§ 52.2.36 – D.L. 8 luglio 1974, n. 261.
Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.2 ex combattenti
Data:08/07/1974
Numero:261


Sommario
Art. 1. 
Art. 1 bis. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, è abrogato
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 


§ 52.2.36 – D.L. 8 luglio 1974, n. 261. [1]

Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati.

(G.U. 9 luglio 1974, n. 178).

 

     Art. 1. [2]

     Il personale che a norma degli articoli 1 e4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, dell'articolo unico dellalegge 8 luglio 1971, n. 541, degli articoli 1 e 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, ha titolo a fruire dei benefici previsti dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, deve presentare domanda all'amministrazione o ente di appartenenza, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Scaduto tale termine la domanda è irrevocabile [3].

     Il collocamento a riposo del personale di cui al primo comma è disposto per contingenti annuali in ragione del 20% dei richiedenti di ciascuna amministrazione o ente, a cominciare dai più anziani di età, nell'ambito di ciascun ruolo, carriera, grado o categoria di appartenenza. In caso di pari età è collocato a riposo il più anziano per servizio [4].

     Il collocamento a riposo avverrà per contingenti del 10% il 1° luglio e il 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° luglio 1975. Detto collocamento per il personale contemplato dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, avverrà con decorrenza 1° ottobre di ciascun anno a partire dal 1975. Ogni contingente semestrale dovrà comprendere il collocamento a riposo, a titolo di precedenza, di mutilati ed invalidi di guerra nel limite massimo del 30%. Gli esclusi verranno assegnati al contingente immediatamente successivo con precedenza su tutti gli altri richiedenti [5].

     Entro 120 giorni dal termine previsto per la presentazione della domanda i contingenti di cui ai precedenti commi saranno pubblicati nel bollettino ufficiale delle rispettive amministrazioni, che ne daranno notizia agli interessati [6].

     Sono fatte salve le cessazioni dal servizio, coi benefici di cui al primo comma, per raggiungimento dei limiti di età o dei limiti massimi di anzianità di servizio di cui all'art. 2 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, o per dispensa dal servizio per motivi di salute, per decesso dell'impiegato ovvero in applicazione della legge 10 dicembre 1973, n. 804 [7].

     Per tutto il personale della scuola è fatta salva in ogni caso la riliquidazione del trattamento di pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza spettante ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477. Tale disposizione si applica anche per il personale che cesserà dal servizio dopo il 25 giugno 1975 [8].

     (Omissis) [9].

 

          Art. 1 bis. [10]

     Per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro e non oltre il termine previsto per l'ultimo contingente di cui al comma terzo del precedente art. 1, hanno pendente procedura di riconoscimento delle qualifiche che danno titolo a fruire dei benefici previsti dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, il termine per la presentazione della domanda prevista dall'art. 1 del presente decreto è rinviato a 30 giorni dopo l'avvenuta notifica del provvedimento formale di riconoscimento.

 

          Art. 2. [11]

 

          Art. 3. [12]

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, è abrogato.

 

          Art. 5. [13]

     Le domande presentate tra il 30 giugno 1974 ed il giorno della pubblicazione del presente decreto, per produrre gli effetti previsti dal decreto stesso, dovranno essere confermate entro il termine di decadenza previsto dal primo comma dell'art. 1. Il presente decreto non opera nei confronti delle domande presentate anteriormente al 1° luglio 1974 per i collocamenti a riposo aventi decorrenza anteriore alla stessa data.

     Sono fatti salvi i collocamenti a riposo relativi al personale contemplato nella legge 30 luglio 1973, n. 477, il quale abbia prodotto domanda entro il 30 giugno 1974 con effetto dal 1° ottobre dello stesso anno e per il quale sia stato già emesso il relativo provvedimento formale entro la predetta data del 30 giugno 1974.

     Sono altresì fatte salve le cessazioni dal servizio con i benefici di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto dei dipendenti della regione Trentino-Alto Adige, che avendo presentato la domanda di collocamento a riposo entro il 31 gennaio 1974 sono stati trattenuti d'ufficio in servizio ai sensi dell'art. 59 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 26 aprile 1972, n. 10, modificata con legge regionale 3 luglio 1974, n. 2.

 

          Art. 6. [14]

     Il personale che sarà collocato a riposo ai sensi del presente decreto non può essere assunto in impiego o avere incarichi, eccezione fatta per la partecipazione ad organi collegiali ed a commissioni, alle dipendenze dello Stato, degli altri enti pubblici, anche economici, di società a partecipazione statale e di enti che fruiscano del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'art. 100 della Costituzione.

     Le assunzioni effettuate e gli incarichi conferiti anteriormente all'8 luglio 1974, entro il predetto termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     La predetta disposizione non si applica nei confronti di coloro che, dopo essere stati assunti o aver ricevuto incarichi anteriormente alla data dell'8 luglio 1974, entro il predetto termine di sei mesi dichiarino di rinunciare al trattamento di quiescenza ottenuto per effetto della legge 24 maggio 1970, n. 336.

 

          Art. 7. [15]

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 14 agosto 1974, n. 355.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 15 luglio 1992, n. 330 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non estende a tutti gli altri destinatari di quelle provvidenze, tra le ipotesi di cessazione dal servizio non pregiudicanti il godimento dei benefici stabiliti per gli ex combattenti, anche quella della anticipata estinzione del rapporto di lavoro per soppressione del posto o riduzione dell'organico.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 14 agosto 1974, n. 355.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione 14 agosto 1974, n. 355.

[5] Comma così sostituito dalla L. di conversione 14 agosto 1974, n. 355.

[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione 14 agosto 1974, n. 355.

[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione 14 agosto 1974, n. 355.

[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione 14 agosto 1974, n. 355.

[9] Comma abrogato dalla L. di conversione 14 agosto 1974, n. 355.

[10] Articolo inserito dalla L. di conversione 14 agosto 1974, n. 355.

[11] Articolo abrogato dalla L. di conversione 14 agosto 1974, n. 355.

[12] Articolo abrogato dalla L. di conversione 14 agosto 1974, n. 355.

[13] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 14 agosto 1974, n. 355.

[14] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 14 agosto 1974, n. 355.

[15] Articolo così modificato dalla L. di conversione 14 agosto 1974, n. 355.