Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.8 beni stranieri in Italia e italiani all'estero |
Data: | 29/03/2001 |
Numero: | 137 |
Sommario |
Art. 1. (Misura dell'indennizzo). |
Art. 2. (Domanda confermatoria). |
Art. 3. (Liquidazione dell'indennizzo). |
Art. 4. (Trattamento fiscale degli indennizzi). |
Art. 5. (Autorizzazione di spesa). |
Art. 6. (Copertura finanziaria). |
§ 14.8.58 - Legge 29 marzo 2001, n. 137.
Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana
(G.U. 21 aprile 2001, n. 93)
Art. 1. (Misura dell'indennizzo).
1. Ai titolari di beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al trattato di pace del 10 febbraio 1947 e all'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975, già indennizzati o da indennizzare ai sensi della
Art. 2. (Domanda confermatoria).
1. Agli effetti dell'articolo 1 sono valide le domande già presentate se confermate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [1] anche da uno solo degli aventi diritto.
Art. 3. (Liquidazione dell'indennizzo).
1. La liquidazione degli indennizzi calcolati ai sensi dell'articolo 1 è effettuata dai competenti uffici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge è concessa, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, secondo l'ordine degli scaglioni definito nella tabella A annessa alla presente legge, con priorità dallo scaglione di valore del bene più basso.
3. In caso di restituzione del bene da parte degli Stati successori della ex Jugoslavia il diritto all'indennizzo viene meno.
Art. 4. (Trattamento fiscale degli indennizzi).
1. Agli indennizzi corrisposti in base alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della
Art. 5. (Autorizzazione di spesa).
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 140 miliardi nel 2001, 170 miliardi nel 2002, 90 miliardi nel 2003, e di 40 miliardi a decorrere dal 2004 fino ad esaurimento della liquidazione degli indennizzi ai sensi dell'articolo 3.
Art. 6. (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede quanto a lire 40 miliardi annue a carico dello stanziamento iscritto all'unità previsionale di base 3.2.1.39 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, così come determinata dalla tabella C della
Tabella A - (articoli 1 e 3)
Valore del bene al 1938 |
Coefficiente di rivalutazione |
— |
— |
fino a lire 100.000..................................................... |
............................................. 350 |
da lire 100.001 a 200.000....................................... |
............................................. 150 |
da lire 200.001 a 500.000........................................ |
............................................... 50 |
da lire 500.001 fino a 1.000.000............................. |
............................................... 30 |
da lire 1.000.001 fino a 5.000.000......................... |
............................................... 20 |
oltre i 5.000.000......................................................... |
............................................... 10 |
[1] A norma dell'art. 7, comma 1,