§ 14.8.31 - Legge 26 gennaio 1980, n. 16.
Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.8 beni stranieri in Italia e italiani all'estero
Data:26/01/1980
Numero:16


Sommario
Art. 1.      I cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti e interessi perduti in territori [...]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      Le provvidenze della presente legge si estendono tra l'altro
Art. 4.  [4]
Art. 5.  [5]
Art. 6.      Per coloro che ottengano ai sensi della presente legge l'indennizzo integrale delle perdite subite, la liquidazione definitiva dell'indennizzo è subordinata alla [...]
Art. 7.      La domanda per ottenere i benefici previsti dalla presente legge deve essere presentata, sotto pena di decadenza, al Ministero del tesoro, entro centoventi giorni dalla [...]
Art. 8.      La concessione degli indennizzi previsti dalla presente legge verrà effettuata secondo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni concernenti anticipazioni ed [...]
Art. 9.      Le esenzioni ed agevolazioni previste dall'art. 5 della legge 5 giugno 1965, n. 718, e dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, vengono ripristinate a decorrere [...]
Art. 10.      Le commissioni interministeriali amministrative competenti, in relazione agli Stati nei quali si sono prodotti i danni lamentati, a determinare il valore dei beni, [...]
Art. 11.  [9]
Art. 12.      La spesa per gli indennizzi e le integrazioni prevista dalla presente legge farà carico al capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, [...]
Art. 13.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 14.8.31 - Legge 26 gennaio 1980, n. 16.

Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

(G.U. 11 febbraio 1980, n. 40)

 

 

     Art. 1.

     I cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti [1] .

     Tali indennizzi saranno corrisposti fino all'ammontare di venti milioni interamente in contanti; per gli indennizzi superiori a tale cifra la somma eccedente sarà corrisposta per il 50 per cento in contanti e per il restante 50 per cento in titoli di credito.

     La presente legge non si applica ai cittadini, enti e società italiane che abbiano ricevuto sotto qualsiasi forma l'indennizzo totale dei beni perduti.

 

          Art. 2. [2]

     A coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sarà ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale dell'8 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato.

 

          Art. 3.

     Le provvidenze della presente legge si estendono tra l'altro:

     a) in relazione alle clausole previste dall'accordo finanziario-patrimoniale italo-tunisino del 29 agosto 1967, ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Tunisia, per i quali le leggi 5 giugno 1965, n. 718, e 25 marzo 1971, n. 212, prevedono la concessione di anticipazioni, liquidazioni percentuali dei contributi per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorità tunisine a partire dal 12 maggio 1964. La riduzione per debiti prevista dall'accordo italo-tunisino del 29 agosto 1967 sarà quella stabilita nelle modalità e nei limiti previsti all'art. 2 della legge 25 marzo 1971, n. 212;

     b) ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Libia, per i quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, prevede la concessione di anticipazioni per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 1° settembre 1969;

     c) ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dall'Etiopia, per i quali la legge 9 dicembre 1977, n. 961, prevede la concessione di anticipazioni per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorità etiopiche a partire dal 1° agosto 1970, nonché per i diritti di credito riconosciuti e determinati da decisioni di qualunque foro anche internazionale di cui il Governo italiano assume l'onere della copertura in conseguenza di accordi internazionali, la cui conversione in lire italiane è fatta con decreto del Ministro del tesoro con riferimento alla data dell'entrata in vigore degli accordi internazionali [3] .

     Gli interessati che intendono usufruire dei benefici della presente legge debbono, nel termine e con le modalità di cui all'art. 7, presentare la relativa domanda.

     La mancata presentazione delle domande ai sensi delle leggi citate al primo comma nei termini ivi previsti non preclude il diritto di presentare la domanda per usufruire dei benefici della presente legge a chi si trovi in possesso dei requisiti richiesti dalla legge stessa, e delle disposizioni legislative sopra nominate.

 

          Art. 4. [4]

     Godono dei benefici della presente legge le persone fisiche, gli enti o società in possesso della cittadinanza o della nazionalità italiana che abbiano ottenuto indennizzi o che abbiano in corso pratiche per ottenerli, per beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente, oggetto dell'accordo internazionale con il Giappone di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.

