Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 19/02/1957 |
Numero: | 119 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e la Grecia, concluso ad Atene l'11 settembre 1954 |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente al disposto dall'art. 20 dell'Accordo [...] |
§ 94.1.239 - Legge 19 febbraio 1957, n. 119.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale fra l'Italia e la Grecia concluso ad Atene l'11 settembre 1954.
(G.U. 29 marzo 1957, n. 82)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e la Grecia, concluso ad Atene l'11 settembre 1954.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente al disposto dall'art. 20 dell'Accordo stesso.