Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 76. Poste |
Capitolo: | 76.4 personale |
Data: | 10/08/1950 |
Numero: | 732 |
Sommario |
Art. 1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può affidare il recapito dei telegrammi ed espressi a fattorini provvisori, nei limiti di un contingente numerico fissato con decreto del [...] |
Art. 2. Dopo due anni di effettivo e lodevole servizio i fattorini provvisori passeranno in pianta stabile quali fattorini telegrafici, e saranno inquadrati in apposito ruolo, la cui composizione sarà [...] |
Art. 3. Dopo cinque anni di effettivo lodevole e complessivo servizio i fattorini telegrafici saranno inquadrati, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, nel ruolo del personale subalterno [...] |
Art. 4. Dopo l'applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, i posti che si renderanno disponibili entro un biennio nel ruolo del personale subalterno saranno coperti [...] |
Art. 5. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio. |
§ 76.4.10 - Legge 10 agosto 1950, n. 732.
Sistemazione giuridica dei fattorini telegrafici alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.
(G.U. 20 settembre 1950, n. 216).
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può affidare il recapito dei telegrammi ed espressi a fattorini provvisori, nei limiti di un contingente numerico fissato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro per il tesoro, sulla base delle effettive esigenze del servizio predetto.
I fattorini devono essere di età non inferiore ad anni 16, nè superiore a 21, e devono essere muniti di licenza elementare.
Dopo due anni di effettivo e lodevole servizio i fattorini provvisori passeranno in pianta stabile quali fattorini telegrafici, e saranno inquadrati in apposito ruolo, la cui composizione sarà determinata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro per il tesoro.
Con decreto motivato del Ministro per le poste e le telecomunicazioni può essere negato il passaggio in pianta stabile ai fattorini che abbiano demeritato e che, di conseguenza, non possono ulteriormente essere mantenuti in servizio presso l'Amministrazione postelegrafonica.
I fattorini inquadrati in ruolo continueranno ad essere adibiti allo stesso servizio e ad essere retribuiti con lo stesso criterio che i fattorini provvisori di cui all'art. 1.
Dopo cinque anni di effettivo lodevole e complessivo servizio i fattorini telegrafici saranno inquadrati, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, nel ruolo del personale subalterno nei limiti di tre quarti dei posti disponibili nel grado iniziale.
Dopo l'applicazione dell'art. 3 del
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.