     Le perdite di beni, diritti ed interessi subite in Estremo Oriente, comunque avvenute a opera dell'uno o dell'altro belligerante, o in genere determinate dalle situazioni create dalle vicende belliche in quelle zone, comprese le perdite di naviglio, saranno liquidate o riliquidate sulla base della legge 7 giugno 1975, n. 294, e della presente legge, deducendo dalle eventuali riliquidazioni quanto ricevuto per leggi precedenti l'accordo di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.

     Agli stessi beni, diritti ed interessi si applica una valutazione sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 200, detraendosi eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.

     Si applicano anche nei confronti dei beneficiari di cui al primo comma gli ultimi due commi dell'art. 3 della presente legge.

 

          Art. 5. [5]

     Il valore dei beni, diritti ed interessi ai fini della presente legge sarà determinato, sentito il parere della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, dalle commissioni previste dal successivo art. 10.

     Le valutazioni effettuate in via definitiva possono essere revisionate a domanda solo in presenza di documentazione probatoria.

     Le valutazioni saranno fatte, per le perdite avvenute anteriormente al 1° gennaio 1950, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti all'anno 1938 e moltiplicati per 100 volte.

     Per le perdite avvenute posteriormente al 1° gennaio 1950, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio, correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorità straniere i primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà o comunque nel momento in cui si è di fatto verificato lo spossessamento, moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione 1,90.

     Per gli aventi diritto di cui al precedente art. 3, la conversione in lire italiane dell'ammontare delle valutazioni sarà effettuata secondo un tasso di cambio, stabilito con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari a quello corrente alla data in cui si è verificato l'evento che ha causato il danno da indennizzare.

     Per le perdite subite in Tunisia nel periodo 1944-47, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio in quello Stato al 1938 e al cambio del franco francese di quella data moltiplicato per il coefficiente 200.

     Gli interessati che presentino la domanda per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge possono, nella domanda stessa, chiedere una revisione della stima dei beni già effettuata con carattere di dichiarata provvisorietà sulla base delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia.

 

          Art. 6.

     Per coloro che ottengano ai sensi della presente legge l'indennizzo integrale delle perdite subite, la liquidazione definitiva dell'indennizzo è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione notarile che autorizzi il Ministero del tesoro a surrogarsi; qualora non l'avesse già fatto, al richiedente in ogni sua pretesa sui beni, diritti ed interessi perduti dal momento in cui lo stesso avrà conseguito dallo Stato italiano la liquidazione definitiva dell'indennizzo medesimo.

 

          Art. 7.

     La domanda per ottenere i benefici previsti dalla presente legge deve essere presentata, sotto pena di decadenza, al Ministero del tesoro, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'originario avente diritto all'indennizzo o dai suoi aventi causa, o, nel caso di più aventi diritto, anche da uno solo di essi per sè e per gli altri ovvero da colui cui sia stata ceduta in tutto o in parte la titolarietà dell'indennizzo.

     Dall'onere della presentazione della domanda prevista dal precedente comma sono esonerati coloro che hanno già presentato domanda d'indennizzo o denuncia di danno ai sensi delle precedenti disposizioni normative regolanti la materia.

 

          Art. 8.

     La concessione degli indennizzi previsti dalla presente legge verrà effettuata secondo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni concernenti anticipazioni ed indennizzi parziali ai cittadini italiani danneggiati nei territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

     Le riliquidazioni in base alla presente legge vengono effettuate direttamente dagli uffici competenti del Ministero del tesoro, salvo che gli interessati non richiedano la revisione.

 

          Art. 9.

     Le esenzioni ed agevolazioni previste dall'art. 5 della legge 5 giugno 1965, n. 718, e dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, vengono ripristinate a decorrere dal 1° gennaio 1974. Gli indennizzi di cui alla presente legge sono altresì esenti dall'imposta di successione, di bollo e di registro e non concorrono nella determinazione dell'imposta globale.

     Le esenzioni e le agevolazioni tributarie di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano anche al reddito dei fabbricati e degli altri beni realizzati con gli indennizzi e con i mutui di cui alla presente legge.

     Il pagamento delle integrazioni e degli indennizzi, per la parte da corrispondersi in titoli di credito, viene effettuato mediante consegna di titoli di debito pubblico appartenenti ad uno speciale prestito denominato "Prestito redimibile per indennizzi e integrazioni sull'indennizzo dei beni italiani perduti all'estero per effetto del Trattato di pace o di accordi connessi con il detto Trattato o di confische ed espropriazioni in Paesi stranieri", la cui emissione anche in più quote è autorizzata alla pari con ammortamento fino a quindici anni, a decorrere dal 1° gennaio 1984.

