Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 26/11/2012 |
Numero: | 66 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Piano straordinario di interventi |
Art. 2 bis. Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali. |
Art. 3. Patto di stabilità territoriale. Criterio di priorità per l’anno 2013 |
Art. 4. Norma finanziaria |
Art. 5. Modifiche all'allegato A della l.r. 66/2011 |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 5.4.218 - L.R. 26 novembre 2012, n. 66.
Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana. Modifiche alla l.r. 66/2011.
(B.U. 26 novembre 2012, n. 65)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma terzo della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;
Vista la
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Nel corso del mese di novembre 2012 si sono verificati eventi meteorologici intensi che hanno interessato gran parte del territorio della Regione Toscana causando eventi di piena significativi sui corsi d’acqua più importanti e sul reticolo minore, oltre a fenomeni di frana molto diffusi, con gravi disagi alla popolazione e danni al sistema delle infrastrutture pubbliche;
2. In conseguenza degli eventi sopracitati il Presidente della Giunta regionale con decreto 13 novembre 2012, n. 196, integrato con decreto 15 novembre 2012, n. 199, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della
3. La Camera dei deputati ha approvato un emendamento al disegno di legge di stabilità per l’anno 2013 che prevede uno stanziamento di euro 250 milioni a favore delle regioni colpite dagli eventi meteorologici del novembre 2012;
4. La situazione di grave rischio che si è venuta a creare rende indifferibile un’azione immediata per scongiurare ulteriori aggravamenti e il persistere degli attuali pericoli per l’incolumità pubblica;
5. È necessario uno stanziamento finanziario straordinario per consentire l’attuazione degli interventi urgenti e indifferibili finalizzati al ripristino dei danni e alla messa in sicurezza idrogeologica, salvo l’eventuale reintegro con le risorse assegnate dallo Stato;
5 bis. Gli eventi alluvionali hanno provocato altresì notevoli danni alla popolazione dei comuni più gravemente colpiti, causando anche la perdita di beni essenziali, indispensabili per assicurare le normali condizioni di vita [1];
5 ter. Appare pertanto necessario un intervento legislativo immediato che disponga uno stanziamento finanziario straordinario per consentire l’erogazione di contributi forfetari alle persone fisiche che hanno subito la perdita di tali beni essenziali, al fine di agevolare un immediato ritorno alle normali condizioni di vita [2];
Approva la presente legge
Art. 1. Oggetto
1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave emergenza e di rischio per la pubblica incolumità conseguente agli eventi meteorologici intensi che hanno colpito il territorio regionale nel mese di novembre 2012, è stanziato l’importo di euro 100.000.000,00, per l’attuazione di un piano straordinario di interventi pubblici urgenti e indifferibili di ripristino e di messa in sicurezza idrogeologica.
Art. 2. Piano straordinario di interventi
1. Il Presidente della Giunta regionale approva, anche per stralci, il piano straordinario di interventi di cui all’articolo 1, tenuto conto dell’individuazione dei territori colpiti, effettuata con la dichiarazione di stato di emergenza regionale di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a), della
2. Il piano straordinario può prevedere anche interventi avviati dagli enti competenti nell’immediatezza dell’evento.
3. Il Presidente della Giunta regionale detta, con proprio atto, le disposizioni per l’attuazione del piano straordinario, ferma restando l’applicazione:
a) delle procedure di monitoraggio e controllo e dei poteri sostitutivi previsti nella
b) del potere di ordinanza di cui all’articolo 27 della
4. Nell’ambito delle disposizioni di cui al comma 3, il Presidente della Giunta regionale può definire anche specifiche forme di verifica da parte delle strutture regionali sulla esecuzione degli interventi del piano straordinario da parte degli enti competenti.
5. L’approvazione del piano straordinario è comunicata alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.
Art. 2 bis. Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali. [3]
1. Al fine di prestare immediata assistenza alla popolazione dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2012, la Regione interviene con un contributo forfetario in favore dei soggetti privati, a titolo di aiuto per fronteggiare le prime spese necessarie per il reintegro dei beni di prima necessità perduti a causa degli eventi medesimi.
2. Hanno titolo al contributo le persone fisiche gravemente danneggiate dall’evento aventi un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) massimo di euro 36.000,00, con abitazione abituale e continuativa nei comuni maggiormente interessati dall’evento, individuati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della
3. La Regione procede alla ripartizione delle risorse disponibili fra i comuni in misura proporzionale al numero delle segnalazioni pervenute ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del d.p.g.r. 24/R/2008.
4. I criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo sono disciplinate dai comuni, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2.
5. Il contributo erogato dai comuni ai soggetti danneggiati in attuazione del presente articolo può essere cumulato con ulteriori, eventuali contributi, ivi compresa l’autonoma sistemazione, che siano successivamente attivati ai sensi della
Art. 3. Patto di stabilità territoriale. Criterio di priorità per l’anno 2013
1. Per l’anno 2013, la Giunta regionale, nella rideterminazione in senso migliorativo dell’obiettivo programmatico degli enti locali ai sensi dell’articolo 12 della
2. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, sono compresi quelli di somma urgenza effettuati dagli enti locali per fronteggiare l’emergenza.
Art. 4. Norma finanziaria
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 30.000.000,00 per l’anno 2012 ed euro 70.000.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 115 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014, annualità 2013.
1 bis. Agli oneri connessi all’erogazione del contributo straordinario di cui all’articolo 2 bis, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’anno 2012 si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012 [4].
1 ter. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1 bis, al bilancio di previsione 2012, è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
Anno 2012
- In diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 1.000.000,00
- In aumento, UPB 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti”, per euro 1.000.000,00 [5].
1 quater. Le risorse incassate relativamente al tributo di cui alla
1 quinquies. Per l’anno 2013 sono destinate ulteriori risorse pari ad euro 2.000.000,00, agli oneri connessi all’erogazione del contributo straordinario di cui all’articolo 2 bis, cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB 114 "Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti" del bilancio di previsione 2013 [7].
Art. 5. Modifiche all'allegato A della
1. La tabella di cui al punto 2 (Piano regionale di azione ambientale “PRAA” 2007 – 2010) della prima sezione dell’allegato A della
U.P.B. |
Risorse previste con il bilancio di previsione 2012 |
343 |
€ 499.570,80 |
421 |
€ 3.158.000,00 |
422 |
€ 3.077.692,44 |
427 |
€ 3.170.000,00 |
428 |
€ 100.000,00 |
432 |
€ 219.436,00 |
433 |
€ 250.000,00 |
Totale |
€ 10.474.699,24 |
Art. 6. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Punto aggiunto dall'art. 1 della
[2] Punto aggiunto dall'art. 1 della
[3] Articolo inserito dall'art. 2 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[6] Comma inserito dall'art. 67 della
[7] Comma inserito dall'art. 67 della