§ 80.11.29 - D.P.R. 24 luglio 1977, n. 618.
Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio del Ministri, di ruoli unici impiegati ed operai.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.11 presidenza del consiglio dei ministri
Data:24/07/1977
Numero:618


Sommario
Art. 1.  Istituzione dei ruoli unici
Art. 2.  Ripartizione dei ruoli unici
Art. 3.  Dotazioni organiche dei ruoli unici
Art. 4.  Inquadramento nei ruoli unici
Art. 5.  Procedimento per l'inquadramento nei ruoli unici
Art. 6.  Consiglio di amministrazione
Art. 7.  Assegnazione del personale dei ruoli unici
Art. 8.  Commissione di disciplina
Art. 9.  Amministrazione del personale
Art. 10.  Disposizioni finali
Art. 11.  Rinvio


§ 80.11.29 - D.P.R. 24 luglio 1977, n. 618.

Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio del Ministri, di ruoli unici impiegati ed operai.

(G.U. 29 agosto 1977, n. 234, S.O.)

 

 

     Art. 1. Istituzione dei ruoli unici

     Sono istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con effetto dal 1° gennaio 1978, i ruoli unici delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria e degli operai dello Stato.

 

          Art. 2. Ripartizione dei ruoli unici

     I ruoli unici delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria sono distinti in ruoli del personale amministrativo e ruoli del personale tecnico.

     Il ruolo unico degli operai è distinto nelle categorie di comune, qualificato, specializzato e capo operaio.

     Ciascun ruolo può essere ripartito per specializzazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, ferma restando la relativa dotazione organica complessiva e per qualifiche, quale determinata ai sensi del successivo art. 3.

 

          Art. 3. Dotazioni organiche dei ruoli unici

     La consistenza numerica, complessiva e per qualifiche, dei ruoli unici è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, utilizzando le vacanze esistenti alla data del 25 gennaio 1977 nelle qualifiche iniziali dei ruoli centrali e periferici degli impiegati e nelle categorie degli operai delle amministrazioni statali, ad eccezione di quelle per le quali anteriormente alla data anzidetta era stata concessa la autorizzazione a bandire i relativi concorsi di ammissione. Non sono inoltre utilizzabili ai fini previsti dal presente articolo le vacanze esistenti nei ruoli dei Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia e delle finanze nonchè quelle dei ruoli delle amministrazioni ed aziende ad ordinamento autonomo.

     I posti trasferiti nei ruoli unici sono portati in diminuzione nei ruoli o categorie da cui sono stati enucleati.

     Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per il tesoro, si provvede alla rideterminazione, con effetto dal 1° gennaio 1978, delle dotazioni organiche dei singoli ruoli delle amministrazioni statali da cui sono stati detratti i posti dei ruoli unici, con l'osservanza dei rapporti numerici tra le qualifiche stabiliti dalle vigenti disposizioni. Ai fini dell'avanzamento alla qualifica immediatamente superiore del personale dei ruoli anzidetti in servizio alla data del 1° gennaio 1978, i ruoli medesimi si considerano nella consistenza organica anteriore a tale data. Le promozioni così effettuate, che risultino eccedenti rispetto ai nuovi organici, si considerano in soprannumero.

 

          Art. 4. Inquadramento nei ruoli unici

     Nei ruoli unici previsti dal presente decreto è inquadrato il personale di cui all'art. 6, lettere c) e d), della legge 22 luglio 1975, n. 382.

     L'inquadramento è disposto nelle corrispondenti qualifiche e categorie dei ruoli unici in ordine progressivo, in relazione all'anzianità di servizio posseduta da ciascuna unità di personale e, in caso di pari anzianità, all'età.

     Per il personale proveniente da enti pubblici la corrispondenza, ai fini dell'inquadramento, tra le qualifiche possedute nell'ente e quelle previste nei ruoli unici è determinata, ove non risulti stabilita dai regolamenti organici degli enti medesimi, con il decreto di inquadramento di cui al successivo art. 5.

     Il personale non di ruolo proveniente da enti pubblici è collocato nella posizione di impiego non di ruolo corrispondente a quella posseduta nell'ente di provenienza ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e sarà inquadrato nei ruoli unici previsti dal presente decreto al compimento dei periodi di lodevole ed ininterrotto servizio stabiliti dall'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, valutando, a tale fine, il servizio prestato presso l'ente di provenienza.

     L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è conservato a titolo di assegno personale riassorbibile con la progressione economica o di carriera. Detto assegno è pensionabile per la parte corrispondente alla differenza fra gli assegni pensionabili in godimento e quelli ugualmente pensionabili spettanti a seguito dell'inquadramento.

