Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 76. Poste |
Capitolo: | 76.4 personale |
Data: | 25/01/1960 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Gli articoli 80, 81, 82 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificati con la legge 27 febbraio 1958, n. 120, sono sostituiti dai seguenti: |
Art. 2. Il periodo di servizio effettivamente prestato sino al 30 settembre 1952 in qualità di gerente, supplente, collettore o portalettere effettivi e provvisori, procaccia con obbligazione personale, [...] |
Art. 3. La domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente all'art. 2 deve essere prodotta dall'iscritto, o dai suoi superstiti, direttamente, o tramite la Direzione provinciale delle poste, [...] |
Art. 4. Il contributo di riscatto che non sia versato in unica soluzione può essere suddiviso in rate mensili da trattenersi sullo stipendio o sulla retribuzione o sulla pensione per un periodo di tempo [...] |
Art. 5. Nei confronti degli iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e loro superstiti, che si avvalgono [...] |
Art. 6. E' soppresso il "Fondo dl integrazione per il trattamento di quiescenza dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia" di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica [...] |
Art. 7. Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi prestati presso uffici locali, agenzie, ricevitorie o in zone di portalettere, valutabili [...] |
Art. 8. La cessazione dal servizio per raggiungimento dell'età di sessantacinque anni degli iscritti al Fondo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, che [...] |
Art. 9. L'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è sostituito dal seguente: |
Art. 10. Il personale in servizio, che, avvalendosi della facoltà prevista dal primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, abbia optato per la [...] |
Art. 11. Sono abrogati gli articoli 102, 112, 113, 114, 115 - primo, ottavo e nono comma - 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dalla legge 27 febbraio [...] |
Art. 12. Il personale iscritto al Fondo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia superato il 65° [...] |
Art. 13. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni concorre con un contributo annuo di lire 600 milioni da versare al Fondo di [...] |
Art. 14. All'onere di lire 480 milioni derivante dall'applicazione del precedente art. 13 per l'esercizio finanziario 1959-60 farà fronte l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con una [...] |
Art. 15. I posti di ufficiale dell'Albo nazionale che risulteranno disponibili a qualsiasi titolo fino al 31 dicembre 1960 possono essere assegnati, seguendo l'ordine della graduatoria, agli idonei del [...] |
Art. 16. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 76.4.23 - Legge 25 gennaio 1960, n. 4.
Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali postali e telegrafici, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere.
(G.U. 28 gennaio 1960, n. 22).
Gli articoli 80, 81, 82 e 88 del
Art. 80. "La pensione normale diretta spetta all'iscritto che cessi dal servizio, dopo venti anni di servizio effettivo valutabile da parte del Fondo, negli stessi casi previsti dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Per gli iscritti che cessano dal servizio per aver raggiunto il limite di età di 65 anni il periodo minimo di servizio di cui al precedente comma è ridotto ad anni quindici.
I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati per raggiungimento del limite massimo di età hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del predetto limite".
Art. 81. "Per il diritto alla pensione indiretta o di riversibilità a favore dei familiari dell'iscritto o del pensionato deceduto, si applicano le norme in vigore in materia per gli impiegati civili dello Stato".
Art. 82. "L'indennità una volta tanto spetta all'iscritto che cessi dal servizio dopo un periodo di servizio effettivo valutabile da parte del Fondo minore di quello necessario per conseguire il diritto a pensione ma comunque dopo un anno intero del predetto servizio, negli stessi casi previsti per gli impiegati civili dello Stato.
Nei casi di morte in servizio dell'iscritto, l'indennità di cui al comma precedente, ove spetti, è liquidata a favore dei superstiti, applicando le stesse norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato".
Art. 88. "Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, della valutazione dei servizi, compresi quelli militari, della misura delle pensioni e delle indennità, della concessione di pensione dipendente da infermità o morte dovute a causa di servizio, dei cumuli di pensione, dei cumuli di stipendio con pensione, dell'inizio, prescrizione, perdita, riduzione, sospensione e fine del godimento della pensione, e per ogni altro riflesso, sono applicabili, per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni generali vigenti per gli impiegati civili dello Stato".
Il periodo di servizio effettivamente prestato sino al 30 settembre 1952 in qualità di gerente, supplente, collettore o portalettere effettivi e provvisori, procaccia con obbligazione personale, addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi nelle ricevitorie di maggiore importanza con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, può essere riscattato verso pagamento di un contributo pari a quello previsto dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, ai soli fini del trattamento di quiescenza, da parte di coloro che siano o siano stati iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del
Per coloro che siano stati o saranno iscritti al citato Fondo posteriormente al 1° ottobre 1952 con le qualifiche indicate nel primo comma dell'art. 78 del
Per gli iscritti al Fondo di cui ai commi precedenti è altresì riscattabile il servizio prestato negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa orientale italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle isole italiane dell'Egeo, nonché l'eventuale periodo di interruzione forzata dal servizio in seguito ad eventi bellici od in conseguenza di questi.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale dell'Istituto postelegrafonici che viene iscritto al Fondo a norma dell'art. 94 del
La domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente all'art. 2 deve essere prodotta dall'iscritto, o dai suoi superstiti, direttamente, o tramite la Direzione provinciale delle poste, all'Istituto postelegrafonici, a pena di decadenza, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per coloro che vengono iscritti al Fondo di cui all'art. 77 del
Il contributo di riscatto che non sia versato in unica soluzione può essere suddiviso in rate mensili da trattenersi sullo stipendio o sulla retribuzione o sulla pensione per un periodo di tempo che sarà fissato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici e comunque non superiore al periodo di servizio da riscattare.
