aderenti al Sistema Informativo Regionale Integrato è effettuata in via esclusiva dalle centrali di committenza di cui all’articolo 33 del
1 nonies. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi, per l’affidamento della progettazione e per l’espletamento di gare di lavori, della società di cui all’articolo 1 della
1 decies. Per le procedure di gara di cui al presente articolo, concernenti contratti di valore pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 29, comma 2, della
1 undecies. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, nonché dell’ottimale organizzazione della SUA, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, impartisce le ulteriori disposizioni concernenti le modalità di funzionamento della SUA, incluse le interazioni con le Prefetture liguri, nonchè l’attribuzione delle competenze della SUA e delle centrali di committenza, rispetto a quelle degli enti che si avvalgono delle medesime [13].
1 duodecies. Alle procedure di gara di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 7. (Periodo di applicazione).
1. Le disposizioni del presente Capo trovano applicazione fino all'entrata in vigore della legge regionale in materia di personale da adottarsi in coerenza con il nuovo assetto istituzionale.
Art. 8. (Disposizioni in materia di procedure concorsuali).
1. Con effetto anche sulle eventuali procedure concorsuali non ancora concluse, le seguenti disposizioni sono da considerarsi abrogate in seguito all’entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle “Regioni - Autonomie locali” sottoscritto in data 31 marzo 1999:
i commi 8, 9, 10 e 11 dell’articolo 4 della
le parole “nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti previste nella presente legge” contenute nel comma 12 della
2. (Omissis) [15].
Art. 9. (Specifiche professionalità).
1. L’articolo 34 bis del
Art. 10. (Trattamento di trasferta).
1. Per le trasferte di durata superiore a dodici ore, al personale dirigente e non dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo a quattro stelle e della spesa per i pasti, nel limite di euro 61,10 al giorno. Per le trasferte di durata non inferiore a otto ore, compete solo il rimborso per il primo pasto nel limite di euro 30,55 o in alternativa il buono pasto.
2. In caso di trasferta superiore a ventiquattro ore non si applica il vincolo giornaliero di cui al comma 1 e il limite di rimborso è fissato in relazione alla durata della trasferta, ai sensi dello stesso comma 1.
CAPO III
INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI REGIONALI
Art. 11. (Fondo Investimenti Regionali).
1. Il Fondo Investimenti Regionali per il finanziamento di programmi di investimenti comunitari, nazionali e regionali è determinato per l’anno 2003 in 40 milioni di euro.
2. Il Fondo é destinato al finanziamento delle politiche di investimento per la dotazione infrastrutturale e lo sviluppo economico e sociale della Regione.
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale la ripartizione del Fondo per aree omogenee di intervento.
Art. 12. (Piano degli interventi).
1. Il Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi è determinato per l’anno 2003 in 3 milioni di euro.
2. Le domande di finanziamento devono essere presentate dagli enti locali tramite le Province alla Regione entro il 30 giugno 2003.
3. La ripartizione del Fondo terrà conto di criteri di premialità al fine di incentivare l’aggregazione fra enti locali per interventi sovracomunali.
4. Entro venti giorni dall’approvazione della presente legge, la Giunta regionale delibera l’avvio dell’istruttoria con gli indirizzi per l’attuazione, secondo criteri perequativi.
Art. 13. (Aumento di capitale Parco Scientifico e Tecnologico della Liguria S.c.p.A.).
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere, in occasione dell’aumento del capitale sociale, azioni della società consortile per azioni Parco Scientifico e Tecnologico della Liguria fino ad un valore capitale di 100 mila euro.
Art. 14. (Fondo di rotazione per gli interventi di bonifica). [16]
(Omissis)
Art. 15. (Decadenza da contributi per interventi infrastrutturali).
1. Nell’attuazione degli interventi infrastrutturali finanziati, con fondi senza vincolo di destinazione dal 2003, si applica il principio della decadenza dal contributo nel caso in cui, entro diciotto mesi dal provvedimento di impegno regionale di spesa, non sia stata effettuata la consegna dei lavori, con conseguente definanziamento automatico.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere differito, con provvedimento della Giunta regionale, per non più di ulteriori diciotto mesi. In caso di differimento del termine i soggetti attuatori non possono richiedere, fino all’avvenuta consegna dei lavori, ulteriori finanziamenti [17].
3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso per il periodo di tempo relativo all’attuazione delle procedure di esproprio [18].
TITOLO IV
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 16. (Estinzione di crediti).
1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, i tributi regionali di importo non superiore ad euro 10,33 in essere alla data del 31 dicembre 2002, sono estinti e non si fa luogo al loro accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione, né a quella degli interessi, delle sanzioni tributarie e delle spese ad essi connesse.
2. Allo stesso modo, si considera estinto il credito di importo non superiore ad euro 10,33, in essere alla data del 31 dicembre 2002, costituito esclusivamente da sanzioni e/o interessi e non si fa luogo alla sua contestazione, iscrizione a ruolo e riscossione.
