§ 76.4.10 - Legge 10 agosto 1950, n. 732.
Sistemazione giuridica dei fattorini telegrafici alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:10/08/1950
Numero:732


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può affidare il recapito dei telegrammi ed espressi a fattorini provvisori, nei limiti di un contingente numerico fissato con decreto del [...]
Art. 2.      Dopo due anni di effettivo e lodevole servizio i fattorini provvisori passeranno in pianta stabile quali fattorini telegrafici, e saranno inquadrati in apposito ruolo, la cui composizione sarà [...]
Art. 3.      Dopo cinque anni di effettivo lodevole e complessivo servizio i fattorini telegrafici saranno inquadrati, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, nel ruolo del personale subalterno [...]
Art. 4.      Dopo l'applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, i posti che si renderanno disponibili entro un biennio nel ruolo del personale subalterno saranno coperti [...]
Art. 5.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.


§ 76.4.10 - Legge 10 agosto 1950, n. 732.

Sistemazione giuridica dei fattorini telegrafici alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

(G.U. 20 settembre 1950, n. 216).

 

     Art. 1.

     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può affidare il recapito dei telegrammi ed espressi a fattorini provvisori, nei limiti di un contingente numerico fissato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro per il tesoro, sulla base delle effettive esigenze del servizio predetto.

     I fattorini devono essere di età non inferiore ad anni 16, nè superiore a 21, e devono essere muniti di licenza elementare.

 

          Art. 2.

     Dopo due anni di effettivo e lodevole servizio i fattorini provvisori passeranno in pianta stabile quali fattorini telegrafici, e saranno inquadrati in apposito ruolo, la cui composizione sarà determinata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro per il tesoro.

     Con decreto motivato del Ministro per le poste e le telecomunicazioni può essere negato il passaggio in pianta stabile ai fattorini che abbiano demeritato e che, di conseguenza, non possono ulteriormente essere mantenuti in servizio presso l'Amministrazione postelegrafonica.

     I fattorini inquadrati in ruolo continueranno ad essere adibiti allo stesso servizio e ad essere retribuiti con lo stesso criterio che i fattorini provvisori di cui all'art. 1.

 

          Art. 3.

     Dopo cinque anni di effettivo lodevole e complessivo servizio i fattorini telegrafici saranno inquadrati, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, nel ruolo del personale subalterno nei limiti di tre quarti dei posti disponibili nel grado iniziale.

 

          Art. 4.

     Dopo l'applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, i posti che si renderanno disponibili entro un biennio nel ruolo del personale subalterno saranno coperti esclusivamente dai fattorini aventi i requisiti di età e di servizio di cui all'articolo precedente e con gli stessi criteri ivi indicati.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.