§ 10.5.4E - Legge 5 maggio 1976, n. 248.
Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:05/05/1976
Numero:248


Sommario
Art. 1.      Nel caso di morte successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per [...]
Art. 2.      La somma degli assegni spettanti ai superstiti di cui al precedente articolo, nelle misure a ciascuno come sopra assegnate, non può superare l'importo della rendita di inabilità permanente [...]
Art. 3.      I superstiti di cui all'art. 1, hanno diritto allo speciale assegno sempre che non abbiano titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali, con esclusione degli assegni familiari o [...]
Art. 4.      Qualora i superstiti percepiscano rendite, prestazioni o redditi di cui all'art. 3, ma di importo inferiore a quello dell'assegno di cui all'art. 1, hanno diritto a quest'ultimo ridotto in [...]
Art. 5.      L'assegno di cui all'art. 1 non spetta al coniuge separato con sentenza passata in giudicato, o divorziato, a meno che la sentenza di separazione o di divorzio non ponga l'obbligo del [...]
Art. 6.      Alla corresponsione dell'assegno di cui all'art. 1 provvede, con separata gestione, l'INAIL secondo le modalità previste per la erogazione delle rendite dal con titolo I del testo unico [...]
Art. 7.      Per ottenere l'assegno di cui all'art. 1 gli aventi diritto devono presentare entro il termine di centottanta giorni dalla data del decesso dell'assicurato apposita domanda, corredata dalla [...]
Art. 8.      Alla copertura degli oneri derivanti all'INAIL dall'applicazione della presente legge si provvede con:
Art. 9.      L'art. 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:
Art. 10.      L'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, è corrisposto in misura di lire 50 mila.


§ 10.5.4E - Legge 5 maggio 1976, n. 248.

Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

(G.U. 17 maggio 1976, n. 129)

 

     Art. 1.

     Nel caso di morte successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore all'80 per cento, liquidata ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, spetta al coniuge ed ai figli superstiti di cui all'art. 85 del predetto testo unico, uno speciale assegno continuativo mensile pari ad una quota parte della rendita di inabilità permanente di cui godeva l'assicurato:

     il 50 per cento alla vedova fino alla morte o a nuovo matrimonio; se superstite è il marito l'assegno è corrisposto solo nel caso in cui la sua attitudine al lavoro sia permanentemente ridotta a meno di un terzo;

     il 20 per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto, riconoscibile e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età;

     il 40 per cento se si tratta di orfani di entrambi i genitori e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico dell'assicurato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari.

     Se siano superstiti figli inabili al lavoro, la rendita è loro corrisposta nella misura del 50 per cento, finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente articolo, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data del decesso. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data del decesso i nati entro trecento giorni da tale data.

 

          Art. 2.

     La somma degli assegni spettanti ai superstiti di cui al precedente articolo, nelle misure a ciascuno come sopra assegnate, non può superare l'importo della rendita di inabilità permanente percepita dall'assicurato al momento del decesso. Nel caso in cui la somma predetta superi la rendita di inabilità permanente, i singoli assegni sono proporzionalmente ridotti entro tale limite. Qualora uno o più assegni abbiano in seguito a cessare i rimanenti sono proporzionalmente reintegrati fino alla ricorrenza di detto limite. Nella reintegrazione dei singoli assegni non può, peraltro, superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi dell'articolo precedente.

 

          Art. 3.

     I superstiti di cui all'art. 1, hanno diritto allo speciale assegno sempre che non abbiano titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali, con esclusione degli assegni familiari o assistenziali, ivi comprese le pensioni di guerra, con l'esclusione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti, erogate con carattere di continuità dallo Stato, dagli altri enti pubblici o da Paesi esteri e che, comunque, non siano titolari di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a quello dello assegno sopraindicato.

     Dal calcolo dei redditi è escluso il reddito dominicale della casa di abitazione.

 

          Art. 4.

     Qualora i superstiti percepiscano rendite, prestazioni o redditi di cui all'art. 3, ma di importo inferiore a quello dell'assegno di cui all'art. 1, hanno diritto a quest'ultimo ridotto in misura corrispondente allo importo della rendita, prestazioni o redditi percepiti.

 

          Art. 5.