 

          Art. 5. Procedimento per l'inquadramento nei ruoli unici

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, si provvede all'inquadramento nei ruoli unici del personale di cui all'articolo precedente, con decorrenza da data non anteriore al 1° gennaio 1978.

     L'inquadramento è disposto previo parere del consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 6. Per le operazioni di inquadramento il consiglio si avvale del personale della propria segreteria.

     Le amministrazioni o enti sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la posizione giuridica ed economica del personale da inquadrare nei ruoli unici, allegando copia dello stato matricolare e dei relativi provvedimenti formali.

     Fino alla data di emanazione del decreto di inquadramento, all'amministrazione del personale provvedono l'amministrazione o l'ente di appartenenza, o, se questo sia stato soppresso, l'amministrazione che esercitava su di esso la vigilanza, che ne dispongono la temporanea utilizzazione secondo le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 6. Consiglio di amministrazione

     Per l'amministrazione del personale dei ruoli unici è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri apposito consiglio presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato e composto:

     dal ragioniere generale dello Stato o da un ispettore generale capo dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, da lui delegato;

     da sette dirigenti generali delle amministrazioni statali di cui uno in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominati, all'inizio di ogni biennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

     da quattro rappresentanti del personale nominati, all'inizio di ogni biennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed eletti direttamente da tutto il personale dei ruoli unici secondo le vigenti disposizioni. Sino a quando non sarà intervenuta l'elezione dei rappresentanti del personale gli stessi sono nominati direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

     Il consiglio di amministrazione è assistito da una segreteria alla quale è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     Il dirigente di cui al precedente comma esercita anche le funzioni di capo del personale.

     Alla segreteria è applicato personale delle amministrazioni dello Stato nel limite di un contingente, distinto per carriere e qualifiche, che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 7. Assegnazione del personale dei ruoli unici

     Il personale dei ruoli unici è assegnato, per periodi determinati, alle singole amministrazioni in base a motivate richieste dei Ministeri interessati e alle esigenze di potenziamento dei servizi in relazione alle valutazioni programmatiche dell'azione governativa.

     Tenuti presenti i riferimenti di cui al precedente comma verrà predisposto dal consiglio di amministrazione previsto dall'art. 6 un quadro di ripartizione delle unità inquadrate nei ruoli unici, articolato fra le amministrazioni considerate a livello centrale e periferico, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

     Le assegnazioni del personale sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, anche oltre il limite degli organici delle amministrazioni interessate, ferma restando l'appartenenza ai ruoli unici secondo criteri che saranno adottati dal consiglio di amministrazione di cui al precedente art. 6 tenendo conto, compatibilmente con le esigenze di servizio, della residenza del dipendente, della sua preparazione professionale e delle esperienze acquisite nonchè delle condizioni familiari. Con l'osservanza degli stessi criteri è disposto il reimpiego del suddetto personale.

     L'impiegato assegnato temporaneamente ad una amministrazione e che non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine prefissogli, decade dall'impiego.

 

          Art. 8. Commissione di disciplina

     Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita, all'inizio di ogni biennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, apposita commissione di disciplina composta da un dirigente generale, che la presiede e da due dirigenti superiori in servizio presso la Presidenza medesima.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 9. Amministrazione del personale

     Per l'amministrazione del personale dei ruoli unici la Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre che del personale della segreteria di cui al precedente art. 6 può avvalersi anche degli uffici della Ragioneria generale dello Stato.

 

          Art. 10. Disposizioni finali

     Il personale inquadrato nei ruoli unici di cui al presente decreto, proveniente dagli enti pubblici soppressi ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382, dei quali è stata riconosciuta la sopravvivenza come enti morali con personalità giuridica di diritto privato, può, col suo consenso, essere destinato a prestare servizio temporaneamente presso gli enti di provenienza che ne facciano richiesta e si assumano integralmente l'onere del relativo trattamento economico.

     Il personale inquadrato nei ruoli unici può, inoltre, col suo consenso, essere destinato a prestare servizio temporaneamente presso gli enti locali territoriali per l'espletamento delle funzioni attribuite a questi ultimi dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, concernente attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Gli oneri relativi sono a carico dell'ente locale che utilizza il personale.

     Il servizio prestato presso gli enti ai sensi del presente articolo è considerato ad ogni effetto come servizio statale.

 

          Art. 11. Rinvio

     Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto si applicano le vigenti disposizioni concernenti lo stato giuridico, l'ordinamento delle carriere ed il trattamento economico dei dipendenti civili ed operai delle amministrazioni statali, nonchè quelle relative all'aggiornamento professionale.