     La quota da pagare in titoli è arrotondata per difetto a L. 100.000. Il prestito è iscritto al gran libro del debito pubblico e ad esso sono estese tutte le disposizioni che regolano il gran libro e il servizio del debito pubblico, nonché tutti i privilegi e le facilitazioni concessi ai titolari ed alle rendite di debito pubblico.

     I titoli ed i relativi interessi sono esenti:

     a) da ogni imposta diretta presente e futura;

     b) dall'imposta sulle successioni;

     c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

     Ai fini tutti di cui al precedente comma, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia, non possono formare oggetto di accertamento di ufficio e, ove fossero denunciati, non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e c); ad essi si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

     Il Ministro del tesoro stabilirà, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli, il tasso di interesse e le modalità relative alla consegna ed al collocamento dei titoli medesimi presso gli istituti di credito di diritto pubblico [6] .

     Stabilirà altresì, con decreto da emanare entro il 30 giugno 1985, il piano e le modalità di ammortamento [7] .

     Il tasso di interesse non potrà essere inferiore ai due terzi del tasso ufficiale di sconto [8] .

     I titoli concorrono a formare le percentuali d'obbligo degli investimenti delle aziende di credito previste dalle norme o disposizioni vigenti e da quelle che saranno emanate in materia.

     Sono altresì esenti da qualsiasi tassa ed imposta presente e futura i contratti, le cessioni di credito e gli interessi sui mutui concessi dagli istituti di credito ai sensi della presente legge.

 

          Art. 10.

     Le commissioni interministeriali amministrative competenti, in relazione agli Stati nei quali si sono prodotti i danni lamentati, a determinare il valore dei beni, diritti ed interessi in questione al fine della concessione degli indennizzi sono:

     a) commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050: beni, diritti ed interessi perduti nei territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (ad esclusione delle Libia, della Tunisia, dei territori ceduti alla Jugoslavia);

     b) commissione interministeriale amministrativa, unificata alla precedente nella formazione prevista dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, e dall'art. 11 della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Libia;

     c) commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'art. 4 della legge 5 giugno 1965, n. 718, e dall'art. 11 della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Tunisia;

     d) commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'art. 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, e dall'art. 4 della legge 31 luglio 1952, n. 1131: beni, diritti ed interessi perduti nei territori ceduti alla Jugoslavia;

     e) commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 961, e dall'art. 11 della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Etiopia.

     I componenti delle predette commissioni, nominati in rappresentanza delle associazioni di categoria, devono essere espressamente designati dalle rispettive categorie ai fini dell'applicazione della presente legge entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

     Essi devono essere esperti in materia di estimo.

 

          Art. 11. [9]

 

          Art. 12.

     La spesa per gli indennizzi e le integrazioni prevista dalla presente legge farà carico al capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, la cui dotazione sarà integrata per l'anno 1980 di lire 5.000 milioni.

     Con legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per gli anni successivi, saranno annualmente iscritte le restanti somme per gli interventi di cui al precedente primo comma.

     Per la concessione del concorso statale nel pagamento degli interessi previsto dalla presente legge, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali per importi che verranno determinati annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato. I relativi stanziamenti saranno iscritti nello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

     Un primo limite di impegno, per l'anno finanziario 1980, è stabilito in lire 500 milioni. All'onere complessivo di lire 5.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1980, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 13.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 5 aprile 1985, n. 135.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 5 aprile 1985, n. 135.

[3]  Lettera così sostituita dall'art. 10 della L. 5 aprile 1985, n. 135.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 5 aprile 1985, n. 135.

[5]  Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 5 aprile 1985, n. 135.

[6]  Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 5 aprile 1985, n. 135.

[7]  Comma inserito dall'art. 6 della L. 5 aprile 1985, n. 135.

[8]  Comma inserito dall'art. 6 della L. 5 aprile 1985, n. 135.

[9]  Articolo sostituito dall'art. 7 della L. 5 aprile 1985, n. 135 e abrogato dall'art. 2 della L. 29 gennaio 1994, n. 98.