Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 31/12/2001 |
Numero: | 463 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente [...] |
§ 98.1.27316 - Legge 31 dicembre 2001, n. 463.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini
(G.U. 9 gennaio 2002, n. 7)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Comitato degli italiani all'estero".
All'articolo 3, comma 1, la parola: "pagati" è sostituita dalla seguente: "utilizzati".
Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - (Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti) - 1. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con
All'articolo 4:
al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il termine di cui all'articolo 41, comma 1, della
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Fino all'entrata in vigore delle agevolazioni previste dall'articolo 41 della
Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
"Art. . 5-bis. - (Edilizia) - 1. Il termine di entrata in vigore del
All'articolo 7, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le somme iscritte nell'unità previsionale di base 15.1.2.2 "Collettività italiana all'estero" - capitolo 4065 - dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 2001, per le finalità di cui alla
Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Proroga del termine per la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo) - 1. Il termine per la presentazione della domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o dei loro familiari superstiti aventi diritto, licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi, di cui alla
Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:
"Art. 8-bis. - (Proroga dei termini per la domanda di accredito della contribuzione figurativa) - 1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del
Art. 8-ter. - (Proroga di termini relativi alla disciplina delle cooperative) - 1. I termini di cui all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 7, comma 1, della
Art. 8-quater. - (Proroga di termini relativi ad adempimenti delle società a responsabilità limitata) - 1. Le società a responsabilità limitata, costituite antecedentemente al 1° gennaio 2002, hanno termine sino al 31 dicembre 2004 per adeguare l'ammontare delle quote e del capitale alle disposizioni dettate dall'articolo 2474, primo, secondo e terzo comma, del codice civile, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del
Art. 8-quinquies. - (Differimento di termini di scadenze previste dalla
Art. 8-sexies. - (Etichettatura di sfarinati e paste alimentari) - 1. All'articolo 12, comma 6, del
Art. 8-septies. - (Proroga del termine per la prestazione del servizio militare nelle loro province da parte dei giovani residenti nei comuni delle Marche e dell'Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997) - 1. Per i giovani soggetti all'obbligo di leva e per i militari in servizio di leva le disposizioni di cui all'articolo 1-ter, commi 1 e 2, del
Art. 8-octies. - (Minoranze linguistiche storiche) - 1. I termini di cui all'articolo 13 del
2. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2001 ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 15, comma 1, della
Art. 8-nonies. - (Differimento di interventi nel settore della ricerca scientifica) - 1. Al fine di differire gli interventi nel settore della ricerca scientifica utilizzando le risorse finanziarie stanziate dalla
a) di lire 2 miliardi per l'anno 2001, di 41.317 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, finalizzata all'incremento dell'importo per il finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie;
b) di lire 4,5 miliardi per l'anno 2001, di 1.291 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 1.807 migliaia di euro per l'anno 2003, per interventi straordinari a sostegno della ricerca universitaria;
c) di 19.109 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 20.658 migliaia di euro per l'anno 2003 per il potenziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 per il triennio 2001-2003, pari a 6,5 miliardi di lire per l'anno 2001, a 61.717 migliaia di euro per l'anno 2002 e a 63.782 migliaia di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".