Art. 17. (Rinvio di termini).
1. Il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno 2000 alla Regione Liguria viene effettuato, unitamente al recupero previsto per l’anno 2001, entro il 31 dicembre 2004.
Art. 18. (Incentivi alle imprese).
1. Le somme e gli incentivi destinati alle imprese e corrispondenti alle diverse U.P.B. del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 sono da ritenersi erogabili alle imprese medesime a condizione che le stesse si attengano all'applicazione dei contratti collettivi di categoria e degli eventuali integrativi nonché all'applicazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro.
2. Allo scopo la Regione, in collaborazione con gli organi competenti di controllo, verificherà la reale applicazione di quanto previsto al comma 1, e, in caso di inadempienza da parte dei soggetti utilizzatori dei contributi, si procederà alla sospensione dei contributi stessi, al recupero di quanto versato in qualità di contributo nel corso del 2003, nonché alla sospensione di qualunque altro contributo regionale nei successivi tre anni.
Art. 19. (Fondi speciali).
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 27 della
TITOLO V
NORME FINALI
Art. 20. (Modifiche alla
1. Il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 31 bis della
2. (Omissis) [20].
Art. 21. (Integrazioni all’articolo 10 della
1. (Omissis) [22].
2. (Omissis) [23].
Art. 22. (Disposizioni speciali per le consultazioni elettorali e referendarie).
1. Dal 1° gennaio 2003, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie gestite direttamente dalla Regione, ai dipendenti regionali, anche titolari di posizione organizzativa, appositamente incaricati, sono corrisposti, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, un’indennità elettorale e un compenso per lavoro straordinario.
2. L’indennità di cui al comma 1 è pari:
a 30,00 euro per ogni giorno lavorativo;
alla retribuzione base giornaliera maggiorata del cinquanta per cento per ogni giorno feriale non lavorativo e festivo.
3. Per i giorni feriali non lavorativi e festivi il compenso per lavoro straordinario viene retribuito con le tariffe previste dai contratti collettivi nazionali vigenti e limitatamente alle ore eccedenti l’orario convenzionale previsto per i giorni lavorativi.
4. L’espletamento di compiti di supporto all’attività di cui al comma 1 può essere anche affidato a personale con rapporto di lavoro autonomo. Il compenso del predetto incarico viene erogato in coerenza con quanto previsto al comma 2.
5. I compensi previsti dal presente articolo gravano sugli stanziamenti per la consultazione elettorale o referendaria.
Art. 23. (Copertura finanziaria).
1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l’anno finanziario 2003.
Art. 24. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
TABELLA A (Art. 19)
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO
SPECIALE DI PARTE CORRENTE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI
DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO
AREA |
Competenza 2003 |
Competenza 2004 |
Competenza 2005 |
I – ISTITUZIONALE |
577.500,00 |
577.500,00 |
577.500,00 |
III – TERRITORIO |
300.000,00 |
|
|
IV – AMBIENTE |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
VII – EDILIZIA |
500.000,00 |
|
|
XI – ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO |
920.000,00 |
920.000,00 |
920.000,00 |
XIII – AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA |
111.000,00 |
66.000,00 |
66.000,00 |
XVIII – GESTIONALE |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
TOTALE |
2.683.500,00 |
1.838.500,00 |
1.838.500,00 |
TABELLA B (Art. 19)
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI
DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO
AREA |
Competenza 2003 |
Competenza 2004 |
Competenza 2005 |
III – TERRITORIO |
200.000,00 |
|
|
VI – MOBILITA’ E TRASPORTI |
3.861.898,40 |
1.101.602,57 |
1.101.602,57 |
VII – EDILIZIA |
1.000.000,00 |
|
|
XI – ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO |
1.500.000,00 |
|
|
XIII – AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA |
244.000,00 |
|
|
XIV – INDUSTRIA E PICCOLA E MEDIA IMPRESA |
1.500.000,00 |
|
|
XVII – TURISMO |
9.000.000,00 |
|
|
TOTALE |
17.305.898,40 |
1.101.602,57 |
1.101.602,57 |
[1] Sostituisce l’art. 1 della
[2] Rubrica così sostituita dall'art. 21 della
[3] Comma modificato dall'art. 2 della
[4] Comma inserito dall'art. 2 della
[5] Comma inserito dall'art. 2 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 24 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 24 della
[9] Comma aggiunto dall'art. 24 della
[10] Comma aggiunto dall'art. 24 della
[11] Comma aggiunto dall'art. 21 della
[12] Comma aggiunto dall'art. 21 della
[13] Comma aggiunto dall'art. 21 della
[14] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[15] Modifica l’art. 21 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 20 della
[17] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[18] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[19] Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 25 giugno 2003, n. 9.
[20] Sostituisce il comma 1 dell’art. 33 della
[21] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[22] Aggiunge il comma 1 bis e 1 ter all’art. 10 della
[23] Sostituisce il comma 2 dell’art. 33 della