Per i riscatti di cui al primo comma del precedente art. 2 è computato quanto l'interessato abbia già versato all'ex Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, per il trattamento di quiescenza o di licenziamento, prima dell'ottobre 1952.
Per il personale già cessato dal servizio, il nuovo trattamento di quiescenza decorrerà dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla stessa data cesserà il trattamento di pensione o di assegno vitalizio in godimento. Ove all'interessato sia stata liquidata indennità, il relativo importo deve essere restituito al Fondo di cui all'art. 77 del
Nei confronti degli iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del
Nel caso di variazione della pensione o assegno speciale liquidato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto postelegrafonico provvederà alla rideterminazione della pensione corrisposta a norma del Precedente comma a carico del Fondo di cui all'art. 77 del
Per il personale di cui al presente articolo il contributo da versare per il riscatto dei servizi indicati al precedente art. 2, coperti da assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, è ridotto alla misura del 4 per cento. Al fine di ottenere la riduzione del contributo di riscatto, gli interessati debbono produrre un'attestazione rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalla quale risulti il periodo di contribuzione obbligatoria all'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e l'eventuale pensione o assegno speciale liquidato.
E' soppresso il "Fondo dl integrazione per il trattamento di quiescenza dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia" di cui all'art. 113 del
Il saldo attivo del Fondo d'integrazione viene acquisito alla data di entrata in vigore della presente legge al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
A quest'ultimo Fondo saranno versate sino al settembre 1962 le residue annualità di contribuzione a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed i contributi dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia previsti dal secondo comma del suddetto art. 113.
I servizi prestati in qualità di ricevitore anteriormente al 1° luglio 1936 dai direttori di ufficio locale e dai titolari di agenzia sono valutati di per sè, ai fini del trattamento di quiescenza, senza versamento di ulteriore contribuzione.
Fino a quando non si provvederà alla liquidazione del nuovo trattamento derivante dall'applicazione della presente legge, a coloro che attualmente fruiscono di assegno integrativo a carico del Fondo indicato nel primo comma del presente articolo, saranno corrisposti anticipi di importo pari all'assegno integrativo fruito.
Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi prestati presso uffici locali, agenzie, ricevitorie o in zone di portalettere, valutabili da parte del Fondo di cui all'art. 77 del
La cessazione dal servizio per raggiungimento dell'età di sessantacinque anni degli iscritti al Fondo di cui all'art. 77 del
Coloro che siano già titolari di pensione diretta a carico dello Stato non possono essere trattenuti in servizio oltre il 65° anno di età.
L'art. 118 del
Art. 118. "E' abrogata la riduzione prevista per il trattamento di quiescenza ai commi secondo e quarto dell'art. 22 della
Ai ricevitori postali e telegrafici che attualmente fruiscono del trattamento di cui all'art. 22 della sopracitata legge n. 1407, e successive modificazioni, è concesso un aumento del trattamento medesimo, per ogni anno di servizio prestato in detta qualità, nella misura mensile di lire 1000, lire 800, lire 600 e col massimo di lire 40.000, lire 32.000 e lire 24.000 mensili, secondo che godano del sussidio quali ricevitori di 1, 2 o di 3 classe.
Il trattamento previsto dall'art. 22 della citata legge n. 1407 e l'integrazione di cui al comma precedente, sono pure dovuti quando la inabilità di cui al primo comma dell'art. 22 della
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a domanda dell'interessato, con deduzione di quanto sia stato eventualmente liquidato dall'ex Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici e dall'Istituto postelegrafonici a titolo di trattamento di quiescenza.
Il trattamento previsto dal presente articolo è reversibile ai superstiti dei ricevitori applicando le norme in vigore in materia per gli impiegati civili dello Stato".
Il personale in servizio, che, avvalendosi della facoltà prevista dal primo comma dell'art. 119 del
In tal caso, l'iscrizione al Fondo suddetto ha effetto dalla stessa data di entrata in vigore della presente legge.
I servizi indicati nel primo comma del precedente art. 2 prestati dal personale suddetto anteriormente alla data di iscrizione al Fondo, sono riscattabili con le norme contenute nella presente legge.
Sono abrogati gli articoli 102, 112, 113, 114, 115 - primo, ottavo e nono comma - 116 e 117 del
Il personale iscritto al Fondo di cui all'art. 77 del
Al personale collocato a riposo per raggiunti limiti di età dalla data di entrata in vigore della
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni concorre con un contributo annuo di lire 600 milioni da versare al Fondo di cui all'art. 77 del
Detto contributo è ridotto a lire 480 milioni fino a quando saranno versate le annualità di contribuzione a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni previste dal terzo comma del precedente art. 6.
Al 1° gennaio 1970, l'Istituto postelegrafonici provvederà alla compilazione di un bilancio tecnico, e, sulla base delle risultanze di esso, il contributo di cui al primo comma sarà, all'occorrenza, nuovamente determinato.
All'onere di lire 480 milioni derivante dall'applicazione del precedente art. 13 per l'esercizio finanziario 1959-60 farà fronte l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
I posti di ufficiale dell'Albo nazionale che risulteranno disponibili a qualsiasi titolo fino al 31 dicembre 1960 possono essere assegnati, seguendo l'ordine della graduatoria, agli idonei del concorso a 1700 posti di ufficiale presso gli uffici locali, bandito con decreto ministeriale 3 marzo 1959 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 dell'11 aprile 1959.
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.