Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.8 beni stranieri in Italia e italiani all'estero |
Data: | 29/01/1994 |
Numero: | 98 |
Sommario |
Art. 1. (Norme di interpretazione autentica) |
Art. 2. (Norme procedurali e di attuazione) |
Art. 3. |
§ 14.8.52 - Legge 29 gennaio 1994, n. 98.
Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, recante: .
(G.U. 10 gennaio 1994, n. 33)
Art. 1. (Norme di interpretazione autentica)
1. Per i beni indennizzabili previsti dall'articolo 1 della
2. I coefficienti di rivalutazione previsti dalla
3. Il requisito della cittadinanza italiana richiesto per poter fruire dei benefici di cui alla presente legge ed alle precedenti leggi in materia, deve essere comprovato con riferimento al momento del verificarsi delle perdite dei beni, diritti ed interessi. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della
4. L'articolo 11 della
5. Il concorso statale dell'8 per cento sugli interessi da pagarsi per mutui per la durata di quindici anni, previsto dall'articolo 2 della
6. La domanda per ottenere il concorso statale di cui al comma 5 deve essere presentata entro il termine di centoventi giorni dalla data della notifica del decreto ministeriale di liquidazione, ovvero da quella di comunicazione dell'autorizzazione ministeriale di riliquidazione dell'indennizzo, effettuata a norma delle leggi di cui al comma 5.
7. Sono valide le domande presentate in merito prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2. (Norme procedurali e di attuazione)
1. Le riliquidazioni degli indennizzi già concessi a norma di leggi precedenti sono effettuate d'ufficio dai competenti organi del Ministero del tesoro, limitatamente alle parti di esse per le quali non siano state richieste revisioni di stime. Resta fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 8 della
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della
3. Le procedure tecniche saranno autorizzate dalla competente commissione interministeriale qualora la documentazione esibita dalla parte, ovvero le argomentazioni addotte, assicurino l'acquisizione di elementi nuovi, atti al raggiungimento di una valutazione del bene diversa od integrativa di quella effettuata a suo tempo.
4. La competenza relativa alle vertenze fra gli aventi diritto e la pubblica amministrazione in merito all'attuazione della presente legge, nonché delle leggi precedenti in materia, è devoluta al giudice ordinario; l'amministrazione statale resta estranea ad ogni eventuale controversia che possa insorgere in ordine alla titolarità del diritto all'indennizzo.
5. Le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 8 della
a) il diritto agli indennizzi previsti dalle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, e 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, spetta, con le modalità previste dalle stesse, ai cittadini, agli enti e alle società italiani i cui beni urbani siano stati sottoposti a misure limitative da parte delle autorità tunisine con
b) alle liquidazioni, eseguite o meno, di indennizzi per beni perduti nei territori ceduti alla Francia, a termini del trattato di pace, si applica il coefficiente previsto dall'articolo 8 della
6. L'art. 9 della
"Art. 9. - 1. La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle precedenti leggi in materia è concessa in base ai seguenti criteri e nell'ordine:
a) reimpiego degli indennizzi;
b) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;
c) data del verificarsi delle perdite;
d) gravi infermità o menomazioni;
e) priorità inversa rispetto all'entità dell'indennizzo.
2. Al fine di far valere il diritto alla precedenza di cui al comma 1, gli interessati presentano apposita domanda, corredata della specifica documentazione, al Ministero del tesoro".
7. Gli interessati sono tenuti a corrispondere ad ogni richiesta da parte della pubblica amministrazione di notizie, atti e documenti occorrenti per la definizione delle domande a suo tempo presentate, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data nella quale tali richieste siano state comunicate all'ultimo domicilio denunciato.
8. Trascorso il termine di cui al comma 7, la mancata trasmissione dei documenti richiesti, ovvero l'assenza di risposta al riguardo, determinerà l'automatica archiviazione della domanda e la conseguente decadenza dai relativi benefici.
9. La pubblica amministrazione resta autorizzata a provvedere alla liquidazione frazionata delle istanze presentate da più soggetti ove solo alcuni degli interessati abbiano corrisposto alle richieste.
10. Entro il 31 marzo di ogni anno, e sino all'espletamento di tutte le istanze relative agli indennizzi di cui alla presente legge, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione nella quale si indica, per ogni singolo Paese:
a) il numero delle istanze liquidate;
b) l'importo complessivo erogato;
c) il numero delle istanze ancora da liquidare;
d) le iniziative assunte o da assumere perché la materia regolata dalla presente legge e dalle precedenti possa essere portata a compimento entro il più breve termine possibile.
11. L'art. 11 della
[1. Le commissioni interministeriali amministrative di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma dell'art. 10 della
2. Le competenze della commissione interministeriale amministrativa di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 10 della
a) un magistrato di Cassazione con funzione di presidente di sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo, che la presiede;
b) un consigliere di Cassazione o del Consiglio di Stato, con funzione di vice presidente;
c) un magistrato della Corte dei conti;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;
f) un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
g) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
h) un rappresentante del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero dell'interno;
l) sei rappresentanti dei danneggiati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle associazioni più rappresentative;
m) un funzionario del Ministero del tesoro di livello non inferiore all'ottavo, con funzioni di segretario.
3. Le competenze delle commissioni interministeriali amministrative di cui alle lettere a), b), c) ed e) del primo comma dell'art. 10 della
a) un magistrato di Cassazione con funzione di presidente di sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo, che la presiede;
b) un consigliere di Cassazione o del Consiglio di Stato con funzioni di vice presidente;
c) un magistrato della Corte dei conti;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;
f) un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
g) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
h) un rappresentante del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero dell'interno;
l) un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie dei danneggiati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle associazioni più rappresentative:
1) nelle ex Colonie;
2) in Albania;
3) in Tunisia;
4) in Libia;
5) in Etiopia;
6) in altri Paesi;
m) un funzionario del Ministero del tesoro di livello non inferiore all'ottavo, con funzioni di segretario.
4. Le commissioni di cui ai commi 2 e 3 possono nominare nel loro ambito una o più sottocommissioni, composte da cinque membri, di cui due rappresentanti dei danneggiati.
5. I componenti delle commissioni di cui ai commi 2 e 3 sono nominati dal Ministro del tesoro e durano in carica due anni. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. Alle adunanze delle commissioni partecipa un esperto di estimo senza diritto di voto. Per la validità delle adunanze delle commissioni è necessario l'intervento di almeno dieci componenti, compreso il presidente o il vice presidente. A parità di voti prevale quello del presidente. I relatori sono nominati dal presidente, a turno fra i componenti.
6. Le commissioni di cui ai commi 2 e 3 possono nominare nel loro ambito una o più sottocommissioni, composte da cinque membri, di cui due rappresentanti dei danneggiati.
Le commissioni di cui ai commi 2 e 3 deliberano anche in via di equità e le loro deliberazioni hanno carattere vincolante; esse sono tenute a ratificare i verbali contenenti le deliberazioni adottate entro il mese dalla data delle adunanze. Le deliberazioni delle commissioni sono comunicate agli interessati da parte dei competenti uffici del Ministero del tesoro entro tre mesi dall'approvazione dei verbali.
7. Il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto a stabilire l'emolumento spettante ai componenti delle commissioni di cui ai commi 2 e 3.
8. Gli oneri connessi al funzionamento delle commissioni di cui ai commi 2 e 3 non dovranno superare gli analoghi importi all'uopo previsti nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993.]
[1] Articolo abrogato dall'art. 2 del