Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 15/11/2011 |
Numero: | 58 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione. |
Art. 2. Determinazione dell’aliquota per l’anno 2012 e destinazione del gettito |
Art. 3. Disciplina dell’imposta |
Art. 4. Norma finanziaria |
§ 6.1.308 - L.R. 15 novembre 2011, n. 58. [1]
Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina e determinazione dell’aliquota per l’anno 2012 ai sensi dell’articolo 5, comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale di protezione civile).
(B.U. 23 novembre 2011, n. 55)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visti gli articoli 117 e 119 della Costituzione;
Visto l’articolo 6, comma 1, lettera c), della
Visto l’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.
398 (Istituzione e disciplina dell’addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione di cui alla
Visti i commi 5-quater e 5-quinquies dell’articolo 5 della
Considerato quanto segue:
1. La grave situazione verificatasi a seguito degli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011 nella Provincia di Massa Carrara e, in particolare, in Lunigiana, impone l’adozione di provvedimenti straordinari finalizzati a garantire il finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza in corso e a consentire il relativo superamento;
2. L’articolo 5, comma 5-quater, della
3. L’articolo 5, comma 5-quinquies, della
4. Le risorse allocate nel bilancio 2011 per le finalità di protezione civile sono già state completamente attivate e non vi sono residue disponibilità;
5. Si rende pertanto necessario realizzare una manovra fiscale per l’anno 2012, specificamente destinata a fronteggiare le esigenze causate dall’emergenza, che consentirà l’attivazione delle risorse statali;
6. Per la caratteristica eccezionale, non strutturale e non continuativa, dell’intervento si è ritenuto di non operare con misure di fiscalità generale, ma di attivare, per l’anno 2012, la specifica misura di incremento dell’aliquota dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista dal citato articolo 5, comma 5-quater, della
7. Al fine di consentire l’attivazione di tale misura tributaria si è resa necessaria l’istituzione dell’imposta che la Regione Toscana non aveva fino ad oggi istituito. La determinazione dell’aliquota, specificamente destinata alle finalità di protezione civile, è da considerarsi straordinaria e lascia impregiudicata la possibilità di rideterminare l’imposta per finalità di carattere generale ai sensi del
Art. 1. Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera c), della
Art. 2. Determinazione dell’aliquota per l’anno 2012 e destinazione del gettito
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 5-quater, della
2. La misura di cui al comma 1, è da considerarsi aggiuntiva rispetto al limite massimo stabilito dal
3. Il gettito dell’imposta di cui al comma 2, è destinato al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale per i quali è intervenuta, in data 28 ottobre 2011, la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici, ai sensi della
Art. 3. Disciplina dell’imposta
1. L’imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o dal titolare dell’autorizzazione dell’impianto di distribuzione di carburante ubicato sul territorio regionale o, per sua delega, dalla società petrolifera che ne sia unica fornitrice, su base mensile e sui quantitativi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro delle finanze del 30 luglio 1996 (Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l’accertamento e la liquidazione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione).
2. L’imposta è versata mensilmente alla Regione, entro il mese successivo a quello di riferimento, su apposito conto corrente postale ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa pari al 75 per cento dell’imposta non versata, ai sensi dell’articolo 3, comma 13, della
4. L’Agenzia delle Dogane effettua l’accertamento e la liquidazione dell’imposta sulla base delle dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite nel
5. La Regione può accedere ai dati delle registrazioni fiscali, tenute in base alle norme vigenti, presso gli impianti di distribuzione di carburante e può richiedere all’Agenzia delle Dogane i dati ritenuti necessari per l’esecuzione di eventuali controlli finalizzati a verificare la corretta osservanza delle disposizioni della presente legge, segnalando le eventuali infrazioni o irregolarità rilevate alla stessa Agenzia.
5 bis. In sede di prima applicazione dell’imposta e, comunque, non oltre il 31 marzo 2012, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, al fine di consentire la costituzione della relativa banca dati, a presentare alla Regione Toscana una comunicazione, in unico esemplare, contenente i seguenti dati:
a) ragione sociale, partita iva o codice fiscale e sede del soggetto obbligato al pagamento;
b) qualità del soggetto (concessionario, titolare dell’autorizzazione o società petrolifera);
c) codice ditta;
d) estremi dell’eventuale atto negoziale tra il concessionario o il titolare dell’autorizzazione e la società petrolifera unica fornitrice [2].
5 ter. La comunicazione di cui al comma 5 bis, deve essere presentata dal concessionario o dal titolare dell’autorizzazione qualora provvedano direttamente all’approvvigionamento e nel caso in cui gli impianti di distribuzione siano riforniti da più società. Se è convenuto con apposito atto negoziale che la fornitura sia effettuata da un’unica società petrolifera direttamente al gestore dell’impianto la comunicazione di cui sopra è presentata dalla società petrolifera. Per l’anno 2012 il versamento dell’imposta dovuta per le prime due mensilità è effettuato, unitamente alla terza mensilità, entro il 30 aprile 2012 [3].
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione.
Art. 4. Norma finanziaria
1. Le maggiori entrate di cui all’articolo 2, sono stimate per l’anno 2012 in euro 55 milioni.
2. Ai fini del finanziamento degli interventi, volti a fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 2, è apportata al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 – 2013, annualità 2012, la seguente variazione per sola competenza:
In aumento
UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”, per euro 55.000.000,00
In aumento
UPB di uscita 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti”, per euro 55.000.000,00.
[1] Abrogata dall'art. 3 della
[2] Comma inserito dall'art. 149 della
[3] Comma inserito dall'art. 149 della