§ 10.6.35 - L. 9 dicembre 1975, n. 749.
Assegnazione di un contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti da destinarsi alla gestione delle istituzioni scolastiche [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.6 istituzioni
Data:09/12/1975
Numero:749


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'esercizio finanziario 1975 è concesso all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo ordinario di L. 900 milioni annui da destinarsi nel [...]
Art. 2.      All'onere annuo di L. 900 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per gli anni finanziari 1975 e 1976, mediante riduzione rispettivamente degli stanziamenti [...]


§ 10.6.35 - L. 9 dicembre 1975, n. 749.

Assegnazione di un contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti da destinarsi alla gestione delle istituzioni scolastiche dell'ente stesso.

(G.U. 10 gennaio 1976, n. 8).

 

Art. 1.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1975 è concesso all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo ordinario di L. 900 milioni annui da destinarsi nel bilancio dell'ente alla gestione delle istituzioni scolastiche da esso promosse e funzionanti alla data della presente legge.

     Detto contributo verrà a cessare all'atto del passaggio delle dette istituzioni scolastiche allo Stato e sarà portato in aumento dei competenti capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

 

     Art. 2.

     All'onere annuo di L. 900 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per gli anni finanziari 1975 e 1976, mediante riduzione rispettivamente degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.