     L'assegno di cui all'art. 1 non spetta al coniuge separato con sentenza passata in giudicato, o divorziato, a meno che la sentenza di separazione o di divorzio non ponga l'obbligo del mantenimento o soltanto quello di prestare gli alimenti a carico dell'altro coniuge.

 

          Art. 6.

     Alla corresponsione dell'assegno di cui all'art. 1 provvede, con separata gestione, l'INAIL secondo le modalità previste per la erogazione delle rendite dal con titolo I del testo unico approvato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le spese di gestione sono a totale carico dell'INAIL.

 

          Art. 7.

     Per ottenere l'assegno di cui all'art. 1 gli aventi diritto devono presentare entro il termine di centottanta giorni dalla data del decesso dell'assicurato apposita domanda, corredata dalla certificazione degli uffici finanziari da rilasciarsi senza spese e da una dichiarazione resa degli aventi diritto medesimi, dalle quali risulti l'esistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 3 [1].

     Il predetto termine è interrotto quando gli aventi diritto allo speciale assegno, ritenendo trattarsi di decesso conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, abbiano iniziato le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni ai sensi dell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

 

          Art. 8.

     Alla copertura degli oneri derivanti all'INAIL dall'applicazione della presente legge si provvede con:

     a) un contributo prelevato dal fondo speciale infortuni di cui all'articolo 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e determinato annualmente in misura fissa con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo è fissato nella misura di lire 400 milioni;

     b) un contributo annuo di L. 300 a carico dei titolari di rendita di inabilità permanente di grado non inferiore all'80 per cento. L'Ente nazionale previdenza impiegati agricoli (ENPAIA) nonché le casse, aziende ed amministrazioni di cui all'art. 127, numeri 1) e 2) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, provvederanno ad accreditare all'INAIL le somme relative a ciascun anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

     c) un contributo a carico dell'ANMIL, determinato annualmente in misura fissa con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita l'Associazione stessa. Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo è fissato nella misura di lire 400 milioni.

     Qualora dopo il primo anno di applicazione della presente legge le contribuzioni di cui alle lettere a), b) e c) risultassero insufficienti, alla copertura delle spese si provvederà, per la differenza, con un'addizionale sui premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tale addizionale è determinata annualmente dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL, in misura tale da garantire la copertura delle predette spese.

     Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, dopo il primo anno di applicazione della presente legge, l'INAIL dovrà trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rendiconto riferito al precedente esercizio della separata gestione di cui al precedente art. 6 [2] .

 

          Art. 9.

     L'art. 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

     "Le somme riscosse per contravvenzioni al presente titolo ed al titolo secondo sono versate a favore del fondo speciale infortuni, istituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 37 del regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, ed amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Sul fondo di cui al comma precedente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può erogare somme:

     a) per contribuire al finanziamento dello speciale assegno corrisposto ai superstiti dei grandi invalidi del lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio o alla malattia professionale;

     b) per sovvenire istituzioni aventi per scopo il mantenimento e l'educazione di orfani di infortunati morti sul lavoro e l'assistenza in genere agli infortunati;

     c) per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere".

     Le somme riscosse per contravvenzioni al titolo secondo del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, fino alla data di entrata in vigore della presente legge restano acquisite al fondo speciale infortuni.

 

          Art. 10.

     L'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, è corrisposto in misura di lire 50 mila.

     L'importo di tale assegno è rivalutato con la cadenza prevista per le rendite e per le altre prestazioni economiche continuative previste per gli assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali [3] .

     Ai fini del diritto all'assegno in questione, gli interessati debbono provare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

     1) riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34 per cento e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, dell’integrità psicofisica di grado superiore al 20 per cento [4];

     2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro (55 anni per uomini e donne);

     3) non applicabilità, nei loro confronti, del beneficio dell'assunzione obbligatoria, per le limitazioni previste dall'art. 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482.

     L'onere derivante dall'aumento dell'assegno è a totale carico dell'ANMIL, che vi provvede con le normali disponibilità di bilancio.

 


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 2010, n. 284, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che l’Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell’assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per ottenere l’assegno di cui all’art. 1 della stessa legge nel termine decadenziale di centottanta giorni dalla data dell’avvenuta comunicazione.

[2] Comma modificato dal D.M. 26 gennaio 1988.

[3] Comma modificato dal D.M. 26 gennaio 1988.

[4] Numero così modificato dall'art. 13 bis del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.